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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De SA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.338/25 RG Lav.
TRA
Pt_1
rappresentato dagli avv. F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OM IS contumace
CP_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata in data 25/8/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere che l'oggetto della presente azione, come in generale tutte quelle esperibili avanti al Giudice Ordinario, non può che aver per oggetto l'accertamento di diritti;
non anche la inammissibilità o nullità del «ricorso per ATP» in sé considerate, nè la mera sussistenza o decorrenza di requisiti sanitari (secondo la preferibile giurisprudenza: v Cass. 1035/15).
2. Da ciò consegue la inadeguatezza delle conclusioni formulate dall , la quale Pt_2
deve essere valutata con giudizio che, a parere dello scrivente, deve essere compiuto con criterio formale e rigoroso stante la contumacia delle parti chiamate in giudizio.
3. Si può comunque considerare che laddove l chiede di «accertare la Pt_1
pagina 1 di 2 insussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dei benefici ex adverso richiesti in data antecedente al 31.10.2024» inequivocabilmente chiede che venga negata per tale periodo la pretesa prestazione (assegno ex art.13 L.118/71).
4. In questi termini e limiti la domanda di accertamento negativo deve essere senz'altro accolta, stante la mancata dimostrazione della sussistenza dei “requisiti socio-economici” , eccepita dall : dovendosi porre l'onere della prova a carico Pt_1
della parte privata in quanto attrice sostanziale e anche formale per effetto della instaurazione del giudizio di accertamento preventivo.
5. Sul punto si rileva che nella fase preventiva la ricorrente ha prodotto solamente una
“autocertificazione” che a tal fine non ha alcun valore (v Cass.5708/18).
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA insussistente il diritto di OM IS all'assegno di cui all'art.13 L118/71 dalla data domanda al 31/10/24.
NN OM IS, in favore dell al pagamento delle spese Pt_1
di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De SA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De SA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.338/25 RG Lav.
TRA
Pt_1
rappresentato dagli avv. F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OM IS contumace
CP_1
che si dichiara contumace vista la regolarità della notifica depositata in data 25/8/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere che l'oggetto della presente azione, come in generale tutte quelle esperibili avanti al Giudice Ordinario, non può che aver per oggetto l'accertamento di diritti;
non anche la inammissibilità o nullità del «ricorso per ATP» in sé considerate, nè la mera sussistenza o decorrenza di requisiti sanitari (secondo la preferibile giurisprudenza: v Cass. 1035/15).
2. Da ciò consegue la inadeguatezza delle conclusioni formulate dall , la quale Pt_2
deve essere valutata con giudizio che, a parere dello scrivente, deve essere compiuto con criterio formale e rigoroso stante la contumacia delle parti chiamate in giudizio.
3. Si può comunque considerare che laddove l chiede di «accertare la Pt_1
pagina 1 di 2 insussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dei benefici ex adverso richiesti in data antecedente al 31.10.2024» inequivocabilmente chiede che venga negata per tale periodo la pretesa prestazione (assegno ex art.13 L.118/71).
4. In questi termini e limiti la domanda di accertamento negativo deve essere senz'altro accolta, stante la mancata dimostrazione della sussistenza dei “requisiti socio-economici” , eccepita dall : dovendosi porre l'onere della prova a carico Pt_1
della parte privata in quanto attrice sostanziale e anche formale per effetto della instaurazione del giudizio di accertamento preventivo.
5. Sul punto si rileva che nella fase preventiva la ricorrente ha prodotto solamente una
“autocertificazione” che a tal fine non ha alcun valore (v Cass.5708/18).
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA insussistente il diritto di OM IS all'assegno di cui all'art.13 L118/71 dalla data domanda al 31/10/24.
NN OM IS, in favore dell al pagamento delle spese Pt_1
di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De SA
pagina 2 di 2