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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1842/2024 R.G. tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Santa Marinella, Strada delle Mortelle, 6 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Gualtiero
Serafino, 8 presso e nello studio dell'Avvocato Massimiliano Sbernini (C.F.
- ) che la rapp.ta e C.F._2 Email_1 difende giusta delega in atti
- ATTRICE/OPPONENTE –
e
C.F.: , P.IVA: , con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma, Vicolo della Moretta nn. 13/14/15, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, Sig. nato a [...] il Controparte_2
30.07.1961, C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma, via Duilio n°7, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Roberto Mattoni (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTA/OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. a pignoramento presso terzi – fase di merito
CONCLUSIONI: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per l'attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eventuale istanza, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque la inefficacia del pignoramento presso terzi notificato in data 14.11.2023 per essere il precetto sottostante perento in data 3.11.2023. Conseguentemente condannare la a Controparte_3 restituire alla attrice tutte le somme già percepite e percipiende a seguito di futura (rispetto alla data di notifica della presente citazione) udienza di assegnazione nell'ambito della procedura 1192/2023 con espressa riserva di quantificazione anche in corso di causa. Condannare in ogni caso la alle spese della originaria Controparte_3 opposizione ex art. 617 c.p.c.; alle spese del reclamo proposto (R.G. 1481/24) e alle spese del presente giudizio di merito tutte da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la convenuta:
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. rigettare l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c., proposta dalla IG.ra in quanto del tutto infondata sia in fatto che in Parte_1 diritto;
2. condannare, in ogni caso, la IG.ra al pagamento del compenso e delle spese del presente Parte_1 giudizio, nonché del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. e del successivo giudizio di reclamo
(R.G.N°1481/2024), oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 22.07.2024 la IG.ra ha introdotto, Parte_1 presso questo Tribunale, il giudizio di merito in sede esecutiva, relativo all'esecuzione avente
R.G.E. N°1192/2023, in ordine alla quale con precedente ricorso ex art. 617, secondo comma, cpc aveva già provveduto a formulare un'opposizione agli atti esecutivi, con relativa istanza di sospensione della suddetta procedura al fine di veder accolte le conclusioni sopra riportate.
Assumeva la parte opponente che:
a) proponeva esecuzione presso terzi innanzi il Tribunale di Civitavecchia, sulla Controparte_3 scorta dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc (ante Riforma Cartabia) emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio portante R.G.N. 62641/2021, nei confronti di
[...]
e di Controparte_4 CP_5
b) il pignoramento presso terzi veniva quindi iscritto al ruolo, contraddistinto con R.G.E.
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N°1192/23;
c) la IG.ra proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando che il pignoramento le Pt_1 sarebbe stata notificato a precetto ormai perento, in quanto quest'ultimo le sarebbe stato notificato in data 03/04.08.2023, mentre l'atto di pignoramento presso terzi sarebbe stato passato per la notifica in data 09.11.2023 e ricevuto dalla debitrice in data 14.11.2023;
d) il dies a quo dal quale conteggiare il termine di perenzione sarebbe decorso dalla data in cui il debitore aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto, con la conseguenza che, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale di detto termine, i novanta giorni sarebbero scaduti in data 03.11.2023;
e) all'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale di Civitavecchia rigettava la richiesta di sospensione, ed onerava l'opponente di introdurre, nel termine di giorni 45, l'eventuale successivo giudizio di merito;
f) la IG.ra , avverso il suddetto provvedimento di rigetto proponeva dunque reclamo al Pt_1
Collegio, procedimento contraddistinto con R.G.N°1481/2024;
g) il Collegio respingeva il reclamo.
Si costituiva con comparsa di risposta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, impugnando e contestando la domanda attrice e chiedendo il rigetto della opposizione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo della opposizione ha dedotto che il pignoramento Parte_1 presso terzi introdotto dalla è nullo poiché la notifica del pignoramento alla Controparte_3 debitrice opponente è stato inviato il 9.11.2023 ed, in quel momento, il precetto era perento essendo divenuto inefficace in data il 3.11.23.
Il ricorso ha, quindi, introdotto una opposizione agli atti esecutivi.
3. Eccezione di perenzione del precetto.
Ritiene questo Giudice di aderire alla ricostruzione effettuata dal Collegio in sede di reclamo nel provvedimento emesso in data 1 agosto 2024: “il precetto risulta notificato in data 4.08.2023 ed il termine di efficacia, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., ricadeva il 3.11.2023. Dalla documentazione versata in giudizio dal creditore procedente si evince che la notifica del pignoramento è stata richiesta all'ufficiale giudiziario in data
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9.10.2023, dunque quando il termine di efficacia del precetto non era ancora scaduto. Nella sentenza della Corte
Costituzionale del 4/12/2009, n. 318, il principio generale di scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, con conseguente anticipazione di tale perfezionamento a favore del primo al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è correlato all'eIGenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, essendo, altresì, palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi dal medesimo notificante (l'ufficiale giudiziario e
l'agente postale) e perciò destinata a restare estranea alla sua sfera di disponibilità. Pertanto, il motivo di reclamo di sopravvenuta inefficacia dell'atto di precetto al momento del pignoramento, alla luce del principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e il notificando, è infondato, considerando che la notifica del pignoramento
è stata richiesta dal creditore all'Unep in data 9.10.2023, prima del decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c..”
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
4. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore della parte opposta tenendo conto del valore del giudizio e della scarsa difficoltà delle questioni poste a fondamento della opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in euro 1.700 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di Controparte_1
Civitavecchia 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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