Sentenza 8 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2002, n. 15730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15730 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A 1 57 30/02 REPUBBLICA ITALIANA La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.n. 11489/2000 dr. Ettore Mercurio Consigliere rel. Cron. 36916 dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Aldo De Matteis Consigliere Ud. 11.07.2002 dr. Giovanni Mammone dr. Raffaele De Lella Consigliere ha pronunciato la seguente heltfunds SENTENZA sul ricorso proposto da: GI EM, nata il [...] e residente in [...]-A, Marcellina - Tivoli, rappre- sentata e difesa per procura speciale a margine del ri- corso dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il quale è elet- tivamente domiciliata in Roma alla via Flaminia n. 141, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente e separatamente, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, 1.- 3495 dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma - 1° giugno 1999, n. 10044/1999, in data 6 novembre 1998 n. 20125/1995 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'll luglio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso tempestivamente depositato la signora EM IO impugnava la sentenza del Pretore di Roma n. 3955 del 14 marzo 1994, con la quale era stata respinta la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ad avviso dell'appellante avrebbe errato il Pretore nel riget- tare la domanda e pertanto chiedeva la rinnovazione della consu- lenza tecnica d'ufficio e concludeva perchè il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, accertasse e dichiarasse il diritto della medesima a percepire la prestazione richiesta. L'INPS si costituiva in giudizio resistendo al gravame e chie- dendone la reiezione. Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 6 novembre 1998 1° giugno 1999 il Tribunale di Roma rigetta- va l'appello. Osservava il Tribunale che la consulenza tecnica di secondo gra- do, dopo un approfondito esame del quadro clinico dell'assicura- ta ed una accurata visita, aveva accertato l'esistenza di un quadro patologico tale da non giusticare il riconoscimento delle prestazioni richieste. Il c.t.u. d'appello, aderendo alle conclusioni di quello di primo grado, aveva accertato nella IO un complesso patolo- gico a moderata valenza clinica e medico-legale, che non im- -· 3 · pediva al soggetto di svolgere proficuamente la propria atti- vità senza che questa diventasse usurante. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 26 maggio 2000, la IO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'INPS ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando insufficienza e contradditto- rietà di motivazione, la ricorrente deduce che il Tribunale, sulla base della c.t.u., ha provveduto ad una scomposizione faile analitica del complesso invalidante, che andava invece valu- tato nella sua complessità, tenendo conto dei reciproci ri- flessi tra le varie patologie, che avevano una palese connes- sione tra di loro%; che non era stato neppure menzionato il fattore età, pur essendo il soggetto ormai sessantenne, nè era stato tenuto conto degli aspetti usuranti del lavoro di bracciante agricola svolto dalla IO fin dalla giovane età. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero, affinchè i lamentati errori e lacune della consulen- za determinino un vizio di motivazione della sentenza denun- ciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili ca- renze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza 4 del dato patologico, e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Di detto principio ha fatto corretta applicazione la senten- za impugnata, che, sulla base della consulenza tecnica di appello, ha accertato l'esistenza di un quadro patologico che non giustifica il riconoscimento delle prestazioni ri- chieste. Infatti il c.t.u. d'appello ha evidenziato: che il deficit masticatorio denunciato è corretto da protesi ben tollerata;
che non vi sono elementi che confermino la colecistite cronica e la gastroduodenite;
che il deficit visivo è perfettamente Приве corretto dagli occhiali%3B che la bronchite asmatica cronica non sussiste, come risulta dall'esame obiettivo e da quelli ra- diografici;
che l'isterectomia ha lasciato solo esiti cicatri- ziali senza alcun effetto invalidante;
che la denunciata iper- trofia della tiroide non trova conferma negli accertamenti cli- nici. Secondo il c.t.u. predetto, solo la patologia artrosica sarebbe in astratto idonea a compromettere la capacità lavora- tiva dell'assicurata, ma dagli esami svolti è emersa un compro- missione solo molto modesta della motilità ed elasticità della colonna e senza compromissioni radicolari. Il c.t.u. ha pertanto compiuto una valutazione complessiva delle predette patologie, ma ha evidenziato la moderata valenza clini- ca e medico legale delle stesse ai fini dell'esplicazione di una proficua attività lavorativa. - 5 - Ed ai fini dell'esplicazione dell'attività lavorativa della IO il c.t.u. ha altresì escluso che le patolo- -gie accertate tenuto conto, evidentemente, anche della età dell'assicurata e della natura dell'attività da essa - comportino un'usura particolare dipendente dallo svolta esercizio dell'attività stessa. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'I- stituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma l'11 luglio 2002. Il Presidente Estine buzio- (dr., Ettore Mercurio, Il Consigliere estensore Брилё (dr. Donato Figurelli) IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Oggi NOV 2002 CANCELLIERE - 6. 1