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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n.11536 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Rosati ( , Email_1 giusta procura depositata nel fascicolo informatico appellante
CONTRO
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 670/2023 del 20.02.2023, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda con cui aveva richiesto la condanna della compagnia Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre
[...] interessi dal dovuto al soddisfo, nonché alle spese di giudizio.
L'attore aveva dedotto di aver acquistato biglietto elettronico relativo al volo DX1821 per la tratta
Palermo – Pantelleria, emesso dal vettore con partenza programmata per il Controparte_1 giorno 06.05.2022 alle ore 10:50, e che senza ricevere alcuna spiegazione, a poche ore dalla partenza, gli era stato negato l'imbarco sul volo prenotato con riprotezione sul volo DX1825
Palermo-Pantelleria, in partenza lo stesso giorno alle ore 7:20. era rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_1 Il Giudice di pace, nella pronuncia impugnata, ha rigettato la domanda ritenendo non dovuta la compensazione pecuniaria dal momento che l'attore si era imbarcato su altro volo partito circa due ore prima di quello acquistato.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma con Parte_1 accoglimento della propria domanda, sostenendo: a) che il diritto alla compensazione pecuniaria spetta anche nei casi in cui il passeggero venga trasferito, senza consenso, dal volo originariamente acquistato ad altro volo, indipendentemente dalla motivazione;
b) che, ai sensi degli artt. 4 e 7 del
Regolamento CE n. 261/2004, il negato imbarco costituisce il presupposto per il riconoscimento della compensazione, che si cumula agli ulteriori rimedi previsti – quali il rimborso del biglietto o la riprotezione gratuita su volo alternativo. non si è costituita nel giudizio di appello, sebbene ritualmente evocata. Controparte_1
***
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della parte appellata.
Nel merito, l'appello è meritevole di accoglimento.
Va anzitutto ricordato che, secondo la Suprema Corte, “il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n.
261 del 2004” (Cass., Sez. III, n. 1584/2018). In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che tale conclusione discende dall'applicazione del criterio generale di riparto dell'onere della prova dettato dall'art. 2697 c.c.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere probatorio a suo carico, producendo i titoli di viaggio comprovanti tanto l'acquisto del volo originario DX1821 tratta Palermo-
Pantelleria, in partenza programmata il 06/05/2022 alle ore 10.50, quanto il documento di imbarco sul volo alternativo DX1825, tratta Palermo-Pantelleria, in partenza lo stesso giorno alle ore 07.20.
La fattispecie oggetto di giudizio (passeggero in partenza da aeroporto situato nel territorio di
Stato membro dell'UE verso destinazione situata nel territorio del medesimo Stato mediante vettore aereo operativo dell'Unione) va inquadrata nell'ipotesi del negato imbarco a passeggero non consenziente, definito dal Regolamento CE n. 261 del 2004 all'art. 2, lett. j) come “il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle
2 condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”; e regolato dall'art. 4, par. 3, dello stesso Regolamento, secondo cui “in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”.
La disciplina, quindi, prevede che al passeggero cui sia stato negato l'imbarco sia offerta la scelta tra il rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto, ovvero l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile (art. 8, par. 1, lett. b)).
Secondo la lettera della normativa, in ipotesi di negato imbarco a passeggero non consenziente, la riprotezione su volo alternativo costituisce una misura di assistenza obbligatoria a carico del vettore che non esclude il diritto alla compensazione pecuniaria.
A sostegno della qualificazione della fattispecie (comunicazione del rifiuto di imbarcare il passeggero sul volo acquistato e trasferimento su volo schedulato con orario anticipato rispetto al primo con conseguente impossibilità per il passeggero di presentarsi all'accettazione del volo originariamente acquistato) nei termini sopra indicati, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha chiarito tanto la portata delle norme richiamate quanto la ratio dell'intera disciplina.
La Corte di Giustizia (sentenza 26 ottobre 2023, C-238/22) ha puntualizzato che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera j), e con l'articolo
3, paragrafo 2, del medesimo, non può essere interpretato nel senso che esprime una volontà deliberata del legislatore dell'Unione di escludere automaticamente qualsiasi compensazione pecuniaria a favore di un passeggero oggetto di un negato imbarco comunicato anticipatamente, per il motivo che egli non si è presentato all'accettazione; ha quindi adottato una interpretazione estensiva del Regolamento, muovendo dalla osservazione che il regolamento in questione, come esplicato nei considerando nn.
1, 2 e 4, persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri aerei, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione di imbarco negato, cancellazione o ritardo prolungato del volo, poiché risultano tutti vittima di fastidi o gravi disagi assimilabili dovuti al trasporto aereo (sentenze del 19 novembre 2009, e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 44, e del 29 luglio 2019, Per_1
Per_
C-354/18, EU:C:2019:637, punto 26). Di conseguenza, le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo, comprese quelle che riconoscono il diritto alla compensazione pecuniaria, devono essere interpretate estensivamente (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, e a., Per_1
C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 45).
3 La Corte conclude quindi che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche qualora quest'ultimo non si sia presentato all'imbarco alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
Quindi, nell'ottica di estendere al massimo la portata delle garanzie previste per il viaggiatore, le disposizioni che attribuiscono diritti o rimedi devono essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle di natura limitativa o preclusiva attenendosi rigorosamente al dato letterale. Tale criterio interpretativo mira a tutelare efficacemente il passeggero, privilegiando un'applicazione ampia delle norme favorevoli e contenendo, invece, l'incidenza delle disposizioni più sfavorevoli.
Nella medesima pronuncia, la Corte chiarisce anche che, l'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento non prevede che un vettore aereo operativo possa liberarsi del proprio obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento se informa i passeggeri, almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, che sarà loro negato l'imbarco (v., per analogia, sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 37, nonché del 4 ottobre
2012, Finnair, C-22/11, EU:C:2012:604, punto 36). Pertanto, il principio di interpretazione restrittiva ricordato al punto 44 della presente sentenza impone che l'eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004 resti circoscritta ai soli casi di cancellazione previsti da tale disposizione, senza poter essere estesa ai casi di negato imbarco di cui all'articolo 4 del regolamento in esame.
Pertanto, alla luce dell'obiettivo di tale regolamento, di cui al suo considerando 1, che è quello di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), di detto regolamento non può essere applicato per analogia, nel contesto di un negato imbarco, al fine di ridurre la portata del diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto il disagio subito per essersi vista negare l'imbarco sul volo prenotato ed essersi quindi trovata costretta ad accettare l'imbarco su un volo alternativo con partenza anticipata di circa due ore rispetto al proprio programma di viaggio;
dalla documentazione ammannita in primo grado dal emerge che il volo DX1821, acquistato Parte_1 dall'attore, non è stato cancellato ed è partito alle ore 13:55, per cui necessariamente il passeggero, verosimilmente informato e trasferito sul volo DX1825 delle ore 7:20, non si è presentato all'imbarco del volo acquistato in origine.
Secondo le riportate argomentazioni della Corte di Giustizia il fatto che il passeggero riprotetto su altro volo non si presenti all'imbarco del volo originariamente prenotato non può escludere la configurabilità della fattispecie del negato imbarco a passeggero non consenziente, e quindi
4 l'applicabilità dell'art. 4, par. 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004 con diritto alla compensazione pecuniaria (oltre alla riprotezione su volo alternativo) che, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 4, va versata immediatamente nella misura prevista dall'art. 7
Al cospetto di tali risultanze e delle richiamate coordinate interpretative delle norme eurounitarie, la compagnia aerea – restando contumace – nulla ha dedotto;
e d'altra parte, come detto,
l'applicabilità dell'art. 4, par. 3 non sarebbe esclusa neppure nell'ipotesi in cui la convenuta avesse fornito un congruo preavviso del negato imbarco, dal momento che la norma non contempla alcuna eccezione fondata sul momento della comunicazione, a differenza di quanto previsto dall'art. 5 in tema di cancellazione del volo, norma che, in coerenza con la finalità protettiva del regolamento, non è suscettibile di interpretazione estensiva.
L'appello merita accoglimento con riforma integrale della sentenza di primo grado e condanna di al pagamento della compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, oltre Controparte_1 interessi al saggio legale (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda (ossia dal 20.12.2022, data del perfezionamento della notifica telematica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) all'effettivo pagamento.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della soccombente CP_1 [...]
e liquidate, tenuto conto del valore e della natura documentale e contumaciale della CP_1 controversia, applicando il massimo coefficiente riduttivo sia agli importi dalla tabella 1 DM
147/2022 per le cause di valore fino ad € 1.100,00 che agli importi previsti dalla tabella 2 per le fasi di trattazione e decisionale (scaglione fino ad € 1.100,00) e applicando invece i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Palermo n. 670 del 20.02.2023 che, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare all'appellante, a titolo di compensazione pecuniaria, la somma Controparte_1 di € 250,00 oltre interessi al saggio legale (art. 1284 co 4 c.p.c.) dal 6.5.2022 all'effettivo pagamento;
- condanna, inoltre, l'appellata a rifondere a le spese di lite liquidate in € Parte_1
216,00 di cui € 173,00 per compensi per il primo grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi, ed in € 526,50, di cui € 462,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo, il 20 maggio 2025
Il Giudice
5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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