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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, fissata per il 13.2.2025, è stata sostituita in forza di provvedimento del 27.1.2025) ha pronunciato e pubblicato, in data 13.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 28.5.2024 e distinta al n. 382/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio del difensore, avv. Parte_1
Francesco Tramontano, che la difende e rappresenta per procura speciale in atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro, nell'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola per procura generale prodotta in atti;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 maggio 2024, ha evocato in giudizio, avanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, l' concludendo perché il Giudice volesse: CP_1
<<…
- dichiarare … il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dal 01-07-2021 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;
- per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della predetta CP_1 prestazione con la medesima d za, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
…>>
1 1.1. L' costituitosi in giudizio ritualmente con memoria difensiva depositata il 4.10.2024, CP_1 ha inizialmente invocato il rigetto della domanda, sostenendo, in sintesi, che benché “la prestazione di cui trattasi è stata liquidata prima dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuta con deposito in cancelleria del 28.5.2024) con provvedimento del 15.3.2024”, a ciò non ha potuto far seguito l'accreditamento dei ratei correnti e degli arretrati “a causa della mancata comunicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento”, dovendosi considerare che il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei decreti di omologa decorre solo dal momento in cui l'istituto giunga “… in possesso di tutti i dati necessari alla liquidazione della prestazione”.
1.2 All'esito della prima udienza, celebrata il 15.10.2024, il Giudice – anche in ragione della dichiarazione resa in memoria di costituzione dall' ove si legge che l'Ente, pur concludendo CP_1 per il rigetto della domanda, sarebbe comunque ronto “… a provvedere al pagamento previa presentazione di apposita istanza amministrativa di pagamento dei ratei non riscossi contenente il codice IBAN del conto corrente ove canalizzare il pagamento stesso …” – ha evidenziato alle parti che dall'esame delle produzioni risultava che la ricorrente ha inviato, già in data 3.1.2024, documentazione contenente, tra le altre cose, il codice IBAN della signora e ha di conseguenza disposto un rinvio Pt_1 della causa sì da consentire al convenuto di poter “adempiere a quanto sopra” e, appurato ciò, verificare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
1.3. La causa è stata ulteriormente differita, in due occasioni (udienze del 19.12.2024 e 22.1.2025), nell'attesa che il resistente provvedesse alla liquidazione e al pagamento dell'intero importo dovuto.
1.4. L'udienza prevista per la data odierna (13.2.2025) è stata infine anticipata al giorno 12.2.2025 e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.5. Ebbene, in vista della presente “udienza” entrambe le parti hanno depositato note, ciascuna finalmente attestando che, col cedolino del mese febbraio 2025 (circostanza, in effetti, preannunciata dall' con le precedenti note del 22.1.2025), l'Istituto ha da ultimo provveduto ad ultimare il CP_1 versamento, in favore della ricorrente, di tutto quanto dovuto, per un importo complessivo pari ad euro 18.027,65, satisfattivo della pretesa azionata in giudizio.
1.6. Sebbene ambedue abbiano chiesto, nelle note scritte, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, l' ha invocato la compensazione delle spese mentre la ricorrente ha insistito perché CP_1 gli oneri processuali e i compensi del proprio difensore gravino sul convenuto.
1.7. Oggi, 13.2.2025, la causa è decisa con sentenza, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
***
2. Visto quanto sopra, il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, non può che deliberare nel senso prospettato dalle parti, dando atto che la materia del contendere è cessata e che, seppur successivamente alla radicazione del presente procedimento, la ricorrente ha ottenuto quanto rivendicato con la domanda. Di ciò si dà atto, in conformità a quanto concluso dalle medesime parti.
2 3. Circa le spese processuali, esse debbono essere poste, in forza dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, e nella misura di cui in dispositivo (ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta, risoltasi nello studio della controversia, nella predisposizione degli atti introduttivi e nella formulazione di brevi conclusioni), a esclusivo carico del convenuto, considerato che l' – di cui, tuttavia, si deve CP_1 valutare favorevolmente il comportamento processuale, fin dal deposito della memoria costitutiva orientato, quanto meno nella sostanza, ad una definizione bonaria della pendenza– ha soddisfatto le buone ragioni della controparte solo dopo l'introduzione del giudizio. In merito, valga e basti osservare: (I) che nel modulo AP70 inviato dalla ricorrente all' il CP_1
3.1.2024, a differenza di quanto contestato dall' ancora con la comparsa di risposta, compare CP_1 il codice IBAN di (il ch ntemente, contrasta con la posizione assunta Parte_1 dall'Istituto e svela che la domanda era fondata fin dall'origine); (II) che, in ogni caso, il ricorso (con la documentazione attestante quanto sopra) è stato depositato in data 28.5.2024, e che l'inerzia del convenuto si è comunque protratta, fino ad oggi (ben oltre, pertanto, l'invocato termine di 120 giorni).
3.1. Di tali spese (liquidate secondo parametri intermedi tra i minimi e i medi, stante la non elevata complessità del procedimento) si dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avendo egli dichiarato di essere antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in euro CP_1
1.800,00 pe ensi, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disposta la distrazione in favore dell'avv. Francesco Tramontano ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nuoro, 13.2.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
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