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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UR CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1282/2024 promossa da
c.f. con l'avv. Gianluca Gemelli (C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE/I C.F._2
Contro
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ) e l'avv. Enrico Morello (C.F. C.F._3
) CONVENUTO/I C.F._4 CONCLUSIONI
Per l'attore: Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione alla sospensione della fornitura di energia elettrica avvenuta in data 7.7.2023 a servizio dell'abitazione del Dott. Parte_1
sita in Vigodarzere Via Manzoni 114/B e, per l'effetto, condannare la convenuta al
[...] risarcimento del danno subito dall'attore quantificato in € 12.127,09 oltre interessi o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi. Per il convenuto: Nel merito in via principale: da tutte le domande, nessuna esclusa, avverso la stessa proposte dal CP_2 Controparte_1 dott. con l'atto di citazione notificato in data 4 marzo 2024, come sopra descritto, Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti e per quelli che ci si riserva di meglio esplicitare nel prosieguo del giudizio. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, limitare la condanna di alla somma che verrà ritenuta di giustizia nonché accertata in Controparte_1 corso di causa. In via istruttoria: Con riserva di ogni e più ampia deduzione, produzione, capitolazione di mezzi di prova ed indicazione di testimoni. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 4.3.2024 espone di aver stipulato un contratto di Parte_1 somministrazione d'energia con presso la propria abitazione in Vigodarzere in Controparte_1
Via Manzoni 114/A e di aver riscontrato da settembre 2022 anomalie negli addebiti, avendo rilevato anche delle voci a suo carico a titolo di C-MOR pur avendo sempre pagato regolarmente le bollette.
Contesta il fatto al gestore oltre ad irregolarità degli addebiti di consumi e comunque riporta di aver pagato quanto richiesto con esclusione del c.d. C-MOR in attesa dei chiarimenti richiesti.
Riferisce che il 7.7.2023 al rientro a casa riscontra l'assenza di collegamento alla linea che accerta essere dovuto all'interruzione disposta senza preavviso da Controparte_3
di svolgere attività amatoriale di allevamento volatili e di aver subito dall'interruzione del
[...] servizio un grave danno per la morte di 1000 pulcini, lo scongelamento di quaglie e piccioni per un complessivo danno di euro 11127,49 oltre ad euro 1000,00 in via equitativa per lesione del sentimento di pietà per la sorte degli animali. Assumendo l'illegittimità della pretesa a titolo di C-MOR e la sospensione del servizio elettrico, intende essere risarcito del complessivo danno subito.
Esperito il tentativo di conciliazione presso la competente autorità con esito negativo, conviene quindi in giudizio chiedendo, previo accertamento della sua responsabilità nell'occorso, Controparte_1 il risarcimento dei complessivi anni subiti.
Si costituisce contestando le avversarie deduzioni e precisando come le richieste Controparte_1 inoltrate dall'attore per il tramite del legale in data 16.9.22 siano state esaustivamente riscontrate sin dal 13.10.22 anche con attestazioni relative ai consumi e precisazione del dovuto per arretrati da precedente utenza ed altro esercente a titolo di C-Mor, fornendo tutte i riferimenti necessari per eventuali approfondimenti e reclami da inoltrarsi ad onere dell'utente ad altro ente e al precedente gestore la cui identità non è nota al gestore subentrante. Precisa di aver sollecitato i pagamenti e preavvisato del distacco sin dal 27.3.2023 ma senza esito non essendo stata ritirata la lettera raccomandata spedita all'utente alla sua residenza e domicilio contrattuale e di aver quindi avviato la procedura stabilita dall'art.
3.2 TIMOE di settore che prevede l'obbligo per il fornitore di preavvertire l'utente della prossima sospensione del servizio per morosità.
Contesta inoltre la carenza di prova di sussistenza ed entità del danno lamentato nonché la sua inerenza con riguardo alla natura dell'attività esercitata che, per i suoi volumi, ritiene connotarsi come commerciale più che amatoriale anche avendo riguardo alla normativa di settore.
Conclude quindi negando gli addebiti, chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei propri confronti ed in subordine la riduzione dell'eventuale risarcimento al solo danno provato in corso di causa.
pagina 2 di 5 Previa istruttoria testimoniale, la causa passa in decisione.
Nell'ambito specifico dei contratti di somministrazione, caratterizzati da rilevazione di consumi mediante contatore, in caso di contestazione da parte dell'utente della loro effettività ed imputabilità oltre che delle singole voci addebitate e della regolarità delle procedure seguite, la presunzione semplice che nasce dalla loro mera rilevazione impone un più pregnante onere probatorio a chi voglia far valere la pretesa creditoria fondata sui consumi rilevati. In tal caso compete al somministrante l'onere di provare, oltre al titolo della prestazione, ossia il rapporto contrattuale sottostante, qui non contestato, anche quantità ed effettività dell'erogazione e dei consumi da parte dell'utente, non potendosi invocare un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato riportato in bolletta (cfr. Cass. 836/2021; Cass. 23699/2016; Cass.10313/2004).
Nella vicenda per cui è causa risulta documentalmente come la contestazione attorea del 16.9.2022
(doc.
1-2 attore) inviata per il tramite del legale e reiterata in seguito (doc.
3-4 attore), abbia avuto ampio e analitico riscontro in data 13.10.2022 corredato da attestazioni dei relativi consumi, come trasmessi dal distributore, e delle voci addebitate anche con riguardo al C-MOR, importo dovuto in ragione di morosità pregresse derivanti da rapporti intrattenuti con diverso e precedente fornitore (cfr. doc. 2 convenuto). Risulta nella corrispondenza inviata da parte convenuta unna spiegazione dettagliata del meccanismo di addebito del C-MOR per il quale il nuovo fornitore è solo incaricato dell'incasso della somma il cui importo viene stabilito da autorità del settore che si rende intermediario senza che il gestore entrante nulla sappia in ordine al fornitore precedente ed al rapporto già intercorso, chiarendo infine che ogni reclamo avrebbe dovuto essere trasmesso al precedente fornitore.
L'attore evidentemente non ha attivato la procedura corretta atteso che all'art. 13.1 dell'Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com, secondo cui solo il precedente fornitore, a seguito di reclamo o pagamento, può annullare la richiesta di indennizzo C-Mor con il cliente uscente e solo così, previo annullamento del debito, il nuovo fornitore potrebbe essere legittimamente esonerato dalla riscossione.
La convenuta nella stessa missiva illustra all'utente la conformità dell'iter seguito a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. ARG/elt 191/09 del 11 dicembre 2009, che ha introdotto un Sistema indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso ed in particolare alla delibera ARG/elt 593/17 e successive modifiche, consultabile sul sito www.arera.it,. Nella comunicazione risulta come abbia espressamente chiarito all'utente che ” CP_1
è un soggetto passivo nel processo di applicazione del corrispettivo CMOR e pertanto, una
[...] volta che la richiesta di indennizzo inoltrata dal gestore uscente viene accolta e che l'impresa di distribuzione ha provveduto ad imputarlo al gestore entrante, quest'ultimo è tenuto ad addebitarlo in fattura e diviene creditore per tale importo nei confronti del cliente. Pertanto il nuovo gestore in caso di pagina 3 di 5 mancato pagamento di tale importo, potrà attivare le azioni volte al recupero del credito. Le ricordiamo che in caso di mancato pagamento, verranno utilizzate le normali procedure previste in situazioni di morosità…”, condotta contrattuale impostata a diligenza e correttezza nell'informazione.
La procedura del resto rientra espressamente nelle previsioni contenute nel contratto sottoscritto tra le parti (cfr. doc. 1 convenuto pag. 3ss.) in cui peraltro l'attore espressamente accetta di ricevere comunicazioni di insoluti, recesso o sospensione mediante raccomandata a.r. presso la propria residenza e via mail e dichiara di non avere precedenti insoluti, diversamente da quanto poi emerso.
L'attore da parte sua non ha infatti fornito prova dei pagamenti che assume eseguiti regolarmente.
Secondo la normativa di settore la convenuta quindi per quanto precede non può né avrebbe quindi potuto fornire prova delle fatture insolute del precedente gestore, dato che il contraente può e deve autonomamente ottenere tramite la consultazione del precedente ente erogatore oltre che dell'autorità competente al recupero, né avrebbe avuto titolo alcuno in ordine alle richieste in ordine al C-Mor il cui annullamento è consentito solamente in ipotesi tassative specificatamente disciplinate dalla normativa citata secondo una procedura che l'attore non risulta aver avviato né seguito in conformità alla legge.
Ha quindi agito correttamente la convenuta, avendo inoltrato la comunicazione in conformità alle previsioni contrattuali e di legge, avendo concesso un ampio termine, più che congruo per il pagamento dell'arretrato, ed in assenza di richieste di annullamento C-Mor dal fornitore uscente o, in alternativa, di pagamento del dovuto da parte del debitore, ha legittimamente e ritualmente Controparte_1 preavvisato e quindi esercitato sospensione della fornitura.
Sotto altro profilo a nulla rilevano le affermazioni attoree, peraltro tardive, laddove vorrebbero sostenere un invio del sollecito e preavviso ad un indirizzo erroneo (Via Manzoni 114/A anziché Via
Manzoni 114/B ) atteso che è proprio lo stesso attore in atti nel suo atto introduttivo a dichiararsi residente a [...], residenza indicata anche ai fini di contratto per ogni comunicazione e luogo dove la corrispondenza, ed in particolare la raccomandata del 27.3.2023, gli è stata inviata senza che ne sia stato curato il ritiro, perfezionandosi quindi la sua compiuta giacenza.
Anche su tale profilo la procedura seguita risulta conforme alle procedure contrattuali e di legge.
Né a tal fine rilevano le deduzioni attoree in ordine all'asserita importanza dell'inadempimento atteso che come lo stesso attore ha dichiarato, si trattava di utenza domestica con consumi modesti e le c.d attività amatoriali di allevamento non erano conoscibili né desumibili da natura ed entità del consumo
(“…il contratto del Griggio è a bassa tensione e prevede una potenza di soli 6 kw . Numeri assolutamente congruenti con i consumi di un'abitazione privata (tali da sostenere al massimo un paio di lavatrici ed una lavastoviglie in contemporanea) e distanti dalla “fame” energetica di un'azienda anche di piccole dimensioni…” cfr memoria attorea ex art. 171 ter n.s cpc). pagina 4 di 5 L'importo insoluto, euro 183,17, benchè a titolo di C-MOR, risulta proporzionalmente coerente con la media mensile degli importi richiesti in fattura (cfr. doc. 3 convenuto) senza che sia configurabile alcun oggettivo disequilibrio tra l'entità delle prestazioni e rispetto alla sospensione disposta (cfr. Cass.
14030/2025; Cass. 4134/2025) sia con riguardo all'ordine economico di cifre, sia alla cronologia del debito richiesto sin dal 2022 a fronte di una sospensione di luglio 2023, sia all'ampio preavviso concesso che sarebbe stato noto all'utente e gli avrebbe consentito le dovute iniziative ed indagini se avesse avuto la diligenza nel verificare la corrispondenza in arrivo alla propria residenza e domicilio contrattuale (doc.
3-4 convenuto), sia con riguardo alla comunicazione a suo tempo inviata al suo legale e prontamente riscontrata sin dal 2022 (cfr. doc. 2 convenuto – doc.
1-4 attore).
Sotto altro profilo, benchè in rito superato da quanto precede, risulta carente la prova del preteso danno subito sia nella sua eziologia e riferibilità, sia nella sua entità anche in ragione della dichiarata natura
“amatoriale” dell'attività. Va osservato tuttavia che l'asserita portata dell'attività da cui deriverebbe il preteso danno appaia, in primis sulla base di dati di logica e comune esperienza, plausibilmente poco coerente con un allevamento d'uso e consumo personale rispetto ai numeri di capi dichiarati (1000 pulcini, 100 piccioni e 210kg di quaglie). In contesti di allevamento e produzione di simile entità la normativa vigente dettata dal Dlgs 181/2010 e regolamenti connessi prevede, tra l'altro, anche l'adozione di misure generali di sicurezza per l'allevamento e la coltivazione, (cfr. “E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza..”) .quali potrebbero ragionevolmente e prudentemente, ad esempio, l'uso di appositi generatori d'energia per le interruzioni anche solo causali o incidentali dell'energia elettrica.
In ragione di quanto complessivamente precede, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 ss.mm. e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda promossa da nei confronti di per quanto in Parte_1 Controparte_1 motivazione
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Padova, 20 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
UR CI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UR CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1282/2024 promossa da
c.f. con l'avv. Gianluca Gemelli (C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE/I C.F._2
Contro
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ) e l'avv. Enrico Morello (C.F. C.F._3
) CONVENUTO/I C.F._4 CONCLUSIONI
Per l'attore: Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione alla sospensione della fornitura di energia elettrica avvenuta in data 7.7.2023 a servizio dell'abitazione del Dott. Parte_1
sita in Vigodarzere Via Manzoni 114/B e, per l'effetto, condannare la convenuta al
[...] risarcimento del danno subito dall'attore quantificato in € 12.127,09 oltre interessi o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi. Per il convenuto: Nel merito in via principale: da tutte le domande, nessuna esclusa, avverso la stessa proposte dal CP_2 Controparte_1 dott. con l'atto di citazione notificato in data 4 marzo 2024, come sopra descritto, Parte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti e per quelli che ci si riserva di meglio esplicitare nel prosieguo del giudizio. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, limitare la condanna di alla somma che verrà ritenuta di giustizia nonché accertata in Controparte_1 corso di causa. In via istruttoria: Con riserva di ogni e più ampia deduzione, produzione, capitolazione di mezzi di prova ed indicazione di testimoni. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 4.3.2024 espone di aver stipulato un contratto di Parte_1 somministrazione d'energia con presso la propria abitazione in Vigodarzere in Controparte_1
Via Manzoni 114/A e di aver riscontrato da settembre 2022 anomalie negli addebiti, avendo rilevato anche delle voci a suo carico a titolo di C-MOR pur avendo sempre pagato regolarmente le bollette.
Contesta il fatto al gestore oltre ad irregolarità degli addebiti di consumi e comunque riporta di aver pagato quanto richiesto con esclusione del c.d. C-MOR in attesa dei chiarimenti richiesti.
Riferisce che il 7.7.2023 al rientro a casa riscontra l'assenza di collegamento alla linea che accerta essere dovuto all'interruzione disposta senza preavviso da Controparte_3
di svolgere attività amatoriale di allevamento volatili e di aver subito dall'interruzione del
[...] servizio un grave danno per la morte di 1000 pulcini, lo scongelamento di quaglie e piccioni per un complessivo danno di euro 11127,49 oltre ad euro 1000,00 in via equitativa per lesione del sentimento di pietà per la sorte degli animali. Assumendo l'illegittimità della pretesa a titolo di C-MOR e la sospensione del servizio elettrico, intende essere risarcito del complessivo danno subito.
Esperito il tentativo di conciliazione presso la competente autorità con esito negativo, conviene quindi in giudizio chiedendo, previo accertamento della sua responsabilità nell'occorso, Controparte_1 il risarcimento dei complessivi anni subiti.
Si costituisce contestando le avversarie deduzioni e precisando come le richieste Controparte_1 inoltrate dall'attore per il tramite del legale in data 16.9.22 siano state esaustivamente riscontrate sin dal 13.10.22 anche con attestazioni relative ai consumi e precisazione del dovuto per arretrati da precedente utenza ed altro esercente a titolo di C-Mor, fornendo tutte i riferimenti necessari per eventuali approfondimenti e reclami da inoltrarsi ad onere dell'utente ad altro ente e al precedente gestore la cui identità non è nota al gestore subentrante. Precisa di aver sollecitato i pagamenti e preavvisato del distacco sin dal 27.3.2023 ma senza esito non essendo stata ritirata la lettera raccomandata spedita all'utente alla sua residenza e domicilio contrattuale e di aver quindi avviato la procedura stabilita dall'art.
3.2 TIMOE di settore che prevede l'obbligo per il fornitore di preavvertire l'utente della prossima sospensione del servizio per morosità.
Contesta inoltre la carenza di prova di sussistenza ed entità del danno lamentato nonché la sua inerenza con riguardo alla natura dell'attività esercitata che, per i suoi volumi, ritiene connotarsi come commerciale più che amatoriale anche avendo riguardo alla normativa di settore.
Conclude quindi negando gli addebiti, chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei propri confronti ed in subordine la riduzione dell'eventuale risarcimento al solo danno provato in corso di causa.
pagina 2 di 5 Previa istruttoria testimoniale, la causa passa in decisione.
Nell'ambito specifico dei contratti di somministrazione, caratterizzati da rilevazione di consumi mediante contatore, in caso di contestazione da parte dell'utente della loro effettività ed imputabilità oltre che delle singole voci addebitate e della regolarità delle procedure seguite, la presunzione semplice che nasce dalla loro mera rilevazione impone un più pregnante onere probatorio a chi voglia far valere la pretesa creditoria fondata sui consumi rilevati. In tal caso compete al somministrante l'onere di provare, oltre al titolo della prestazione, ossia il rapporto contrattuale sottostante, qui non contestato, anche quantità ed effettività dell'erogazione e dei consumi da parte dell'utente, non potendosi invocare un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato riportato in bolletta (cfr. Cass. 836/2021; Cass. 23699/2016; Cass.10313/2004).
Nella vicenda per cui è causa risulta documentalmente come la contestazione attorea del 16.9.2022
(doc.
1-2 attore) inviata per il tramite del legale e reiterata in seguito (doc.
3-4 attore), abbia avuto ampio e analitico riscontro in data 13.10.2022 corredato da attestazioni dei relativi consumi, come trasmessi dal distributore, e delle voci addebitate anche con riguardo al C-MOR, importo dovuto in ragione di morosità pregresse derivanti da rapporti intrattenuti con diverso e precedente fornitore (cfr. doc. 2 convenuto). Risulta nella corrispondenza inviata da parte convenuta unna spiegazione dettagliata del meccanismo di addebito del C-MOR per il quale il nuovo fornitore è solo incaricato dell'incasso della somma il cui importo viene stabilito da autorità del settore che si rende intermediario senza che il gestore entrante nulla sappia in ordine al fornitore precedente ed al rapporto già intercorso, chiarendo infine che ogni reclamo avrebbe dovuto essere trasmesso al precedente fornitore.
L'attore evidentemente non ha attivato la procedura corretta atteso che all'art. 13.1 dell'Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com, secondo cui solo il precedente fornitore, a seguito di reclamo o pagamento, può annullare la richiesta di indennizzo C-Mor con il cliente uscente e solo così, previo annullamento del debito, il nuovo fornitore potrebbe essere legittimamente esonerato dalla riscossione.
La convenuta nella stessa missiva illustra all'utente la conformità dell'iter seguito a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. ARG/elt 191/09 del 11 dicembre 2009, che ha introdotto un Sistema indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso ed in particolare alla delibera ARG/elt 593/17 e successive modifiche, consultabile sul sito www.arera.it,. Nella comunicazione risulta come abbia espressamente chiarito all'utente che ” CP_1
è un soggetto passivo nel processo di applicazione del corrispettivo CMOR e pertanto, una
[...] volta che la richiesta di indennizzo inoltrata dal gestore uscente viene accolta e che l'impresa di distribuzione ha provveduto ad imputarlo al gestore entrante, quest'ultimo è tenuto ad addebitarlo in fattura e diviene creditore per tale importo nei confronti del cliente. Pertanto il nuovo gestore in caso di pagina 3 di 5 mancato pagamento di tale importo, potrà attivare le azioni volte al recupero del credito. Le ricordiamo che in caso di mancato pagamento, verranno utilizzate le normali procedure previste in situazioni di morosità…”, condotta contrattuale impostata a diligenza e correttezza nell'informazione.
La procedura del resto rientra espressamente nelle previsioni contenute nel contratto sottoscritto tra le parti (cfr. doc. 1 convenuto pag. 3ss.) in cui peraltro l'attore espressamente accetta di ricevere comunicazioni di insoluti, recesso o sospensione mediante raccomandata a.r. presso la propria residenza e via mail e dichiara di non avere precedenti insoluti, diversamente da quanto poi emerso.
L'attore da parte sua non ha infatti fornito prova dei pagamenti che assume eseguiti regolarmente.
Secondo la normativa di settore la convenuta quindi per quanto precede non può né avrebbe quindi potuto fornire prova delle fatture insolute del precedente gestore, dato che il contraente può e deve autonomamente ottenere tramite la consultazione del precedente ente erogatore oltre che dell'autorità competente al recupero, né avrebbe avuto titolo alcuno in ordine alle richieste in ordine al C-Mor il cui annullamento è consentito solamente in ipotesi tassative specificatamente disciplinate dalla normativa citata secondo una procedura che l'attore non risulta aver avviato né seguito in conformità alla legge.
Ha quindi agito correttamente la convenuta, avendo inoltrato la comunicazione in conformità alle previsioni contrattuali e di legge, avendo concesso un ampio termine, più che congruo per il pagamento dell'arretrato, ed in assenza di richieste di annullamento C-Mor dal fornitore uscente o, in alternativa, di pagamento del dovuto da parte del debitore, ha legittimamente e ritualmente Controparte_1 preavvisato e quindi esercitato sospensione della fornitura.
Sotto altro profilo a nulla rilevano le affermazioni attoree, peraltro tardive, laddove vorrebbero sostenere un invio del sollecito e preavviso ad un indirizzo erroneo (Via Manzoni 114/A anziché Via
Manzoni 114/B ) atteso che è proprio lo stesso attore in atti nel suo atto introduttivo a dichiararsi residente a [...], residenza indicata anche ai fini di contratto per ogni comunicazione e luogo dove la corrispondenza, ed in particolare la raccomandata del 27.3.2023, gli è stata inviata senza che ne sia stato curato il ritiro, perfezionandosi quindi la sua compiuta giacenza.
Anche su tale profilo la procedura seguita risulta conforme alle procedure contrattuali e di legge.
Né a tal fine rilevano le deduzioni attoree in ordine all'asserita importanza dell'inadempimento atteso che come lo stesso attore ha dichiarato, si trattava di utenza domestica con consumi modesti e le c.d attività amatoriali di allevamento non erano conoscibili né desumibili da natura ed entità del consumo
(“…il contratto del Griggio è a bassa tensione e prevede una potenza di soli 6 kw . Numeri assolutamente congruenti con i consumi di un'abitazione privata (tali da sostenere al massimo un paio di lavatrici ed una lavastoviglie in contemporanea) e distanti dalla “fame” energetica di un'azienda anche di piccole dimensioni…” cfr memoria attorea ex art. 171 ter n.s cpc). pagina 4 di 5 L'importo insoluto, euro 183,17, benchè a titolo di C-MOR, risulta proporzionalmente coerente con la media mensile degli importi richiesti in fattura (cfr. doc. 3 convenuto) senza che sia configurabile alcun oggettivo disequilibrio tra l'entità delle prestazioni e rispetto alla sospensione disposta (cfr. Cass.
14030/2025; Cass. 4134/2025) sia con riguardo all'ordine economico di cifre, sia alla cronologia del debito richiesto sin dal 2022 a fronte di una sospensione di luglio 2023, sia all'ampio preavviso concesso che sarebbe stato noto all'utente e gli avrebbe consentito le dovute iniziative ed indagini se avesse avuto la diligenza nel verificare la corrispondenza in arrivo alla propria residenza e domicilio contrattuale (doc.
3-4 convenuto), sia con riguardo alla comunicazione a suo tempo inviata al suo legale e prontamente riscontrata sin dal 2022 (cfr. doc. 2 convenuto – doc.
1-4 attore).
Sotto altro profilo, benchè in rito superato da quanto precede, risulta carente la prova del preteso danno subito sia nella sua eziologia e riferibilità, sia nella sua entità anche in ragione della dichiarata natura
“amatoriale” dell'attività. Va osservato tuttavia che l'asserita portata dell'attività da cui deriverebbe il preteso danno appaia, in primis sulla base di dati di logica e comune esperienza, plausibilmente poco coerente con un allevamento d'uso e consumo personale rispetto ai numeri di capi dichiarati (1000 pulcini, 100 piccioni e 210kg di quaglie). In contesti di allevamento e produzione di simile entità la normativa vigente dettata dal Dlgs 181/2010 e regolamenti connessi prevede, tra l'altro, anche l'adozione di misure generali di sicurezza per l'allevamento e la coltivazione, (cfr. “E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza..”) .quali potrebbero ragionevolmente e prudentemente, ad esempio, l'uso di appositi generatori d'energia per le interruzioni anche solo causali o incidentali dell'energia elettrica.
In ragione di quanto complessivamente precede, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 ss.mm. e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda promossa da nei confronti di per quanto in Parte_1 Controparte_1 motivazione
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Padova, 20 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
UR CI
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