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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 2250/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RD RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2250/2023, promossa da:
, C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del in carica rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417, bis, comma CP_3
1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs. 31.03.1998 n. 80, e succ. modif., per delega allegata al presente atto, dal dott. dalla dott. ssa dal dott. CP_4 Persona_1
GA AN NI e dal dott. dipendenti dello stesso , Persona_2 CP_2 domiciliati presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sito in Cagliari via Giudice Guglielmo, 44 - 46, presso l' Controparte_5
Parte convenuta
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite”. Nell'interesse di parte convenuta:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è dipendente del quale docente di Controparte_2 scuola media superiore, attualmente in servizio presso il Liceo Scientifico "Antonio Pacinotti" di Cagliari.
Attraverso l'instaurazione del presente giudizio, l'attore ha chiesto la restituzione delle trattenute previdenziali poste illegittimamente a suo carico su somme retributive liquidate in ritardo dall'Amministrazione, relative alla indennità integrativa speciale pari di €.538,30 non corrispostagli negli anni dal 2017 al 31.8.2021, quando prestava servizio all'estero presso l'Istituto comprensivo statale italiano di Madrid in quanto collocato fuori ruolo, e per il riconoscimento della quale aveva vittoriosamente esperito un precedente giudizio.
*** Costituitosi in giudizio, il non ha contestato la fondatezza della pretesa CP_2 dell'attore, ma ha evidenziato che con decreto n. 79/2024, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato con nota prot. n. 5536 del 24.04.2024, l' Controparte_6 ha disposto la restituzione al ricorrente delle somme corrispondenti a detti
[...] contributi previdenziali. Pertanto, parte convenuta ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio. All'esito dell'odierna udienza, ambo le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'attore ha insistito per la condanna di controparte alle spese. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza pagina 2 di 3 di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Nel caso di specie, pertanto, permanendo questione sulle spese, occorre evidenziare come la pretesa esercitata dall'attore sia senz'altro fondata, come ammesso dal convenuto. CP_2
La causa è stata instaurata con ricorso depositato il 4.7.2023 e solo con decreto n. 79/2024 è stata disposta dall' la restituzione al Controparte_6 ricorrente delle somme corrispondenti ai contributi previdenziali oggetto di causa, come da nota trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato n. 5536 del 24.04.2024. Sotto il profilo causale, pertanto, mentre è senz'altro giustificata la totale compensazione delle spese per la terza e la quarta fase, stante l'assenza di attività difensiva avente effettiva e concreta rilevanza, per la fase di studio e quella introduttiva le spese devono seguire la soccombenza virtuale del , considerato che CP_2
l'iniziativa giudiziaria dell'attore è dipesa proprio dalla inerzia di controparte. Stante la semplicità delle questioni trattate, le spese possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di tariffa, tenendo conto dello scaglione di riferimento in ragione del valore della causa.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra loro delle spese del giudizio limitatamente alla terza e quarta fase e condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese della prima e della CP_2 seconda fase, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 10.10.2025
Il giudice
RD RI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RD RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2250/2023, promossa da:
, C.F.: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, giusta procura prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del in carica rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417, bis, comma CP_3
1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs. 31.03.1998 n. 80, e succ. modif., per delega allegata al presente atto, dal dott. dalla dott. ssa dal dott. CP_4 Persona_1
GA AN NI e dal dott. dipendenti dello stesso , Persona_2 CP_2 domiciliati presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sito in Cagliari via Giudice Guglielmo, 44 - 46, presso l' Controparte_5
Parte convenuta
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite”. Nell'interesse di parte convenuta:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è dipendente del quale docente di Controparte_2 scuola media superiore, attualmente in servizio presso il Liceo Scientifico "Antonio Pacinotti" di Cagliari.
Attraverso l'instaurazione del presente giudizio, l'attore ha chiesto la restituzione delle trattenute previdenziali poste illegittimamente a suo carico su somme retributive liquidate in ritardo dall'Amministrazione, relative alla indennità integrativa speciale pari di €.538,30 non corrispostagli negli anni dal 2017 al 31.8.2021, quando prestava servizio all'estero presso l'Istituto comprensivo statale italiano di Madrid in quanto collocato fuori ruolo, e per il riconoscimento della quale aveva vittoriosamente esperito un precedente giudizio.
*** Costituitosi in giudizio, il non ha contestato la fondatezza della pretesa CP_2 dell'attore, ma ha evidenziato che con decreto n. 79/2024, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato con nota prot. n. 5536 del 24.04.2024, l' Controparte_6 ha disposto la restituzione al ricorrente delle somme corrispondenti a detti
[...] contributi previdenziali. Pertanto, parte convenuta ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio. All'esito dell'odierna udienza, ambo le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'attore ha insistito per la condanna di controparte alle spese. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza pagina 2 di 3 di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Nel caso di specie, pertanto, permanendo questione sulle spese, occorre evidenziare come la pretesa esercitata dall'attore sia senz'altro fondata, come ammesso dal convenuto. CP_2
La causa è stata instaurata con ricorso depositato il 4.7.2023 e solo con decreto n. 79/2024 è stata disposta dall' la restituzione al Controparte_6 ricorrente delle somme corrispondenti ai contributi previdenziali oggetto di causa, come da nota trasmessa alla Ragioneria Territoriale dello Stato n. 5536 del 24.04.2024. Sotto il profilo causale, pertanto, mentre è senz'altro giustificata la totale compensazione delle spese per la terza e la quarta fase, stante l'assenza di attività difensiva avente effettiva e concreta rilevanza, per la fase di studio e quella introduttiva le spese devono seguire la soccombenza virtuale del , considerato che CP_2
l'iniziativa giudiziaria dell'attore è dipesa proprio dalla inerzia di controparte. Stante la semplicità delle questioni trattate, le spese possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di tariffa, tenendo conto dello scaglione di riferimento in ragione del valore della causa.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra loro delle spese del giudizio limitatamente alla terza e quarta fase e condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese della prima e della CP_2 seconda fase, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 10.10.2025
Il giudice
RD RI
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