CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 17961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17961 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NU TT nato a [...] il [...] NI EM nato a [...] il [...] NU RI nato a [...] il [...] NU VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione, aggiungendo che, nel frattempo, è sopravvenuto il decesso della ZA Penale Sent. Sez. 5 Num. 17961 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 02/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto RL NU dal reato a lui ascritto nel procedimento n. 910/2022 R.G. App. (n. 934/18 R.G.N.R.), del quale si dirà infra, e, nel confermare l'affermazione di responsabilità di RL NU, NU ZA, MA NU e IO NU per i reati loro attribuiti, nel contesto del procedimento n. 579/21 R.G. App. (n. 5158/15 R.G.N.R.), dal Tribunale e sotto descritti, ha rideterminato in mitius, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, le pene principali inflitte, rimodulando le pene accessorie fallimentari in termini di durata corrispondenti a quella delle pene principali inflitte. La Corte d'appello, preso atto dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ha revocato le statuizioni civili. Per completezza, si rileva che la Corte territoriale ha anche revocato la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., inflitta a RL NU. 1.1. In particolare, per quanto ancora rileva, il Tribunale di Udine, con sentenza del 18 dicembre 2020, resa in relazione al procedimento n. 5158/15 R.G.N.R., ha ritenuto: a) RL NU colpevole dei reati fallimentari di cui ai capi 2) e 6), nonché, a far data dal 2013, del reato fallimentare di cui al capo 3); b) NU ZA colpevole del reato di cui al capo 6) nonché, a far data dal 2013, del reato di cui al capo 3); c) MA NU e IO NU, a far data dal 2013, del reato di cui al capo 3). Si tratta: a) del delitto di bancarotta preferenziale contestato al solo RL NU, quale presidente del consiglio di amministrazione della NU LA s.p.a., dichiarata fallita in data 9 febbraio 2015, in relazione ad alcuni pagamenti effettuati in favore della NU Group s.r.I.: capo 2; b) del delitto di bancarotta preferenziale contestato a tutti e quattro gli imputati (RL NU, quale presidente, la ZA, quale vice presidente, gli altri due imputati quali componenti del consiglio di amministrazione della NU LA s.p.a.), in relazione ad alcuni pagamenti eseguiti a titolo di compenso degli amministratori: capo 3; c) del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, dal Tribunale attribuito nelle indicate qualità ai soli RL NU e NU ZA, in relazione alla somma di 6.481.197,94, corrispondente a ripetuti bonifici bancari eseguiti in favore della Fin Agri Consultans Ltd., giustificati quali adempimenti di un fittizio contratto di agenzia: capo 6. 1.2. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 28 gennaio 2022, resa in relazione al procedimento n. 934/18 R.G.N.R., aveva condannato il solo RL NU in relazione al reato al reato di bancarotta distrattiva contestatogli quale amministratore delegato della NU LA. Per tale reato, come detto, la Corte d'appello di Trieste ha pronunciato sentenza di assoluzione. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 5 I. fall., in relazione al delitto di bancarotta preferenziale, per avere la Corte territoriale confuso lo stato di insolvenza con il concetto di illiquidità o di tensione finanziaria, senza tenere conto del credito del quale la società godeva ancora nel 2013 (credito bancario, senza considerare gli interventi della società IA e i finanziamenti dei soci) e della non ravvisabilità di alcuno degli indici rilevatori della crisi enucleati negli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 14 del 2019. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale affrontato con argomentazioni meramente apparenti le doglianze sviluppate con l'atto di appello quanto alla corretta individuazione del momento del dissesto e alla effettiva e consapevole violazione della par condicio creditorum. Si rileva che la Corte territoriale, oltre a non prendere atto dell'assenza dei segnali tipici dell'insolvenza, aveva, nel riprodurre la decisione di primo grado, trascurato di considerare quanto dedotto con l'atto di impugnazione, ossia: a) che i crediti verso altre società del gruppo (in particolare, la Tonatti USA) costituivano poste attive circolanti;
b) che sia la società IA, in vista della delibera di apporto di capitale del 2014, sia la Bargam s.p.a., prima dell'acquisto del 50% delle quote della NU LA s.p.a., avevano operato una ampia due diligence e una approfondita istruttoria;
c) che la situazione della NU LA s.p.a. non era offuscata da dati di bilancio non veritieri, posto che il consulente tecnico del P.M. aveva escluso quest'ultima situazione;
d) che del tutto apodittica, alla luce dei dati di bilancio, era l'affermazione che la situazione debitoria registrata al momento della dichiarazione di fallimento non potesse essere maturata nell'ultimo anno;
e) quanto alle affermazioni del legale rappresentante della Bargam s.p.a., che la sua denuncia per truffa contrattuale era stata seguita da un provvedimento di archiviazione e da una condanna del primo per diffamazione. A quest'ultimo riguardo, si aggiunge: a) che contraddittoriamente la Corte territoriale aveva prima, illogicamente, valorizzato l'argomento dell'assenza di una verifica approfondita della contabilità, da parte di Bargam s.p.a., in data antecedente all'acquisto delle quote, e, poi, ritenuto congrua la valutazione della società in un'ottica di espansione e potenziamento dell'attività del nuovo socio;
2 b) che, in termini del tutto congetturali, si era ritenuto che l'intervento finanziario per due milioni di euro deliberato dalla società IA potesse essere il frutto di «qualche errore di valutazione in capo alla finanziaria». Con una distinta articolazione del secondo motivo dedicata al capo di imputazione n. 2), si aggiunge che, anche in questo caso, la motivazione della Corte territoriale era priva di correlazione con i motivi di appello, con i quali si era rilevato come non si fosse verificata alcuna lesione della par condicio creditorum, dal momento che il finanziamento ricevuto dalla capogruppo Tonatti Group s.r.I., pari ad un milione di euro, era stato impiegato per effettuare pagamenti in favore di tutti i fornitori portatori di fatture scadute, mentre solo una minima parte (150.000 euro) era rientrata nelle casse della capogruppo a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti, per consentire all'accipiens di evitare la risoluzione del contratto di leasing concernente il capannone nel quale la NU LA s.p.a. svolgeva l'attività produttiva. D'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la volontà di favorire la capogruppo emergeva dal fatto che le risorse provenissero da quest'ultima, era semplicemente illogica. Con altra articolazione, dedicata al capo di imputazione n. 3), si osserva che è incomprensibile la motivazione della Corte territoriale, secondo la quale da febbraio 2014 RL NU aveva rinunciato ai propri compensi e ciò perché, in quel momento, ancora non si era realizzato lo scontro tra i componenti della famiglia NU e i soci di provenienza Bargam s.p.a. Con un'ultima articolazione dedicata alla bancarotta distrattiva di cui al capo 6), si rileva che la Corte d'appello aveva assertivamente risposto alle critiche con le quali si era sottolineata l'assenza di prova della fittizietà dei pagamenti e si era valorizzato, anche nella prospettiva della contestazione del dolo, il fatto che la condotta si fosse esaurita ben dodici anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento, rispetto ad una società che era rimasta in bonis per tale periodo. La Corte territoriale, chiamata ad accertare il pericolo concreto provocato all'interesse dei creditori, neppure aveva indicato chi fosse stato pregiudicato. Inoltre, essa aveva escluso la rilevanza riparatoria di finanziamenti e garanzie da parte della capogruppo, per un verso, con motivazione illogica, fondata sulla mancata dimostrazione della sorte dei pagamenti in favore della Fin Agri Consultans Ltd., e, per altro verso, con argomenti contraddittori, posto gli stessi finanziamenti e garanzie aveva condotto all'assoluzione per il reato di cui al procedimento n. 934/18 R.G.N.R. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 216, primo e terzo comma, I. fall. 3 Con riguardo al capo di imputazione n. 2, si osserva che la Corte d'appello non aveva affrontato la questione della insussistenza del dolo della bancarotta preferenziale quante volte il pagamento, come nella specie, sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile. Con riguardo al capo di imputazione n. 6, oltre a quanto sopra ricordato, si rileva: a) che la Corte territoriale aveva fatto riferimento a non meglio precisate modalità fraudolente di occultamento della reale destinazione delle somme distratte;
b) che neppure, alla luce dei dati fattuali già indicati, era stato affrontato il tema del dolo e della rilevanza delle condotte riparatorie. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione, aggiungendo che, nel frattempo, è sopravvenuto il decesso della ZA. Considerato in diritto 1. Occorre, innanzi tutto, prendere atto del decesso della ZA, che comporta, nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Il primo motivo e la prima articolazione del secondo motivo, che investono, su un piano generale, l'individuazione e la collocazione cronologica dell'insolvenza, sono manifestamente infondati e reiterativi di censure puntualmente disattese dai giudici di merito con motivazione che non esibisce alcuna illogicità. La sentenza impugnata si è mossa all'interno di una cornice ricostruttiva dell'ambito della fattispecie incriminatrice sostanzialmente condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali ricavano dal dolo specifico richiesto dal terzo comma dell'art. 216 I. fall., ossia dal fine di favorire taluno dei creditori in danno di altri, la necessità logica di collocare il pagamento in una situazione di in insolvenza (che è poi la soluzione prescelta in concreto dai giudici di merito nel caso di specie) o, secondo alcune posizioni - qui indicate per completezza, 4 poiché l'esame delle doglianze seguirà la premessa adottata dalla sentenza impugnata - di imminente e ragionevole verificarsi di una situazione di insolvenza. Già Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, n. m. sul punto, ebbe a riconoscere in motivazione che la norma incriminatrice non contempla espressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione di insolvenza, che, tuttavia, viene implicitamente sottesa dalla dinamica del precetto. Al riguardo, venne sottolineato che detta situazione può essere accertata giudizialmente anche prima del verificarsi dell'inadempimento, quando le condizioni sia patrimoniali sia economiche sia finanziarie dell'impresa lascino ragionevolmente presagire l'imminente paralisi nei pagamenti. Questo tipo di verifica, peraltro, rappresenta un giudizio di fatto, estraneo al sindacato del giudice di legittimità. Nel caso di specie, va escluso che gli indicatori rivelatori della crisi, quali progressivamente affinati dal legislatore intervenuto con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 3, comma 4) possano vincolare il giudice penale nel senso che solo il loro accertamento renda preferenziali i pagamenti eseguiti. L'esistenza di segnali di previsione della crisi si correla, nell'intendimento del legislatore, ad un dovere organizzativo dell'imprenditore destinato a limitare i rischi sistemici della crisi stessa, attraverso appropriati e tempestivi meccanismi di intervento. Essa, però, non impedisce che a posteriori una situazione di insolvenza possa essere ricostruita anche prescindendo dalla ricorrenza di tali indicatori, quando la specifica realtà economica e finanziaria imprenditoriale non ne abbia consentito l'emersione pur in presenza di un'incapacità del soggetto economico di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5, secondo comma, I. fall;
oggi, art. 2, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 14/2019). Ora, l'accertamento operato dai giudici di merito riposa su dati che, indipendentemente dalle critiche assertive sviluppate in ricorso, quanto all'esistenza di canali idonei a rifornire di risorse l'attività imprenditoriale, non presentano, letti nel loro insieme, alcun aspetto di illogicità. Le richieste di moratoria, rivelate già dal verbale di riunione del collegio sindacale del 19 aprile 2013, seguite da richieste di piani di rientro con i fornitori non possono logicamente essere elise (ma piuttosto confermate), nella loro rilevanza, dalla vicenda del tentativo di ricorso alla Finanziaria IA, che, infatti, non ha mai trovato una attuazione concreta con l'erogazione delle risorse o dall'ingresso di un nuovo socio che, indipendentemente dalle ragioni che l'avevano condotto a stimare secondo un certo ammontare il valore della partecipazione (e l'irrilevanza della questione nasce dal fatto che, a fronte dei 5 rilevanti dati rivelatori dell'insolvenza, avrebbe assunto efficacia scardinante non una mera valutazione condotta da chicchessia, ma la deduzione di dati obiettivi logicamente dimostrativi della equivocità dei primi), conferma, piuttosto, secondo quanto osservato dai giudici di merito, che, per la prima volta, nella pluriennale storia della società, si era deciso l'ingresso di un socio esterno alla famiglia NU. Si tratta di dati che trovano razionale conferma a posteriori nell'entità di debiti esposti al 30 settembre 2014 di oltre 19 milioni di euro, in difetto di una verosimile spiegazione del loro formarsi all'improvviso in pochi mesi. 3. Del pari aspecifiche sono le restanti articolazioni del secondo motivo e, soprattutto per quanto attiene ai profili soggettivi (ossia al netto di censure già sviluppate nei precedenti motivi), nel terzo motivo. 3.1. Con riferimento al capo 2), è del tutto inconferente l'utilizzazione che la società fallita ha fatto del maggiore ammontare ricevuto dalla società NU Group, posto che a venire in discussione è l'estinzione non di altre passività, ma della specifica obbligazione vantata dalla stessa NU Group. Le ragioni per le quali quest'ultima, invece di versare un minore importo, abbia erogato un importo superiore, per poi ricevere, ad estinzione del proprio credito, la somma di cui al capo di imputazione, non viene specificata ed è comunque circostanza di nessun rilievo. Il carattere preferenziale non è eliso dal generico riferimento all'avvenuto pagamento delle fatture scadute nel periodo non foss'altro perché neppure si deduce - ciò che attiene alla necessaria decisività della questione - che la ricostruzione della Corte territoriale sia smentita dall'assenza di creditori, di grado pari o superiore all'accipiens, che non avevano emesso fattura. Infine, il tema del legame tra la fallita e la società creditrice rappresenta solo un indice rivelatore dell'intenzionalità di favorire un creditore rispetto agli altri, che la sentenza di primo grado rafforza con il rilievo del criterio cronologico (pagamenti effettuati lo stesso giorno o pochi giorni dopo l'ingresso del nuovo socio) e logico (le modalità di autorizzazione del pagamento). Peraltro, quanto al tema dei pagamenti cd. di salvataggio, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale;
ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 - 01). 6 In altri termini, non è l'inerenza del pagamento all'attività di impresa o la sua necessità per proseguirla che elide il carattere preferenziale dello stesso, ma la sua idoneità a rendere ragionevole l'obiettivo di evitare il fallimento. E tanto la Corte territoriale ha escluso alla luce del carattere irreversibile della crisi. 3.3. Quanto al capo 3), indipendentemente dalla critica dell'argomentazione ad abundantiam relativa ad una rinuncia ai compensi a partire dal febbraio 2014 - che sembra voler confermare che, a ritroso, prima dell'ingresso del nuovo socio, in assenza di un terzo interessato, la finalità preferenziale non aveva conosciuto ostacoli di sorta -, e al netto dei rilievi generali sopra esaminati, va solo segnalata l'assenza di critiche specifiche, quanto al carattere preferenziale dei pagamenti. 3.4. Quanto al capo 6, va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). In tale contesto, il dato temporale è solo uno dei parametri rilevanti, talché razionalmente la Corte territoriale, nonostante la distanza temporale dalla dichiarazione di fallimento, ha valorizzato le incongruenze che hanno documentato i versamenti apparentemente effettuati per provvigioni ad un agente operante nel mercato USA, l'assenza di qualunque razionale spiegazione alternativa e, infine, il rilevantissimo importo dei pagamenti protrattosi dal 1998 al 2003 (euro 6.481.197) rispetto alle passività poi registrate e sopra ricordate. Le critiche del ricorso sono di assoluta genericità, quanto al carattere fittizio della causale che formalmente ha sorretto i pagamenti e quanto alle modalità fraudolente di giustificazione documentale degli stessi. A questo riguardo, poi, non è dato cogliere alcuna contraddittorietà della decisione con la pronuncia di assoluzione di TT NU per la bancarotta distrattiva di cui al proc. 910/2022. A tacer del fatto che, a fronte della genericità della censura, le condotte di segno opposto non possono essere contabilmente registrate più volte per elidere l'offensività della condotta, si 7 osserva che la sentenza impugnata, per giungere alla ricordata pronuncia assolutoria, si muove nella prospettiva non della cd. bancarotta riparata, ma dei vantaggi compensativi correlati all'operazione del procedimento appena menzionato. E, tuttavia, l'applicazione della disciplina in tema di vantaggi compensativi alla materia fallimentare presuppone non la mera riconducibilità delle società ad un unico soggetto, ma l'esistenza di una situazione di collegamento o di gruppo e l'esatta ricostruzione delle operazioni realizzate. Sotto il primo profilo, il ricorso è privo di ogni specificità; sotto il secondo, resta incontrastato il rilievo della sentenza impugnata, quanto alla sorte delle somme erogate dalla fallita, ossia quale rilievo esse avrebbero assunto nei rapporti tra le società. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01). 4. È appena il caso di rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti NU RL, NU MA, NU IO al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA NU, perché i reati sono estinti per morte dell'imputata. Dichiara inammissibili i ricorsi di NU RL, NU MA, NU IO e condanna i ricorrenti al . 8 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione, aggiungendo che, nel frattempo, è sopravvenuto il decesso della ZA Penale Sent. Sez. 5 Num. 17961 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 02/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto RL NU dal reato a lui ascritto nel procedimento n. 910/2022 R.G. App. (n. 934/18 R.G.N.R.), del quale si dirà infra, e, nel confermare l'affermazione di responsabilità di RL NU, NU ZA, MA NU e IO NU per i reati loro attribuiti, nel contesto del procedimento n. 579/21 R.G. App. (n. 5158/15 R.G.N.R.), dal Tribunale e sotto descritti, ha rideterminato in mitius, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, le pene principali inflitte, rimodulando le pene accessorie fallimentari in termini di durata corrispondenti a quella delle pene principali inflitte. La Corte d'appello, preso atto dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ha revocato le statuizioni civili. Per completezza, si rileva che la Corte territoriale ha anche revocato la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., inflitta a RL NU. 1.1. In particolare, per quanto ancora rileva, il Tribunale di Udine, con sentenza del 18 dicembre 2020, resa in relazione al procedimento n. 5158/15 R.G.N.R., ha ritenuto: a) RL NU colpevole dei reati fallimentari di cui ai capi 2) e 6), nonché, a far data dal 2013, del reato fallimentare di cui al capo 3); b) NU ZA colpevole del reato di cui al capo 6) nonché, a far data dal 2013, del reato di cui al capo 3); c) MA NU e IO NU, a far data dal 2013, del reato di cui al capo 3). Si tratta: a) del delitto di bancarotta preferenziale contestato al solo RL NU, quale presidente del consiglio di amministrazione della NU LA s.p.a., dichiarata fallita in data 9 febbraio 2015, in relazione ad alcuni pagamenti effettuati in favore della NU Group s.r.I.: capo 2; b) del delitto di bancarotta preferenziale contestato a tutti e quattro gli imputati (RL NU, quale presidente, la ZA, quale vice presidente, gli altri due imputati quali componenti del consiglio di amministrazione della NU LA s.p.a.), in relazione ad alcuni pagamenti eseguiti a titolo di compenso degli amministratori: capo 3; c) del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, dal Tribunale attribuito nelle indicate qualità ai soli RL NU e NU ZA, in relazione alla somma di 6.481.197,94, corrispondente a ripetuti bonifici bancari eseguiti in favore della Fin Agri Consultans Ltd., giustificati quali adempimenti di un fittizio contratto di agenzia: capo 6. 1.2. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 28 gennaio 2022, resa in relazione al procedimento n. 934/18 R.G.N.R., aveva condannato il solo RL NU in relazione al reato al reato di bancarotta distrattiva contestatogli quale amministratore delegato della NU LA. Per tale reato, come detto, la Corte d'appello di Trieste ha pronunciato sentenza di assoluzione. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 5 I. fall., in relazione al delitto di bancarotta preferenziale, per avere la Corte territoriale confuso lo stato di insolvenza con il concetto di illiquidità o di tensione finanziaria, senza tenere conto del credito del quale la società godeva ancora nel 2013 (credito bancario, senza considerare gli interventi della società IA e i finanziamenti dei soci) e della non ravvisabilità di alcuno degli indici rilevatori della crisi enucleati negli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 14 del 2019. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale affrontato con argomentazioni meramente apparenti le doglianze sviluppate con l'atto di appello quanto alla corretta individuazione del momento del dissesto e alla effettiva e consapevole violazione della par condicio creditorum. Si rileva che la Corte territoriale, oltre a non prendere atto dell'assenza dei segnali tipici dell'insolvenza, aveva, nel riprodurre la decisione di primo grado, trascurato di considerare quanto dedotto con l'atto di impugnazione, ossia: a) che i crediti verso altre società del gruppo (in particolare, la Tonatti USA) costituivano poste attive circolanti;
b) che sia la società IA, in vista della delibera di apporto di capitale del 2014, sia la Bargam s.p.a., prima dell'acquisto del 50% delle quote della NU LA s.p.a., avevano operato una ampia due diligence e una approfondita istruttoria;
c) che la situazione della NU LA s.p.a. non era offuscata da dati di bilancio non veritieri, posto che il consulente tecnico del P.M. aveva escluso quest'ultima situazione;
d) che del tutto apodittica, alla luce dei dati di bilancio, era l'affermazione che la situazione debitoria registrata al momento della dichiarazione di fallimento non potesse essere maturata nell'ultimo anno;
e) quanto alle affermazioni del legale rappresentante della Bargam s.p.a., che la sua denuncia per truffa contrattuale era stata seguita da un provvedimento di archiviazione e da una condanna del primo per diffamazione. A quest'ultimo riguardo, si aggiunge: a) che contraddittoriamente la Corte territoriale aveva prima, illogicamente, valorizzato l'argomento dell'assenza di una verifica approfondita della contabilità, da parte di Bargam s.p.a., in data antecedente all'acquisto delle quote, e, poi, ritenuto congrua la valutazione della società in un'ottica di espansione e potenziamento dell'attività del nuovo socio;
2 b) che, in termini del tutto congetturali, si era ritenuto che l'intervento finanziario per due milioni di euro deliberato dalla società IA potesse essere il frutto di «qualche errore di valutazione in capo alla finanziaria». Con una distinta articolazione del secondo motivo dedicata al capo di imputazione n. 2), si aggiunge che, anche in questo caso, la motivazione della Corte territoriale era priva di correlazione con i motivi di appello, con i quali si era rilevato come non si fosse verificata alcuna lesione della par condicio creditorum, dal momento che il finanziamento ricevuto dalla capogruppo Tonatti Group s.r.I., pari ad un milione di euro, era stato impiegato per effettuare pagamenti in favore di tutti i fornitori portatori di fatture scadute, mentre solo una minima parte (150.000 euro) era rientrata nelle casse della capogruppo a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti, per consentire all'accipiens di evitare la risoluzione del contratto di leasing concernente il capannone nel quale la NU LA s.p.a. svolgeva l'attività produttiva. D'altra parte, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la volontà di favorire la capogruppo emergeva dal fatto che le risorse provenissero da quest'ultima, era semplicemente illogica. Con altra articolazione, dedicata al capo di imputazione n. 3), si osserva che è incomprensibile la motivazione della Corte territoriale, secondo la quale da febbraio 2014 RL NU aveva rinunciato ai propri compensi e ciò perché, in quel momento, ancora non si era realizzato lo scontro tra i componenti della famiglia NU e i soci di provenienza Bargam s.p.a. Con un'ultima articolazione dedicata alla bancarotta distrattiva di cui al capo 6), si rileva che la Corte d'appello aveva assertivamente risposto alle critiche con le quali si era sottolineata l'assenza di prova della fittizietà dei pagamenti e si era valorizzato, anche nella prospettiva della contestazione del dolo, il fatto che la condotta si fosse esaurita ben dodici anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento, rispetto ad una società che era rimasta in bonis per tale periodo. La Corte territoriale, chiamata ad accertare il pericolo concreto provocato all'interesse dei creditori, neppure aveva indicato chi fosse stato pregiudicato. Inoltre, essa aveva escluso la rilevanza riparatoria di finanziamenti e garanzie da parte della capogruppo, per un verso, con motivazione illogica, fondata sulla mancata dimostrazione della sorte dei pagamenti in favore della Fin Agri Consultans Ltd., e, per altro verso, con argomenti contraddittori, posto gli stessi finanziamenti e garanzie aveva condotto all'assoluzione per il reato di cui al procedimento n. 934/18 R.G.N.R. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 216, primo e terzo comma, I. fall. 3 Con riguardo al capo di imputazione n. 2, si osserva che la Corte d'appello non aveva affrontato la questione della insussistenza del dolo della bancarotta preferenziale quante volte il pagamento, come nella specie, sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile. Con riguardo al capo di imputazione n. 6, oltre a quanto sopra ricordato, si rileva: a) che la Corte territoriale aveva fatto riferimento a non meglio precisate modalità fraudolente di occultamento della reale destinazione delle somme distratte;
b) che neppure, alla luce dei dati fattuali già indicati, era stato affrontato il tema del dolo e della rilevanza delle condotte riparatorie. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte nell'interesse dei ricorrenti, con i quali si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione, aggiungendo che, nel frattempo, è sopravvenuto il decesso della ZA. Considerato in diritto 1. Occorre, innanzi tutto, prendere atto del decesso della ZA, che comporta, nei suoi confronti, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Il primo motivo e la prima articolazione del secondo motivo, che investono, su un piano generale, l'individuazione e la collocazione cronologica dell'insolvenza, sono manifestamente infondati e reiterativi di censure puntualmente disattese dai giudici di merito con motivazione che non esibisce alcuna illogicità. La sentenza impugnata si è mossa all'interno di una cornice ricostruttiva dell'ambito della fattispecie incriminatrice sostanzialmente condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali ricavano dal dolo specifico richiesto dal terzo comma dell'art. 216 I. fall., ossia dal fine di favorire taluno dei creditori in danno di altri, la necessità logica di collocare il pagamento in una situazione di in insolvenza (che è poi la soluzione prescelta in concreto dai giudici di merito nel caso di specie) o, secondo alcune posizioni - qui indicate per completezza, 4 poiché l'esame delle doglianze seguirà la premessa adottata dalla sentenza impugnata - di imminente e ragionevole verificarsi di una situazione di insolvenza. Già Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, n. m. sul punto, ebbe a riconoscere in motivazione che la norma incriminatrice non contempla espressamente, come requisito oggettivo del reato, la situazione di insolvenza, che, tuttavia, viene implicitamente sottesa dalla dinamica del precetto. Al riguardo, venne sottolineato che detta situazione può essere accertata giudizialmente anche prima del verificarsi dell'inadempimento, quando le condizioni sia patrimoniali sia economiche sia finanziarie dell'impresa lascino ragionevolmente presagire l'imminente paralisi nei pagamenti. Questo tipo di verifica, peraltro, rappresenta un giudizio di fatto, estraneo al sindacato del giudice di legittimità. Nel caso di specie, va escluso che gli indicatori rivelatori della crisi, quali progressivamente affinati dal legislatore intervenuto con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 3, comma 4) possano vincolare il giudice penale nel senso che solo il loro accertamento renda preferenziali i pagamenti eseguiti. L'esistenza di segnali di previsione della crisi si correla, nell'intendimento del legislatore, ad un dovere organizzativo dell'imprenditore destinato a limitare i rischi sistemici della crisi stessa, attraverso appropriati e tempestivi meccanismi di intervento. Essa, però, non impedisce che a posteriori una situazione di insolvenza possa essere ricostruita anche prescindendo dalla ricorrenza di tali indicatori, quando la specifica realtà economica e finanziaria imprenditoriale non ne abbia consentito l'emersione pur in presenza di un'incapacità del soggetto economico di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5, secondo comma, I. fall;
oggi, art. 2, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 14/2019). Ora, l'accertamento operato dai giudici di merito riposa su dati che, indipendentemente dalle critiche assertive sviluppate in ricorso, quanto all'esistenza di canali idonei a rifornire di risorse l'attività imprenditoriale, non presentano, letti nel loro insieme, alcun aspetto di illogicità. Le richieste di moratoria, rivelate già dal verbale di riunione del collegio sindacale del 19 aprile 2013, seguite da richieste di piani di rientro con i fornitori non possono logicamente essere elise (ma piuttosto confermate), nella loro rilevanza, dalla vicenda del tentativo di ricorso alla Finanziaria IA, che, infatti, non ha mai trovato una attuazione concreta con l'erogazione delle risorse o dall'ingresso di un nuovo socio che, indipendentemente dalle ragioni che l'avevano condotto a stimare secondo un certo ammontare il valore della partecipazione (e l'irrilevanza della questione nasce dal fatto che, a fronte dei 5 rilevanti dati rivelatori dell'insolvenza, avrebbe assunto efficacia scardinante non una mera valutazione condotta da chicchessia, ma la deduzione di dati obiettivi logicamente dimostrativi della equivocità dei primi), conferma, piuttosto, secondo quanto osservato dai giudici di merito, che, per la prima volta, nella pluriennale storia della società, si era deciso l'ingresso di un socio esterno alla famiglia NU. Si tratta di dati che trovano razionale conferma a posteriori nell'entità di debiti esposti al 30 settembre 2014 di oltre 19 milioni di euro, in difetto di una verosimile spiegazione del loro formarsi all'improvviso in pochi mesi. 3. Del pari aspecifiche sono le restanti articolazioni del secondo motivo e, soprattutto per quanto attiene ai profili soggettivi (ossia al netto di censure già sviluppate nei precedenti motivi), nel terzo motivo. 3.1. Con riferimento al capo 2), è del tutto inconferente l'utilizzazione che la società fallita ha fatto del maggiore ammontare ricevuto dalla società NU Group, posto che a venire in discussione è l'estinzione non di altre passività, ma della specifica obbligazione vantata dalla stessa NU Group. Le ragioni per le quali quest'ultima, invece di versare un minore importo, abbia erogato un importo superiore, per poi ricevere, ad estinzione del proprio credito, la somma di cui al capo di imputazione, non viene specificata ed è comunque circostanza di nessun rilievo. Il carattere preferenziale non è eliso dal generico riferimento all'avvenuto pagamento delle fatture scadute nel periodo non foss'altro perché neppure si deduce - ciò che attiene alla necessaria decisività della questione - che la ricostruzione della Corte territoriale sia smentita dall'assenza di creditori, di grado pari o superiore all'accipiens, che non avevano emesso fattura. Infine, il tema del legame tra la fallita e la società creditrice rappresenta solo un indice rivelatore dell'intenzionalità di favorire un creditore rispetto agli altri, che la sentenza di primo grado rafforza con il rilievo del criterio cronologico (pagamenti effettuati lo stesso giorno o pochi giorni dopo l'ingresso del nuovo socio) e logico (le modalità di autorizzazione del pagamento). Peraltro, quanto al tema dei pagamenti cd. di salvataggio, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale;
ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 - 01). 6 In altri termini, non è l'inerenza del pagamento all'attività di impresa o la sua necessità per proseguirla che elide il carattere preferenziale dello stesso, ma la sua idoneità a rendere ragionevole l'obiettivo di evitare il fallimento. E tanto la Corte territoriale ha escluso alla luce del carattere irreversibile della crisi. 3.3. Quanto al capo 3), indipendentemente dalla critica dell'argomentazione ad abundantiam relativa ad una rinuncia ai compensi a partire dal febbraio 2014 - che sembra voler confermare che, a ritroso, prima dell'ingresso del nuovo socio, in assenza di un terzo interessato, la finalità preferenziale non aveva conosciuto ostacoli di sorta -, e al netto dei rilievi generali sopra esaminati, va solo segnalata l'assenza di critiche specifiche, quanto al carattere preferenziale dei pagamenti. 3.4. Quanto al capo 6, va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). In tale contesto, il dato temporale è solo uno dei parametri rilevanti, talché razionalmente la Corte territoriale, nonostante la distanza temporale dalla dichiarazione di fallimento, ha valorizzato le incongruenze che hanno documentato i versamenti apparentemente effettuati per provvigioni ad un agente operante nel mercato USA, l'assenza di qualunque razionale spiegazione alternativa e, infine, il rilevantissimo importo dei pagamenti protrattosi dal 1998 al 2003 (euro 6.481.197) rispetto alle passività poi registrate e sopra ricordate. Le critiche del ricorso sono di assoluta genericità, quanto al carattere fittizio della causale che formalmente ha sorretto i pagamenti e quanto alle modalità fraudolente di giustificazione documentale degli stessi. A questo riguardo, poi, non è dato cogliere alcuna contraddittorietà della decisione con la pronuncia di assoluzione di TT NU per la bancarotta distrattiva di cui al proc. 910/2022. A tacer del fatto che, a fronte della genericità della censura, le condotte di segno opposto non possono essere contabilmente registrate più volte per elidere l'offensività della condotta, si 7 osserva che la sentenza impugnata, per giungere alla ricordata pronuncia assolutoria, si muove nella prospettiva non della cd. bancarotta riparata, ma dei vantaggi compensativi correlati all'operazione del procedimento appena menzionato. E, tuttavia, l'applicazione della disciplina in tema di vantaggi compensativi alla materia fallimentare presuppone non la mera riconducibilità delle società ad un unico soggetto, ma l'esistenza di una situazione di collegamento o di gruppo e l'esatta ricostruzione delle operazioni realizzate. Sotto il primo profilo, il ricorso è privo di ogni specificità; sotto il secondo, resta incontrastato il rilievo della sentenza impugnata, quanto alla sorte delle somme erogate dalla fallita, ossia quale rilievo esse avrebbero assunto nei rapporti tra le società. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01). 4. È appena il caso di rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti NU RL, NU MA, NU IO al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA NU, perché i reati sono estinti per morte dell'imputata. Dichiara inammissibili i ricorsi di NU RL, NU MA, NU IO e condanna i ricorrenti al . 8 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/02/2024