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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori lette le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 17629/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
PIERO, con elezione di domicilio in Portici (NA) alla Via Libertà n. 218 bis, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio
Gesuè Rizzi Ulmo con domicilio eletto presso quest'ultimo in Ottaviano, alla Via
Trappitella, n. 16 bis, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
l' , (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Capannolo ed
Erminio Capasso, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.10.2023 l'istante in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli l' Controparte_1
e l' al fine di: “ preliminarmente accertare e dichiarare che la
[...] CP_2
ricorrente, per il periodo che va dal 01/07/2010 al 31/12/2016, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia, ha svolto alle dipendenze e in favore dell'
[...]
…omissis… prestazioni Controparte_3
lavorative di natura subordinata ex art.2094 ss. c.c. con funzione di dirigente medico in possesso di anzianità inferiore ai 5 anni nel S.S.N. in applicazione del CCNL Sanità
Dirigenti Medici e Veterinari (Area IV° CCNQ 2006/09 per la definizione delle autonome aree di contrattazione dell'area della Dirigenza); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l' Controparte_3
…omissis…al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive
[...]
da costei maturate in costanza ed in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la resistente, per l'intero periodo che va dal 01/07/2010 al 31/12/2016, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia, quantificati in complessivi € 219.648,69 di cui €
188.881,27 a titolo di differenze retributive (paga giornaliera, tredicesima, ratei di tredicesima, festività, ferie non godute, ed ex festività), ed € 30.766,73 a titolo di TFR o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dall'insorgenza del diritto e fino all'effettivo soddisfo, ed in ogni caso in attuazione dell'art. 36 Cost. nonché dell'art. 2126 c.c. in ragione delle mansioni effettivamente disimpegnate, delle funzioni attribuite e dell'incarico svolto;
accertare e dichiarare l'obbligo contributivo dell'
[...] in persona del l.r. p.t., e per l'effetto Controparte_3
condannare la resistente alla regolarizzazione contributivo-previdenziale mediante il versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale in favore dell'odierna
CP_ ricorrente;
condannare la resistente alla trasmissione presso l' di tutta la documentazione necessaria ed idonea al fine di consentire alla ricorrente di percepire le differenze sul TFR quantificato in € 30.766,73..omissis..”, vinte le spese legali con attribuzione.
A sostegno delle spiegate domanda, ha esposto: di aver lavorato dall'1.7.2010 sino al
30.6.2016 per conto ed alle dipendenze dell'azienda ospedaliera convenuta mediante contratto per l'affidamento di incarico professionale versato in atti, prestando servizio presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione dell' Ospedale Monaldi A.O. dei Colli con mansioni di Dirigente Medico;
di aver espletato, per l'intero periodo di lavoro dedotto, a tempo pieno ed in esclusiva, mansioni in tutto riconducibili a quelle di Dirigente Medico secondo la declaratoria di cui al CCNL di categoria svolgendo in maniera continuativa
(“sempre”) attività assistenziali e diagnostiche presso i vari reparti che compongono la
Divisione di Cardiochirurgia Adulti;
di essersi, dunque, occupata di gestire i pazienti ricoverati presso i succitati reparti provvedendo all'inquadramento clinico degli stessi, assumendo decisioni ed elaborando programmi diagnostici e terapeutici, fornendo altresì prestazioni di consulenza interna destinate ad altri reparti dello stesso P.O., di redazione di cartelle cliniche partecipando anche alla turnazione delle guardie mediche compresi i festivi, i notturni, ed i pomeridiani;
che una volta a settimana veniva assegnata allo svolgimento delle proprie attività specialistiche nelle sale operatorie diverse dalla cardiochirurgia ma comunque facenti parte del Blocco Operatorio di chirurgia. L'istante ha precisato l'orario di lavoro osservato (in media 38 ore settimanali) ed i turni di servizio che si articolavano secondo fasce settimanali dalle h 8,00 alle 16,00, dalle 20,00 alle 8,00, e per i festivi dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00, rimarcando di aver svolto la descritta attività lavorativa in regime di esclusività, con obbligo di rispetto dell'orario di lavoro prestabilito dal datore di lavoro ed assoggettamento al potere direttivo del Direttore generale, dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dott. che la controllava Persona_1 sia in corso di svolgimento che in relazione all'esito della prestazione di lavoro, unitamente ai dottori e ha dedotto che in relazione all'attività lavorativa espletata ha CP_4 CP_5 percepito un compenso mensile lordo di € 3000,00, come espressamente indicato nel contratto di conferimento di incarico professionale, di non aver percepito la 13^ mensilità,
l'indennità sostitutiva di ferie - assumendo di non averne mai goduto, né di aver mai usufruito di permessi - e le altre indennità precisate in ricorso, oltre al TFR, alla cessazione del rapporto;
ha affermato che in data 16.7.2017 veniva assunta a tempo inderminato quale
Dirigente Medico, permanendo immutate le condizioni lavorative pregresse.
Tanto premesso, in punto di diritto, ha sostenuto che per le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha assunto la natura del rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza di legge, anche sul piano della regolarizzazione della propria posizione contributiva e con riferimento all'obbligo datoriale di trasmettere all' la documentazione Controparte_6 occorrente ai fini dell'accantonamento del TFR;
in via subordinata, ha sostenuto l'illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro susseguitisi inter partes, stante la insussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001, con conseguente richiesta di condanna dell' convenuta al pagamento dell'indennità CP_3 ex art. 32, comma 5, legge n.183 del 2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituita tempestivamente l' Controparte_1 che preliminarmente ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti intercorsi tra le parti ex artt. 32 del Dlgs 183/2010 e dell'art. 28 del DLGS 81/2015 e la prescrizione dei crediti ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.; ha poi dedotto, ai sensi dell' art 36 del dlgs 165/2001, la legittimità del contratto e l'infondatezza delle richieste articolate in ricorso, dal momento che solo a mezzo concorso è possibile l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato nel pubblico impiego spettando, in questi casi, eventualmente, solo il risarcimento del danno;
infine ha contestato la fondatezza delle deduzioni circa l'assimilazione del contratto intercorso ad un rapporto di lavoro subordinato e delle correlate richieste economiche sia di natura retributiva che risarcitoria .Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o improcedibile e nel merito chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' che ha chiesto al Tribunale, in caso di CP_2
accertamento della fondatezza della pretesa di parte ricorrente, condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi e delle sanzioni , con vittoria di spese .
All'udienza del 26.6.2025 , espletata attività istruttoria , depositate note difensive ed, all'esito, riformulati i conteggi, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** ***
E' pacifico e documentalmente provato che in data 1.7.2010 la dott.ssa ha Pt_1 concluso con la parte convenuta un contratto per l'affidamento di incarico per prestazione professionale ai sensi dell''art. 7 d.lgs. 164/01 (leggi d.lgs. 165/2001) ed art. 2222 c.c. per l'espletamento di “prestazioni d'opera” nella branca di Anestesia e Rianimazione, incarico conferito sulla scorta della Delibera del D.G. n. 484 del 29.6.2010 ove si rappresenta la necessità di procedere alla “contrattualizzazione” dei professionisti ivi indicati per sostituire Dirigenti Medici Cardiochirurgi trasferiti in altre strutture con Anestesisti
Rianimatori allo scopo di coprire i turni di guardie in Terapia Intensiva e in Sala
Operatoria, nonché “nell'ambito della cardiochirurgia adulti dove appare auspicabile colmare le carenze assistenziali riscontrabili, con personale anestesista – rianimatore che assuma l'intera responsabilità assistenziale..”(cfr. doc. 2 allegato ric.). Tale incarico, per espressa previsione contrattuale, prevedeva una durata di dodici mesi ed è stato prorogato fino alla data indicata in ricorso (31.12.2016).
A mente dell'art. 7 d.lgs. 165 del 2001 nella formulazione vigente all'epoca del contratto per cui è causa, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonche' a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. ((Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36,comma 5-quater”.
Ebbene, la norma in oggetto vieta espressamente la stipulazione di contratti di natura autonoma per lo svolgimento di attività “ordinarie” di pertinenza dell'ente pubblico e subordina il ricorso a tale strumento eccezionale soltanto in caso di “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, fermo restando che la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata. In tale quadro normativo, le eventuali proroghe del rapporto instaurato (per lo svolgimento del medesimo incarico presso la medesima struttura) devono rivestire carattere eccezionale e la prestazione richiesta deve assumere carattere di elevata professionalità.
Nella presente fattispecie è incontestato che la ricorrente svolgeva mansioni di dirigente medico presso vari reparti ed era quindi inquadrata in una qualifica non connessa ad un'oggettiva apicalità organica;
non risulta inoltre provato che l'oggetto della prestazione della ricorrente corrispondesse ad obiettivi e programmi specifici e determinati;
anzi, è incontestato ed è emerso anche dalla prova testimoniale espletata, che la ricorrente veniva adibita a compiti istituzionali dell'azienda, rientranti nell'ordinaria attività della stessa;
le prestazioni lavorative richieste alla ricorrente sono risultate in tutto e per tutto inserite nell'organizzazione del datore di lavoro ed erano legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescindeva completamente da qualsiasi autonoma decisione del collaboratore, per rispondere soltanto a scelte organizzative dell'ente, alle quali la ricorrente doveva attenersi.
L'istruttoria, infatti, ha confermato che le modalità di svolgimento della prestazione hanno presentato tutte le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, anche se formalmente la tipologia prescelta dall'Amministrazione per l'instaurazione del rapporto sia stata quella del contratto d'opera.
Invero la teste ha dichiarato: “ sono anestesista presso il Testimone_1 reparto di cardio chirurgia dell'azienda ospedaliera resistente dall'ottobre 2011 senza soluzione di continuità a tempo indeterminato;
conosco la ricorrente che lavorava presso la medesima azienda ospedaliera, come me è anestesista anche lei presso lo stesso reparto di cardio chirurgia;
quando io sono arrivata la ricorrente era già in servizio presso l' da circa un anno per quanto ricordo;
alla fine del 2016 la ricorrente ha Controparte_3
vinto un avviso pubblico presso la ASL Napoli 1 e per tre mesi circa ha lavorato lì; poi è rientrata nell' ed ha svolto ancora mansioni di anestesista presso il reparto Controparte_3
di cardio chirurgia senza più interruzioni;
ricordo che nel periodo covid fu assegnata al
, poiché in quel periodo noi anestesisti siamo stati assegnati a copertura delle CP_3
necessità anche ad altre strutture ospedaliere;
le mansioni svolte dalla ricorrente erano le seguenti: era nei turni presente per le camere operatorie e nella terapia intensiva , turni diurni notturni e festivi esattamente come me;
talvolta ha effettuato turni anche presso camere operatorie di altri reparti;
come rianimatore si occupava dell'assistenza post operatoria dei pazienti;
i turni di cui ho detto implicavano attività sia in camera operatoria che in rianimazione nel reparto;
nei turni della singola camera operatoria l'anestesista è da solo;
posso riferire questa circostanza poiché la incontravo sia per i briefing giornalieri sia nel cambio per il passaggio del paziente dalla sala operatoria al reparto e nello smonto notte per le consegne del turno;
è capitato molto spesso che con la ricorrente avessimo lo stesso turno di lavoro;
è capitato che la ricorrente fosse chiamata anche a rendere consulenze per altri reparti;
ciò capitava a lei perché avendo un contratto poteva essere utilizzata anche altrove a differenza di noi anestesisti addetti al singolo reparto;
redigeva e sottoscriveva le cartelle cliniche come me e gli altri colleghi;
prescriveva farmaci e praticava le procedure necessarie all'assistenza dei pazienti;
per quanto è a mia conoscenza la ricorrente non ha effettuato turnazione per guardie mediche;
i turni erano di
12 ore dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00; il nostro orario è di 38 ore settimanali;
ricordo che la ricorrente svolgeva un orario maggiore al nostro poiché andava a coprire proprio l'orario che residuava una volta che noi medici a tempo indeterminato avevamo completato l'orario contrattuale;
preciso che svolgeva questo orario oltre quello previsto quindi oltre a svolgere i turni come noi, copriva anche ore in più ; quindi era inserita nella turnazione predisposta e poi copriva le eventuali mancanze dovute per esempio a malattie o ferie dei colleghi;
nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato insieme a me nel reparto erano addetti circa 14 anestesisti a tempo indeterminato;
ricordo che successivamente al concorso ed ai trasferimenti a seguito dei quali anche io sono arrivata all' Controparte_3
alcuni dei medici si sono trasferiti altrove, altri si sono assentati per malattie e maternità; normalmente in un turno di 24 ore sono necessari 6 anestesisti in servizio nel turno 8.00-
20.00 di cui 4 nel turno dalle 8.00 alle 20.000 e due dalle 20.00 alle 8.00; per contratto non erano previste ferie per i cococo e quindi per poter godere di un riposo retribuito doveva cumulare le ore della settimana che avrebbe avuto di ferie in quella precedente;
il piano ferie comprendeva solo i medici strutturati e quindi i medici a cococo potevano andare in ferie solo se vi erano giornate in cui non si creavano disservizi e non potevano loro scegliere le giornate;
se si assentava la ricorrente doveva avvisare i responsabili del servizio dott. e il dott. ed il primario dott. Persona_2 Persona_3 Per_1
comunque non veniva retribuita nei giorni di assenza;
erano questi i responsabili
[...]
che approvavano i turni anche per i medici strutturati;
queste sono state le modalità di lavoro per tutto il periodo in cui la ricorrente ha lavorato come cococo”.
La teste ha ricordato: …sono attualmente in pensione dal febbraio del Testimone_2
2023; in precedenza ho lavorato dal 1996 sino al pensionamento nella sala operatoria di cardio chirurgia adulti presso l' come infermiera strumentista;
ho CP_3 CP_3
conosciuto la ricorrente quando nel 2010 è venuta a lavorare come anestesista nelle camere operatorie di cardio chirurgia;
io sono infermiera e quindi ho lavorato con la ricorrente;
sino a pochi anni prima del mio pensionamento avevo la reperibilità oltre ai turni ordinari ,
e ricordo di avere visto la ricorrente di turno presso la camera operatoria anche nei giorni festivi;
ricordo di averla incontrata sia di mattina che di notte sia nei giorni festivi;
ricordo che la ricorrente per quanto ho visto io stessa ha svolto sempre mansioni di anestesista;
io seguivo le sue direttive impartite, registravo nel registro operatorio la sua presenza;
ricordo che la ricorrente restava fino alla fine del turno di lavoro anche dopo l'intervento in sala operatoria in rianimazione mentre io andavo via dopo l'intervento operatorio;
posso riferire che i turni di presenza in sala operatoria erano affissi in rianimazione;
ma io ho sempre visto la ricorrente presente in sala operatoria come gli altri medici tanto che ero convinta che avesse lo stesso tipo di contratto poiché per me era esattamente come gli altri poiché svolgeva le stesse mansioni che vedevo svolgere agli anestesisti;
ricordo che il dott.
era il direttore della Unità operativa complessa;
in rianimazione vi era il Persona_1
dott. ed in sala operatoria il dott. ; posso riferire che Persona_2 Persona_3 quando era presente in camera operatoria la ricorrente era l'unica anestesista presente e dava noi infermieri gli ordini e le direttive per lo svolgimento delle procedure necessarie”
Entrambi i testimoni escussi hanno riferito di non avere giudizi in corso con la parte convenuta, inoltre le deposizioni riportate provengono da fonte qualificata trattandosi di personale sanitario che ha lavorato a stretto contatto con la ricorrente e risultano lineari, prive di forzature ed intimamente coerenti, pertanto non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi.
Sempre sul piano probatorio va considerato che il legale rappresentante dell' non CP_3 si è presentato a rendere l'interrogatorio formale (ammesso con ordinanza di questo Giudice del 30.4.2024, cfr. verbale di udienza del 7.1.2025) e che la convenuta non ha articolato alcun mezzo istruttorio orale.
Dunque, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che le prestazioni lavorative della ricorrente avvenivano con inserimento stabile del collaboratore nell'organizzazione dell'ente, sicchè la sua opera veniva sostanzialmente a sovrapporsi, senza differenziarsi, a quella propria dei dipendenti di ruolo tant'è che, come riferito dagli stessi testi, la stessa utilizzava strumenti e strutture poste a disposizione dell'ASL, era sottoposta a direttive del
Direttore di Distretto, l'orario di lavoro era eterodeterminato ed era soggetta al controllo delle presenze ( anche se tale elemento non appare decisivo per la qualificazione del rapporto se si considera che la retribuzione era correlata al numero di ore svolte settimanalmente), che in caso di assenza era tenuta a preavvisare il responsabile, che partecipava alla predisposizione dei turni feriali della struttura unitamente agli altri dipendenti;
la reiterazione degli incarichi temporanei di collaborazione esterna senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle medesime mansioni, è dunque necessariamente da reputarsi indicativa dell'esigenza di sopperire ad una perdurante carenza di organico e quindi, di far fronte al fabbisogno ordinario di personale.
Tali risultanze sono state, inoltre, confermate dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente ovvero dai prospetti attinenti ai turni di servizio relativi al periodo dedotto in causa, nei quali la ricorrente risulta stabilmente inserita come un qualsiasi medico di ruolo.
In fattispecie analoghe, più volte la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni o altri enti pubblici non sono sottratti all'accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto di lavoro in maniera conforme a quanto stabilito originariamente dai contraenti;
tale difetto di conformità tra il "nomen juris" attribuito al rapporto e il reale svolgimento dello stesso può emergere indifferentemente sia dalla prova diretta dell'elemento della subordinazione, sia da quella indiziaria, ossia relativa alla presenza di indici rivelatori della predetta subordinazione, atteso che, in entrambi i casi, è raggiunto l'identico risultato - compatibile con la normativa speciale e con la lettura "costituzionale" della norma - della dimostrata subordinazione del lavoratore al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro (così Cass. N° 5214\1998 con riferimento all'art. 13 della legge n. 498 del 1992; cfr. Cass. N° 10971\2002, sempre in tema di pubblico impiego).
Più recentemente i giudici di Legittimità, proprio in fattispecie analoga alla presente, hanno puntualizzato che per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro, si applica il principio di carattere generale secondo cui in tema di rapporto di lavoro rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione non potendo il giudice arrestarsi alla qualificazione giuridica data allo stesso dalle parti, pertanto anche in relazione ai rapporti di impiego pubblico intercorrenti con le aziende secondo Controparte_7
il consolidato orientamento della Corte occorre valutare il complesso delle risultanze istruttorie onde verificare se il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" Cass. n.33758 del
2024 che richiama (Cass. n. 10551/2003; negli stessi termini fra le tante Cass. 30297/ 2022
e Cass. 24446/2024 con richiami a precedenti conformi); le richiamate pronunce hanno aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
Con riferimento alle conseguenze della nullità del contratto d'opera stipulato tra le parti sin dal 1.7.2010 è noto come non sia possibile operare la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, stante l'inviolabile principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso. Tale principio, di carattere generale, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte soprattutto in tema di conversione del contratto a termine illegittimo.( cfr. Sezioni Unite n. 11161/2008 che afferma principi applicabili anche alla presente fattispecie) e più di recente ribadito da Cass. civile sez. lav., 30/12/2021, n.42004 secondo cui “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica.”
Ne consegue che la domanda della ricorrente va qualificata ed è da ricondursi al paradigma di cui all'art. 2126 c.c. della cui applicabilità anche alle Pubbliche Amministrazioni vi è costante affermazione nella giurisprudenza anche di legittimità ( Cassazione civile sez. lav., 11/11/2021, n.33397).
Il Tribunale di Napoli, in fattispecie affine alla presente, ha condivisibilmente richiamato l'orientamento in tal senso della S.C. : “Sul punto la S.C. ,anche nel recentissimo precedente appena richiamato ricorda che “un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico 'regolare' (v. Cass. n. 20009 del 2005; Cass. 1639 del 2012;
Cass. n. 23645 del 2016; Cass. n. 3384 del 2017 cit.; Cass. n. 17101 del 2017 cit.); Conta, invece, che “ il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica
e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non deponendo in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (Cass. n. 3314 del 2019; Cass. 28161 del 2018;
Cass. n. 17101 del 2017; Cass. n. 1639 del 2012; Cass. n. 12749 del 2008); (sentenza
Tribunale Napoli, G. A. Santulli, sentenza n. 1507/2022 ) .
Pertanto in ossequio al principio di corrispettività codificato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (Cass.13940/2017) sono dovute le retribuzioni e i correlati oneri contributivo previdenziali .
Circa la quantificazione del credito, occorre in primis esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla Controparte_3 Al riguardo si osserva che in atti vi è una prima lettera di costituzione in mora a mezzo posta ordinaria (Racc. A/R) indirizzata all'Ospedale dei Colli in via Leonardo Bianchi del
27.7.2016 ricevuta dalla controparte in data 30.7.2016, come da ricevuta allegata;
l'istante ha poi interrotto nuovamente la prescrizione con pec del 4.5.2021 ed in data 4.10.2023 è stato depositato il ricorso introduttivo.
Circa il dies a quo del termine di prescrizione, il giudicante, ritiene di aderire al più recente arresto della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.36197 del 2023), “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione
(per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Ne consegue che è maturata la prescrizione dei crediti rivendicati per il solo periodo 1 luglio 2010 al 29 luglio 2011.
Circa le voci retributive richieste, conformemente ad altro precedente della sezione (cfr. ancora sentenza dott.ssa Santulli n. 1507 del 2022) si ritiene debba essere decurtata dai conteggi allegati al ricorso l'indennità di esclusività. Si tratta si un'indennità che spetta ai dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, che scelgono di esercitare l'attività libero professionale all'interno dell'azienda. L'opzione per l'esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l'esercizio della libera professione solo all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria). Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il C.C.N.L. dell'8 giugno del 2000, che nel recepire i principi del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 299 del 1999, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico. In particolare lo stesso CCNL, all'art. 54, precisa che per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che il suddetto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio (quindi al di fuori dall'orario di lavoro), in regime ambulatoriale, specificando che le relative prestazioni professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali. Nel caso che ci occupa la ricorrente non prova, ed invero neppure deduce, di avere svolto attività libero-professionale intramuraria.
Deve altresì essere espunta dal conteggio così come riformulato dalla parte ricorrente anche la differenza retributiva corrispondente alla voce “indennità specifico trattamento”, in carenza di allegazioni circa i presupposti di riconoscimento della suddetta indennità prevista dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.
Vanno, invece, riconosciuti ferie e festività non godute, essendo emersa la prova del mancato godimento delle stesse da parte della ricorrente;
quanto al Tfr esso dovrà essere
CP_ pagato dall'ente previdenziale competente (Gestione Separata dell' , senza che possa rilevare in contrario il fatto che si è trattato di un rapporto di lavoro nullo per evidente violazione di norme imperative e che non è stato effettuato alcun accantonamento delle somme da parte dell'ente previdenziale. A tal fine l'azienda resistente dovrà provvedere immediatamente a trasmettere all'ente previdenziale tutta la documentazione necessaria, inclusa la presente statuizione, al fine di consentire alla ricorrente di percepire il tfr, da quantificarsi sulle somme dovute ai sensi dell'art. 2126 c.c., ammontanti ad Euro
160.933,67 all'esito della decurtazione, dal conteggio allegato al ricorso, dell'indennità di esclusività (pari ad Euro 15.114,84 per gli anni di servizio riconosciuti) e dell'indennità di specifico trattamento (pari a complessivi 12832,56). Da tale somma deve essere quindi espunto il periodo prescritto (1 luglio 2010 al 29 luglio 2011) pari ad €15854,36.
La resistente deve essere quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €145.079,51 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla domanda al saldo.
Con riferimento, infine, alla domanda di regolarizzazione contributivo-previdenziale,
l' ha dedotto in memoria che l'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. CP_2
215/2023, modificando il comma 10- bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024.
La richiesta di pagamento dei contributi per il periodo dal 1.7.2010 al 30.6.2016 va pertanto accolta con condanna dell' al versamento della Controparte_3 contribuzione dovuta nella gestione separata stante l'impossibilità della conversione CP_2 del rapporto di lavoro per il divieto sancito dall'art. 36, comma V, d.lgs. 165 del 2001 e l'inquadramento nella fattispecie nell'art. 2126 c.c.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese , in considerazione della parziale soccombenza, possono essere compensate nella misura di un terzo e la restante parte viene posta a carico della ASL resistente e liquidata come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando:
1)In accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente Pt_1
ha svolto in favore dell'azienda resistente prestazioni tipiche di un rapporto di
[...]
lavoro subordinato dal 29 luglio 2011 al 30.6.2016 con funzioni di dirigente medico con anzianità inferiore ai cinque anni e condanna l'azienda ospedaliera convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 145.079,51 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come per legge;
2)Condanna l' al versamento dei Controparte_8
contributi previdenziali, come precisato in motivazione, per il periodo dal 1.7.2010 al
30.6.2016, nonché alla trasmissione all' di tutta la documentazione occorrente al CP_2
calcolo del TFR maturato nel suddetto periodo di lavoro da quantificarsi sulle differenze retributive come riconosciute sub 1);
3) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la ASL resistente al pagamento della restante parte che liquida in €8930,00 oltre iva cpa e spese generali CU pari ad €379,50 con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli,14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori lette le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 17629/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
PIERO, con elezione di domicilio in Portici (NA) alla Via Libertà n. 218 bis, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio
Gesuè Rizzi Ulmo con domicilio eletto presso quest'ultimo in Ottaviano, alla Via
Trappitella, n. 16 bis, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
l' , (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Capannolo ed
Erminio Capasso, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.10.2023 l'istante in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli l' Controparte_1
e l' al fine di: “ preliminarmente accertare e dichiarare che la
[...] CP_2
ricorrente, per il periodo che va dal 01/07/2010 al 31/12/2016, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia, ha svolto alle dipendenze e in favore dell'
[...]
…omissis… prestazioni Controparte_3
lavorative di natura subordinata ex art.2094 ss. c.c. con funzione di dirigente medico in possesso di anzianità inferiore ai 5 anni nel S.S.N. in applicazione del CCNL Sanità
Dirigenti Medici e Veterinari (Area IV° CCNQ 2006/09 per la definizione delle autonome aree di contrattazione dell'area della Dirigenza); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l' Controparte_3
…omissis…al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive
[...]
da costei maturate in costanza ed in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la resistente, per l'intero periodo che va dal 01/07/2010 al 31/12/2016, o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia, quantificati in complessivi € 219.648,69 di cui €
188.881,27 a titolo di differenze retributive (paga giornaliera, tredicesima, ratei di tredicesima, festività, ferie non godute, ed ex festività), ed € 30.766,73 a titolo di TFR o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dall'insorgenza del diritto e fino all'effettivo soddisfo, ed in ogni caso in attuazione dell'art. 36 Cost. nonché dell'art. 2126 c.c. in ragione delle mansioni effettivamente disimpegnate, delle funzioni attribuite e dell'incarico svolto;
accertare e dichiarare l'obbligo contributivo dell'
[...] in persona del l.r. p.t., e per l'effetto Controparte_3
condannare la resistente alla regolarizzazione contributivo-previdenziale mediante il versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale in favore dell'odierna
CP_ ricorrente;
condannare la resistente alla trasmissione presso l' di tutta la documentazione necessaria ed idonea al fine di consentire alla ricorrente di percepire le differenze sul TFR quantificato in € 30.766,73..omissis..”, vinte le spese legali con attribuzione.
A sostegno delle spiegate domanda, ha esposto: di aver lavorato dall'1.7.2010 sino al
30.6.2016 per conto ed alle dipendenze dell'azienda ospedaliera convenuta mediante contratto per l'affidamento di incarico professionale versato in atti, prestando servizio presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione dell' Ospedale Monaldi A.O. dei Colli con mansioni di Dirigente Medico;
di aver espletato, per l'intero periodo di lavoro dedotto, a tempo pieno ed in esclusiva, mansioni in tutto riconducibili a quelle di Dirigente Medico secondo la declaratoria di cui al CCNL di categoria svolgendo in maniera continuativa
(“sempre”) attività assistenziali e diagnostiche presso i vari reparti che compongono la
Divisione di Cardiochirurgia Adulti;
di essersi, dunque, occupata di gestire i pazienti ricoverati presso i succitati reparti provvedendo all'inquadramento clinico degli stessi, assumendo decisioni ed elaborando programmi diagnostici e terapeutici, fornendo altresì prestazioni di consulenza interna destinate ad altri reparti dello stesso P.O., di redazione di cartelle cliniche partecipando anche alla turnazione delle guardie mediche compresi i festivi, i notturni, ed i pomeridiani;
che una volta a settimana veniva assegnata allo svolgimento delle proprie attività specialistiche nelle sale operatorie diverse dalla cardiochirurgia ma comunque facenti parte del Blocco Operatorio di chirurgia. L'istante ha precisato l'orario di lavoro osservato (in media 38 ore settimanali) ed i turni di servizio che si articolavano secondo fasce settimanali dalle h 8,00 alle 16,00, dalle 20,00 alle 8,00, e per i festivi dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00, rimarcando di aver svolto la descritta attività lavorativa in regime di esclusività, con obbligo di rispetto dell'orario di lavoro prestabilito dal datore di lavoro ed assoggettamento al potere direttivo del Direttore generale, dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dott. che la controllava Persona_1 sia in corso di svolgimento che in relazione all'esito della prestazione di lavoro, unitamente ai dottori e ha dedotto che in relazione all'attività lavorativa espletata ha CP_4 CP_5 percepito un compenso mensile lordo di € 3000,00, come espressamente indicato nel contratto di conferimento di incarico professionale, di non aver percepito la 13^ mensilità,
l'indennità sostitutiva di ferie - assumendo di non averne mai goduto, né di aver mai usufruito di permessi - e le altre indennità precisate in ricorso, oltre al TFR, alla cessazione del rapporto;
ha affermato che in data 16.7.2017 veniva assunta a tempo inderminato quale
Dirigente Medico, permanendo immutate le condizioni lavorative pregresse.
Tanto premesso, in punto di diritto, ha sostenuto che per le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha assunto la natura del rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza di legge, anche sul piano della regolarizzazione della propria posizione contributiva e con riferimento all'obbligo datoriale di trasmettere all' la documentazione Controparte_6 occorrente ai fini dell'accantonamento del TFR;
in via subordinata, ha sostenuto l'illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro susseguitisi inter partes, stante la insussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001, con conseguente richiesta di condanna dell' convenuta al pagamento dell'indennità CP_3 ex art. 32, comma 5, legge n.183 del 2010, nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si è costituita tempestivamente l' Controparte_1 che preliminarmente ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti intercorsi tra le parti ex artt. 32 del Dlgs 183/2010 e dell'art. 28 del DLGS 81/2015 e la prescrizione dei crediti ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.; ha poi dedotto, ai sensi dell' art 36 del dlgs 165/2001, la legittimità del contratto e l'infondatezza delle richieste articolate in ricorso, dal momento che solo a mezzo concorso è possibile l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato nel pubblico impiego spettando, in questi casi, eventualmente, solo il risarcimento del danno;
infine ha contestato la fondatezza delle deduzioni circa l'assimilazione del contratto intercorso ad un rapporto di lavoro subordinato e delle correlate richieste economiche sia di natura retributiva che risarcitoria .Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o improcedibile e nel merito chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' che ha chiesto al Tribunale, in caso di CP_2
accertamento della fondatezza della pretesa di parte ricorrente, condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi e delle sanzioni , con vittoria di spese .
All'udienza del 26.6.2025 , espletata attività istruttoria , depositate note difensive ed, all'esito, riformulati i conteggi, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** ***
E' pacifico e documentalmente provato che in data 1.7.2010 la dott.ssa ha Pt_1 concluso con la parte convenuta un contratto per l'affidamento di incarico per prestazione professionale ai sensi dell''art. 7 d.lgs. 164/01 (leggi d.lgs. 165/2001) ed art. 2222 c.c. per l'espletamento di “prestazioni d'opera” nella branca di Anestesia e Rianimazione, incarico conferito sulla scorta della Delibera del D.G. n. 484 del 29.6.2010 ove si rappresenta la necessità di procedere alla “contrattualizzazione” dei professionisti ivi indicati per sostituire Dirigenti Medici Cardiochirurgi trasferiti in altre strutture con Anestesisti
Rianimatori allo scopo di coprire i turni di guardie in Terapia Intensiva e in Sala
Operatoria, nonché “nell'ambito della cardiochirurgia adulti dove appare auspicabile colmare le carenze assistenziali riscontrabili, con personale anestesista – rianimatore che assuma l'intera responsabilità assistenziale..”(cfr. doc. 2 allegato ric.). Tale incarico, per espressa previsione contrattuale, prevedeva una durata di dodici mesi ed è stato prorogato fino alla data indicata in ricorso (31.12.2016).
A mente dell'art. 7 d.lgs. 165 del 2001 nella formulazione vigente all'epoca del contratto per cui è causa, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonche' a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. ((Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36,comma 5-quater”.
Ebbene, la norma in oggetto vieta espressamente la stipulazione di contratti di natura autonoma per lo svolgimento di attività “ordinarie” di pertinenza dell'ente pubblico e subordina il ricorso a tale strumento eccezionale soltanto in caso di “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, fermo restando che la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata. In tale quadro normativo, le eventuali proroghe del rapporto instaurato (per lo svolgimento del medesimo incarico presso la medesima struttura) devono rivestire carattere eccezionale e la prestazione richiesta deve assumere carattere di elevata professionalità.
Nella presente fattispecie è incontestato che la ricorrente svolgeva mansioni di dirigente medico presso vari reparti ed era quindi inquadrata in una qualifica non connessa ad un'oggettiva apicalità organica;
non risulta inoltre provato che l'oggetto della prestazione della ricorrente corrispondesse ad obiettivi e programmi specifici e determinati;
anzi, è incontestato ed è emerso anche dalla prova testimoniale espletata, che la ricorrente veniva adibita a compiti istituzionali dell'azienda, rientranti nell'ordinaria attività della stessa;
le prestazioni lavorative richieste alla ricorrente sono risultate in tutto e per tutto inserite nell'organizzazione del datore di lavoro ed erano legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescindeva completamente da qualsiasi autonoma decisione del collaboratore, per rispondere soltanto a scelte organizzative dell'ente, alle quali la ricorrente doveva attenersi.
L'istruttoria, infatti, ha confermato che le modalità di svolgimento della prestazione hanno presentato tutte le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, anche se formalmente la tipologia prescelta dall'Amministrazione per l'instaurazione del rapporto sia stata quella del contratto d'opera.
Invero la teste ha dichiarato: “ sono anestesista presso il Testimone_1 reparto di cardio chirurgia dell'azienda ospedaliera resistente dall'ottobre 2011 senza soluzione di continuità a tempo indeterminato;
conosco la ricorrente che lavorava presso la medesima azienda ospedaliera, come me è anestesista anche lei presso lo stesso reparto di cardio chirurgia;
quando io sono arrivata la ricorrente era già in servizio presso l' da circa un anno per quanto ricordo;
alla fine del 2016 la ricorrente ha Controparte_3
vinto un avviso pubblico presso la ASL Napoli 1 e per tre mesi circa ha lavorato lì; poi è rientrata nell' ed ha svolto ancora mansioni di anestesista presso il reparto Controparte_3
di cardio chirurgia senza più interruzioni;
ricordo che nel periodo covid fu assegnata al
, poiché in quel periodo noi anestesisti siamo stati assegnati a copertura delle CP_3
necessità anche ad altre strutture ospedaliere;
le mansioni svolte dalla ricorrente erano le seguenti: era nei turni presente per le camere operatorie e nella terapia intensiva , turni diurni notturni e festivi esattamente come me;
talvolta ha effettuato turni anche presso camere operatorie di altri reparti;
come rianimatore si occupava dell'assistenza post operatoria dei pazienti;
i turni di cui ho detto implicavano attività sia in camera operatoria che in rianimazione nel reparto;
nei turni della singola camera operatoria l'anestesista è da solo;
posso riferire questa circostanza poiché la incontravo sia per i briefing giornalieri sia nel cambio per il passaggio del paziente dalla sala operatoria al reparto e nello smonto notte per le consegne del turno;
è capitato molto spesso che con la ricorrente avessimo lo stesso turno di lavoro;
è capitato che la ricorrente fosse chiamata anche a rendere consulenze per altri reparti;
ciò capitava a lei perché avendo un contratto poteva essere utilizzata anche altrove a differenza di noi anestesisti addetti al singolo reparto;
redigeva e sottoscriveva le cartelle cliniche come me e gli altri colleghi;
prescriveva farmaci e praticava le procedure necessarie all'assistenza dei pazienti;
per quanto è a mia conoscenza la ricorrente non ha effettuato turnazione per guardie mediche;
i turni erano di
12 ore dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00; il nostro orario è di 38 ore settimanali;
ricordo che la ricorrente svolgeva un orario maggiore al nostro poiché andava a coprire proprio l'orario che residuava una volta che noi medici a tempo indeterminato avevamo completato l'orario contrattuale;
preciso che svolgeva questo orario oltre quello previsto quindi oltre a svolgere i turni come noi, copriva anche ore in più ; quindi era inserita nella turnazione predisposta e poi copriva le eventuali mancanze dovute per esempio a malattie o ferie dei colleghi;
nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato insieme a me nel reparto erano addetti circa 14 anestesisti a tempo indeterminato;
ricordo che successivamente al concorso ed ai trasferimenti a seguito dei quali anche io sono arrivata all' Controparte_3
alcuni dei medici si sono trasferiti altrove, altri si sono assentati per malattie e maternità; normalmente in un turno di 24 ore sono necessari 6 anestesisti in servizio nel turno 8.00-
20.00 di cui 4 nel turno dalle 8.00 alle 20.000 e due dalle 20.00 alle 8.00; per contratto non erano previste ferie per i cococo e quindi per poter godere di un riposo retribuito doveva cumulare le ore della settimana che avrebbe avuto di ferie in quella precedente;
il piano ferie comprendeva solo i medici strutturati e quindi i medici a cococo potevano andare in ferie solo se vi erano giornate in cui non si creavano disservizi e non potevano loro scegliere le giornate;
se si assentava la ricorrente doveva avvisare i responsabili del servizio dott. e il dott. ed il primario dott. Persona_2 Persona_3 Per_1
comunque non veniva retribuita nei giorni di assenza;
erano questi i responsabili
[...]
che approvavano i turni anche per i medici strutturati;
queste sono state le modalità di lavoro per tutto il periodo in cui la ricorrente ha lavorato come cococo”.
La teste ha ricordato: …sono attualmente in pensione dal febbraio del Testimone_2
2023; in precedenza ho lavorato dal 1996 sino al pensionamento nella sala operatoria di cardio chirurgia adulti presso l' come infermiera strumentista;
ho CP_3 CP_3
conosciuto la ricorrente quando nel 2010 è venuta a lavorare come anestesista nelle camere operatorie di cardio chirurgia;
io sono infermiera e quindi ho lavorato con la ricorrente;
sino a pochi anni prima del mio pensionamento avevo la reperibilità oltre ai turni ordinari ,
e ricordo di avere visto la ricorrente di turno presso la camera operatoria anche nei giorni festivi;
ricordo di averla incontrata sia di mattina che di notte sia nei giorni festivi;
ricordo che la ricorrente per quanto ho visto io stessa ha svolto sempre mansioni di anestesista;
io seguivo le sue direttive impartite, registravo nel registro operatorio la sua presenza;
ricordo che la ricorrente restava fino alla fine del turno di lavoro anche dopo l'intervento in sala operatoria in rianimazione mentre io andavo via dopo l'intervento operatorio;
posso riferire che i turni di presenza in sala operatoria erano affissi in rianimazione;
ma io ho sempre visto la ricorrente presente in sala operatoria come gli altri medici tanto che ero convinta che avesse lo stesso tipo di contratto poiché per me era esattamente come gli altri poiché svolgeva le stesse mansioni che vedevo svolgere agli anestesisti;
ricordo che il dott.
era il direttore della Unità operativa complessa;
in rianimazione vi era il Persona_1
dott. ed in sala operatoria il dott. ; posso riferire che Persona_2 Persona_3 quando era presente in camera operatoria la ricorrente era l'unica anestesista presente e dava noi infermieri gli ordini e le direttive per lo svolgimento delle procedure necessarie”
Entrambi i testimoni escussi hanno riferito di non avere giudizi in corso con la parte convenuta, inoltre le deposizioni riportate provengono da fonte qualificata trattandosi di personale sanitario che ha lavorato a stretto contatto con la ricorrente e risultano lineari, prive di forzature ed intimamente coerenti, pertanto non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi.
Sempre sul piano probatorio va considerato che il legale rappresentante dell' non CP_3 si è presentato a rendere l'interrogatorio formale (ammesso con ordinanza di questo Giudice del 30.4.2024, cfr. verbale di udienza del 7.1.2025) e che la convenuta non ha articolato alcun mezzo istruttorio orale.
Dunque, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che le prestazioni lavorative della ricorrente avvenivano con inserimento stabile del collaboratore nell'organizzazione dell'ente, sicchè la sua opera veniva sostanzialmente a sovrapporsi, senza differenziarsi, a quella propria dei dipendenti di ruolo tant'è che, come riferito dagli stessi testi, la stessa utilizzava strumenti e strutture poste a disposizione dell'ASL, era sottoposta a direttive del
Direttore di Distretto, l'orario di lavoro era eterodeterminato ed era soggetta al controllo delle presenze ( anche se tale elemento non appare decisivo per la qualificazione del rapporto se si considera che la retribuzione era correlata al numero di ore svolte settimanalmente), che in caso di assenza era tenuta a preavvisare il responsabile, che partecipava alla predisposizione dei turni feriali della struttura unitamente agli altri dipendenti;
la reiterazione degli incarichi temporanei di collaborazione esterna senza soluzione di continuità e per lo svolgimento delle medesime mansioni, è dunque necessariamente da reputarsi indicativa dell'esigenza di sopperire ad una perdurante carenza di organico e quindi, di far fronte al fabbisogno ordinario di personale.
Tali risultanze sono state, inoltre, confermate dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente ovvero dai prospetti attinenti ai turni di servizio relativi al periodo dedotto in causa, nei quali la ricorrente risulta stabilmente inserita come un qualsiasi medico di ruolo.
In fattispecie analoghe, più volte la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni o altri enti pubblici non sono sottratti all'accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto di lavoro in maniera conforme a quanto stabilito originariamente dai contraenti;
tale difetto di conformità tra il "nomen juris" attribuito al rapporto e il reale svolgimento dello stesso può emergere indifferentemente sia dalla prova diretta dell'elemento della subordinazione, sia da quella indiziaria, ossia relativa alla presenza di indici rivelatori della predetta subordinazione, atteso che, in entrambi i casi, è raggiunto l'identico risultato - compatibile con la normativa speciale e con la lettura "costituzionale" della norma - della dimostrata subordinazione del lavoratore al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro (così Cass. N° 5214\1998 con riferimento all'art. 13 della legge n. 498 del 1992; cfr. Cass. N° 10971\2002, sempre in tema di pubblico impiego).
Più recentemente i giudici di Legittimità, proprio in fattispecie analoga alla presente, hanno puntualizzato che per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro, si applica il principio di carattere generale secondo cui in tema di rapporto di lavoro rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione non potendo il giudice arrestarsi alla qualificazione giuridica data allo stesso dalle parti, pertanto anche in relazione ai rapporti di impiego pubblico intercorrenti con le aziende secondo Controparte_7
il consolidato orientamento della Corte occorre valutare il complesso delle risultanze istruttorie onde verificare se il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" Cass. n.33758 del
2024 che richiama (Cass. n. 10551/2003; negli stessi termini fra le tante Cass. 30297/ 2022
e Cass. 24446/2024 con richiami a precedenti conformi); le richiamate pronunce hanno aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
Con riferimento alle conseguenze della nullità del contratto d'opera stipulato tra le parti sin dal 1.7.2010 è noto come non sia possibile operare la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, stante l'inviolabile principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso. Tale principio, di carattere generale, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte soprattutto in tema di conversione del contratto a termine illegittimo.( cfr. Sezioni Unite n. 11161/2008 che afferma principi applicabili anche alla presente fattispecie) e più di recente ribadito da Cass. civile sez. lav., 30/12/2021, n.42004 secondo cui “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica.”
Ne consegue che la domanda della ricorrente va qualificata ed è da ricondursi al paradigma di cui all'art. 2126 c.c. della cui applicabilità anche alle Pubbliche Amministrazioni vi è costante affermazione nella giurisprudenza anche di legittimità ( Cassazione civile sez. lav., 11/11/2021, n.33397).
Il Tribunale di Napoli, in fattispecie affine alla presente, ha condivisibilmente richiamato l'orientamento in tal senso della S.C. : “Sul punto la S.C. ,anche nel recentissimo precedente appena richiamato ricorda che “un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico 'regolare' (v. Cass. n. 20009 del 2005; Cass. 1639 del 2012;
Cass. n. 23645 del 2016; Cass. n. 3384 del 2017 cit.; Cass. n. 17101 del 2017 cit.); Conta, invece, che “ il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica
e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non deponendo in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni (Cass. n. 3314 del 2019; Cass. 28161 del 2018;
Cass. n. 17101 del 2017; Cass. n. 1639 del 2012; Cass. n. 12749 del 2008); (sentenza
Tribunale Napoli, G. A. Santulli, sentenza n. 1507/2022 ) .
Pertanto in ossequio al principio di corrispettività codificato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (Cass.13940/2017) sono dovute le retribuzioni e i correlati oneri contributivo previdenziali .
Circa la quantificazione del credito, occorre in primis esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla Controparte_3 Al riguardo si osserva che in atti vi è una prima lettera di costituzione in mora a mezzo posta ordinaria (Racc. A/R) indirizzata all'Ospedale dei Colli in via Leonardo Bianchi del
27.7.2016 ricevuta dalla controparte in data 30.7.2016, come da ricevuta allegata;
l'istante ha poi interrotto nuovamente la prescrizione con pec del 4.5.2021 ed in data 4.10.2023 è stato depositato il ricorso introduttivo.
Circa il dies a quo del termine di prescrizione, il giudicante, ritiene di aderire al più recente arresto della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.36197 del 2023), “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione
(per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Ne consegue che è maturata la prescrizione dei crediti rivendicati per il solo periodo 1 luglio 2010 al 29 luglio 2011.
Circa le voci retributive richieste, conformemente ad altro precedente della sezione (cfr. ancora sentenza dott.ssa Santulli n. 1507 del 2022) si ritiene debba essere decurtata dai conteggi allegati al ricorso l'indennità di esclusività. Si tratta si un'indennità che spetta ai dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, che scelgono di esercitare l'attività libero professionale all'interno dell'azienda. L'opzione per l'esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l'esercizio della libera professione solo all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria). Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il C.C.N.L. dell'8 giugno del 2000, che nel recepire i principi del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 299 del 1999, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che economico. In particolare lo stesso CCNL, all'art. 54, precisa che per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che il suddetto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio (quindi al di fuori dall'orario di lavoro), in regime ambulatoriale, specificando che le relative prestazioni professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali. Nel caso che ci occupa la ricorrente non prova, ed invero neppure deduce, di avere svolto attività libero-professionale intramuraria.
Deve altresì essere espunta dal conteggio così come riformulato dalla parte ricorrente anche la differenza retributiva corrispondente alla voce “indennità specifico trattamento”, in carenza di allegazioni circa i presupposti di riconoscimento della suddetta indennità prevista dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.
Vanno, invece, riconosciuti ferie e festività non godute, essendo emersa la prova del mancato godimento delle stesse da parte della ricorrente;
quanto al Tfr esso dovrà essere
CP_ pagato dall'ente previdenziale competente (Gestione Separata dell' , senza che possa rilevare in contrario il fatto che si è trattato di un rapporto di lavoro nullo per evidente violazione di norme imperative e che non è stato effettuato alcun accantonamento delle somme da parte dell'ente previdenziale. A tal fine l'azienda resistente dovrà provvedere immediatamente a trasmettere all'ente previdenziale tutta la documentazione necessaria, inclusa la presente statuizione, al fine di consentire alla ricorrente di percepire il tfr, da quantificarsi sulle somme dovute ai sensi dell'art. 2126 c.c., ammontanti ad Euro
160.933,67 all'esito della decurtazione, dal conteggio allegato al ricorso, dell'indennità di esclusività (pari ad Euro 15.114,84 per gli anni di servizio riconosciuti) e dell'indennità di specifico trattamento (pari a complessivi 12832,56). Da tale somma deve essere quindi espunto il periodo prescritto (1 luglio 2010 al 29 luglio 2011) pari ad €15854,36.
La resistente deve essere quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €145.079,51 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla domanda al saldo.
Con riferimento, infine, alla domanda di regolarizzazione contributivo-previdenziale,
l' ha dedotto in memoria che l'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. CP_2
215/2023, modificando il comma 10- bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024.
La richiesta di pagamento dei contributi per il periodo dal 1.7.2010 al 30.6.2016 va pertanto accolta con condanna dell' al versamento della Controparte_3 contribuzione dovuta nella gestione separata stante l'impossibilità della conversione CP_2 del rapporto di lavoro per il divieto sancito dall'art. 36, comma V, d.lgs. 165 del 2001 e l'inquadramento nella fattispecie nell'art. 2126 c.c.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese , in considerazione della parziale soccombenza, possono essere compensate nella misura di un terzo e la restante parte viene posta a carico della ASL resistente e liquidata come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando:
1)In accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente Pt_1
ha svolto in favore dell'azienda resistente prestazioni tipiche di un rapporto di
[...]
lavoro subordinato dal 29 luglio 2011 al 30.6.2016 con funzioni di dirigente medico con anzianità inferiore ai cinque anni e condanna l'azienda ospedaliera convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 145.079,51 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come per legge;
2)Condanna l' al versamento dei Controparte_8
contributi previdenziali, come precisato in motivazione, per il periodo dal 1.7.2010 al
30.6.2016, nonché alla trasmissione all' di tutta la documentazione occorrente al CP_2
calcolo del TFR maturato nel suddetto periodo di lavoro da quantificarsi sulle differenze retributive come riconosciute sub 1);
3) Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna la ASL resistente al pagamento della restante parte che liquida in €8930,00 oltre iva cpa e spese generali CU pari ad €379,50 con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli,14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori