Sentenza 17 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2018, n. 33155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33155 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere Matilde Brancaccio;
sentito il sostituto procuratore generale Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza cautelare del Tribunale Monocratico di Ferrara del 25.11.2017, con la quale si è applicata la custodia cautelare in carcere a HI EO, per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2 cod. pen., commesso a Comacchio il 24.11.2017, per essersi costui introdotto, mediante il taglio di un recinzione metallica, in sei diverse unità immobiliari facenti parte di un complesso residenziale ed essersi appropriato di circa 30 metri di pluviali in rame, asportandoli da esse.
2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Pellizzola, deducendo cinque motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata o in subordine l'applicazione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
2.1. Con il primo motivo si rappresenta il vizio di motivazione dell'ordinanza di riesame perché solo apoditticamente essa si richiama alla motivazione del provvedimento genetico, errando anche nell'individuazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicando il Gip del Tribunale di Ferrara, laddove invece si tratta del Tribunale monocratico di Ferrara) e facendo riferimento ad una mera elencazione delle fonti di prova, senza esaminarle una per una per chiarirne la valenza. Peraltro, la stessa motivazione dell'ordinanza genetica difetta di logicità e completezza.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, avuto riguardo agli elementi di prova portati a sostegno dell'imputazione mossa nei confronti del ricorrente. Le denunce delle persone proprietarie degli immobili sarebbero quattro e non sei, sicchè andrebbe rivisto il numero dei furti ascritti all'imputato; inoltre, non vi è prova del taglio della recinzione metallica di 'ingresso al residence da parte proprio del HI, così come del fatto che i carabinieri intervenuti nel corso dell'azione abbiano effettivamente visto il ricorrente caricare sul furgone la refurtiva trovata in suo possesso, risultando solo che uno di essi aveva sentito rumori metallici durante il carico. Non vi sarebbe prova certa, pertanto, della condotta di reato effettivamente posta in essere da HI.
2.3. Il terzo motivo di ricorso attiene alla dedotta nullità degli atti di indagine della polizia giudiziaria (indicati genericamente come riconoscimenti, ispezioni, accertamenti tecnici), svolti in assenza di contraddittorio con l'indagato ed il suo difensore;
a tale nullità conseguirebbe la nullità dell'ordinanza impugnata.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla rilevata sussistenza delle esigenze cautelari collegate al rischio di reiterazione del reato. In realtà, il motivo si concentra, poi, nel contestare i gravi indizi di colpevolezza desunti erroneamente dalla presenza nel furgone, al momento dell'arresto in flagranza del ricorrente, di una tenaglia idonea a tagliare le fascette che reggono i pluviali e le recinzioni metalliche, compatibili, invece, con il lavoro di imbianchino svolto dal HI, sicchè era plausibile che egli avesse tale arnese in suo possesso, non tenendo conto del fatto che nessuno aveva realmente visto il ricorrente commettere il reato. In una seconda parte dell'esposizione difensiva si lamenta il vizio di motivazione dell'affermazione relativa all'essere l'imputato soggetto "dedito agli atti predatori in maniera professionale", poichè ancorata soltanto ai numerosi suoi precedenti penali, il più recente dei quali risale a ben quattro anni prima dei fatti in esame. Infine, si contesta l'illogicità della parte di motivazione - sempre riferita alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato - in cui si ritiene irrilevante l'attività lavorativa del ricorrente in ragione della considerazione circa la maggior convenienza economica dell'attività delittuosa, nonché la parte di motivazione che dà rilevanza, ai fini cautelari, all'assenza di un comportamento di resipiscenza ed alla spregiudicatezza del ricorrente, oltre che al rischio di recidiva specifica.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla tipologia di misura particolarmente afflittiva prescelta - la custodia cautelare in carcere - a fronte di una condotta di reato non particolarmente grave ed allarmante, dando per scontata una rilevante pericolosità sociale del ricorrente e una consistente spregiudicatezza criminale alla quale far fronte unicamente con la misura custodiale di maggior rigore. Si contesta il mancato ricorso alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché in parte versato in fatto e nel suo complesso manifestamente infondato.
2. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati insieme, vertendo entrambi sul vizio di motivazione riferito al quadro indiziario a carico del ricorrente, e devono dichiararsi inammissibili, in quanto deducono ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Si chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, la richiesta di rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare genetico è inammissibile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché è stato più volte affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivedere la circostanza di fatto relativa al numero dei furti contestati al ricorrente (quattro secondo la difesa, sei secondo la contestazione e la ricostruzione dei giudici cautelari) sulla base di generiche doglianze e dell'indicazione della mancanza di dati di fatto la cui presenza è, invece, irrilevante, quali le denunce delle persone proprietarie, potendo la circostanza inerente all'appartenenza della refurtiva risultare anche altrimenti. Inoltre, aspetto di estremo rilievo, nessuna questione in tema di gravi indizi era stata proposta in sede di riesame, lamentandosi unicamente la difesa della sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose. Pertanto, alla già rilevata intrinseca genericità del motivo fa eco la sua inammissibilità derivante dall'essere stato esso proposto per la prima volta, nei termini prospettati, dinanzi a questa Corte, dovendosi ribadire il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 42838 del 27/2/2014, Perdeichuk, Rv. 261243; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas , Rv. 258553).Si lamenta, altresì, una presunta apoditticità del richiamo per relationem al provvedimento cautelare genetico, richiamo che sarebbe invece insufficiente ed inadeguato. Ebbene, l'argomento è manifestamente infondato. L'ordinanza del riesame ha dato conto delle ragioni di condivisione del provvedimento del Tribunale Monocratico di Ferrara (rimanendo irrilevante che per un possibile refuso si sia indicata l'autorità giudiziaria in modo impreciso) e specialmente dell'unica circostanza controversa addotta nei motivi di riesame - la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. - sulla quale ha specificamente motivato.
3. Il terzo motivo è afflitto da genericità intrinseca ed è aspecifico, facendo riferimento, senza altre indicazioni di sorta, alla presunta nullità degli atti investigativi, senza precisare se e quali siano state le eventuali violazioni di legge nella loro assunzione né a quali atti espressamente ci si riferisca, indicando complessivamente ed esemplificativamente tutta l'intera attività investigativa svolta.
4. Il quarto motivo sulla sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato. Al di là della considerazione che il ricorso confonde le valutazioni sui gravi indizi con la verifica delle esigenze cautelari, quanto a queste ultime deve ricordarsi che il giudice cautelare può basare le sue valutazioni sulla sussistenza delle ragioni di pericolosità sociale collegate al rischio di reiterazione del reato anche sui precedenti penali dell'imputato, soli o congiunti a comportamenti o atti concreti, desunti anche da mere denunce all'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786; Sez. Rv. 240761; Sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, dep. 2015, Iov., Rv. 264212; Sez. 6, n. 6274 del 27/1/2016, Sugarelli, Rv. 265961; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069), uniti ad una valutazione complessiva sulle circostanze di fatto. In particolare, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice deve porre speciale attenzione ai dati relativi proprio ai precedenti penali del soggetto, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto (Sez. 5, n. 21441 del 17/4/2009, Fiori, Rv. 243887). Del resto, deve essere condiviso il principio secondo cui il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522), sicchè correttamente il provvedimento impugnato ha tenuto conto, ai fini del giudizio di pericolosità, di elementi quali il comportamento spregiudicato di HI, rispetto alla condotta di reato, denotante sicuramente una consolidata "esperienza" in azioni delittuose analoghe. Rimangono irrilevanti, alla luce di quanto detto, le considerazioni del provvedimento impugnato circa la mancata resipiscenza o il non tener conto del fatto che il ricorrente abbia una attività lavorativa propria. Nessuna questione è svolta in punto di attualità, data la vicinanza del provvedimento cautelare ai fatti, né d'altra parte si fa motivo sul punto.
5. Il quinto motivo attiene alla valutazione della misura cautelare carceraria come unica idonea a contenere il pericolo di reiterazione del reato ed all'impossibilità di disporre la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche eventualmente con braccialetto elettronico, ma coinvolge valutazioni di merito, la cui verifica in sede di legittimità - come insegna la giurisprudenza già richiamata quanto ai gravi indizi di colpevolezza - è inammissibile se non rapportata ad una lamentata violazione di legge ovvero ad un vizio di illogicità manifesta e grave della motivazione. Ebbene, nella decisione del riesame non si rinvengono vizi di tal fatta né soprattutto il ricorrente ha dedotto nel suo ricorso la violazione di una specifica norma di legge, limitandosi a ritenere incongruente e non condivisibile il ragionamento condotto dal giudice di merito in ordine alle esigenze cautelari ed alla loro tutela mediante la misura maggiormente afflittiva disposta. Del resto, se è vero che le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-51, hanno posto per il giudice un obbligo di motivazione specifica sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a far fronte alle esigenze cautelari, tuttavia tale obbligo non è certo incompatibile con la valutazione assorbente circa l'impossibilità di soddisfare la cautela con la misura degli arresti domiciliari tout court, ritenuta la misura carceraria l'unica adeguata. Deve concordarsi, pertanto, con le recenti affermazioni di Sez. 2, n. 31572 del 8/6/2017, Caterino, Rv. 270463 secondo cui basta la motivazione assorbente sull'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari a far ritenere esclusi anche il braccialetto elettronico (conforme Sez. 3, n. 43728 del 8/9/2016, L., Rv. 267933). Nel caso di specie, peraltro, il riesame ha adeguatamente motivato sulle ragioni di esclusione degli arresti domiciliari quale misura sufficiente a supportare le esigenze di cautela, ancorchè disposta con l'ausilio del braccialetto elettronico e la motivazione appare fondata su ragioni logiche adeguate, prive di evidenti incoerenze motivazionali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 2.000 euro a favore della Cassa delle Ammende. Dispone che a cura della cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al direttore della casa circondariale ompetente, a norma e per gli effetti di cui all'art. 94 comma