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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11575/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MB NO
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da atto di citazione;
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e con atto di opposizione avverso il Decreto Parte_1 Parte_2
Ingiuntivo n. 831 / 2024 – RG 15318 / 2023, emesso in data 4 marzo 2024, hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, (d'ora innanzi per brevità anche solo )
CP_1 CP_1 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <a) in via preliminare: - respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; dichiarare la carenza titolarità del credito, e legittimazione attiva all'azione sottostante al ricorso per ingiunzione, capo ad b) pregiudiziale
CP_1 l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata da in sede
CP_1 monitoria, in forza degli aspetti di duplicazione dell'azione e/o del titolo esposti in parte motiva dell'atto di citazione;
C) Nel merito: - accertare e dichiarare che la domanda non è supportata da idonea prova scritta, eccependosi come risulti erronea la quantificazione del credito allegata da e come, in ogni caso, risulti non provato l'ammontare del credito
CP_1 dalla medesima asserito per capitale e interessi;
D) In via preliminare / nel merito: - per l'effetto di quanto sopra: revocare in ogni caso il Decreto Ingiuntivo n. 831 / 2024 – RG 15318
/ 2023 del Tribunale di Bologna, emesso in data 4 marzo 2024, ed il correlato Decreto di pagina 1 di 6 proroga termine per notifica Decreto Ingiuntivo del 23/05/2024. E) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
2. In particolare, si duole in punto di:
A) carenza di titolarità del credito e legittimazione attiva in capo a Controparte_1 parte opponente lamenta che non avrebbe adeguatamente dimostrato la Controparte_1 titolarità del credito de quo e, conseguentemente, la propria legittimazione attiva. Per consolidata prassi giurisprudenziale, al fine di assolvere l'onere probatorio relativo alla propria legittimazione attiva, segnatamente, il soggetto che si afferma cessionario del creditore originario avrebbe l'onere di dimostrare in modo puntuale e preciso le seguenti circostanze: i) in primo luogo, l'esistenza e la validità delle cessioni del credito originario;
ii) in secondo luogo, l'inclusione di tale credito nelle operazioni di cessione in blocco. Onere, in tesi attorea, non soddisfatto dall'opposta che ritiene a tale fine insufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. B) duplicazione del titolo e dell'azione da parte della ricorrente, in quanto, in relazione al contratto di mutuo predetto,<i mutuatari e si sono parte_1 parte_2 resi inadempienti al pagamento di varie mensilità ammortamento del mutuo... la mutuante
AS di AR di Bologna SP (quindi confluita in Intesa San Paolo) ha pertanto azionato nei confronti dei due mutuatari il titolo rappresentato dal mutuo fondiario n. 0577052819169 ed ha quindi notificato in data 19.10.2017 un atto di precetto, per l'importo capitale totale in sede ipotecaria di euro 54.672,12, oltre accessori (atto di precetto notificato in data
19.10.2017... In particolare, la procedura esecutiva immobiliare si concludeva con la solo parziale soddisfazione delle ragioni del creditore ipotecario procedente. Ciò, atteso in particolare che, secondo il “Progetto di Graduazione e Distribuzione Finale”, contenuto nel riparto finale (doc. 7), alla data del 23 dicembre 2020: - il credito ipotecario residuo, al netto dell'acconto versato alla banca dall'aggiudicatario dell'immobile, è stato determinato in euro
98.874,14, - dedotte le somme da accantonare ed in prededuzione, il creditore ipotecario fondiario AS di AR SP (Intesa Sanpaolo SP) ha quindi visto l'assegnazione a sé della somma di euro 50.332,24, - con residuo credito ipotecario di Euro 48.541,96. Tuttavia, il credito azionato in sede monitoria, alla data del 10.04.2022, è stato attestato per l'importo capitale, spese e interessi di Euro 67.366,19... - si intende: se e quando avrà CP_1 dimostrato pienamente la cessione in proprio favore del credito in rilievo – risulterà quindi nella piena titolarità di ogni azione derivante dal contratto di mutuo che la stessa controparte ha allegato al ricorso per ingiunzione (Mutuo n. 0577052819169). Ecco allora che, seguendo il ragionamento suesposto, disponeva già prima di svolgere la domanda CP_1 giudiziale per l'ottenimento del Decreto Ingiuntivo qui opposto, di un titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo medesimo predetto, assistito da garanzia ipotecaria.
Concludendo sul punto, quindi: non aveva pertanto alcun bisogno di ottenere CP_1 un nuovo titolo esecutivo (il Decreto Ingiuntivo) allegando quale prova scritta il titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo preesistente. Secondo i principi che sul punto sono stati espressi in giurisprudenza, il creditore munito di un titolo esecutivo non può, però, a propria discrezione ottenerne uno nuovo, a tutela dello stesso diritto, per difetto di interesse giuridicamente tutelato. Se infatti, non si può dire in assoluto esistente un generale divieto di duplicazione del titolo per un medesimo credito, il creditore che sia già in possesso di un titolo, potrà ottenere un decreto ingiuntivo verso lo stesso debitore, contro cui dispone già di un titolo, solo ove l'azione “non miri alla duplicazione del titolo già conseguito, ma sia diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela suscettibile di pagina 2 di 6 conseguimento di un risultato ulteriore” (Trib. Roma, Sez. I, 09.01.2014 n. 382). Ovvero: il principio secondo cui creditore non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un titolo che consacri uno stesso diritto, “subisce una deroga nel caso in cui la duplicazione del titolo non sia fine a se stessa ma sia funzionale ad assicurare una maggiore tutela al titolare del diritto stesso” (Trib. Ferrara, 23.11.2017 n. 1075). Nel caso di specie, la predetta prospettiva di “maggiore tutela” che giustificherebbe la formazione di un nuovo titolo non risulta, invece, essere stata né allegata né documentalmente provata... Nel nostro caso, quindi, l'emissione del
Decreto Ingiuntivo in oggetto appare contrastante: a) con il principio dell'interesse (art. 100 cpc), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
b) con il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis,
Sez. Unite, Sent. n. 9935 del 15/05/2015)>>.
C) Errata quantificazione del credito: sul punto, tra l'altro, l'opponente eccepisce
<<...l'estratto contabile ex art. 50 TUB è idoneo per fondare la richiesta di decreto ingiuntivo per la e non già per la cessionaria, soprattutto se l'attestazione viene rilasciata dalla CP_2
come in questo caso, quando la stessa non è nemmeno più titolare del credito. Si osservi CP_2 che l'estratto porta la data del 14 dicembre 2022 mentre la cessione è antecedente di molti mesi. Si rileva inoltre come, in base a quanto sancito dall'art. 2855 c.c., i versamenti ricevuti a soddisfazione del credito in via privilegiata ipotecaria nell'ambito dell'esecuzione immobiliare avrebbero dovuto essere imputati al capitale e agli interessi convenzionali nel limite di cui all'anno in corso e alle due annate anteriori al giorno del pignoramento. Ne consegue che, all'esito del versamento ex art. 41 TUB del 9 marzo 2020 e del riparto finale del 18 febbraio 2021, una volta saldati gli interessi ivi precisati nel limite sopra indicato, avrebbe conseguentemente dovuto essere ridotto corrispondentemente l'importo capitale sul quale far decorrere gli interessi. Si ignora pertanto sinceramente come, nei conteggi di controparte di cui all'allegato indicato come doc. 4a,, si possa essere raggiunta l'astronomica cifra di Euro 64.941,65 alla data del 10 aprile 2022, di cui ben Euro 16.253,80 per interessi di mora...>>.
3. Si è costituita l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <<...Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo
Tribunale di Bologna n. 831/2024 nel merito, rigettare, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n.
831/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.25.
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
6. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, giurisprudenza, anche di merito, ha avuto occasione di affermare che cessione <in tema di cessione crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella notificazione detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale sensi dell'art. citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>> (v. Cass. 17944/23 ; conf. Cass. 21279/25; v. anche Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n. 720
pagina 3 di 6 secondo cui, addirittura, <la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso pubblicazione sulla gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti: in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze>>).
Nel caso in esame, parte opposta ha depositato non solo l'avviso in Gazzetta, ma anche il contratto di finanziamento, nonché l'elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione di cessione da parte della cessionaria e l'estratto ex art. 50 TUB, indizi ulteriormente sintomatici, gravi, precisi e concordanti a comprova dell'avvenuta cessione (v. Cass. 17944/23 cit.).
7. La S.C. ha, altresì, chiarito che <n tema di prova dell'inadempimento una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, risarcimento del danno o l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (v., ex multis, Cass.826/15): nel caso in esame, parte opposta, producendo in atti il contratto di finanziamento, con l'estratto contenente le scadenze delle varie rate ed allegando il mancato pagamento per cui è causa ha ottemperato all'onere di prova ed allegazione specifica su di esso incombente, mentre parte opponente non ha fornito idonea prova contraria.
8. Le doglianze di parte opponente in punto di incerta determinazione del quantum del credito non possono essere accolte. Primariamente, in quanto la stessa opponente conferma che l'ammontare del capitale residuo dovuto per il finanziamento de quo, anche all'esito della summenzionata procedura esecutiva, è pari a Euro 48.541,96, come risulta anche dall'estratto ex art. 50 TUB in atti. Le doglianze relative al calcolo degli interessi e delle risultanze emergenti in atti risultano assolutamente generiche, tenuto conto degli accordi di finanziamento in atti rispetto ai quali non formulano alcun preciso rinvio, neppure in termini di mancato rispetto o di invalidità degli stessi. La S.C. ha avuto anche recentemente modo di chiarire che:
"chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalnnente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo
2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I.
18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017
n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa pagina 4 di 6 natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto"
(Cass. 6618/18; v. anche Cass. 5192/98, secondo cui "L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa"). Nel caso in esame, le difese di parte attrice difettano, ad opinione dell'odierno magistrato, di una specifica allegazione in ordine a determinati conteggi asseritamente indebiti, venendo lasciata la relativa individuazione ad un'operazione di deduzione da parte del giudicante delle corrispondenti poste sulla base di una consultazione della documentazione in atti, che piuttosto attiene alla fase di verifica delle
"circostanze provate" (2697 c.c.) che, alla luce della sopra citata giurisprudenza, deve, invece intendersi come successiva alla verifica delle allegazioni di cui, ex artt. 99, 100, 112 c.p.c., sono onerate le parti ("…Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo
2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa…" v. Cass. 6618/18 cit.).
9. Per quanto attiene alle doglianze relative alla duplicazione del titolo, come rilevato da parte opposta, ma anche dalla stessa parte opponente laddove afferma che <non si può dire in assoluto esistente un generale divieto di duplicazione del titolo per medesimo credito, il creditore che sia già possesso titolo, potrà ottenere decreto ingiuntivo verso lo stesso debitore, contro cui dispone solo ove l'azione “non miri alla conseguito, ma diretta a far valere una situazione giuridica non ha trovato esaustiva tutela suscettibile conseguimento risultato ulteriore” (trib. roma, sez. i, 09.01.2014 n. 382)...>>, non può ritenersi che, nel caso di specie, difetti un interesse alla formazione di un titolo giudiziale, tenuto conto, in via assorbente, proprio anche già della stessa allegazione incontestata dell'intervenuta parziale estinzione del debito all'esito della procedura esecutiva intrapresa dalla cedente, anteriormente alla cessione de qua, con conseguente recepimento nella presente sede delle predette sopravvenienze rispetto alla formazione del titolo stragiudiziale.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere in toto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., applicando i parametri medi per la fase di mediazione e le prime tre fasi di giudizio (ritenendosi, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta, assorbita nella fase istruttoria anche quella decisoria), tenuto conto del valore della causa, oltre ad accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
12. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.831/2024 –RG
15318/2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna e a rimborsare a in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1
l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 10.858,00, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto pagina 5 di 6 dovute ed il 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11575/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
MB NO
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da atto di citazione;
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e con atto di opposizione avverso il Decreto Parte_1 Parte_2
Ingiuntivo n. 831 / 2024 – RG 15318 / 2023, emesso in data 4 marzo 2024, hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, (d'ora innanzi per brevità anche solo )
CP_1 CP_1 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <a) in via preliminare: - respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; dichiarare la carenza titolarità del credito, e legittimazione attiva all'azione sottostante al ricorso per ingiunzione, capo ad b) pregiudiziale
CP_1 l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata da in sede
CP_1 monitoria, in forza degli aspetti di duplicazione dell'azione e/o del titolo esposti in parte motiva dell'atto di citazione;
C) Nel merito: - accertare e dichiarare che la domanda non è supportata da idonea prova scritta, eccependosi come risulti erronea la quantificazione del credito allegata da e come, in ogni caso, risulti non provato l'ammontare del credito
CP_1 dalla medesima asserito per capitale e interessi;
D) In via preliminare / nel merito: - per l'effetto di quanto sopra: revocare in ogni caso il Decreto Ingiuntivo n. 831 / 2024 – RG 15318
/ 2023 del Tribunale di Bologna, emesso in data 4 marzo 2024, ed il correlato Decreto di pagina 1 di 6 proroga termine per notifica Decreto Ingiuntivo del 23/05/2024. E) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
2. In particolare, si duole in punto di:
A) carenza di titolarità del credito e legittimazione attiva in capo a Controparte_1 parte opponente lamenta che non avrebbe adeguatamente dimostrato la Controparte_1 titolarità del credito de quo e, conseguentemente, la propria legittimazione attiva. Per consolidata prassi giurisprudenziale, al fine di assolvere l'onere probatorio relativo alla propria legittimazione attiva, segnatamente, il soggetto che si afferma cessionario del creditore originario avrebbe l'onere di dimostrare in modo puntuale e preciso le seguenti circostanze: i) in primo luogo, l'esistenza e la validità delle cessioni del credito originario;
ii) in secondo luogo, l'inclusione di tale credito nelle operazioni di cessione in blocco. Onere, in tesi attorea, non soddisfatto dall'opposta che ritiene a tale fine insufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. B) duplicazione del titolo e dell'azione da parte della ricorrente, in quanto, in relazione al contratto di mutuo predetto,<i mutuatari e si sono parte_1 parte_2 resi inadempienti al pagamento di varie mensilità ammortamento del mutuo... la mutuante
AS di AR di Bologna SP (quindi confluita in Intesa San Paolo) ha pertanto azionato nei confronti dei due mutuatari il titolo rappresentato dal mutuo fondiario n. 0577052819169 ed ha quindi notificato in data 19.10.2017 un atto di precetto, per l'importo capitale totale in sede ipotecaria di euro 54.672,12, oltre accessori (atto di precetto notificato in data
19.10.2017... In particolare, la procedura esecutiva immobiliare si concludeva con la solo parziale soddisfazione delle ragioni del creditore ipotecario procedente. Ciò, atteso in particolare che, secondo il “Progetto di Graduazione e Distribuzione Finale”, contenuto nel riparto finale (doc. 7), alla data del 23 dicembre 2020: - il credito ipotecario residuo, al netto dell'acconto versato alla banca dall'aggiudicatario dell'immobile, è stato determinato in euro
98.874,14, - dedotte le somme da accantonare ed in prededuzione, il creditore ipotecario fondiario AS di AR SP (Intesa Sanpaolo SP) ha quindi visto l'assegnazione a sé della somma di euro 50.332,24, - con residuo credito ipotecario di Euro 48.541,96. Tuttavia, il credito azionato in sede monitoria, alla data del 10.04.2022, è stato attestato per l'importo capitale, spese e interessi di Euro 67.366,19... - si intende: se e quando avrà CP_1 dimostrato pienamente la cessione in proprio favore del credito in rilievo – risulterà quindi nella piena titolarità di ogni azione derivante dal contratto di mutuo che la stessa controparte ha allegato al ricorso per ingiunzione (Mutuo n. 0577052819169). Ecco allora che, seguendo il ragionamento suesposto, disponeva già prima di svolgere la domanda CP_1 giudiziale per l'ottenimento del Decreto Ingiuntivo qui opposto, di un titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo medesimo predetto, assistito da garanzia ipotecaria.
Concludendo sul punto, quindi: non aveva pertanto alcun bisogno di ottenere CP_1 un nuovo titolo esecutivo (il Decreto Ingiuntivo) allegando quale prova scritta il titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo preesistente. Secondo i principi che sul punto sono stati espressi in giurisprudenza, il creditore munito di un titolo esecutivo non può, però, a propria discrezione ottenerne uno nuovo, a tutela dello stesso diritto, per difetto di interesse giuridicamente tutelato. Se infatti, non si può dire in assoluto esistente un generale divieto di duplicazione del titolo per un medesimo credito, il creditore che sia già in possesso di un titolo, potrà ottenere un decreto ingiuntivo verso lo stesso debitore, contro cui dispone già di un titolo, solo ove l'azione “non miri alla duplicazione del titolo già conseguito, ma sia diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela suscettibile di pagina 2 di 6 conseguimento di un risultato ulteriore” (Trib. Roma, Sez. I, 09.01.2014 n. 382). Ovvero: il principio secondo cui creditore non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un titolo che consacri uno stesso diritto, “subisce una deroga nel caso in cui la duplicazione del titolo non sia fine a se stessa ma sia funzionale ad assicurare una maggiore tutela al titolare del diritto stesso” (Trib. Ferrara, 23.11.2017 n. 1075). Nel caso di specie, la predetta prospettiva di “maggiore tutela” che giustificherebbe la formazione di un nuovo titolo non risulta, invece, essere stata né allegata né documentalmente provata... Nel nostro caso, quindi, l'emissione del
Decreto Ingiuntivo in oggetto appare contrastante: a) con il principio dell'interesse (art. 100 cpc), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
b) con il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis,
Sez. Unite, Sent. n. 9935 del 15/05/2015)>>.
C) Errata quantificazione del credito: sul punto, tra l'altro, l'opponente eccepisce
<<...l'estratto contabile ex art. 50 TUB è idoneo per fondare la richiesta di decreto ingiuntivo per la e non già per la cessionaria, soprattutto se l'attestazione viene rilasciata dalla CP_2
come in questo caso, quando la stessa non è nemmeno più titolare del credito. Si osservi CP_2 che l'estratto porta la data del 14 dicembre 2022 mentre la cessione è antecedente di molti mesi. Si rileva inoltre come, in base a quanto sancito dall'art. 2855 c.c., i versamenti ricevuti a soddisfazione del credito in via privilegiata ipotecaria nell'ambito dell'esecuzione immobiliare avrebbero dovuto essere imputati al capitale e agli interessi convenzionali nel limite di cui all'anno in corso e alle due annate anteriori al giorno del pignoramento. Ne consegue che, all'esito del versamento ex art. 41 TUB del 9 marzo 2020 e del riparto finale del 18 febbraio 2021, una volta saldati gli interessi ivi precisati nel limite sopra indicato, avrebbe conseguentemente dovuto essere ridotto corrispondentemente l'importo capitale sul quale far decorrere gli interessi. Si ignora pertanto sinceramente come, nei conteggi di controparte di cui all'allegato indicato come doc. 4a,, si possa essere raggiunta l'astronomica cifra di Euro 64.941,65 alla data del 10 aprile 2022, di cui ben Euro 16.253,80 per interessi di mora...>>.
3. Si è costituita l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: <<...Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via preliminare concedere la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo
Tribunale di Bologna n. 831/2024 nel merito, rigettare, per i motivi di cui in parte narrativa, tutte le domande e le eccezioni attoree espletate nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo n.
831/2024 munendolo di definitiva efficacia esecutiva. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.25.
5. L'opposizione non può essere accolta per i motivi che seguono.
6. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, giurisprudenza, anche di merito, ha avuto occasione di affermare che cessione <in tema di cessione crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella notificazione detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale sensi dell'art. citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>> (v. Cass. 17944/23 ; conf. Cass. 21279/25; v. anche Corte appello Firenze, Sez. spec. Impresa, 15/04/2024, n. 720
pagina 3 di 6 secondo cui, addirittura, <la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso pubblicazione sulla gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti: in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze>>).
Nel caso in esame, parte opposta ha depositato non solo l'avviso in Gazzetta, ma anche il contratto di finanziamento, nonché l'elenco dei crediti ceduti, la dichiarazione di cessione da parte della cessionaria e l'estratto ex art. 50 TUB, indizi ulteriormente sintomatici, gravi, precisi e concordanti a comprova dell'avvenuta cessione (v. Cass. 17944/23 cit.).
7. La S.C. ha, altresì, chiarito che <n tema di prova dell'inadempimento una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, risarcimento del danno o l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (v., ex multis, Cass.826/15): nel caso in esame, parte opposta, producendo in atti il contratto di finanziamento, con l'estratto contenente le scadenze delle varie rate ed allegando il mancato pagamento per cui è causa ha ottemperato all'onere di prova ed allegazione specifica su di esso incombente, mentre parte opponente non ha fornito idonea prova contraria.
8. Le doglianze di parte opponente in punto di incerta determinazione del quantum del credito non possono essere accolte. Primariamente, in quanto la stessa opponente conferma che l'ammontare del capitale residuo dovuto per il finanziamento de quo, anche all'esito della summenzionata procedura esecutiva, è pari a Euro 48.541,96, come risulta anche dall'estratto ex art. 50 TUB in atti. Le doglianze relative al calcolo degli interessi e delle risultanze emergenti in atti risultano assolutamente generiche, tenuto conto degli accordi di finanziamento in atti rispetto ai quali non formulano alcun preciso rinvio, neppure in termini di mancato rispetto o di invalidità degli stessi. La S.C. ha avuto anche recentemente modo di chiarire che:
"chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalnnente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo
2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I.
18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017
n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa pagina 4 di 6 natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto"
(Cass. 6618/18; v. anche Cass. 5192/98, secondo cui "L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa"). Nel caso in esame, le difese di parte attrice difettano, ad opinione dell'odierno magistrato, di una specifica allegazione in ordine a determinati conteggi asseritamente indebiti, venendo lasciata la relativa individuazione ad un'operazione di deduzione da parte del giudicante delle corrispondenti poste sulla base di una consultazione della documentazione in atti, che piuttosto attiene alla fase di verifica delle
"circostanze provate" (2697 c.c.) che, alla luce della sopra citata giurisprudenza, deve, invece intendersi come successiva alla verifica delle allegazioni di cui, ex artt. 99, 100, 112 c.p.c., sono onerate le parti ("…Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo
2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa…" v. Cass. 6618/18 cit.).
9. Per quanto attiene alle doglianze relative alla duplicazione del titolo, come rilevato da parte opposta, ma anche dalla stessa parte opponente laddove afferma che <non si può dire in assoluto esistente un generale divieto di duplicazione del titolo per medesimo credito, il creditore che sia già possesso titolo, potrà ottenere decreto ingiuntivo verso lo stesso debitore, contro cui dispone solo ove l'azione “non miri alla conseguito, ma diretta a far valere una situazione giuridica non ha trovato esaustiva tutela suscettibile conseguimento risultato ulteriore” (trib. roma, sez. i, 09.01.2014 n. 382)...>>, non può ritenersi che, nel caso di specie, difetti un interesse alla formazione di un titolo giudiziale, tenuto conto, in via assorbente, proprio anche già della stessa allegazione incontestata dell'intervenuta parziale estinzione del debito all'esito della procedura esecutiva intrapresa dalla cedente, anteriormente alla cessione de qua, con conseguente recepimento nella presente sede delle predette sopravvenienze rispetto alla formazione del titolo stragiudiziale.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere in toto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., applicando i parametri medi per la fase di mediazione e le prime tre fasi di giudizio (ritenendosi, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta, assorbita nella fase istruttoria anche quella decisoria), tenuto conto del valore della causa, oltre ad accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
12. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.831/2024 –RG
15318/2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna e a rimborsare a in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1
l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 10.858,00, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto pagina 5 di 6 dovute ed il 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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