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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7720 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
dott.ssa EL ZO, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2963/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra Codice Fiscale_1 ), Parte_2 Parte_1
[...] (C.F. C.F. 2 Parte_3 (C.F.
C.F. 3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Germani Francesco, Tanzi Germani Giuseppe e
DU IL per procura a margine della comparsa i costituzione nel giudizio di primo grado appellante e
Controparte_1 (C.F. C.F._4 ) rappresentato e difeso dall'avv. Compagno Daniela per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n.523/2021 pubblicata in data 8.4.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Parte_1Controparte_1 convenne in giudizio Parte_2 Parte_3 davanti al Tribunale di Cassino chiedendo, in via principale, che il e
Tribunale, accertato che i convenuti avevano beneficiato degli esborsi economici e lavorativi dell'attore per complessivi € 210.239,00 li condannasse alla restituzione all'attore di quanto indebitamente trattenuto dagli stessi, indicato nella somma suddetta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata l'attore chiedeva che il Tribunale, accertata la mancanza di una giusta causa che legittimasse l'arricchimento dei convenuti a fronte del depauperamento dell'attore, li condannasse alla restituzione all'attore di quanto indebitamente trattenuto dagli stessi, indicato nella somma suddetta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda l'attore riferiva di aver contratto matrimonio con [...] Parte_1 il 2.10.2010 e che, dopo il matrimonio la convenuta aveva fortemente insistito perché la coppia si trasferisse da Roma a San NI RI, luogo di residenza dei genitori;
egli, volendo accontentare la moglie, accettò di destinare a futura casa coniugale un fabbricato all'epoca ancora allo stato di rustico in cemento armato da completare, di proprietà dei genitori della Parte_1 . Iniziò quindi sin dal maggio 2011 a versare somme di denaro sia al suocero, titolare di un'impresa edile e incaricato dei lavori di completamento, sia ad altri soggetti parimenti incaricati. Inoltre eseguì personalmente con l'aiuto del cognato l'opera di realizzazione degli impianti elettrici, telefonici, satellitari, TV, internet e antifurto. L'attore riferiva quindi di aver sostenuto esborsi in contanti per € 52.832,96 e pagamenti mediante assegni, bonifici, carta di credito e bancomat per € 147.406,10. Riferiva che, ultimata la nuova abitazione e, la coppia si era trasferita nell'immobile di San NI RI a fine novembre
2011, ma il 27.12.2012 la moglie gli aveva comunicato di volersi separare. Egli era quindi costretto a lasciare l'abitazione ma continuò a sostenere spese per onorare gli impegni già assunti e per completare l'impianto antifurto. Successivamente, data l'irreversibile crisi coniugale, egli aveva chiesto la separazione con addebito alla moglie. Osservava di aver sostenuto esborsi a cui non era tenuto, non essendo riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio, anche in considerazione dell'entità di tali esborsi in rapporto al reddito dell'attore; adduceva la mala fede dei convenuti e il difetto di causa dell'attribuzione patrimoniale di cui avevano beneficiato, la coniuge quale nuda proprietaria dell'immobile nel frattempo donatole dai genitori e questi ultimi quali usufruttuari.
I convenuti si costituivano in giudizio resistendo alla domanda. Parte_2 e Parte_3 eccepivano il difetto di legittimazione passiva, adducendo di non aver beneficiato in alcun modo degli esborsi dell'attore, non avendo mai goduto dell'immobile di cui avevano un diritto di usufrutto mai esercitato e conservato all'atto della donazione del bene alla figlia in via puramente precauzionale.
I convenuti tutti riferivano che vari lavori per il completamento dell'immobile erano stati eseguiti a spese dell'impresa edile del Parte_1 e che solo alcune spese erano
, state sostenute dal CP_1 dietro rilascio di regolare fattura, e che non erano ripetibili in quanto riconducibili agli obblighi di cui all'art. 143 c.p.c.. Contestavano espressamente gli esborsi in contanti, in quanto non documentati, ed eccepivano che i pagamenti eseguiti con addebito sul conto corrente cointestato ai coniugi [...] CP_2 erano riferibili al primo solo per la metà dell'importo, data la presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto. Osservavano infine che alcuni degli esborsi di cui l'attore pretendeva la restituzione erano serviti al pagamento di beni mobili, divenuti proprietà di entrambi i coniugi e di cui pertanto l'attore avrebbe potuto solo chiedere la divisione. § 2. All'esito del giudizio, il Tribunale condannava i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 140.000,00, liquidata in via equitativa a titolo di indennizzo ex art. 1150 comma 3 c.p.c., oltre interessi legali e indennità di svalutazione monetaria dalla data della domanda.
La sentenza è così motivata: "Il sig. Controparte_1 ha evocato, innanzi a codesto Tribunale, l'ex coniuge,
, nonché i sigg.ri Parte_2 Parte_1 e Parte_3 chiedendo: 1)in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che gli odierni convenuti hanno beneficiato degli esborsi economici e lavorativi del Dott. CP_1 per un totale di euro 210.239,00 e, per l'effetto, di condannare la sig.ra Parte_1
,
alla restituzione in favore dell' attore di Parte_2 e Parte_3 tutto quanto indebitamente trattenuto dagli stessi, e che si indica in euro 210.239,00, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) in via subordinata, sempre nel merito qualificare, se necessario, accertare e dichiarare la mancanza di una giusta causa che legittima l' arricchimento degli odierni convenuti a fronte del depauperamento dedotto dal dott. CP_1 e, per l'effetto, condannare comunque la sig.ra Parte_1 , il sig. e la sig.ra alla Parte_2 Parte_3 restituzione in favore dell' attore di tutto quanto indebitamente trattenuto dagli stessi,
e che si indica in euro 210.239,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Invero, con la separazione personale tra i coniugi si scioglie anche la comunione legale, ovvero il regime patrimoniale legale della famiglia, ai sensi dell'art. 191 c.c., per cui con la separazione, ciascun coniuge dovrebbe restituire all'altro le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per soddisfare bisogni di natura personale e non familiare, laddove per bisogni familiari si intendono, ex art. 192 c.c., quelli di mantenimento della famiglia e dei figli, di istruzione, nonché ogni obbligazione contratta, anche separatamente, nell' interesse della famiglia (art. 186
c.c. lett. c).
Per quanto riguarda le migliorie, addizioni e ristrutturazioni alla casa familiare, allorchè essa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, per questa fattispecie non esiste un dettato legislativo specifico ed il più generale riferimento normativo è contenuto nell'art. 1150 c.c., intitolato "Riparazioni, miglioramenti e addizioni", in forza del quale il possessore che abbia apportato miglioramenti, riparazioni, addizioni ad un immobile di proprietà altrui avrebbe diritto di ottenere il rimborso delle spese effettuate oltre che un equo indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 1150, comma 3 c.c..
Lo scopo sotteso all'art. 1150 c.c. è quello di evitare che il contributo economico del possessore per il miglioramento dell'immobile altrui faccia conseguire al suo esclusivo proprietario un ingiustificato arricchimento. Tuttavia, nel caso della separazione, la prevalente giurisprudenza è saldamente consolidata nel ritenere non rimborsabile all'ex coniuge non proprietario dell'immobile migliorato la somma da questi investita per la ristrutturazione, qualora la ristrutturazione sia stata eseguita per rendere l'abitazione rispondente ai bisogni ed agli scopi familiari. La Suprema Corte, con sentenza n. 10942/2015, ha stabilito che il coniuge non proprietario non ha diritto al rimborso nel caso in cui: "le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.".
In base a tale sentenza le spese effettuate per svolgere i lavori di cui all'art. 1150 c.c. non sono rimborsabili se necessarie a rendere l'immobile più adeguato alle esigenze familiari e ciò sulla base dell'art. 143 c.c. che prevede che i coniugi debbano collaborare, secondo le rispettive capacità, nell'interesse della famiglia per contribuirne ai bisogni.
Sebbene le spese sostenute non siano ripetibili, secondo il medesimo dettato giurisprudenziale, il coniuge non proprietario potrebbe avere diritto ad ottenere l'equo indennizzo di cui all'art. 1150, comma 3 c.c., purché provi il proprio contributo economico, l'effettivo incremento del valore patrimoniale dell'immobile e che le spese non siano state effettuate all'esclusivo fine di soddisfare i bisogni della famiglia. Nel caso di specie, parte convenuta non ha disconosciuto l'apporto del sig. CP_1 nella ristrutturazione dell' immobile de quo, tant'è che sono state avanzate anche delle proposte transattive, come dichiarato a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, in applicazione del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il coniuge non proprietario potrebbe avere diritto ad ottenere l'equo indennizzo di cui all'art. 1150, comma 3 c.c., si ritiene che il sig. CP_1 abbia diritto al predetto indennizzo, che viene liquidato in via equitativa in euro 140.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Alla luce di quanto esposto, si condanna i sigg.ri Parte 1 Parte_2 Parte_3 in solido tra di loro, al versamento in favore del sig.
[...] e
,
della somma di euro 140.000,00, a titolo di indennizzo ex art. Controparte_1
1150, comma 3 c.c.".
§ 3. – La sentenza è stata impugnata dai convenuti i via principale e dall'attore in via incidentale.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 5.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1 Libera Parte_3 Parte_2
, و
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello avverso la sentenza n. 724/2021 emessa in data 7/4/2021, dal
Tribunale di Cassino nella persona del GOT Avv. Domenico Tirozzi;
siccome infondato in fatto 2) rigettare l'appello incidentale proposto dal Sig. CP_1 ed in diritto;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 724/2021 emessa dal Tribunale di Cassino
Sez. Civile, depositata in cancelleria in data 8/4/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si trascrivono:
4) rigettare la domanda avanzata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto, in quanto la somma asseritamente spesa da controparte per la realizzazione della casa coniugale è irripetibile ai sensi dell'art. 143 c.c. e comunque il suo ammontare non è stato provato;
5) rigettare la domanda nei confronti dei Sig.ri Parte_2 e Parte_3
[...] in quanto sussiste nei loro confronti il difetto di legittimazione passiva;
6) dichiarare non dovute le somme presuntivamente pagate per l'acquisto dei beni mobili così come precisato nel punto D) della comparsa di costituzione;
7) in via estremamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta legittima l'applicazione dell'art. 2041 c.c. e fosse ritenuto provato l'indebito arricchimento dei convenuti in danno dell'attore, dichiarare dovuto solo un equo indennizzo determinato dalla minor somma tra quanto speso dal depauperato e quanto guadagnato dall'arricchito;
8) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 66
(i) respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
(ii) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che gli esborsi di notevole entità sostenuti dal Sig. per la CP_1 costruzione/ristrutturazione/completamento/rifinitura dell'immobile in nuda proprietà e con riserva di usufrutto vitalizio con diritto didella Sig.ra Parte_1 Parte_2 ereciproco accrescimento, in favore dei Sigg.ri eccedono i limiti della normale solidarietà familiare, trattandosi Parte_3 di spese abnormi rispetto alla normale contribuzione, sproporzionati rispetto al proprio reddito, e di natura investimentale, dichiarare che gli stessi esulano dall'adempimento delle obbligazioni derivanti dal matrimonio, e, sussistendo l'arricchimento degli appellanti, per l'effetto condannare la nuda proprietaria Sig.ra Parte_1 e gli usufruttari, Parte_2 e Parte_3 delle somme pagate per[...] al rimborso in favore del Sig. Controparte_1 le opere eseguite nell'immobile in questione, pari ad Euro 210.239,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(iii) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la mancanza di una giusta causa che legittima l'arricchimento degli odierni appellanti a fronte del depauperamento dedotto dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 condannare comunque la Sig.ra Parte_2 e Parte_1 alla restituzione in favore dell'attore di tutto quanto Parte_3 indebitamente trattenuto dagli stessi, e che si indica in Euro 210.239,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(iv) in via incidentale e subordinata, accertato e dichiarato che gli esborsi sostenuti dal Sig. CP_1 per la costruzione/ristrutturazione/completamento/rifinitura dell'immobile in nuda proprietà della Sig.ra sul quale grava Parte_1 diritto di usufrutto vitalizio con diritto di reciproco accrescimento, in favore dei Sigg.ri rientrano tra le spese necessarie e Parte_2 e Parte_3 urgenti per la conservazione del bene ai sensi dell'art. 1808 c.c., per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 della somma di euro 210.239,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso di tutte le somme spese ai sensi dell'art. 1808, comma 2 c.c.; (v) in via gradata confermare la sentenza n. 724/2021 resa dal Tribunale civile di Cassino e pubblicata il 08.04.2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Per comodità di esposizione si esamina per primo l'appello incidentale di
§ 4.-
Controparte_1 I che è basato su un unico motivo.
, Lamenta CP_1 che il Tribunale abbia erroneamente ricondotto i suoi pagamenti al paradigma normativo delle obbligazioni naturali ex art.2034 c.c., escludendone l'assoggettabilità all'azione di indebito arricchimento. Il giudice avrebbe omesso di valutare la breve durata del matrimonio, l'assenza di prole, la brevissima durata del compossesso dell'immobile, l'entità dell'intervento edilizio finanziato, che non era una mera sistemazione dell'immobile, ma vera e propria costruzione, la mancanza di proporzione tra l'onere economico sopportato e le condizioni socioeconomiche del CP_1 e dei suoi familiari (cui aveva fatto ricorso per reperire le risorse necessarie). Il CP_1 contesta che gli esborsi e gli oneri sostenuti fossero riconducibili agli obblighi di contribuzione alle esigenze della famiglia e invoca quindi l'applicazione dell'art. 2041 c.c., da cui discenderebbe l'obbligo dei convenuti a rimborsargli l'intero importo degli esborsi sostenuti, quantificato in € 210.239,00 oltre interessi legali e rivalutazione.
L'appello è infondato.
Il Tribunale non ha escluso il diritto dell'attore a ottenere dai convenuti il rimborso dell'importo speso per il completamento dell'immobile in forza dell'applicazione dell'art.2034 c.c., ma ha applicato l'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore in buona fede, che abbia fatto addizioni sulla cosa che ne costituiscono miglioramento, a ricevere dal proprietario un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa. Il riferimento dell'appellante all'art.2034 c.c., collocato nell'ambito della disciplina del pagamento indebito, sembra alludere a un suo diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti degli appellati, per cui è opportuno chiarire che tale diritto non sussiste, in quanto tutti i pagamenti eseguiti, peraltro nei confronti di soggetti terzi salvo alcuni pagamenti a , avevano pacificamente giustificazione causale Parte_2
(lavori, forniture, oneri amministrativi). Quanto all'azione generale di arricchimento ex art.2041 c.c., la Corte di cassazione esclude che sia esperibile dal coniuge che ha sopportato spese per il miglioramento della casa coniugale, difettando il presupposto della locupletazione ingiustificata di un soggetto a danno di un altro ed essendo possibile agire invece ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c. (Cass.n.4909/2023). Può ritenersi, infatti, pacifica in giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 1150 c.c. per regolare il diritto del coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare (Cass.n. 13259/2009, n.2199/1989), purché sia allegato e provato il possesso del bene da parte del creditore (Cass.n.22730/2019). CP_1Solo per completezza di argomentazione si sottolinea che l'art. 2041 c.c., di cui invoca espressamente l'applicazione, non gli consentirebbe comunque di ottenere il rimborso delle somme spese per il completamento dell'immobile se non nei limiti dell'incremento di valore dello stesso, atteso che è tale incremento a segnare il limite dell' arricchimento entro il quale è tenuto che abbia beneficiato dell'attribuzione patrimoniale.
Inoltre è infondata la pretesa del CP_1 di ottenere il rimborso delle somme spese per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, ossia di beni mobili non stabilmente incorporati nell'immobile e dei quali può pretendere solamente la divisione ovvero la restituzione (se non entrati a far parte della comunione).
-§ 5. L'appello di Parte_1 Parte_2 Parte_3 articolato in tre motivi.
§ 5.1.- Con il primo motivo gli appellanti lamentano "contraddittorietà di motivazione e falsa applicazione di legge". La sentenza non darebbe corretta applicazione all'art. 143 c.c., che prescrive l'obbligo di contribuzione dei coniugi e la non ripetibilità delle somme spese per le necessità della famiglia, tra cui rientrano, secondo la giurisprudenza, le spese sostenute dal coniuge non proprietario per rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione dall'altro coniuge e impiegata come casa comune. Gli appellanti lamentano inoltre la contraddittorietà del percorso motivazionale della decisione e affermano che l'art. 1150
c.c. sarebbe stato applicato in difetto dei presupposti, ossia: il contributo economico da parte del coniuge, la non riconducibilità di tale spesa all'esclusivo fine di soddisfare i bisogni della famiglia, l'effettivo incremento di valore dell'immobile.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza di primo grado deve essere integrata come segue. Gli esborsi sostenuti dal CP_1 per il completamento dell'immobile di proprietà della coniuge non possono essere qualificati come adempimenti dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, sia perché hanno largamente ecceduto la capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato, sia perché non miravano a soddisfare esigenze familiari immediate - i coniugi coabitavano in un immobile in Roma di proprietà del CP_1 ma a realizzare un progetto abitativo che presupponeva la prosecuzione della convivenza, invece interrotta solo un mese dopo il trasferimento dei coniugi nella nuova abitazione.
Vero è che l'immobile di San NI RI era destinato, nella comune volontà dei coniugi, a futura casa coniugale e che proprio in ragione di tale destinazione essi intrapresero i lavori di completamento dell'edificio, pressoché totalmente a spese del e con l'apporto del lavoro personale dello stesso.CP_1
Quanto alla prova dell'effettiva entità degli esborsi sostenuti dall'appellato, si osserva che gli appellanti nelle rispettive comparse di risposta nel giudizio di primo grado hanno contestato gli esborsi in contanti, ma non hanno contestato i pagamenti eseguiti a mezzo assegni, bonifici, bancomat e carta di credito analiticamente allegati dall'attore nel giudizio di primo grado alle pagg.15 - 27 dell'atto di citazione per totali € 147.406,00. Sottraendo a detti pagamenti quelli effettuati per l'acquisto di arredi (camera dal letto e cucina) ed elettrodomestici (frigorifero e lavatrice), per totali € 19.380,00, residua l'importo di € 128.026,0 certamente speso dall'attore per le opere di completamento e finitura dell'immobile, in cui deve essere incluso quanto speso per l'acquisto di beni stabilmente incorporati nell'immobile stesso (termocamino, scaldabagno, armadio a muro, antifurto etc..).
Vero è che parte di tale somma proveniva dal conto corrente intestato a entrambi i coniugi, ma la presunzione di comproprietà delle somme giacenti sul conto che CP_1 ha contestato affermando che in esso erano confluiti solamente i suoi introiti, perché la coniuge non lavorava ed era priva di rediti propri - è superata dalla risposta di CP_3 all'interrogatorio libero, laddove essa ha ammesso di non aver partecipato alle spese di rifinitura dell'immobile perché priva di reddito, ma di aver contribuito con le donazioni in denaro ricevute per le nozze, di cui non ha specificato l'ammontare e che il CP_1 afferma, con deduzione rimasta non contestata, ammontassero a complessivi € 10.400,00 per entrambi i coniugi, sicché il contributo della Parte_1 ammontò a € 5200,00. Inoltre CP_1 ha eseguito personalmente parte dei lavori (impiantistica) necessari al completamento dell'immobile, come provano le risposte di CP_4 e CP_5
[...] all'interrogatorio formale e le deposizioni dei testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto all'effettivo incremento di valore dell'edificio, è innegabile che i lavori di completamento e finitura in questione ne abbiano aumentato il valore. L'appellato ha prodotto in giudizio il contratto in data 23.12.2011 con cui Parte_2 e Parte_3 donarono alla figlia Parte_1 la nuda proprietà della casa in corso di costruzione della superficie di circa 200 mq. in San NI RI via Civita Farnese Sud e del pertinenziale terreno, riservandosene l'usufrutto vita natural durante con diritto reciproco di accrescimento. Nel contratto il valore della donazione è quantificato in € 16.722,00 di cui € 1.272,00 riferiti al terreno e € 15.450,00 all'edificio.
Parte_3 alla data del contratto aveva 48 Considerato il valore dell'usufrutto - anni e Parte_2 in applicazione dei coefficienti per la 52 anni
-
determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite calcolati al tasso di interesse legale nell'anno 2011 (1,50%) – si perviene a un valore della piena proprietà del
- fabbricato alla data della donazione pari a € 60.000,00 (coefficiente 49,50; valore percentuale usufrutto 74,25; valore percentuale nuda proprietà 25,75). Sebbene i convenuti nel giudizio di primo grado abbiano dedotto che la Parte_2 aveva eseguito alcuni lavori nell'immobile a proprie spese, con la sua ditta
[...] edile, dopo averlo acquistato, in mancanza di indicazione del periodo in cui tali lavori sarebbero stati eseguiti, considerato che nel 2011 Controparte_1 già si era adoperato per la costruzione dell'impianto elettrico e che lo stesso ha pacificamente eseguito nel 2012 pagamenti a favore del Parte_1 per lavori presso l'immobile, si presume che tutte le opere di completamento successive alla donazione siano state eseguite a spese del CP_1
-§ 5.2. Con il secondo motivo gli appellanti contestano la legittimità della liquidazione in via equitativa dell'indennità ex art. 1150 c.c., in difetto di prova dell'incremento di valore dell'immobile e in difetto della difficoltà della prova dell'esatto ammontare di tale incremento di valore, che potrebbe giustificare la liquidazione dell'indennità secondo equità. Inoltre lamentano che il giudice non abbia dato conto del criterio utilizzato per pervenire alla suddetta liquidazione equitativa.
Il motivo è solo in parte fondato. È vero che la liquidazione operata dal primo giudice è inficiata dalla mancata esplicitazione dei parametri utilizzati, mentre non può condividersi l'assunto che difettino i presupposti per far ricorso all'equità, attesa la presumibile difficoltà, per l'attore, di fornire una perizia estimativa di un immobile di proprietà altrui, in un contesto di rapporti tra le parti che possono supporsi fortemente conflittuali, specie a seguito della proposizione, da parte del CP_1 di domanda di separazione con addebito alla Parte_1
Considerato il valore dell'immobile alla data della donazione, come emergente dalla stima degli stessi contraenti, l'incremento apportato dal CP_1 può essere quantificato sottraendo tale valore (€ 60.000,00) al probabile prezzo di mercato dell'immobile finito, individuabile in base a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art.115 II comma c.p.c., tra cui rientrano le quotazioni OMI, gratuitamente e liberamente consultabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Secondo dette quotazioni, il valore di mercato delle abitazioni civili in San NI RI, via Civita Farnese Sud, nel primo semestre 2014 oscillava tra € 500 e € 700 a metro quadrato.
Considerate le dimensioni dell'abitazione che risultano dal contratto di donazione (200 mq.) e la nuova costruzione, si ritiene di poter quantificare l'incremento di valore alla data della domanda in € 90.000,00 (€ 150.000 - 60.000) applicando la quotazione massima OMI (€ 700,00/mq) e una maggiorazione di € 10.000,00 per adeguare la valutazione alle finiture pacificamente di pregio.
La somma deve essere resa attuale attraverso la rivalutazione in applicazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data della domanda (27.1.2014) ad oggi, che ammonta a € 18.990,00 (coefficiente di rivalutazione 1,211), per un totale di € 108.990,00. Inoltre, sono dovuti al CP_1 dalla data della domanda, gli interessi di mora al tasso legale da calcolare sull'importo rivalutato di anno in anno, in modo da escludere la rivalutazione del credito per interessi (Cass.S.U.n.1712/1995). Gli interessi così calcolati ammontano a € 14.031,74 alla data della presente sentenza. La somma complessivamente dovuta all'appellato, comprensiva di rivalutazione e degli interessi maturati fino alla data della sentenza ammonta quindi a € 123.021,74 salvi gli ulteriori interessi dovuti fino al saldo effettivo da calcolare sulla sorte rivalutata di € 108.990,00.
-§ 5.3. Con il terzo motivo gli appellanti criticano la sentenza per non aver esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli usufruttuari dell'immobile e ripropongono le contestazioni già sollevate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato. Il diritto di usufrutto a vita è un diritto reale il cui valore di mercato si determina in relazione al valore della piena proprietà del bene che ne è oggetto e dell'età anagrafica dell'usufruttuario. Il mancato esercizio del diritto di godimento dell'immobile non esclude che debba essere remunerato l'incremento di valore del diritto stesso conseguito a spese del CP_1
Occorre però distinguere l'obbligo di indennizzo ex art.1150 u.co. c.c. degli usufruttuari da quello della nuda proprietaria. Considerato il valore dell'usufrutto alla data della domanda (70% della proprietà piena) il debito grava su Parte_1 per il 30% e su Parte_3 per il 70%. Pertanto i coniugi Parte_2 e devono pagare la somma di € 86.115,21 oltre interessi al tasso Parte_4 legale dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 76.293,00.
[...]
Parte_1 deve pagare la somma di € 36.906,52 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 32.697,00.
§ 6. – La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la rimodulazione delle
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spese processuali che devono essere regolate, per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite che vede parzialmente accolta la domanda di Controparte_1 Il parziale accoglimento della domanda, secondo il principio affermato da S.U.n.32061/2022, non dà luogo a soccombenza reciproca, per cui le spese devono essere sopportate dagli originari convenuti, oggi appellanti in via principale, in proporzione alla domanda accolta (art.5 comma 1 DM n.55/14). Pertanto dette spese si liquidano per compensi, secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, in
€ 14.103,00 per il giudizio di primo grado e in € 14.317,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente in via Parte_2 e Parte_3 e in via principale da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino incidentale da Controparte_1
n.523/2021, pubblicata in data 08/04/2021, così decide: rigetta l'appello incidentale;
accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della
-
sentenza impugnata, condanna a pagare ad Controparte_1 € Parte_1
36.906,52 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 32.697,00. e condanna e [...] Parte_2
Controparte_1 € 86.115,21 oltre interessi al tasso legale Parte_3 a pagare a dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 76.293,00;
Parte_3 a rifondere condanna Parte_1 Parte_2 e
,
Controparte_1 le spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida in ad
€ 14.103,00 per il giudizio di primo grado e in € 14.317,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge;
dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025
Il presidente est.
EL ZO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
dott.ssa EL ZO, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2963/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra Codice Fiscale_1 ), Parte_2 Parte_1
[...] (C.F. C.F. 2 Parte_3 (C.F.
C.F. 3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Germani Francesco, Tanzi Germani Giuseppe e
DU IL per procura a margine della comparsa i costituzione nel giudizio di primo grado appellante e
Controparte_1 (C.F. C.F._4 ) rappresentato e difeso dall'avv. Compagno Daniela per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n.523/2021 pubblicata in data 8.4.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Parte_1Controparte_1 convenne in giudizio Parte_2 Parte_3 davanti al Tribunale di Cassino chiedendo, in via principale, che il e
Tribunale, accertato che i convenuti avevano beneficiato degli esborsi economici e lavorativi dell'attore per complessivi € 210.239,00 li condannasse alla restituzione all'attore di quanto indebitamente trattenuto dagli stessi, indicato nella somma suddetta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata l'attore chiedeva che il Tribunale, accertata la mancanza di una giusta causa che legittimasse l'arricchimento dei convenuti a fronte del depauperamento dell'attore, li condannasse alla restituzione all'attore di quanto indebitamente trattenuto dagli stessi, indicato nella somma suddetta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda l'attore riferiva di aver contratto matrimonio con [...] Parte_1 il 2.10.2010 e che, dopo il matrimonio la convenuta aveva fortemente insistito perché la coppia si trasferisse da Roma a San NI RI, luogo di residenza dei genitori;
egli, volendo accontentare la moglie, accettò di destinare a futura casa coniugale un fabbricato all'epoca ancora allo stato di rustico in cemento armato da completare, di proprietà dei genitori della Parte_1 . Iniziò quindi sin dal maggio 2011 a versare somme di denaro sia al suocero, titolare di un'impresa edile e incaricato dei lavori di completamento, sia ad altri soggetti parimenti incaricati. Inoltre eseguì personalmente con l'aiuto del cognato l'opera di realizzazione degli impianti elettrici, telefonici, satellitari, TV, internet e antifurto. L'attore riferiva quindi di aver sostenuto esborsi in contanti per € 52.832,96 e pagamenti mediante assegni, bonifici, carta di credito e bancomat per € 147.406,10. Riferiva che, ultimata la nuova abitazione e, la coppia si era trasferita nell'immobile di San NI RI a fine novembre
2011, ma il 27.12.2012 la moglie gli aveva comunicato di volersi separare. Egli era quindi costretto a lasciare l'abitazione ma continuò a sostenere spese per onorare gli impegni già assunti e per completare l'impianto antifurto. Successivamente, data l'irreversibile crisi coniugale, egli aveva chiesto la separazione con addebito alla moglie. Osservava di aver sostenuto esborsi a cui non era tenuto, non essendo riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio, anche in considerazione dell'entità di tali esborsi in rapporto al reddito dell'attore; adduceva la mala fede dei convenuti e il difetto di causa dell'attribuzione patrimoniale di cui avevano beneficiato, la coniuge quale nuda proprietaria dell'immobile nel frattempo donatole dai genitori e questi ultimi quali usufruttuari.
I convenuti si costituivano in giudizio resistendo alla domanda. Parte_2 e Parte_3 eccepivano il difetto di legittimazione passiva, adducendo di non aver beneficiato in alcun modo degli esborsi dell'attore, non avendo mai goduto dell'immobile di cui avevano un diritto di usufrutto mai esercitato e conservato all'atto della donazione del bene alla figlia in via puramente precauzionale.
I convenuti tutti riferivano che vari lavori per il completamento dell'immobile erano stati eseguiti a spese dell'impresa edile del Parte_1 e che solo alcune spese erano
, state sostenute dal CP_1 dietro rilascio di regolare fattura, e che non erano ripetibili in quanto riconducibili agli obblighi di cui all'art. 143 c.p.c.. Contestavano espressamente gli esborsi in contanti, in quanto non documentati, ed eccepivano che i pagamenti eseguiti con addebito sul conto corrente cointestato ai coniugi [...] CP_2 erano riferibili al primo solo per la metà dell'importo, data la presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto. Osservavano infine che alcuni degli esborsi di cui l'attore pretendeva la restituzione erano serviti al pagamento di beni mobili, divenuti proprietà di entrambi i coniugi e di cui pertanto l'attore avrebbe potuto solo chiedere la divisione. § 2. All'esito del giudizio, il Tribunale condannava i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 140.000,00, liquidata in via equitativa a titolo di indennizzo ex art. 1150 comma 3 c.p.c., oltre interessi legali e indennità di svalutazione monetaria dalla data della domanda.
La sentenza è così motivata: "Il sig. Controparte_1 ha evocato, innanzi a codesto Tribunale, l'ex coniuge,
, nonché i sigg.ri Parte_2 Parte_1 e Parte_3 chiedendo: 1)in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che gli odierni convenuti hanno beneficiato degli esborsi economici e lavorativi del Dott. CP_1 per un totale di euro 210.239,00 e, per l'effetto, di condannare la sig.ra Parte_1
,
alla restituzione in favore dell' attore di Parte_2 e Parte_3 tutto quanto indebitamente trattenuto dagli stessi, e che si indica in euro 210.239,00, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) in via subordinata, sempre nel merito qualificare, se necessario, accertare e dichiarare la mancanza di una giusta causa che legittima l' arricchimento degli odierni convenuti a fronte del depauperamento dedotto dal dott. CP_1 e, per l'effetto, condannare comunque la sig.ra Parte_1 , il sig. e la sig.ra alla Parte_2 Parte_3 restituzione in favore dell' attore di tutto quanto indebitamente trattenuto dagli stessi,
e che si indica in euro 210.239,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Invero, con la separazione personale tra i coniugi si scioglie anche la comunione legale, ovvero il regime patrimoniale legale della famiglia, ai sensi dell'art. 191 c.c., per cui con la separazione, ciascun coniuge dovrebbe restituire all'altro le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per soddisfare bisogni di natura personale e non familiare, laddove per bisogni familiari si intendono, ex art. 192 c.c., quelli di mantenimento della famiglia e dei figli, di istruzione, nonché ogni obbligazione contratta, anche separatamente, nell' interesse della famiglia (art. 186
c.c. lett. c).
Per quanto riguarda le migliorie, addizioni e ristrutturazioni alla casa familiare, allorchè essa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, per questa fattispecie non esiste un dettato legislativo specifico ed il più generale riferimento normativo è contenuto nell'art. 1150 c.c., intitolato "Riparazioni, miglioramenti e addizioni", in forza del quale il possessore che abbia apportato miglioramenti, riparazioni, addizioni ad un immobile di proprietà altrui avrebbe diritto di ottenere il rimborso delle spese effettuate oltre che un equo indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 1150, comma 3 c.c..
Lo scopo sotteso all'art. 1150 c.c. è quello di evitare che il contributo economico del possessore per il miglioramento dell'immobile altrui faccia conseguire al suo esclusivo proprietario un ingiustificato arricchimento. Tuttavia, nel caso della separazione, la prevalente giurisprudenza è saldamente consolidata nel ritenere non rimborsabile all'ex coniuge non proprietario dell'immobile migliorato la somma da questi investita per la ristrutturazione, qualora la ristrutturazione sia stata eseguita per rendere l'abitazione rispondente ai bisogni ed agli scopi familiari. La Suprema Corte, con sentenza n. 10942/2015, ha stabilito che il coniuge non proprietario non ha diritto al rimborso nel caso in cui: "le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l'abitazione più confacente ai bisogni della famiglia e, quindi, l'esborso si riveli sostenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.".
In base a tale sentenza le spese effettuate per svolgere i lavori di cui all'art. 1150 c.c. non sono rimborsabili se necessarie a rendere l'immobile più adeguato alle esigenze familiari e ciò sulla base dell'art. 143 c.c. che prevede che i coniugi debbano collaborare, secondo le rispettive capacità, nell'interesse della famiglia per contribuirne ai bisogni.
Sebbene le spese sostenute non siano ripetibili, secondo il medesimo dettato giurisprudenziale, il coniuge non proprietario potrebbe avere diritto ad ottenere l'equo indennizzo di cui all'art. 1150, comma 3 c.c., purché provi il proprio contributo economico, l'effettivo incremento del valore patrimoniale dell'immobile e che le spese non siano state effettuate all'esclusivo fine di soddisfare i bisogni della famiglia. Nel caso di specie, parte convenuta non ha disconosciuto l'apporto del sig. CP_1 nella ristrutturazione dell' immobile de quo, tant'è che sono state avanzate anche delle proposte transattive, come dichiarato a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, in applicazione del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il coniuge non proprietario potrebbe avere diritto ad ottenere l'equo indennizzo di cui all'art. 1150, comma 3 c.c., si ritiene che il sig. CP_1 abbia diritto al predetto indennizzo, che viene liquidato in via equitativa in euro 140.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Alla luce di quanto esposto, si condanna i sigg.ri Parte 1 Parte_2 Parte_3 in solido tra di loro, al versamento in favore del sig.
[...] e
,
della somma di euro 140.000,00, a titolo di indennizzo ex art. Controparte_1
1150, comma 3 c.c.".
§ 3. – La sentenza è stata impugnata dai convenuti i via principale e dall'attore in via incidentale.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 5.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1 Libera Parte_3 Parte_2
, و
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis 1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello avverso la sentenza n. 724/2021 emessa in data 7/4/2021, dal
Tribunale di Cassino nella persona del GOT Avv. Domenico Tirozzi;
siccome infondato in fatto 2) rigettare l'appello incidentale proposto dal Sig. CP_1 ed in diritto;
3) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 724/2021 emessa dal Tribunale di Cassino
Sez. Civile, depositata in cancelleria in data 8/4/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si trascrivono:
4) rigettare la domanda avanzata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto, in quanto la somma asseritamente spesa da controparte per la realizzazione della casa coniugale è irripetibile ai sensi dell'art. 143 c.c. e comunque il suo ammontare non è stato provato;
5) rigettare la domanda nei confronti dei Sig.ri Parte_2 e Parte_3
[...] in quanto sussiste nei loro confronti il difetto di legittimazione passiva;
6) dichiarare non dovute le somme presuntivamente pagate per l'acquisto dei beni mobili così come precisato nel punto D) della comparsa di costituzione;
7) in via estremamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta legittima l'applicazione dell'art. 2041 c.c. e fosse ritenuto provato l'indebito arricchimento dei convenuti in danno dell'attore, dichiarare dovuto solo un equo indennizzo determinato dalla minor somma tra quanto speso dal depauperato e quanto guadagnato dall'arricchito;
8) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 66
(i) respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
(ii) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che gli esborsi di notevole entità sostenuti dal Sig. per la CP_1 costruzione/ristrutturazione/completamento/rifinitura dell'immobile in nuda proprietà e con riserva di usufrutto vitalizio con diritto didella Sig.ra Parte_1 Parte_2 ereciproco accrescimento, in favore dei Sigg.ri eccedono i limiti della normale solidarietà familiare, trattandosi Parte_3 di spese abnormi rispetto alla normale contribuzione, sproporzionati rispetto al proprio reddito, e di natura investimentale, dichiarare che gli stessi esulano dall'adempimento delle obbligazioni derivanti dal matrimonio, e, sussistendo l'arricchimento degli appellanti, per l'effetto condannare la nuda proprietaria Sig.ra Parte_1 e gli usufruttari, Parte_2 e Parte_3 delle somme pagate per[...] al rimborso in favore del Sig. Controparte_1 le opere eseguite nell'immobile in questione, pari ad Euro 210.239,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(iii) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la mancanza di una giusta causa che legittima l'arricchimento degli odierni appellanti a fronte del depauperamento dedotto dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 condannare comunque la Sig.ra Parte_2 e Parte_1 alla restituzione in favore dell'attore di tutto quanto Parte_3 indebitamente trattenuto dagli stessi, e che si indica in Euro 210.239,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(iv) in via incidentale e subordinata, accertato e dichiarato che gli esborsi sostenuti dal Sig. CP_1 per la costruzione/ristrutturazione/completamento/rifinitura dell'immobile in nuda proprietà della Sig.ra sul quale grava Parte_1 diritto di usufrutto vitalizio con diritto di reciproco accrescimento, in favore dei Sigg.ri rientrano tra le spese necessarie e Parte_2 e Parte_3 urgenti per la conservazione del bene ai sensi dell'art. 1808 c.c., per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 della somma di euro 210.239,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso di tutte le somme spese ai sensi dell'art. 1808, comma 2 c.c.; (v) in via gradata confermare la sentenza n. 724/2021 resa dal Tribunale civile di Cassino e pubblicata il 08.04.2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Per comodità di esposizione si esamina per primo l'appello incidentale di
§ 4.-
Controparte_1 I che è basato su un unico motivo.
, Lamenta CP_1 che il Tribunale abbia erroneamente ricondotto i suoi pagamenti al paradigma normativo delle obbligazioni naturali ex art.2034 c.c., escludendone l'assoggettabilità all'azione di indebito arricchimento. Il giudice avrebbe omesso di valutare la breve durata del matrimonio, l'assenza di prole, la brevissima durata del compossesso dell'immobile, l'entità dell'intervento edilizio finanziato, che non era una mera sistemazione dell'immobile, ma vera e propria costruzione, la mancanza di proporzione tra l'onere economico sopportato e le condizioni socioeconomiche del CP_1 e dei suoi familiari (cui aveva fatto ricorso per reperire le risorse necessarie). Il CP_1 contesta che gli esborsi e gli oneri sostenuti fossero riconducibili agli obblighi di contribuzione alle esigenze della famiglia e invoca quindi l'applicazione dell'art. 2041 c.c., da cui discenderebbe l'obbligo dei convenuti a rimborsargli l'intero importo degli esborsi sostenuti, quantificato in € 210.239,00 oltre interessi legali e rivalutazione.
L'appello è infondato.
Il Tribunale non ha escluso il diritto dell'attore a ottenere dai convenuti il rimborso dell'importo speso per il completamento dell'immobile in forza dell'applicazione dell'art.2034 c.c., ma ha applicato l'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore in buona fede, che abbia fatto addizioni sulla cosa che ne costituiscono miglioramento, a ricevere dal proprietario un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa. Il riferimento dell'appellante all'art.2034 c.c., collocato nell'ambito della disciplina del pagamento indebito, sembra alludere a un suo diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti degli appellati, per cui è opportuno chiarire che tale diritto non sussiste, in quanto tutti i pagamenti eseguiti, peraltro nei confronti di soggetti terzi salvo alcuni pagamenti a , avevano pacificamente giustificazione causale Parte_2
(lavori, forniture, oneri amministrativi). Quanto all'azione generale di arricchimento ex art.2041 c.c., la Corte di cassazione esclude che sia esperibile dal coniuge che ha sopportato spese per il miglioramento della casa coniugale, difettando il presupposto della locupletazione ingiustificata di un soggetto a danno di un altro ed essendo possibile agire invece ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c. (Cass.n.4909/2023). Può ritenersi, infatti, pacifica in giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 1150 c.c. per regolare il diritto del coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare (Cass.n. 13259/2009, n.2199/1989), purché sia allegato e provato il possesso del bene da parte del creditore (Cass.n.22730/2019). CP_1Solo per completezza di argomentazione si sottolinea che l'art. 2041 c.c., di cui invoca espressamente l'applicazione, non gli consentirebbe comunque di ottenere il rimborso delle somme spese per il completamento dell'immobile se non nei limiti dell'incremento di valore dello stesso, atteso che è tale incremento a segnare il limite dell' arricchimento entro il quale è tenuto che abbia beneficiato dell'attribuzione patrimoniale.
Inoltre è infondata la pretesa del CP_1 di ottenere il rimborso delle somme spese per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, ossia di beni mobili non stabilmente incorporati nell'immobile e dei quali può pretendere solamente la divisione ovvero la restituzione (se non entrati a far parte della comunione).
-§ 5. L'appello di Parte_1 Parte_2 Parte_3 articolato in tre motivi.
§ 5.1.- Con il primo motivo gli appellanti lamentano "contraddittorietà di motivazione e falsa applicazione di legge". La sentenza non darebbe corretta applicazione all'art. 143 c.c., che prescrive l'obbligo di contribuzione dei coniugi e la non ripetibilità delle somme spese per le necessità della famiglia, tra cui rientrano, secondo la giurisprudenza, le spese sostenute dal coniuge non proprietario per rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione dall'altro coniuge e impiegata come casa comune. Gli appellanti lamentano inoltre la contraddittorietà del percorso motivazionale della decisione e affermano che l'art. 1150
c.c. sarebbe stato applicato in difetto dei presupposti, ossia: il contributo economico da parte del coniuge, la non riconducibilità di tale spesa all'esclusivo fine di soddisfare i bisogni della famiglia, l'effettivo incremento di valore dell'immobile.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza di primo grado deve essere integrata come segue. Gli esborsi sostenuti dal CP_1 per il completamento dell'immobile di proprietà della coniuge non possono essere qualificati come adempimenti dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, sia perché hanno largamente ecceduto la capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato, sia perché non miravano a soddisfare esigenze familiari immediate - i coniugi coabitavano in un immobile in Roma di proprietà del CP_1 ma a realizzare un progetto abitativo che presupponeva la prosecuzione della convivenza, invece interrotta solo un mese dopo il trasferimento dei coniugi nella nuova abitazione.
Vero è che l'immobile di San NI RI era destinato, nella comune volontà dei coniugi, a futura casa coniugale e che proprio in ragione di tale destinazione essi intrapresero i lavori di completamento dell'edificio, pressoché totalmente a spese del e con l'apporto del lavoro personale dello stesso.CP_1
Quanto alla prova dell'effettiva entità degli esborsi sostenuti dall'appellato, si osserva che gli appellanti nelle rispettive comparse di risposta nel giudizio di primo grado hanno contestato gli esborsi in contanti, ma non hanno contestato i pagamenti eseguiti a mezzo assegni, bonifici, bancomat e carta di credito analiticamente allegati dall'attore nel giudizio di primo grado alle pagg.15 - 27 dell'atto di citazione per totali € 147.406,00. Sottraendo a detti pagamenti quelli effettuati per l'acquisto di arredi (camera dal letto e cucina) ed elettrodomestici (frigorifero e lavatrice), per totali € 19.380,00, residua l'importo di € 128.026,0 certamente speso dall'attore per le opere di completamento e finitura dell'immobile, in cui deve essere incluso quanto speso per l'acquisto di beni stabilmente incorporati nell'immobile stesso (termocamino, scaldabagno, armadio a muro, antifurto etc..).
Vero è che parte di tale somma proveniva dal conto corrente intestato a entrambi i coniugi, ma la presunzione di comproprietà delle somme giacenti sul conto che CP_1 ha contestato affermando che in esso erano confluiti solamente i suoi introiti, perché la coniuge non lavorava ed era priva di rediti propri - è superata dalla risposta di CP_3 all'interrogatorio libero, laddove essa ha ammesso di non aver partecipato alle spese di rifinitura dell'immobile perché priva di reddito, ma di aver contribuito con le donazioni in denaro ricevute per le nozze, di cui non ha specificato l'ammontare e che il CP_1 afferma, con deduzione rimasta non contestata, ammontassero a complessivi € 10.400,00 per entrambi i coniugi, sicché il contributo della Parte_1 ammontò a € 5200,00. Inoltre CP_1 ha eseguito personalmente parte dei lavori (impiantistica) necessari al completamento dell'immobile, come provano le risposte di CP_4 e CP_5
[...] all'interrogatorio formale e le deposizioni dei testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto all'effettivo incremento di valore dell'edificio, è innegabile che i lavori di completamento e finitura in questione ne abbiano aumentato il valore. L'appellato ha prodotto in giudizio il contratto in data 23.12.2011 con cui Parte_2 e Parte_3 donarono alla figlia Parte_1 la nuda proprietà della casa in corso di costruzione della superficie di circa 200 mq. in San NI RI via Civita Farnese Sud e del pertinenziale terreno, riservandosene l'usufrutto vita natural durante con diritto reciproco di accrescimento. Nel contratto il valore della donazione è quantificato in € 16.722,00 di cui € 1.272,00 riferiti al terreno e € 15.450,00 all'edificio.
Parte_3 alla data del contratto aveva 48 Considerato il valore dell'usufrutto - anni e Parte_2 in applicazione dei coefficienti per la 52 anni
-
determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite calcolati al tasso di interesse legale nell'anno 2011 (1,50%) – si perviene a un valore della piena proprietà del
- fabbricato alla data della donazione pari a € 60.000,00 (coefficiente 49,50; valore percentuale usufrutto 74,25; valore percentuale nuda proprietà 25,75). Sebbene i convenuti nel giudizio di primo grado abbiano dedotto che la Parte_2 aveva eseguito alcuni lavori nell'immobile a proprie spese, con la sua ditta
[...] edile, dopo averlo acquistato, in mancanza di indicazione del periodo in cui tali lavori sarebbero stati eseguiti, considerato che nel 2011 Controparte_1 già si era adoperato per la costruzione dell'impianto elettrico e che lo stesso ha pacificamente eseguito nel 2012 pagamenti a favore del Parte_1 per lavori presso l'immobile, si presume che tutte le opere di completamento successive alla donazione siano state eseguite a spese del CP_1
-§ 5.2. Con il secondo motivo gli appellanti contestano la legittimità della liquidazione in via equitativa dell'indennità ex art. 1150 c.c., in difetto di prova dell'incremento di valore dell'immobile e in difetto della difficoltà della prova dell'esatto ammontare di tale incremento di valore, che potrebbe giustificare la liquidazione dell'indennità secondo equità. Inoltre lamentano che il giudice non abbia dato conto del criterio utilizzato per pervenire alla suddetta liquidazione equitativa.
Il motivo è solo in parte fondato. È vero che la liquidazione operata dal primo giudice è inficiata dalla mancata esplicitazione dei parametri utilizzati, mentre non può condividersi l'assunto che difettino i presupposti per far ricorso all'equità, attesa la presumibile difficoltà, per l'attore, di fornire una perizia estimativa di un immobile di proprietà altrui, in un contesto di rapporti tra le parti che possono supporsi fortemente conflittuali, specie a seguito della proposizione, da parte del CP_1 di domanda di separazione con addebito alla Parte_1
Considerato il valore dell'immobile alla data della donazione, come emergente dalla stima degli stessi contraenti, l'incremento apportato dal CP_1 può essere quantificato sottraendo tale valore (€ 60.000,00) al probabile prezzo di mercato dell'immobile finito, individuabile in base a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ex art.115 II comma c.p.c., tra cui rientrano le quotazioni OMI, gratuitamente e liberamente consultabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Secondo dette quotazioni, il valore di mercato delle abitazioni civili in San NI RI, via Civita Farnese Sud, nel primo semestre 2014 oscillava tra € 500 e € 700 a metro quadrato.
Considerate le dimensioni dell'abitazione che risultano dal contratto di donazione (200 mq.) e la nuova costruzione, si ritiene di poter quantificare l'incremento di valore alla data della domanda in € 90.000,00 (€ 150.000 - 60.000) applicando la quotazione massima OMI (€ 700,00/mq) e una maggiorazione di € 10.000,00 per adeguare la valutazione alle finiture pacificamente di pregio.
La somma deve essere resa attuale attraverso la rivalutazione in applicazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data della domanda (27.1.2014) ad oggi, che ammonta a € 18.990,00 (coefficiente di rivalutazione 1,211), per un totale di € 108.990,00. Inoltre, sono dovuti al CP_1 dalla data della domanda, gli interessi di mora al tasso legale da calcolare sull'importo rivalutato di anno in anno, in modo da escludere la rivalutazione del credito per interessi (Cass.S.U.n.1712/1995). Gli interessi così calcolati ammontano a € 14.031,74 alla data della presente sentenza. La somma complessivamente dovuta all'appellato, comprensiva di rivalutazione e degli interessi maturati fino alla data della sentenza ammonta quindi a € 123.021,74 salvi gli ulteriori interessi dovuti fino al saldo effettivo da calcolare sulla sorte rivalutata di € 108.990,00.
-§ 5.3. Con il terzo motivo gli appellanti criticano la sentenza per non aver esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli usufruttuari dell'immobile e ripropongono le contestazioni già sollevate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato. Il diritto di usufrutto a vita è un diritto reale il cui valore di mercato si determina in relazione al valore della piena proprietà del bene che ne è oggetto e dell'età anagrafica dell'usufruttuario. Il mancato esercizio del diritto di godimento dell'immobile non esclude che debba essere remunerato l'incremento di valore del diritto stesso conseguito a spese del CP_1
Occorre però distinguere l'obbligo di indennizzo ex art.1150 u.co. c.c. degli usufruttuari da quello della nuda proprietaria. Considerato il valore dell'usufrutto alla data della domanda (70% della proprietà piena) il debito grava su Parte_1 per il 30% e su Parte_3 per il 70%. Pertanto i coniugi Parte_2 e devono pagare la somma di € 86.115,21 oltre interessi al tasso Parte_4 legale dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 76.293,00.
[...]
Parte_1 deve pagare la somma di € 36.906,52 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 32.697,00.
§ 6. – La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la rimodulazione delle
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spese processuali che devono essere regolate, per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite che vede parzialmente accolta la domanda di Controparte_1 Il parziale accoglimento della domanda, secondo il principio affermato da S.U.n.32061/2022, non dà luogo a soccombenza reciproca, per cui le spese devono essere sopportate dagli originari convenuti, oggi appellanti in via principale, in proporzione alla domanda accolta (art.5 comma 1 DM n.55/14). Pertanto dette spese si liquidano per compensi, secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, in
€ 14.103,00 per il giudizio di primo grado e in € 14.317,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente in via Parte_2 e Parte_3 e in via principale da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino incidentale da Controparte_1
n.523/2021, pubblicata in data 08/04/2021, così decide: rigetta l'appello incidentale;
accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della
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sentenza impugnata, condanna a pagare ad Controparte_1 € Parte_1
36.906,52 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 32.697,00. e condanna e [...] Parte_2
Controparte_1 € 86.115,21 oltre interessi al tasso legale Parte_3 a pagare a dalla data della sentenza al saldo da calcolare sulla sorte di € 76.293,00;
Parte_3 a rifondere condanna Parte_1 Parte_2 e
,
Controparte_1 le spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida in ad
€ 14.103,00 per il giudizio di primo grado e in € 14.317,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge;
dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025
Il presidente est.
EL ZO