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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola
Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13395/2022 r.g., promossa da:
(C.F./P.I. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Dulvi Corcione (C.F. C.F. 1
dal quale è rappresentata e difesa e con domicilio digitale in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente contro
(CFControparte_1 P.IVA 2 ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
e con domicilio digitale in atti, giusta procura alleC.F. 2 dall'avv. Aldo Starace (CF
liti in atti;
opposta
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, co. 2, di quest'ultima legge.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il Controparte_1 al fine di sentire annullare o in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 4323/2022 emesso da questo Tribunale in data 24.10.2022.
A sostegno della domanda, l'opponente in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli, giacchè l'articolo 20 del contratto di affidamento sottoscritto dalle parti prevedeva in caso di controversie la competenza in via esclusiva del Tribunale di Napoli.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente per intervenuta modifica implicita del negozio stipulato tra l'Ente e la Concessionaria.
2.1. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4323/2022 con condanna di Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
3. Ciò posto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è infondata e va rigettata.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass. n. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020). Ebbene, nel caso in esame, si evince che le parti non hanno chiaramente manifestato attraverso la clausola contrattuale di cui all'art. 20, la loro comune intenzione di escludere la competenza alternativa dei fori ordinari in favore del foro convenzionale.
Invero, le parti non hanno utilizzato all'art. 20 del contratto l'espressione "in via esclusiva" o altre formule che non lascino spazio a interpretazioni, ma si sono limitate ad indicare il foro competente
"per qualsiasi controversia”. Questa locuzione, tuttavia, per giurisprudenza costante, non qualifica il foro come esclusivo, ma piuttosto determina l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020 e n. 1838/2018: "La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica "per qualsiasi controversia" non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.” Secondo la Suprema
Corte: "E' orientamento interpretativo di legittimità costante, da ultimo espresso ancora dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza 33203/2024, quello secondo il quale La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare
- a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti') (cfr. Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 10236 del 2025).
4. Passando al profilo del merito, la domanda avanzata dalla parte opponente è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che seguono.
4.1. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che l'opponente ha sostanzialmente ammesso di non aver pagato il contributo annuale di concessione di € 110.000,00 previsto dall'art. 11 del contratto di affidamento in concessione, da corrispondersi entro il 31 Gennaio di ogni anno. Infatti, ha dedotto che il numero ridotto di utenze, rispetto a quelle previste nel bando, avrebbe determinato sostanzialmente l'antieconomicità della prestazione sì da giustificare la richiesta di riduzione del contributo e, a fronte del mancato riscontro del Controparte_1
il mancato pagamento.
Il reclamato diritto a non corrispondere il contributo ovvero ad ottenerne una riduzione, tuttavia, non sussiste.
Il contratto stipulato tra le parti a seguito dell'aggiudicazione, infatti, è configurabile alla stregua di una concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto proprio con riferimento al rischio d'impresa. La giurisprudenza ha ricostruito la distinzione delle due figure evidenziando che il contratto di appalto è un rapporto bilaterale, mentre la concessione è un rapporto trilaterale costituito dal concedente, dal concessionario e dall'utenza identificabile nei fruitori del servizio erogato dal concessionario di servizi o negli utilizzatori dell'opera nella concessione di opere. Il terzo entra nella struttura del rapporto perché il corrispettivo da costui pagato contribuisce, in misura di regola preponderante, a definire l'onerosità della concessione. Ulteriore distinzione che qualifica la concessione rispetto all'appalto, in particolar modo, è il c.d. "rischio operativo di gestione". La causa del contratto di concessione è, infatti, il trasferimento sul concessionario del c.d. rischio operativo;
pertanto, il concessionario deve assumersi il rischio operativo, che l'art. 3, comma I, lett. zz) d.lgs. n. 50/2016, vigente alla data, e poi l'art. 177 del d.lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti, definisce quale rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si ritiene, inoltre, che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali (per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili), non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile. È, dunque, importante precisare che il rischio operativo trasferito al concessionario deve essere un rischio effettivo, poiché influenza la disciplina del contratto di concessione e l'assetto degli interessi delle parti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 17.01.2023, n. 579). 66Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie, si rileva che l'art 4 del contratto precisa che "Il concessionario si impegna ad eseguire l'appalto in questione nei termini e sotto l'osservanza del presente contratto, del capitolato speciale d'appalto del disciplinare di utenza e dell'offerta presentata in sede di gara, che le parti dichiarano di conoscere e di avere sottoscritto in ciascuna pagina in segno di integrale ed espressa accettazione, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione." (cfr. doc. allegato fascicolo attoreo). Quanto alla prestazione, l'art. 3 del contratto stabilisce che la [...]
Parte_1 accetta "senza alcuna riserva il servizio di lampade votive, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nel Cimitero Comunale, previa adeguamento e messa a norma degli stessi". Mentre "Il costo del servizio è finanziato attraverso il versamento da parte dell'utenza della tariffa prevista per il servizio di lampade votive e secondo le modalità previste nel disciplinare d'utenza". (art. 10 del contratto allegato nel fascicolo attoreo).
Lo stesso bando di gara, inoltre, con riferimento al valore del contratto, prevede espressamente un importo complessivo posto a base d'asta di € 3.942.000,00 calcolato secondo una “stima presuntiva del servizio annuale sulla base delle tariffe vigenti nel recente affidamento, cioè secondo il calcolo indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale" (All. b). In detto articolo infatti viene effettuato il conteggio presuntivo sulla base delle lampade votive esistenti e su tutte quelle occasionali per le varie ricorrenze che vengono quantificate presuntivamente indicando la dicitura "circa".
Dal tenore della lex specialis e degli accordi negoziali intervenuti, emerge, dunque, chiaramente che non vi era alcun vincolo in capo alla stazione appaltante sul numero di utenze soprattutto quelle occasionali oggetto della concessione.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere dal fatto che il legislatore nazionale non ha espressamente previsto un generale obbligo di rinegoziazione degli accordi consacrati in una concessione di servizi, si rileva che nel caso di specie non è stata nemmeno adeguatamente dimostrata dalla opponente la lamentata alterazione dell'equilibrio economico-finanziario sopravvenuto, né tantomeno la sua entità, onere incombente sulla parte, ai sensi dell'art. 2697, comma II c.c.
La concessionaria non ha prodotto in giudizio documenti idonei a valutare i termini in cui si sarebbe prodotta la lamentata alterazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione, tanto da determinare un "rischio operativo" sproporzionato rispetto alle valutazioni effettuate in sede di emanazione del bando di gara, anche in considerazione del fatto che, come osservato in precedenza, tale rischio è normalmente trasferito sull'operatore economico nell'istituto della concessione di servizi. Ma vi è di più, nel caso di specie si tratta di un operatore qualificato del settore operante nel territorio di CP 1,che pertanto era in grado di valutare correttamente ed ampiamente il rischio di impresa e la remuneratività della concessione, tanto da avere partecipato alla gara ed avere addirittura formulato un'offerta migliorativa.
Parte_1 così come tra l'altro eccepito e contestato dal non 'Controparte_1
ha documentato di avere incassato importi inferiori a quelli previsti nel capitolato, né di avere posto in essere ogni attività volta ad incassare la tariffa pattuita da parte dell'utenza. Inoltre, non ha provato che il preteso squilibrio economico e quindi la domanda di riduzione del contributo di concessione non fosse ad essa stessa imputabile, bensì ascrivibile ad una condotta dell'Ente.
Al contrario l'opponente nelle comunicazioni all'Ente ha più volte riconosciuto di essere tenuta al pagamento del contributo di € 110.000,00 annui ed ha riconosciuto la propria integrale posizione debitoria proponendo un piano di rientro rateale, al quale il CP_1 non ha potuto aderire, essendo nel frattempo intervenuta interdittiva antimafia in capo al concessionario. (cfr Nota del 27.2.2020 e
Nota del 16.6.2020 allegate fascicolo convenuto).
Avrebbe potuto recedere dal contratto a causa del dedotto squilibrio economico, ma si è limitata a proporre all'amministrazione di provvedere al riequilibrio ai sensi dell'art 143 del d.Lgs. 163/2006, e ha cercato di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento effettuata dall'Ente, in realtà manifestando quindi pieno interesse alla prosecuzione di un servizio che riteneva essere antieconomico.
La dimostrazione dello squilibrio economico, ovviamente, doveva essere fornita tramite documenti e non anche a mezzo della prova per testi richiesta dalla opponente.
Per le medesime motivazioni stata valutata come esplorativa la C.T.U. richiesta, anche in considerazione del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
pertanto, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati
(cfr. Cass.civ., Sez. VI, 12.04.2019, n. 10373; Cass. civ., Sez. VI, 15.12.2017, n. 30218).
Alla luce delle esposte argomentazioni, acclarato l'inadempimento, che ben può essere considerato di non scarsa importanza, avendo avuto ad oggetto il pagamento del contributo annuale di concessione di € 110.000,00 previsto dall'art. 11 del contratto di affidamento in concessione, deve rigettarsi l'opposizione e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, considerando il valore della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4323/2022 del
Tribunale di Napoli Nord;
2) condanna l'opponente Parte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in favore del Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali che si liquidano in € 22.457,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa, il 18.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola
Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13395/2022 r.g., promossa da:
(C.F./P.I. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Dulvi Corcione (C.F. C.F. 1
dal quale è rappresentata e difesa e con domicilio digitale in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente contro
(CFControparte_1 P.IVA 2 ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
e con domicilio digitale in atti, giusta procura alleC.F. 2 dall'avv. Aldo Starace (CF
liti in atti;
opposta
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, co. 2, di quest'ultima legge.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il Controparte_1 al fine di sentire annullare o in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 4323/2022 emesso da questo Tribunale in data 24.10.2022.
A sostegno della domanda, l'opponente in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli, giacchè l'articolo 20 del contratto di affidamento sottoscritto dalle parti prevedeva in caso di controversie la competenza in via esclusiva del Tribunale di Napoli.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente per intervenuta modifica implicita del negozio stipulato tra l'Ente e la Concessionaria.
2.1. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4323/2022 con condanna di Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
3. Ciò posto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è infondata e va rigettata.
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. Cass. n. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020). Ebbene, nel caso in esame, si evince che le parti non hanno chiaramente manifestato attraverso la clausola contrattuale di cui all'art. 20, la loro comune intenzione di escludere la competenza alternativa dei fori ordinari in favore del foro convenzionale.
Invero, le parti non hanno utilizzato all'art. 20 del contratto l'espressione "in via esclusiva" o altre formule che non lascino spazio a interpretazioni, ma si sono limitate ad indicare il foro competente
"per qualsiasi controversia”. Questa locuzione, tuttavia, per giurisprudenza costante, non qualifica il foro come esclusivo, ma piuttosto determina l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020 e n. 1838/2018: "La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica "per qualsiasi controversia" non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.” Secondo la Suprema
Corte: "E' orientamento interpretativo di legittimità costante, da ultimo espresso ancora dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza 33203/2024, quello secondo il quale La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare
- a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti') (cfr. Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 10236 del 2025).
4. Passando al profilo del merito, la domanda avanzata dalla parte opponente è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che seguono.
4.1. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che l'opponente ha sostanzialmente ammesso di non aver pagato il contributo annuale di concessione di € 110.000,00 previsto dall'art. 11 del contratto di affidamento in concessione, da corrispondersi entro il 31 Gennaio di ogni anno. Infatti, ha dedotto che il numero ridotto di utenze, rispetto a quelle previste nel bando, avrebbe determinato sostanzialmente l'antieconomicità della prestazione sì da giustificare la richiesta di riduzione del contributo e, a fronte del mancato riscontro del Controparte_1
il mancato pagamento.
Il reclamato diritto a non corrispondere il contributo ovvero ad ottenerne una riduzione, tuttavia, non sussiste.
Il contratto stipulato tra le parti a seguito dell'aggiudicazione, infatti, è configurabile alla stregua di una concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto proprio con riferimento al rischio d'impresa. La giurisprudenza ha ricostruito la distinzione delle due figure evidenziando che il contratto di appalto è un rapporto bilaterale, mentre la concessione è un rapporto trilaterale costituito dal concedente, dal concessionario e dall'utenza identificabile nei fruitori del servizio erogato dal concessionario di servizi o negli utilizzatori dell'opera nella concessione di opere. Il terzo entra nella struttura del rapporto perché il corrispettivo da costui pagato contribuisce, in misura di regola preponderante, a definire l'onerosità della concessione. Ulteriore distinzione che qualifica la concessione rispetto all'appalto, in particolar modo, è il c.d. "rischio operativo di gestione". La causa del contratto di concessione è, infatti, il trasferimento sul concessionario del c.d. rischio operativo;
pertanto, il concessionario deve assumersi il rischio operativo, che l'art. 3, comma I, lett. zz) d.lgs. n. 50/2016, vigente alla data, e poi l'art. 177 del d.lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti, definisce quale rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si ritiene, inoltre, che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali (per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili), non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile. È, dunque, importante precisare che il rischio operativo trasferito al concessionario deve essere un rischio effettivo, poiché influenza la disciplina del contratto di concessione e l'assetto degli interessi delle parti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 17.01.2023, n. 579). 66Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie, si rileva che l'art 4 del contratto precisa che "Il concessionario si impegna ad eseguire l'appalto in questione nei termini e sotto l'osservanza del presente contratto, del capitolato speciale d'appalto del disciplinare di utenza e dell'offerta presentata in sede di gara, che le parti dichiarano di conoscere e di avere sottoscritto in ciascuna pagina in segno di integrale ed espressa accettazione, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione." (cfr. doc. allegato fascicolo attoreo). Quanto alla prestazione, l'art. 3 del contratto stabilisce che la [...]
Parte_1 accetta "senza alcuna riserva il servizio di lampade votive, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nel Cimitero Comunale, previa adeguamento e messa a norma degli stessi". Mentre "Il costo del servizio è finanziato attraverso il versamento da parte dell'utenza della tariffa prevista per il servizio di lampade votive e secondo le modalità previste nel disciplinare d'utenza". (art. 10 del contratto allegato nel fascicolo attoreo).
Lo stesso bando di gara, inoltre, con riferimento al valore del contratto, prevede espressamente un importo complessivo posto a base d'asta di € 3.942.000,00 calcolato secondo una “stima presuntiva del servizio annuale sulla base delle tariffe vigenti nel recente affidamento, cioè secondo il calcolo indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale" (All. b). In detto articolo infatti viene effettuato il conteggio presuntivo sulla base delle lampade votive esistenti e su tutte quelle occasionali per le varie ricorrenze che vengono quantificate presuntivamente indicando la dicitura "circa".
Dal tenore della lex specialis e degli accordi negoziali intervenuti, emerge, dunque, chiaramente che non vi era alcun vincolo in capo alla stazione appaltante sul numero di utenze soprattutto quelle occasionali oggetto della concessione.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere dal fatto che il legislatore nazionale non ha espressamente previsto un generale obbligo di rinegoziazione degli accordi consacrati in una concessione di servizi, si rileva che nel caso di specie non è stata nemmeno adeguatamente dimostrata dalla opponente la lamentata alterazione dell'equilibrio economico-finanziario sopravvenuto, né tantomeno la sua entità, onere incombente sulla parte, ai sensi dell'art. 2697, comma II c.c.
La concessionaria non ha prodotto in giudizio documenti idonei a valutare i termini in cui si sarebbe prodotta la lamentata alterazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione, tanto da determinare un "rischio operativo" sproporzionato rispetto alle valutazioni effettuate in sede di emanazione del bando di gara, anche in considerazione del fatto che, come osservato in precedenza, tale rischio è normalmente trasferito sull'operatore economico nell'istituto della concessione di servizi. Ma vi è di più, nel caso di specie si tratta di un operatore qualificato del settore operante nel territorio di CP 1,che pertanto era in grado di valutare correttamente ed ampiamente il rischio di impresa e la remuneratività della concessione, tanto da avere partecipato alla gara ed avere addirittura formulato un'offerta migliorativa.
Parte_1 così come tra l'altro eccepito e contestato dal non 'Controparte_1
ha documentato di avere incassato importi inferiori a quelli previsti nel capitolato, né di avere posto in essere ogni attività volta ad incassare la tariffa pattuita da parte dell'utenza. Inoltre, non ha provato che il preteso squilibrio economico e quindi la domanda di riduzione del contributo di concessione non fosse ad essa stessa imputabile, bensì ascrivibile ad una condotta dell'Ente.
Al contrario l'opponente nelle comunicazioni all'Ente ha più volte riconosciuto di essere tenuta al pagamento del contributo di € 110.000,00 annui ed ha riconosciuto la propria integrale posizione debitoria proponendo un piano di rientro rateale, al quale il CP_1 non ha potuto aderire, essendo nel frattempo intervenuta interdittiva antimafia in capo al concessionario. (cfr Nota del 27.2.2020 e
Nota del 16.6.2020 allegate fascicolo convenuto).
Avrebbe potuto recedere dal contratto a causa del dedotto squilibrio economico, ma si è limitata a proporre all'amministrazione di provvedere al riequilibrio ai sensi dell'art 143 del d.Lgs. 163/2006, e ha cercato di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento effettuata dall'Ente, in realtà manifestando quindi pieno interesse alla prosecuzione di un servizio che riteneva essere antieconomico.
La dimostrazione dello squilibrio economico, ovviamente, doveva essere fornita tramite documenti e non anche a mezzo della prova per testi richiesta dalla opponente.
Per le medesime motivazioni stata valutata come esplorativa la C.T.U. richiesta, anche in considerazione del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
pertanto, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati
(cfr. Cass.civ., Sez. VI, 12.04.2019, n. 10373; Cass. civ., Sez. VI, 15.12.2017, n. 30218).
Alla luce delle esposte argomentazioni, acclarato l'inadempimento, che ben può essere considerato di non scarsa importanza, avendo avuto ad oggetto il pagamento del contributo annuale di concessione di € 110.000,00 previsto dall'art. 11 del contratto di affidamento in concessione, deve rigettarsi l'opposizione e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, considerando il valore della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4323/2022 del
Tribunale di Napoli Nord;
2) condanna l'opponente Parte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t al pagamento in favore del Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali che si liquidano in € 22.457,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa, il 18.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta