Art. 4.
La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.
La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.