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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ERCOLI BARBARA, elettivamente domiciliata in Lucca, Via Francesco Carrara n.38, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUINTO Controparte_1 C.F._2
DANIELA e LUCIA CIARDELLI, elettivamente domiciliato in Pisa, Borgo stretto n.46, presso lo studio dei difensori.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.11.2024.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 25.03.2025 il sig. chiedeva venisse Parte_1 pronunciato, alle condizioni meglio specificate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12.06.2010 con la sig.ra ad Arezzo, dalla cui unione è nata il giorno Controparte_1
09.11.2009 la figlia Per_1
A fondamento della propria domanda allegava che i coniugi si erano separati con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita n. 77 del 10.05.2022 e che da quel momento avevano vissuto separatamente essendo venuta meno la comunione materiale e morale tra loro.
Si costituiva parte resistente in data 17.05.2024 la quale nulla opponeva alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, sebbene non alle condizioni prospettate dal marito.
In particolare, parte resistente si opponeva alla richiesta di modifica dei tempi di permanenza di presso i genitori introducendo la suddivisione paritaria sia perché meramente strumentale – a Per_1 suo dire - all'eliminazione dell'assegno di mantenimento previsto nell'accordo di separazione a carico del padre sia in ragione della irresponsabilità ed inaffidabilità del padre.
In merito, parte resistente deduceva che il sig. svolge un'attività lavorativa con dei turni Pt_1 notturni che non gli consente di rispettare l'attuale calendario con continue istanze di variazioni ma che soprattutto non gli consente di occuparsi in modo adeguato della figlia.
La ricorrente, infatti, esponeva che il aveva scoperto che si infliggeva tagli da Pt_1 Per_1 autolesionismo sulle braccia e sulle cosce e che aveva omesso di riferirglielo;
quest'ultima pertanto ne veniva a conoscenza solo nel mese di settembre 2023 direttamente dalla figlia che le comunicava che il padre già ne era al corrente e lo aveva taciuto.
Alla prima udienza del 18.06.2024 il Presidente, sentiti i coniugi, a modica parziale dei provvedimenti della separazione disponeva “che il padre, allorché debba allontanarsi dalla casa dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del mattino, nel caso di permanenza di presso la sua abitazione, debba procurare Per_1
l'assistenza con persona di famiglia maggiorenne e idonea oppure personale ausiliario a sua scelta
e idoneo;
in caso contrario, di mancata reperibilità di persona con la quale lasciare durante Per_1 la notte, dovrà avvisare la madre riconsegnando alla stessa;
in caso di impossibilità di Per_1 trascorrere la notte con , fatti salvi i casi eccezionali, il padre dovrà dare un avviso alla madre Per_1 con un anticipo di almeno 24 ore” e nominava quale coordinatore genitoriale la dr.ssa
[...] rinviando all'udienza del 24.09.2024. Per_2
Alla suddetta udienza, le parti ascoltate davano atto del miglioramento dei loro rapporti e della proficuità del percorso di psicoterapia seguito dalla minore, chiedendo un rinvio per trovare un accordo;
istanza che veniva accolta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Con Ordinanza del 10.01.2025, la causa veniva quindi trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Si osserva, invero, che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015 e che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse della figlia con riferimento alla quale è stato previsto Per_1 un regime paritario di frequentazione e il mantenimento diretto.
All'udienza del 24.09.2024 parte ricorrente ha, infatti, dichiarato di aver cambiato lavoro con un orario regolare dalle ore 7.30 alle 13.30, estendibile sino alle 17.30 in caso di straordinario così da essere maggiormente presente nella vita della figlia e da consentire che quest'ultima potesse Per_1 pernottare a casa propria in compagnia dello stesso.
Mentre parte resistente ha dichiarato di vedere meglio la figlia, che il suo percorso di psicoterapia si sta dimostrando proficuo e che non si erano verificati altri episodi di autolesionismo.
La ricorrente ha, altresì, dichiarato che “dopo la coordinazione le cose sono migliorate” e che lei stessa sta lavorando nella direzione di avere meno preoccupazione nei confronti di essendosi Per_1 resa conto di aver avuto tanta preoccupazione, seguendo un percorso terapeutico.
Dalla relazione del coordinatore genitoriale, infatti, era emerso che si trovasse in uno stato di Per_1
“congelamento delle emozioni”, in parte attribuibile al comportamento di entrambi i genitori. In particolare, veniva rilevato che si preoccupasse oltremodo per lo stato emotivo del padre e Per_1 per i suoi impegni e che della madre la infastidisse l'atteggiamento ansioso.
Pertanto, alla luce del miglioramento della comunicazione tra le parti in ordine alla gestione della figlia e dell'impegno dimostrato del padre ad essere maggiormente presente e della madre a gestire la propria ansia si ritiene conforme all'interesse della minore l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla collocazione paritaria tra gli stessi.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della domanda e dell'accordo inter-partes, si dichiarano compensate.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Arezzo il 12.06.2010 tra
[...] rascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1 di Arezzo all'atto n. 41, Parte II, Serie A anno 2010;
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, che Persona_3 congiuntamente esercitano sulla stessa la responsabilità genitoriale, e sia collocata in via paritaria presso la madre e presso il padre, con residenza anagrafica in Via del Crocicchio n.15, Loc. La Borra,
Pontedera (PI), secondo lo schema che segue:
LU MA ME GIO VE SA DO
Madre Madre Madre Padre Padre Madre Madre
LU MA ME GIO VE SA DO
Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre
Le festività natalizie alternate, in maniera che la figlia trascorra con un genitore un anno il giorno di
Natale e con l'altro genitore il giorno della Vigilia, con un genitore il giorno 31 dicembre e con l'altro il giorno 1 gennaio, alternando di anno in anno tra i genitori i predetti giorni. Le festività Pasquali alternate, in maniera che la figlia trascorra con ciascun genitore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo e così via di seguito di anno in anno, alternandosi il padre e la madre;
per le altre festività, compresa l'Epifania, verrà seguito lo stesso criterio dell'alternanza tra i genitori;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordare di anno in anno entro la fine del mese di Giugno, con la previsione che, qualora dovessero insorgere controversie sul periodo, i genitori si riconosceranno il diritto di scelta ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante il periodo in cui avrà con sé la stessa. Le parti concordano che le spese - che comunque rientrano nel mantenimento ordinario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- abbigliamento, compresi i cambi di stagione;
- materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno che già di per sé costituisce spesa straordinaria);
- Medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- Ricarica cellulare;
- Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e prodotti specifici per la cura della persona acquistati al di fuori della grande distribuzione;
- Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); saranno gestite alla stregua delle spese straordinarie e poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Pertanto, il genitore che sosterrà la spesa durante il periodo di sua permanenza con la figlia dovrà documentarla e presentarla all'altro genitore alla fine di ogni mese per ottenerne il rimborso nella quota parte sopra indicata, rimborso che dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo.
Le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative che saranno sostenute nell'interesse della figlia, come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal tribunale di Pisa per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda, saranno poste - se previamente concordate laddove di importo superiore ad € 100,00 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con l'obbligo di rimborso come indicato nel paragrafo che precede;
DISPONE che l'assegno unico, attualmente integralmente percepito dalla Sig.ra venga CP_1 attribuito nella misura del 50% ad entrambi i genitori con onere della Sig.ra di attivarsi CP_1 immediatamente per la riduzione della propria quota al 50% dopodiché sarà onere del Sig. Pt_1 provvedere al disbrigo delle relative pratiche amministrative per ricevere la propria quota del restante
50%;
DISPONE che le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute da entrambi i genitori per la figlia siano poste al 50% tra gli stessi;
DA' ATTO, su accordo delle parti, che entrambe le parti dispongono di un proprio reddito e che sono quindi autonome economicamente, senza niente disporre a titolo di assegno divorzile;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arezzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 888 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ERCOLI BARBARA, elettivamente domiciliata in Lucca, Via Francesco Carrara n.38, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUINTO Controparte_1 C.F._2
DANIELA e LUCIA CIARDELLI, elettivamente domiciliato in Pisa, Borgo stretto n.46, presso lo studio dei difensori.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
7.11.2024.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 25.03.2025 il sig. chiedeva venisse Parte_1 pronunciato, alle condizioni meglio specificate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12.06.2010 con la sig.ra ad Arezzo, dalla cui unione è nata il giorno Controparte_1
09.11.2009 la figlia Per_1
A fondamento della propria domanda allegava che i coniugi si erano separati con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita n. 77 del 10.05.2022 e che da quel momento avevano vissuto separatamente essendo venuta meno la comunione materiale e morale tra loro.
Si costituiva parte resistente in data 17.05.2024 la quale nulla opponeva alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, sebbene non alle condizioni prospettate dal marito.
In particolare, parte resistente si opponeva alla richiesta di modifica dei tempi di permanenza di presso i genitori introducendo la suddivisione paritaria sia perché meramente strumentale – a Per_1 suo dire - all'eliminazione dell'assegno di mantenimento previsto nell'accordo di separazione a carico del padre sia in ragione della irresponsabilità ed inaffidabilità del padre.
In merito, parte resistente deduceva che il sig. svolge un'attività lavorativa con dei turni Pt_1 notturni che non gli consente di rispettare l'attuale calendario con continue istanze di variazioni ma che soprattutto non gli consente di occuparsi in modo adeguato della figlia.
La ricorrente, infatti, esponeva che il aveva scoperto che si infliggeva tagli da Pt_1 Per_1 autolesionismo sulle braccia e sulle cosce e che aveva omesso di riferirglielo;
quest'ultima pertanto ne veniva a conoscenza solo nel mese di settembre 2023 direttamente dalla figlia che le comunicava che il padre già ne era al corrente e lo aveva taciuto.
Alla prima udienza del 18.06.2024 il Presidente, sentiti i coniugi, a modica parziale dei provvedimenti della separazione disponeva “che il padre, allorché debba allontanarsi dalla casa dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del mattino, nel caso di permanenza di presso la sua abitazione, debba procurare Per_1
l'assistenza con persona di famiglia maggiorenne e idonea oppure personale ausiliario a sua scelta
e idoneo;
in caso contrario, di mancata reperibilità di persona con la quale lasciare durante Per_1 la notte, dovrà avvisare la madre riconsegnando alla stessa;
in caso di impossibilità di Per_1 trascorrere la notte con , fatti salvi i casi eccezionali, il padre dovrà dare un avviso alla madre Per_1 con un anticipo di almeno 24 ore” e nominava quale coordinatore genitoriale la dr.ssa
[...] rinviando all'udienza del 24.09.2024. Per_2
Alla suddetta udienza, le parti ascoltate davano atto del miglioramento dei loro rapporti e della proficuità del percorso di psicoterapia seguito dalla minore, chiedendo un rinvio per trovare un accordo;
istanza che veniva accolta.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024 le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Con Ordinanza del 10.01.2025, la causa veniva quindi trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Si osserva, invero, che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015 e che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse e confacenti con l'interesse della figlia con riferimento alla quale è stato previsto Per_1 un regime paritario di frequentazione e il mantenimento diretto.
All'udienza del 24.09.2024 parte ricorrente ha, infatti, dichiarato di aver cambiato lavoro con un orario regolare dalle ore 7.30 alle 13.30, estendibile sino alle 17.30 in caso di straordinario così da essere maggiormente presente nella vita della figlia e da consentire che quest'ultima potesse Per_1 pernottare a casa propria in compagnia dello stesso.
Mentre parte resistente ha dichiarato di vedere meglio la figlia, che il suo percorso di psicoterapia si sta dimostrando proficuo e che non si erano verificati altri episodi di autolesionismo.
La ricorrente ha, altresì, dichiarato che “dopo la coordinazione le cose sono migliorate” e che lei stessa sta lavorando nella direzione di avere meno preoccupazione nei confronti di essendosi Per_1 resa conto di aver avuto tanta preoccupazione, seguendo un percorso terapeutico.
Dalla relazione del coordinatore genitoriale, infatti, era emerso che si trovasse in uno stato di Per_1
“congelamento delle emozioni”, in parte attribuibile al comportamento di entrambi i genitori. In particolare, veniva rilevato che si preoccupasse oltremodo per lo stato emotivo del padre e Per_1 per i suoi impegni e che della madre la infastidisse l'atteggiamento ansioso.
Pertanto, alla luce del miglioramento della comunicazione tra le parti in ordine alla gestione della figlia e dell'impegno dimostrato del padre ad essere maggiormente presente e della madre a gestire la propria ansia si ritiene conforme all'interesse della minore l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla collocazione paritaria tra gli stessi.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della domanda e dell'accordo inter-partes, si dichiarano compensate.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Arezzo il 12.06.2010 tra
[...] rascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1 di Arezzo all'atto n. 41, Parte II, Serie A anno 2010;
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, che Persona_3 congiuntamente esercitano sulla stessa la responsabilità genitoriale, e sia collocata in via paritaria presso la madre e presso il padre, con residenza anagrafica in Via del Crocicchio n.15, Loc. La Borra,
Pontedera (PI), secondo lo schema che segue:
LU MA ME GIO VE SA DO
Madre Madre Madre Padre Padre Madre Madre
LU MA ME GIO VE SA DO
Madre Madre Madre Padre Padre Padre Padre
Le festività natalizie alternate, in maniera che la figlia trascorra con un genitore un anno il giorno di
Natale e con l'altro genitore il giorno della Vigilia, con un genitore il giorno 31 dicembre e con l'altro il giorno 1 gennaio, alternando di anno in anno tra i genitori i predetti giorni. Le festività Pasquali alternate, in maniera che la figlia trascorra con ciascun genitore un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo e così via di seguito di anno in anno, alternandosi il padre e la madre;
per le altre festività, compresa l'Epifania, verrà seguito lo stesso criterio dell'alternanza tra i genitori;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordare di anno in anno entro la fine del mese di Giugno, con la previsione che, qualora dovessero insorgere controversie sul periodo, i genitori si riconosceranno il diritto di scelta ad anni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante il periodo in cui avrà con sé la stessa. Le parti concordano che le spese - che comunque rientrano nel mantenimento ordinario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- abbigliamento, compresi i cambi di stagione;
- materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno che già di per sé costituisce spesa straordinaria);
- Medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- Ricarica cellulare;
- Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e prodotti specifici per la cura della persona acquistati al di fuori della grande distribuzione;
- Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); saranno gestite alla stregua delle spese straordinarie e poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Pertanto, il genitore che sosterrà la spesa durante il periodo di sua permanenza con la figlia dovrà documentarla e presentarla all'altro genitore alla fine di ogni mese per ottenerne il rimborso nella quota parte sopra indicata, rimborso che dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo.
Le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative che saranno sostenute nell'interesse della figlia, come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal tribunale di Pisa per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda, saranno poste - se previamente concordate laddove di importo superiore ad € 100,00 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con l'obbligo di rimborso come indicato nel paragrafo che precede;
DISPONE che l'assegno unico, attualmente integralmente percepito dalla Sig.ra venga CP_1 attribuito nella misura del 50% ad entrambi i genitori con onere della Sig.ra di attivarsi CP_1 immediatamente per la riduzione della propria quota al 50% dopodiché sarà onere del Sig. Pt_1 provvedere al disbrigo delle relative pratiche amministrative per ricevere la propria quota del restante
50%;
DISPONE che le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute da entrambi i genitori per la figlia siano poste al 50% tra gli stessi;
DA' ATTO, su accordo delle parti, che entrambe le parti dispongono di un proprio reddito e che sono quindi autonome economicamente, senza niente disporre a titolo di assegno divorzile;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arezzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori