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31 dicembre 1980
31 dicembre 1980
Art. 14.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.
Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorche' alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.
Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorche' alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
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- 1. Risoluzione del 07/11/1985 n. 342424 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 7 novembre 1985 · 4.702291
L\'art. 14 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, stabilisce, tra l\'altro, che le variazioni delle aliquote I.V.A disposte dalla legge stessa non si applicano alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti di cui all\'art. 6 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, a condizione che per le stesse, alla data del 31 dicembre
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