Articolo 14 della Legge 22 dicembre 1980, n. 889
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 dicembre 1980
Art. 14.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.
Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorche' alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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