Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 187 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Chiarchiaro, presso il C.F._1
cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonafede, presso il cui studio a Palermo, via
Carella n. 5, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
27/06/2014 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 15/01/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre sita a
Palermo via Filippo Paruta n. 14;
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, la religione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni.
3. Il padre incontrerà e terra con sé i figli minori tre/ quattro pomeriggi a settimana ( dalle ore 17.00 alle ore 20.30) da concordare con la signora Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. I figli minori trascorreranno inoltre con il padre -con criterio dell'alternanza con la madre - i fine settimana (dalla mattina del sabato finito il turno di lavoro e con rientro presso il domicilio materno entro le ore 21.00 della domenica successiva).
4. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I ricorrenti nell'attuazione degli intenti sopra enunciati e nella gestione delle decisioni di maggior interesse per i figli minori, dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte gli stessi e si prodigheranno a non opporre divieti od ostacoli, ponendo in essere un'attiva di collaborazione nella ricerca di soluzioni condivise nelle scelte significative per la loro crescita ed educazione.
6. Durante le festività i figli minori staranno con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza annuale, in modo che i medesimi possano trascorrere ad anni alterni tutte le festività (Natalizie, Pasquali oltre tutte le altre festività calendate) con ciascun genitore ovvero un anno con la madre ed un anno con il padre.
7. Durante il periodo estivo i figli minori potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di 15 giorni, da concordare preventivamente. Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno le parti dovranno comunque comunicare per iscritto all'altro, in
2 ragione di quanto sopra stabilito e nel rispetto del preminente interesse dei figli, il predetto periodo di vacanze estive o un eventuale periodo minore che i figli trascorreranno con il padre con obbligo di riscontro entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta comunicazione con qualsiasi mezzo.
8. Le parti, in ogni caso, e sempre previo e tempestivo accordo potranno derogare e/o modificare parzialmente a quanto sopra stabilito nei superiori punti, impegnandosi a comunicare eventualmente per tempo, e comunque almeno 2 giorni prima, eventuali impedimenti e/o modifiche ai periodi di visita settimanali, per cio che concerne la turnazione dei week end e per ciò che concerne il periodo di ferie di ciascun genitore concordati e/o stabiliti nel presente atto.
-Sul mantenimento dei figli:
9. Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse. Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Il mantenimento in favore dei figli, sarà corrisposto dal Sig. fino a quando gli stessi non saranno CP_1
autonomi economicamente.
10. I coniugi concordano che l'importo dell'assegno Unico dell'Inps previsto per i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
11. Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 60% a carico del sig.
e del 40% a carico della sig.ra – le spese straordinarie da sostenere CP_1 Parte_1 nell'interesse dei figli. Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge, che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo, saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato , pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori dei minori, figurano le spese mediche relative a cure dentistiche,
3 ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
In ordine alla qualificazione delle spese di natura ordinaria e straordinaria, in ogni caso si rinvia interamente al Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
12. Sugli aspetti patrimoniali ed economici dei coniugi:
In ordine alla casa coniugale sita in Palermo via Bernardo D'Ucria 12:
In ordine alla casa coniugale sita in Palermo via Bernardo D'Ucria di proprietà esclusiva del sig. la stessa rimarrà assegnata al medesimo cosi come concordato dai CP_1
coniugi in sede di separazione consensuale
13. Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici-patrimoniali dei coniugi si precisa quanto segue:
-Il sig. lavora alle dipendenze ditta “Trinacria Carni” di IN GI CP_1 percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00, come da dichiarazioni reddituali allegate relative all'ultimo triennio;
- La signora non svolge alcuna attività lavorativa. Parte_1
14. I coniugi per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle superiori precisazioni.
15. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
16. Disporre che a cura della Cancelleria venga trasmessa ai competenti Uffici comunali, per quanto di competenza degli stessi la emittenda sentenza”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/06/2014 da , nata a [...]_1
(MI) il 09/08/1988 ) e , nato a [...]F._1 Controparte_1
Palermo il 20/04/1988 ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 15/01/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 27, parte II, serie A dell'anno 2014).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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