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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28332/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pinerolo, via Buniva n. 85 presso lo studio dell'avv. UGHETTO
FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in VILLAR Parte_1 Parte_2 PELLICE il 28/11/1987.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR PELLICE (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11.02.1989 e il 1.7.1997. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 07/11/2008.
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto perdita del cognome del marito da parte della sig.ra posto che trattasi Pt_3 di effetto di legge ex art. 5 co. 2 l. div.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PELLICE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le figlie e sono maggiorenni ed economicamente Persona_3 Persona_4 autosufficienti, essendo pertanto venuto meno l'obbligo del sig. alla corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 per la figlia Per_2
DISPONE che l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per le motivazioni di cui sopra, Parte_4 viene meno ordinando la cancellazione di eventuale trascrizione pregiudizievole;
DA' ATTO che il sig. comproprietario con la sig.ra nella misura del 50% Parte_1 Parte_4 ciascuno dell'immobile, già casa coniugale, sito in LL EL (TO) Borgata Garnier n. 12, si impegna e obbliga a trasferire a favore delle figlie (nata a [...] -To- l'11.2.1989 – c.f. Persona_3
) e (nata a [...] -To- l'1.7.1997 – c.f.: , C.F._3 Persona_4 C.F._4 senza corrispettivo e con tutte le spese di trasferimento a carico della sig.ra entro e non oltre Parte_4 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento degli effetti civile del matrimonio, la piena proprietà della quota dell'immobile di sua proprietà sito in LL EL (TO) Borgata Garnier n. 12 acquistato pagina 2 di 3 con atto rogito Notaio del 07.01.1997 entrostante a terreno censito a Catasto Terreni F. Persona_5 12 n. 757 ed individuato al Catasto Fabbricati del Comune di LL EL (TO) come segue:
F. 12 particella 757 subalterno 3 (piano terra) cat. C/6 classe 2,
F. 12 particella 757 subalterno 2 cat. A/4 classe 1, consistenza 6,5 vani, rendita €. 97,35 (piano terra, 1 e 2),
DA' ATTO che il sig. richiede l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e Parte_1 catastali dell'atto di trasferimento, trattandosi di atto relativo e necessariamente connesso a procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio, come previsto dall'art. 10 della Legge n. 74 del 6.3.1987 e successiva circolare ministeriale n. 49/E del 16.3.2020 sottolineando che il trasferimento della proprietà del predetto immobile a favore delle figlie (nata a [...] -TO- il 11.02.1989 - c.f.: Persona_3
) e (nata a [...] -TO- il 1.7.1997 – c.f.: C.F._3 Persona_4 C.F._4 costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed alla risoluzione della crisi coniugale;
DA' ATTO che non sussistono questioni né rivendicazioni di natura economica tra i coniugi che, fruenti di proprio reddito lavorativo, hanno risolto prima d'ora ogni correlativa problematica;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28332/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pinerolo, via Buniva n. 85 presso lo studio dell'avv. UGHETTO
FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in VILLAR Parte_1 Parte_2 PELLICE il 28/11/1987.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR PELLICE (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11.02.1989 e il 1.7.1997. Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 07/11/2008.
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto perdita del cognome del marito da parte della sig.ra posto che trattasi Pt_3 di effetto di legge ex art. 5 co. 2 l. div.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PELLICE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le figlie e sono maggiorenni ed economicamente Persona_3 Persona_4 autosufficienti, essendo pertanto venuto meno l'obbligo del sig. alla corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 per la figlia Per_2
DISPONE che l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra per le motivazioni di cui sopra, Parte_4 viene meno ordinando la cancellazione di eventuale trascrizione pregiudizievole;
DA' ATTO che il sig. comproprietario con la sig.ra nella misura del 50% Parte_1 Parte_4 ciascuno dell'immobile, già casa coniugale, sito in LL EL (TO) Borgata Garnier n. 12, si impegna e obbliga a trasferire a favore delle figlie (nata a [...] -To- l'11.2.1989 – c.f. Persona_3
) e (nata a [...] -To- l'1.7.1997 – c.f.: , C.F._3 Persona_4 C.F._4 senza corrispettivo e con tutte le spese di trasferimento a carico della sig.ra entro e non oltre Parte_4 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento degli effetti civile del matrimonio, la piena proprietà della quota dell'immobile di sua proprietà sito in LL EL (TO) Borgata Garnier n. 12 acquistato pagina 2 di 3 con atto rogito Notaio del 07.01.1997 entrostante a terreno censito a Catasto Terreni F. Persona_5 12 n. 757 ed individuato al Catasto Fabbricati del Comune di LL EL (TO) come segue:
F. 12 particella 757 subalterno 3 (piano terra) cat. C/6 classe 2,
F. 12 particella 757 subalterno 2 cat. A/4 classe 1, consistenza 6,5 vani, rendita €. 97,35 (piano terra, 1 e 2),
DA' ATTO che il sig. richiede l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e Parte_1 catastali dell'atto di trasferimento, trattandosi di atto relativo e necessariamente connesso a procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio, come previsto dall'art. 10 della Legge n. 74 del 6.3.1987 e successiva circolare ministeriale n. 49/E del 16.3.2020 sottolineando che il trasferimento della proprietà del predetto immobile a favore delle figlie (nata a [...] -TO- il 11.02.1989 - c.f.: Persona_3
) e (nata a [...] -TO- il 1.7.1997 – c.f.: C.F._3 Persona_4 C.F._4 costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed alla risoluzione della crisi coniugale;
DA' ATTO che non sussistono questioni né rivendicazioni di natura economica tra i coniugi che, fruenti di proprio reddito lavorativo, hanno risolto prima d'ora ogni correlativa problematica;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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