Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 953/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
) e (nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Carlo C.F._3
Foschea (del Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nato a [...] l'[...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_4
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_5 C.F._5
) e (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_6 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Politi C.F._6
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
OGGETTO: usucapione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa dell'11.11.2024 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 17.8.2017 i germani , e Pt_4 Parte_5 Parte_6
convenivano innanzi al Tribunale di Caltagirone i coniugi
[...] Parte_1
e e la di loro figlia onde – quali comproprietari,
[...] Parte_3 Parte_2
per successione ereditaria in morte del fratello dell'immobile in Caltagirone, Per_1
c.da Saracena o Monsignore Sturzo, via Gian Battista Fanales n. 110, censito in
Catasto Terreni al Foglio 229, particelle 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 48 e 51, nonché in Catasto Urbano al foglio 229, particella 13 subb. 1 e 2 – sentir nei confronti di detti convenuti “accertare e dichiarare che .. detengono in atto senza titolo i beni di proprietà degli attori descritti in narrativa;
di conseguenza, dire obbligati e condannare i convenuti sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
quali detentori sine titulo, a restituire i beni immobili costituiti dai
[...]
fabbricati descritti e dai suoli in atto detenuti, rilasciandoli liberi e sgombri da persone o cose in favore degli attori proprietari;
condannare gli stessi convenuti al pagamento di indennizzo risarcitorio per la detenzione sine titulo dalla data del presente atto fino all'effettiva consegna, nella misura da determinarsi in esito a disponenda CTU, per la quale si farà apposita istanza istruttoria, avendo come riferimento la misura del canone locatizio ritraibile nonché il danno da perdita di chance eventualmente derivante dall'impossibilità di disporre del proprio bene ed eventualmente alienarlo;
condannare infine i convenuti alla refusione delle spese e dei compensi di causa”.
I coniugi e e la di loro figlia si Parte_1 Parte_3 Parte_2
costituivano in contraddittorio, ma soltanto tardivamente, eccependo di aver acquistato la piena proprietà dell'immobile anzidetto per usucapione avendone infatti
– deducevano – mantenuto il possesso animo domini pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente sin dal 1982: ciò per cui concludevano chiedendo al Tribunale adito da controparte di “rigettare integralmente l'atto di citazione e la relativa domanda di rilascio sine titulo in quanto infondata in fatto e in diritto nonché pretestuosa, per le motivazioni in parte narrativa;
accogliere l'eccezione di intervenuta usucapione dei beni sopra citati;
condannare parte attrice alla refusione delle spese e compensi di causa”.
Venuti in udienza, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa era istruita con l'assunzione di prova per interpello e l'istituzione di c.t.u. diretta all'accertamento del valore locativo dell'immobile de quo.
Acquisito elaborato peritale il primo giudice, raccolte le finali conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, considerava:
- che “parte attrice ha prodotto idonea documentazione comprovante la sua legittimazione attiva ed il relativo titolo di proprietà; ha ancora dedotto che parte convenuta occupa, senza legittimo titolo, gli immobili di sua proprietà. Nel corso del giudizio è emerso che gli immobili oggetto di causa sono pervenuti in proprietà di , e Parte_5 Parte_6 Parte_4
, per la quota parte indivisa di 1/3 ciascuno, in forza della successione di
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 04/04/2015, giusta Persona_2
denuncia di successione n. 2464 vol. 9990 registrata presso l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Catania il 21/06/2017”,
- che, d'altro canto, “parte convenuta ha contestato la proprietà di controparte con
l'eccezione di usucapione ma non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile”,
- che “L'eccezione di usucapione di parte convenuta è però tardiva in quanto proposta col deposito della comparsa di risposta il giorno prima dell'udienza di prima comparizione, e non nel termine di costituzione di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione così come prescritto dal codice di rito (artt. 166 e 167 c.p.c.: eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, quale quella di usucapione); la tardività della eccezione non è in grado di trasformare l'azione personale di restituzione, formulata da parte attrice, in azione reale”,
- che “Ritenuta la detenzione “sine titulo”, i convenuti vanno condannati a pagare
l'indennità di occupazione: determinata dal CTU in €. 4.822,81 annui, pari a
401,90 mensili decorrenti dal 17.08.2017, data della domanda, sino al soddisfo, per cui sulla base di 70 mensilità avremo una sorte capitale di €. 28.133,00 ad oggi”.
Pertanto, con sentenza n. 352/2023 del 9.06.2023 così statuiva infine, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Caltagirone:“
P Q M
.. 1. Accoglie la domanda e, per
l'effetto, condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
rilascio immediato in favore di , e Parte_5 Parte_6
degli immobili siti in Caltagirone in via Gian Battista Fanales Parte_4
110, c.da Saracena o Monsignore Sturzo, censiti al NCEU del Comune di
Caltagirone sul Fg 229 con part.lle n. 13 sub 1 e 13 sub 2 ed al NCT del Comune di
Caltagirone sul Fg. 229 part.lle nn. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 48 e 51; 2. Condanna
, e al pagamento, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
titolo di indennità di occupazione sine titulo, della complessiva somma di € 28.133,00 in favore di , e , Parte_5 Parte_6 Parte_4
oltre ulteriori mensilità di € 401,90 per ogni mensilità maturanda sino all'effettiva riconsegna degli immobili oggetto di causa. 3. Condanna , Parte_1
e al pagamento delle spese di giudizio, Parte_2 Parte_3
liquidate in € 7.254,00 per compensi ed € 568,10 per spese, oltre spese generali 15% sui compensi ed IVA e CPA se dovuti nella misura di legge”.
§§§
Avverso quanto così statuito in prime cure di giudizio Parte_1
e interponevano appello con citazione Parte_2 Parte_3
tempestivamente notificata il 12.7.2023.
Per censurare, anzitutto, che il primo giudice avesse disatteso la loro istanza di riunione del giudizio instaurato nei loro confronti dai germani a quello che Parte_5 (iscritto a ruolo presso lo stesso Tribunale di Caltagirone al n. 58/2018 R.G.) essi appellanti avevano successivamente instaurato nei confronti della medesima controparte onde, in via principale, sentir riconoscere e dichiarare la suddetta usucapione torto.
Ancora in rito, lamentavano soprattutto essi appellanti che il Tribunale a torto non avesse loro consentito di provare, a mezzo della prova testimoniale ritualmente articolata, che avessero realmente usucapito l'immobile de quo: infatti – deducevano
– “il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall'esaminare il relativo tema sub specie di eccezione ed accertare se quanto allegato dal convenuto fosse fondato anche al solo fine di paralizzare la domanda attorea”. Ed in detta prova testimoniale, pertanto, insistevano.
Sempre in rito, deducevano ulteriormente che, contrariamente a quanto il primo giudice aveva ritenuto, “l'onere probatorio rimane invariato anche quando il convenuto si dichiari proprietario per usucapione. Non si rinviene nella giurisprudenza un principio in base al quale la domanda o eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio del rivendicante. Conseguentemente il giudice di prime cure non avrebbe dovuto applicare nessuna attenuazione dell'onere probatorio con la conseguenza che per il riconoscimento della domanda attrice non sarebbe stata sufficiente la prova della intervenuta successione da parte dei sigg.ri ”. Parte_5
Infine – in merito a ciò che il Tribunale non aveva, ad ogni buon fine, omesso di soggiungere allorchè aveva affermato che (come premesso) “Anche se l'eccezione fosse stata tempestiva ……. parte convenuta non ha in alcun modo provato
l'interversione della sua detenzione in possesso utile ad usucapire” – obiettavano detti appellanti che “Il giudice di prime cure inizia dal presupposto che il sig. Pt_3
abbia ricevuto i terreni e fabbricati nel lontano 1945 da parte del sig.
[...] in forza di un originario contratto di mezzadria nonostante agli Parte_7
atti non emerga alcun contratto a tal fine. Ciò che invece è possibile evincere è la circostanza che il sig. iniziava, con atto di citazione del 13.06.2001, Parte_3
una causa per usucapione nei confronti dell'originario proprietario sig. Per_2
ritenendo di aver avuto un possesso ultracinquantennale idoneo ad
[...]
usucapire, e non certamente un rapporto contrattuale di mezzadria di cui non vi è prova alcuna. Di poi, la sig.ra veniva nominata erede dal nonno Parte_3
sig. giusto testamento pubblicato del 25.10.2001 notaio dott. Parte_3
“di ogni diritto comunque ed a qualsiasi titolo a me spettante Persona_3
sopra il fondo rustico con ivi insistente fabbricato posto in Caltagirone C.da
Saracena, quello stesso che io posseggo dal 1945………. Dichiaro e riconosco per mero scrupolo di coscienza che nel fabbricato ricadente nel fondo medesimo
l'istituita mia erede, con il mio, consenso ha apportato rilevanti migliorie strutturali
e conservative”. Anche nel testamento il sig. dichiarava di essere possessore Pt_3
degli immobili dal lontano 1945 e di aver apportato migliorie. Il giudizio di usucapione si interrompeva a seguito della morte del sig. . La sig.ra Parte_3
, nata nella predetta proprietà, vi ha avuto la residenza e vi ha Parte_8
vissuto senza interruzione alcuna occupandosi della manutenzione degli immobili e della coltivazione dei terreni, bonifica del bosco esistente, godendone i frutti, continuando a possedere l'immobile uti dominus così come il proprio nonno Pt_3
che lo aveva posseduto per oltre cinquant'anni. Il giudice di prime cure,
[...]
tuttavia, ritiene che gli odierni occupanti non hanno posto in essere atti visibili finalizzati ad escludere qualsiasi soggetto. In realtà dagli atti di causa e dalle foto emerge e dai capitolati di prova dei testi, qualora ammessi, sarebbe emerso che gli occupanti hanno avuto il pacifico possesso dei beni nel totale disinteresse ed abbandono degli odierni attori e del loro dante causa”.
E per quanto così riassunto essi , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
concludevano chiedendo che, in accoglimento della loro eccezione di
[...]
usucapione, la domanda di rilascio dei germani già accolta dal Tribunale, Parte_5 fosse infine rigettata.
§§§
Costituitisi in contraddittorio , e Parte_4 Parte_6
contestavano in ogni sua parte l'appello di controparte che, Parte_5
pertanto, chiedevano infine che fosse rigettato.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 18.01.2024 rigettava l'istanza degli appellanti di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata;
indi rinviando le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e
281sexies c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello dei consorti è privo di ragione Controparte_1
poiché non men che esattamente l'eccezione di usucapione - opposta da detti appellanti alla domanda di rilascio di controparte – era dichiarata dal primo giudice pregiudizialmente inammissibile stante la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado degli stessi odierni appellanti.
I quali, a sostegno del proprio diverso assunto, hanno invocato l'arresto di Cass.
10206/2015: con ciò dimostrando di non essersi resi avvertiti che l'affermazione secondo cui “La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni” faccia, in realtà, riferimento a vicenda processuale nella quale trovava applicazione la disciplina codicistica anteriore alla riforma dettata dal D.L. 35/2005 (conv. in L. 80/2005) entrata in vigore il 1°.3.2006; mentre, in base al testo dell'art. 167 c.p.c. introdotto dalla stessa riforma e tuttora in vigore, l'ammissibilità (non solo delle domande riconvenzionali ma anche) delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - che il convenuto intenda sollevare - passa per la sua costituzione in giudizio nel rispetto del termine previsto dall'art. 166 c.p.c.
Inammissibilità la predetta – si passa a considerare – cui detti appellanti pretendevano d'altro canto, e di tutta evidenza, di ovviare promuovendo ulteriore giudizio di cui chiedere poi la riunione ex art. 274 c.p.c.: riunione denegata dal primo giudice senza che la decisione così assunta possa oggi essere sindacata poiché, secondo giurisprudenza di legittimità costituente jus receptum, “Il provvedimento che accoglie
o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice, o
a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla "translatio iudicii" e, pertanto, non è impugnabile” (ex pluribus Cass. VI 8757/2015).
Solo per debito di ragione è poi il caso di soggiungere che il citato giudizio iscritto a ruolo presso il Tribunale di Caltagirone al n. 58/2018 R.G. è rimasto definito
(secondo quanto documentato) con sentenza del 9.5.2019 (rimasta immune da impugnazione) che dichiarava l'improcedibilità della domanda attorea a causa dell'irrituale esperimento della prodromica procedura di mediazione ex D.Lgs.
28/2010.
§§§
Ciò posto e ritenuto, deve bensì riconoscersi che un'eccezione di usucapione di cui si sanzioni la pregiudiziale inammissibilità nessun rilievo può assumere ai fini della decisione: neppure quello che il primo giudice riteneva, per converso, di attribuirvi allorchè – posta la premessa, con il conforto della giurisprudenza richiamata, che la proposizione da parte del convenuto di domanda riconvenzionale (od anche soltanto di eccezione riconvenzionale) di usucapione trasformi ex se ipsum in tutti i casi (e dunque anche quando detta eccezione si riveli infine pregiudizialmente inammissibile) l'azione personale di restituzione già esperita da parte attrice in azione petitoria – affermava, con valenza decisiva ai fini della sua sentenza, che l'onere probatorio a carico di chi esperisca azione reale venga ad essere “attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II,
17/10/2007, n. 21834; Cass. civ., Sez. II, 17/07/2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I,
17/01/2007, n. 1044). In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass.
n. 9303/09). Nella fattispecie in esame parte convenuta ha contestato la proprietà con l'eccezione di usucapione ma non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile”.
Deve, invece, riconoscersi che l'azione personale di restituzione che sia stata esperita
(come nel caso a mani: in cui l'espressione “detenzione sine titulo”, pur ripetutamente adoperata dagli originari attori, va intesa cum grano salis: chiaro essendo che questi ultimi non abbiano inteso far valere in atti una detenzione sine titulo vera e propria dopo avere, in realtà, allegato e dedotto non già che gli odierni appellanti, od i loro danti causa, avessero occupato l'immobile senza spendere alcun titolo di legittimazione quanto, invece, che nonno di Parte_3 Parte_3
fosse stato immesso nella detenzione del podere in virtù di contratto di mezzadria stipulato, negli anni '40 del trascorso secolo, con il succitato , zio Parte_7
e dante causa di tale rimanga se le eccezioni e difese di Persona_2
controparte che pur manifestino carattere petitorio vengano tuttavia ad essere definite sub limine litis: ed è dunque per questo – e non per quanto opinato dal primo giudice
– che deve escludersi che gli originari attori fossero gravati, al fine di veder accolta la propria domanda di rilascio, della c.d. probatio diabolica.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti da , e deve essere infine Parte_1 Parte_3 Parte_2
rigettato.
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza degli appellanti – da ritenersi tra loro obbligati in solido ex art. 97 c.p.c. stante l'evidente comunanza di interesse alla causa - e si liquidano – tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve essere, stante il valore indeterminabile e la bassa complessità della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza e la natura dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 3.470,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti, ancorchè ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020), dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltagirone n. 352/2023 del 9.06.2023 proposto, con citazione del
12.7.2023, da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di e - Parte_5 Parte_6 Parte_4
così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, quali debitori tra loro obbligati in solido, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.468,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di , Parte_1 Parte_2
e dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma Parte_3
1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)