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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Il Giudice Paola Fracassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 5813/23 rg promossa da:
Parte_1
con avv. Simone Tramontan, parte attrice
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
con avv. Roberto Pea, Chiara Pea, parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note conclusive dep. 5.5.25
ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e rigettata, previo accertamento della qualità di erede legittimo del sig. con riguardo alla successione aperta Parte_1 in morte della sig.ra e previo accertamento della qualità di erede Persona_1 testamentario e/o legittimo e/o legittimario dell'attore con riguardo alla successione aperta in morte del sig. : Persona_2
a)dichiarare la nullità degli atti di donazione per vizio di forma, sia con riguardo alla successione aperta con la morte del sig. sia con riguardo alla Persona_2 successione aperta con la morte della sig.ra e condannare i convenuti Persona_1 alla relativa restituzione a favore dell'attore, nella somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data delle singole disposizioni al saldo;
b)dichiarare la nullità della disposizione testamentaria, come sopra trascritta, nella parte in cui al sig. viene imposto un onere testamentario illegittimo Parte_1
(avente causa o motivo illecito) ovvero viene previsto a suo carico un onere nullo per violazione della quota di legittima ex art. 549 c.c., vincolando la sua istituzione di erede all'adempimento di tale onere;
1
c)per effetto dell'accoglimento della domanda sub b), dichiarare la nullità per preterizione, ai sensi dell'art. 735 co. 1 c.c., della divisione del testatore e, per l'effetto, previo accertamento della qualità di erede testamentario/legittimo e/o legittimario dell'attore, dichiarare aperta la successione legittima in morte del sig. , Persona_2 accertare il valore della massa ereditaria e dei beni caduti in successione, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. e previo obbligo di rendiconto dei convenuti in merito ai beni detenuti e alle somme riscosse, e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la relativa divisione giudiziale secondo le regole della successione testamentaria e/o legittima, ovvero, in subordine, secondo le quote di riserva dei legittimari;
d)in caso di nullità dell'onere testamentario, ma non dell'intera disposizione testamentaria, dichiarare come non apposto a carico del sig. il predetto Parte_1 onere o modus e, per l'effetto, disporre lo scioglimento della comunione e, per l'effetto, la divisione giudiziale dei beni immobili e dei beni mobili di cui le parti sono comproprietarie per successione universale in morte della sig.ra , indicati nei §1 della Persona_1 parte in fatto dell'atto di citazione;
e)in subordine, ai sensi dell'art. 735 co. 2 c.c. e art. 553 e ss. c.c., previo accertamento e declaratoria della qualità di erede legittimario dell'attore, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per violazione delle quote di legittima, da determinarsi in corso di causa, sempre previo obbligo in capo ai convenuti di rendere il conto dei beni immobili, mobili, delle somme prelevate e dei frutti civili dagli stessi percepiti e, quindi, previa formazione della massa ereditaria comprensiva del relictum e del donatum;
f)in conseguenza all'accoglimento della domanda di riduzione, dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore le disposizioni testamentarie (e/o donazioni) lesive della quota di riserva a favore del legittimario e condannare i convenuti alla Parte_1 restituzione dei relativi beni e somme di denaro ed in subordine disporsi lo scioglimento e la divisione dell'eventuale comunione ereditaria formata sui beni della successione aperta con la morte di anche a mezzo di conguaglio in denaro o vendita nel Persona_2 caso i beni non siano comodamente divisibili;
g)condannare la sig.ra a pagare all'attore, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione dell'immobile sito in Venezia Via del Parco 16, a far data dal 20 agosto 2018, l'importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
per quanto esposto, rigettare, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto o prescritte, le eccezioni tutte e le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 663 c.c., compensare l'attore, con denaro o beni ereditari da parte dei coeredi, qualora si interpreti l'onere testamentario di cui è stato onerato il sig.
2
, con il testamento di , quale prelegato ai sensi Parte_1 Persona_2 dell'art. 661 c.c. o quale legato.
Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta
1)In Via preliminare: dichiararsi l'improcedibilità delle domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti riguardanti la successione ereditaria della madre Per_1
per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
[...]
2)Accertarsi che eredi legittimi del signor sono i figli Persona_2 Controparte_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] l' 11.8.1959) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]). _2
3)Accertarsi la validità delle disposizioni del testamento olografo a firma di Per_2
e conseguentemente assegnarsi i beni ereditari mobili ed immobili nei termini
[...] indicati dal “de cuius”;
Darsi atto che i fratelli e intendono rispettare le volontà Controparte_1 Controparte_2 testamentarie del de cuius che ha disposto l'assegnazione al fratello dell'unità Pt_1 immobiliare sita in Maerne di AG Via Olmo.
Disporsi conseguentemente in sede di divisione ereditaria l'assegnazione dei beni mobili ed immobili come segue:
- assegnarsi a le quote e gli immobili così descritti nel testamento Controparte_2 olografo sub. A,B,C e D (cfr. doc. 10) nonché dei titoli e denaro attualmente depositati presso i c/c accesi presso la BPM Agenzia di Mestre V.le Garibaldi (cfr. doc. 14).
- Assegnarsi a le quote e gli immobili così descritti nel testamento olografo Controparte_1 sub. A,D ed E, dando atto che il fratello è disposto a cedere la sua quota alla sorella _2
.- CP_1
- Assegnarsi a la proprietà dei beni immobili siti in AG (VE) Parte_1
Via Olmo Fg. 15 Mapp. 561 sub. 11,12,14,16,18,22 e 23.
4)Respingersi le domande formulate dall'attore nei confronti delle parti convenute perché infondate in fatto e in diritto.
5)Dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione proposta dall'attore
nei confronti del fratello e comunque respingersi la relativa Parte_1 _2 domanda perché infondata in fatto e in diritto.
6)Accertarsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di restituzione formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute e comunque respingersi la relativa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
3
7)In via riconvenzionale:
a) accertarsi la natura simulata dell'atto di compravendita 5.6.1995 di rep. n. 52523 Notaio stipulato tra e da una parte e Per_3 Persona_2 Persona_1 Parte_1 dall'altra e dichiararsi la nullità del predetto atto per vizio di forma ex art. 782
[...]
c.c.
Accertarsi che detto bene è parte del patrimonio del de cuius e, conseguentemente, disporsi la riduzione della predetta donazione perché lesiva della quota dei convenuti.
b) Sempre in via riconvenzionale, in esecuzione delle disposizioni testamentarie del de cuius
, ordinarsi ex art. 2932 CC e, comunque, condannarsi il signor Persona_2
a trasferire alla sorella la propria quota di 1/9 Parte_1 Controparte_1 dell'unità immobiliare sita in Mestre Via del Parco 16.
c) Ordinarsi al signor di dichiarare quali beni di proprietà del signor Parte_1
esso possiede nonché rendere il conto delle somme prelevate nonché Persona_2 dei crediti riscossi con riferimento ai beni immobili allo stesso assegnati;
d) Disporsi il rimborso delle spese sostenute dai convenuti riguardanti le migliorie e spese sostenute sui beni immobili oggetto di successione.
8)Ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 cpc, al signor l'esibizione in giudizio Parte_1 degli estratti conto e dei documenti bancari afferenti ai c/c intestati allo stesso a far data dal 1994 fino alla data di apertura della successione del padre . Persona_2
9)Spese e competenze di lite rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dell'aprile 2023 il sig. ha citato in giudizio i Parte_1 fratelli e avanzando domande relative alla successione della madre CP_1 Controparte_2 sig.ra - morta il 20.8.18 senza lasciare testamento - ed alla successione Persona_1 del padre sig. , deceduto il 19.5.21 lasciando testamento olografo che è Persona_2 stato pubblicato dal notaio dr. in data 16.6.2021. Persona_4
A seguito dello svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria e dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc, oggi la causa è matura per la decisione solo con riferimento ad alcune questioni.
***
Con riferimento alla successione della sig.ra e del sig. Persona_1 Per_2
, si è realizzato il fenomeno delle c.d. "masse plurime" che ricorrono, ai fini
[...] civilistici, quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli (ad esempio, due successioni
4
ereditarie); in tal caso per consolidato orientamento di giurisprudenza ogni titolo di acquisto genera una comunione e l'atto di scioglimento della comunione non concretizza un'unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni (Cass. 5798/1992, Cass. 314/2009, Cass. 18910/2020, Cass. 23552/2023).
L'attore ha richiamato espressamente negli atti il proprio “diritto ad ottenere la divisione dei beni di cui è proprietario per successione della sig.ra ” (pag. 38 Persona_1 citazione), ha chiesto il “previo accertamento della qualità di erede legittimo del sig.
con riguardo alla successione aperta in morte della sig.ra Parte_1 Per_1
e (…) con riguardo alla successione aperta in morte del sig. ”,
[...] Persona_2
e svolto domanda di nullità delle donazioni riconducibili anche alla madre.
E' evidente che lo scioglimento della comunione derivante dalla apertura di successione di è antecedente logico e necessario per addivenire alla divisione che Persona_1 riguarda i beni caduti in successione di;
ciò è evidente al punto che il Persona_2 tentativo di mediazione obbligatorio si è svolto (con esito negativo) sia con riferimento alla successione del sig. ante causam, sia con riferimento alla successione Persona_2 della sig.ra per disposizione sì del giudice, ma a fronte della eccezione Persona_1 di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta.
***
Ciò posto, deve essere accertata – incidenter tantum - la qualità di eredi dei sig.ri
(coniuge), , e Persona_2 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(figli) nei confronti della defunta sig.ra (m. 20.8.18); deve essere Persona_1 accertata la qualità di eredi , e (figli) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti del defunto sig. (m. 19.5.21). Persona_2
Non esistono contestazioni sul punto,; con riferimento alla seconda successione vi è anche la prova della accettazione espressa avanti il notaio che ha pubblicato il testamento olografo da parte di e (doc. 10 parte convenuta), risulta prodotto agli atti CP_1 Controparte_2
l'esito della actio interrogatoria esperita dagli odierni convenuti (doc. 26 e 27 attore) e comunque non vi è dubbio che il sig. abbia accettato l'eredità paterna, Parte_1 alla luce del contenuto e tenore degli atti di parte.
Incontestato è anche il fatto che la madre delle parti in causa è morta senza lasciare testamento, pertanto dovranno applicarsi le norme sulla successione ab intestato, mentre il padre lo ha redatto e depositato presso un notaio poche settimane prima della sua morte, pertanto dovranno applicarsi le norme sulla successione testamentaria.
***
Sussiste controversia in ordine alle donazioni che - secondo l'attore Parte_1
- sarebbero state fatte in vita dai due anziani a favore di e
[...] Controparte_1 _2
5
, di Moda Diffusion di nonché della ex moglie di questo, Per_2 Controparte_2
Controparte_3
A)Con riferimento alla successione di - e precisamente al conto Persona_1 corrente intestato a lei e al marito (n. 2442 acceso presso Banco BPM) nonchè al conto cointestato a lei e al figlio a (n. 70373 acceso presso Banco San Marco) - Controparte_2
l'attore ritiene che molte operazioni registrate nel periodo 2010-2018 Parte_1 siano riconducibili a donazioni della defunta a favore di e , che _2 Controparte_1 devono essere dichiarate nulle per vizio di forma ex art. 782 cc..
Si tratta di pagamenti che integrano in effetti donazioni nulle per mancanza dei requisiti di legge, pertanto già il donante in vita avrebbe potuto far valere la nullità e il conseguente diritto alla restituzione delle somme.
Deve farsi qui applicazione dei principi posti da Cass. Civ. 14788/24, 32694/24, 10250/14, n. 15669/11, n. 7651/05, secondo cui, in caso di dichiarazione di nullità di un negozio
(anche donazione) in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento.
Ne deriva che è prescritto il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dopo il decorso del termine di 10 anni dal pagamento;
visti gli adempimenti di notifica dell'atto di citazione, nel caso di specie la prescrizione riguarda tutti i versamenti effettuati sino al 9.04.13 incluso;
tra questi, a titolo meramente esemplificativo, l'importo di euro 12.000,00 a favore
, uscito a dicembre 2010 dal conto cointestato ai genitori n. 2242, e le Controparte_1 somme a favore di , uscite nel corso dell'anno 2010 dal conto corrente Controparte_2 cointestato a lui e alla sig.ra n. 70373. Persona_1
Per i versamenti effettuati successivamente (il primo indagato è quello del 26.4.13 per euro 250,00, pag. 3 citazione), si osserva quando segue.
Con riferimento ai pagamenti a favore di e alla sig.ra Controparte_4
(ex moglie del convenuto) ritiene questo giudice – anche ragionando per Controparte_3 presunzioni - che siano riconducibili a donazioni che hanno beneficiato il convenuto
, rispettivamente titolare di omonima ditta e marito. Controparte_2
Oltre a ciò va detto che, in mancanza di prova contraria, la maggior parte delle operazioni registrate – di valore inferiore ai 1.000,00 euro - deve essere ricondotta a donazione di modico valore (783 cc), che è valida anche se mancante dell'atto pubblico, in ragione del significativo patrimonio dei due genitori, intestatari del conto n. 2242, oppure deve essere ricondotta alle accresciute esigenze di cura e accudimento degli stessi, dei quali si è occupato in passato proprio il figlio . Controparte_2
6
Per contro, le operazioni del valore uguale o superiore ai 1.000,00 euro si ritiene integrino donazioni nulle, stante la mancanza di atto pubblico e la assenza di giustificazione dell'esborso.
Rimangono dunque ingiustificati i versamenti uguali o superiori a 1.000,00 euro, elencati alle pagg. 3,4,5,6 della citazione (arrotondati senza tener conto dei decimali): € 1400,00, 1000,00, 1050,00, 1500,00, 1000,00, 1800,00, 1100,00, 1050,00, 1331,00, 1520,00, 1000,00, 1500,00, 3523,00, 1830,00, per un totale di euro 20.604,00.
Dal momento che dette somme appartenevano alla sig.ra per metà in Persona_1 ragione della cointestazione del conto n. 2442, dovrà restituire alla massa Controparte_2 derivante da successione materna la somma di euro 10.302,00 (20.604,00: 2).
B) Con riferimento alla successione di e al conto corrente a lui Persona_2 intestato n. 2626 - acceso presso Banco BPM - l'attore ritiene che molte operazioni registrate nel periodo agosto 2018-aprile 2021 siano riconducibili a donazioni nulle a favore
, direttamente o per il tramite della ex moglie beneficiaria Controparte_2 CP_3
[...]
Considerate valide le donazioni di “modico valore” di importo inferiore ai 1.000,00 euro per le ragioni sopra esposte, risulta un solo versamento integrante donazione nulla per euro 43.900,00, somma versata dal de cuius a Moda Diffusion per estinguere Controparte_4 un debito intestato allo stesso figlio (doc. 20 di parte convenuta), che egli dovrà restituire alla massa.
***
Sussiste controversia in ordine al contenuto e alla portata del testamento del sig.
che risulta redatto il 30.3.21 e pubblicato il 16.6.21 (doc. 3 parte Persona_2 attrice); le contestazioni mosse dall'attore non riguardano la sua autenticità, che allo stato può dirsi indiscussa;
egli chiede di accertare la nullità disposizione testamentaria “nella parte in cui al sig. viene imposto un onere testamentario illegittimo Parte_1
(avente causa o motivo illecito) ovvero viene previsto a suo carico un onere nullo per violazione della quota di legittima ex art. 549 c.c., vincolando la sua istituzione di erede all'adempimento di tale onere” (note conclusive dep. 5.5.25).
Dalla lettura e interpretazione del testamento del sig. si evince che: Persona_2
a)il testatore ha istituito eredi i propri tre figli, utilizzando le parole “NOMINO MIEI EREDI I MIEI TRE FIGLI , , ; _2 CP_1 Pt_1
b)il testatore ha inteso attribuire loro determinati beni, e precisamente
• a la casa di Via del Parco 16, CP_1
7
• a la casa in via del Parco 3/A con garage, il denaro e gli investimenti “presso _2 qualsiasi istituto”
• a e (insieme) le proprietà di Via Trezzo 23 B a Carpanedo-Mestre e in CP_1 _2
Via Olmo 36 in Maerne
• a la casa di Via Tasso a Maerne Pt_1
c)il testatore ha inteso imporre degli oneri facendo “OBBLIGO” a ciascun figlio di cedere la propria quota di bene in modo che potesse divenire unico intestatario della casa di Pt_1
Via Tasso e che e potessero divenire unici intestatari dei beni a loro attribuiti;
CP_1 _2 al di là di alcune imprecisioni, questo è il senso da attribuire alle ultime frasi scritte dal de cuius nella scheda testamentaria.
Ci troviamo di fronte ad una ipotesi di istituzione di erede, dunque successione a titolo universale e non particolare.
Devono applicarsi gli artt. 734 e 735 cc in materia di divisione del testatore e gli artt. 647 e
648 cc in materia di onere o modus.
***
Con riferimento alla cd. “divisione del testatore”, è noto che al de cuius è consentito già in sede di testamento dividere i suoi beni con efficacia reale tra gli eredi così che al momento della apertura della successione i beni risultano già direttamente attribuiti in proprietà esclusiva ai singoli eredi.
Si ritiene che nell'ambito dell'art. 734 il testatore goda di ampia libertà nell'assegnazione dei beni ma deve necessariamente rispettare i diritti dei legittimari e la proporzione tra quota astratta di eredità spettante all'erede e quota concreta di beni attribuiti (data dal rapporto tra il valore dei beni attribuiti e l'asse ereditario al netto dei debiti e legati al momento della successione, che si ricava a posteriori).
Nel caso di specie, il de cuius sig. ha operato con il suo testamento una Persona_2 divisione senza predeterminazione di quote.
L' art. 735 c.c. comma 1 prescrive la nullità della divisione in cui non siano compresi taluni eredi, ma la disposizione opera in caso preterizione totale, che nella fattispecie non si è realizzata dal momento che il testatore ha disposto a favore di ciascun figlio (al figlio ha inteso lasciare la casa di Via Tasso in Maerne). Pt_1
Nel caso di specie potrebbe essersi realizzata una preterizione parziale ai danni di Parte_1
, ma si tratta di ipotesi che è valutabile solo ex post perché è necessario da un lato
[...] appurare se nella divisione del testatore siano ricompresi o meno tutti i beni lasciati al
8
tempo della morte (art. 734 cc comma 2), dall'altro lato dar seguito alla istruttoria alla luce della azione di riduzione svolta (art. 735 cc comma 2).
***
Con riferimento all'istituto del modus o onere, l'art. 647 c.c. prevede la possibilità per il testatore di apporre un “peso” alla disposizione testamentaria sia nel caso di istituzione di erede che di legatario.
L'onere è una clausola accessoria con cui il de cuius impone al beneficiario un determinato dovere di condotta o astensione;
può avere un contenuto vario e consistere in un obbligo di dare, fare o di non fare.
Il terzo comma dell'art. 647 c.c. prevede che l'onere illecito o impossibile si consideri come non apposto e che dia luogo a nullità della disposizione nel caso in cui ne abbia costituito l'unico motivo determinante.
Si devono qui richiamare da una parte il concetto di “illiceità”, intesa come contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume e dall'altra parte quello di
“impossibilità”, sia giuridica che di fatto, che è causa invalidante quando assoluta, materiale, obiettiva.
Nella fattispecie – a parere di questo giudice - tutte le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius ha inteso imporre a ciascun figlio l'obbligo di cessione o vendita di quota di un bene a favore di un altro coerede integrano apposizione di modus o onere e devono ritenersi valide in ragione del fatto che nell'ordinamento giuridico la cessione o vendita di quota è una attività lecita e possibile.
La disciplina del modus deve essere sempre letta e orientata al favor testamenti ed in tal senso si deve osservare che l'azione di risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere appare introdotta con carattere residuale dal comma 2 dell'art. 648 cc, perché è legata a due ipotesi tassativamente determinate (risoluzione prevista espressamente dal testatore e modus unico motivo determinante); ma ciò che qui conta è che la ratio della risoluzione pare essere quella di “sanzione” per l'onerato inadempiente, che non ha rispettato la precisa volontà del testatore e di conseguenza merita di perdere il beneficio, pertanto è necessario evitare che la volontà del defunto possa essere frustrata attraverso la risoluzione.
Visto l'art. 554 cc (per il quale “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”) la disposizione testamentaria alla quale è apposto il modus potrà ritenersi inefficace solo nei limiti in cui sarà dimostrato che essa ha provocato la lesione di legittima.
9
In definitiva, deve essere dichiarata la validità della scheda testamentaria e delle disposizioni in essa contenute, fermo il diritto dell'erede di far valere l'eventuale lesione di legittima.
Le spese saranno regolate con la sentenza che definisce il giudizio.
P.Q.M.
nella causa n. 5813/23 RG, il G.I. Paola Fracassi, dichiarata la procedibilità delle domande per essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria,
1)accerta la qualità di eredi dei sig.ri (coniuge), , Persona_2 Parte_1
e (figli) nei confronti della defunta sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Per_1
(m. 20.8.18) nonchè la qualità di eredi , e
[...] Parte_1 Controparte_1
(figli) nei confronti del defunto sig. (m. 19.5.21); Controparte_2 Persona_2
2)dichiara la nullità delle donazioni compiute in vita dalla sig.ra a Persona_1 beneficio del figlio e per l'effetto condanna lo stesso a restituire _2 Controparte_2 alla massa derivante da successione materna la somma di euro 10.302,00 (20.604,00: 2, in ragione della cointestazione del conto), con gli interessi legali dalla singola operazione al saldo effettivo;
3)dichiara la nullità della donazione compiuta dal sig. in data 10.12.18 a Persona_2 beneficio del figlio e per l'effetto condanna lo stesso a restituire _2 Controparte_2 alla massa derivante da successione paterna la somma di euro 43.900,00, con gli interessi legali dal versamento al saldo effettivo;
4)accerta la validità del testamento olografo del de cuius sig. , redatto il Persona_2
30.3.21 e pubblicato il 16.6.21, delle disposizioni in esso contenute, incluse quelle con cui il testatore ha inteso apporre oneri - validi e leciti - a carico degli eredi, fermo il diritto dell'erede di far valere l'eventuale lesione di legittima. Parte_1
Riserva di regolare il prosieguo della causa con separata ordinanza.
Venezia, 15.7.25
Il Giudice
Dr.ssa Paola Fracassi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Il Giudice Paola Fracassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 5813/23 rg promossa da:
Parte_1
con avv. Simone Tramontan, parte attrice
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
con avv. Roberto Pea, Chiara Pea, parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note conclusive dep. 5.5.25
ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e rigettata, previo accertamento della qualità di erede legittimo del sig. con riguardo alla successione aperta Parte_1 in morte della sig.ra e previo accertamento della qualità di erede Persona_1 testamentario e/o legittimo e/o legittimario dell'attore con riguardo alla successione aperta in morte del sig. : Persona_2
a)dichiarare la nullità degli atti di donazione per vizio di forma, sia con riguardo alla successione aperta con la morte del sig. sia con riguardo alla Persona_2 successione aperta con la morte della sig.ra e condannare i convenuti Persona_1 alla relativa restituzione a favore dell'attore, nella somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data delle singole disposizioni al saldo;
b)dichiarare la nullità della disposizione testamentaria, come sopra trascritta, nella parte in cui al sig. viene imposto un onere testamentario illegittimo Parte_1
(avente causa o motivo illecito) ovvero viene previsto a suo carico un onere nullo per violazione della quota di legittima ex art. 549 c.c., vincolando la sua istituzione di erede all'adempimento di tale onere;
1
c)per effetto dell'accoglimento della domanda sub b), dichiarare la nullità per preterizione, ai sensi dell'art. 735 co. 1 c.c., della divisione del testatore e, per l'effetto, previo accertamento della qualità di erede testamentario/legittimo e/o legittimario dell'attore, dichiarare aperta la successione legittima in morte del sig. , Persona_2 accertare il valore della massa ereditaria e dei beni caduti in successione, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. e previo obbligo di rendiconto dei convenuti in merito ai beni detenuti e alle somme riscosse, e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la relativa divisione giudiziale secondo le regole della successione testamentaria e/o legittima, ovvero, in subordine, secondo le quote di riserva dei legittimari;
d)in caso di nullità dell'onere testamentario, ma non dell'intera disposizione testamentaria, dichiarare come non apposto a carico del sig. il predetto Parte_1 onere o modus e, per l'effetto, disporre lo scioglimento della comunione e, per l'effetto, la divisione giudiziale dei beni immobili e dei beni mobili di cui le parti sono comproprietarie per successione universale in morte della sig.ra , indicati nei §1 della Persona_1 parte in fatto dell'atto di citazione;
e)in subordine, ai sensi dell'art. 735 co. 2 c.c. e art. 553 e ss. c.c., previo accertamento e declaratoria della qualità di erede legittimario dell'attore, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per violazione delle quote di legittima, da determinarsi in corso di causa, sempre previo obbligo in capo ai convenuti di rendere il conto dei beni immobili, mobili, delle somme prelevate e dei frutti civili dagli stessi percepiti e, quindi, previa formazione della massa ereditaria comprensiva del relictum e del donatum;
f)in conseguenza all'accoglimento della domanda di riduzione, dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore le disposizioni testamentarie (e/o donazioni) lesive della quota di riserva a favore del legittimario e condannare i convenuti alla Parte_1 restituzione dei relativi beni e somme di denaro ed in subordine disporsi lo scioglimento e la divisione dell'eventuale comunione ereditaria formata sui beni della successione aperta con la morte di anche a mezzo di conguaglio in denaro o vendita nel Persona_2 caso i beni non siano comodamente divisibili;
g)condannare la sig.ra a pagare all'attore, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione dell'immobile sito in Venezia Via del Parco 16, a far data dal 20 agosto 2018, l'importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
per quanto esposto, rigettare, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto o prescritte, le eccezioni tutte e le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 663 c.c., compensare l'attore, con denaro o beni ereditari da parte dei coeredi, qualora si interpreti l'onere testamentario di cui è stato onerato il sig.
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, con il testamento di , quale prelegato ai sensi Parte_1 Persona_2 dell'art. 661 c.c. o quale legato.
Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta
1)In Via preliminare: dichiararsi l'improcedibilità delle domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti riguardanti la successione ereditaria della madre Per_1
per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
[...]
2)Accertarsi che eredi legittimi del signor sono i figli Persona_2 Controparte_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] l' 11.8.1959) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]). _2
3)Accertarsi la validità delle disposizioni del testamento olografo a firma di Per_2
e conseguentemente assegnarsi i beni ereditari mobili ed immobili nei termini
[...] indicati dal “de cuius”;
Darsi atto che i fratelli e intendono rispettare le volontà Controparte_1 Controparte_2 testamentarie del de cuius che ha disposto l'assegnazione al fratello dell'unità Pt_1 immobiliare sita in Maerne di AG Via Olmo.
Disporsi conseguentemente in sede di divisione ereditaria l'assegnazione dei beni mobili ed immobili come segue:
- assegnarsi a le quote e gli immobili così descritti nel testamento Controparte_2 olografo sub. A,B,C e D (cfr. doc. 10) nonché dei titoli e denaro attualmente depositati presso i c/c accesi presso la BPM Agenzia di Mestre V.le Garibaldi (cfr. doc. 14).
- Assegnarsi a le quote e gli immobili così descritti nel testamento olografo Controparte_1 sub. A,D ed E, dando atto che il fratello è disposto a cedere la sua quota alla sorella _2
.- CP_1
- Assegnarsi a la proprietà dei beni immobili siti in AG (VE) Parte_1
Via Olmo Fg. 15 Mapp. 561 sub. 11,12,14,16,18,22 e 23.
4)Respingersi le domande formulate dall'attore nei confronti delle parti convenute perché infondate in fatto e in diritto.
5)Dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione proposta dall'attore
nei confronti del fratello e comunque respingersi la relativa Parte_1 _2 domanda perché infondata in fatto e in diritto.
6)Accertarsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di restituzione formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute e comunque respingersi la relativa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
3
7)In via riconvenzionale:
a) accertarsi la natura simulata dell'atto di compravendita 5.6.1995 di rep. n. 52523 Notaio stipulato tra e da una parte e Per_3 Persona_2 Persona_1 Parte_1 dall'altra e dichiararsi la nullità del predetto atto per vizio di forma ex art. 782
[...]
c.c.
Accertarsi che detto bene è parte del patrimonio del de cuius e, conseguentemente, disporsi la riduzione della predetta donazione perché lesiva della quota dei convenuti.
b) Sempre in via riconvenzionale, in esecuzione delle disposizioni testamentarie del de cuius
, ordinarsi ex art. 2932 CC e, comunque, condannarsi il signor Persona_2
a trasferire alla sorella la propria quota di 1/9 Parte_1 Controparte_1 dell'unità immobiliare sita in Mestre Via del Parco 16.
c) Ordinarsi al signor di dichiarare quali beni di proprietà del signor Parte_1
esso possiede nonché rendere il conto delle somme prelevate nonché Persona_2 dei crediti riscossi con riferimento ai beni immobili allo stesso assegnati;
d) Disporsi il rimborso delle spese sostenute dai convenuti riguardanti le migliorie e spese sostenute sui beni immobili oggetto di successione.
8)Ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 cpc, al signor l'esibizione in giudizio Parte_1 degli estratti conto e dei documenti bancari afferenti ai c/c intestati allo stesso a far data dal 1994 fino alla data di apertura della successione del padre . Persona_2
9)Spese e competenze di lite rifuse.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dell'aprile 2023 il sig. ha citato in giudizio i Parte_1 fratelli e avanzando domande relative alla successione della madre CP_1 Controparte_2 sig.ra - morta il 20.8.18 senza lasciare testamento - ed alla successione Persona_1 del padre sig. , deceduto il 19.5.21 lasciando testamento olografo che è Persona_2 stato pubblicato dal notaio dr. in data 16.6.2021. Persona_4
A seguito dello svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria e dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc, oggi la causa è matura per la decisione solo con riferimento ad alcune questioni.
***
Con riferimento alla successione della sig.ra e del sig. Persona_1 Per_2
, si è realizzato il fenomeno delle c.d. "masse plurime" che ricorrono, ai fini
[...] civilistici, quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli (ad esempio, due successioni
4
ereditarie); in tal caso per consolidato orientamento di giurisprudenza ogni titolo di acquisto genera una comunione e l'atto di scioglimento della comunione non concretizza un'unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni (Cass. 5798/1992, Cass. 314/2009, Cass. 18910/2020, Cass. 23552/2023).
L'attore ha richiamato espressamente negli atti il proprio “diritto ad ottenere la divisione dei beni di cui è proprietario per successione della sig.ra ” (pag. 38 Persona_1 citazione), ha chiesto il “previo accertamento della qualità di erede legittimo del sig.
con riguardo alla successione aperta in morte della sig.ra Parte_1 Per_1
e (…) con riguardo alla successione aperta in morte del sig. ”,
[...] Persona_2
e svolto domanda di nullità delle donazioni riconducibili anche alla madre.
E' evidente che lo scioglimento della comunione derivante dalla apertura di successione di è antecedente logico e necessario per addivenire alla divisione che Persona_1 riguarda i beni caduti in successione di;
ciò è evidente al punto che il Persona_2 tentativo di mediazione obbligatorio si è svolto (con esito negativo) sia con riferimento alla successione del sig. ante causam, sia con riferimento alla successione Persona_2 della sig.ra per disposizione sì del giudice, ma a fronte della eccezione Persona_1 di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta.
***
Ciò posto, deve essere accertata – incidenter tantum - la qualità di eredi dei sig.ri
(coniuge), , e Persona_2 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(figli) nei confronti della defunta sig.ra (m. 20.8.18); deve essere Persona_1 accertata la qualità di eredi , e (figli) Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti del defunto sig. (m. 19.5.21). Persona_2
Non esistono contestazioni sul punto,; con riferimento alla seconda successione vi è anche la prova della accettazione espressa avanti il notaio che ha pubblicato il testamento olografo da parte di e (doc. 10 parte convenuta), risulta prodotto agli atti CP_1 Controparte_2
l'esito della actio interrogatoria esperita dagli odierni convenuti (doc. 26 e 27 attore) e comunque non vi è dubbio che il sig. abbia accettato l'eredità paterna, Parte_1 alla luce del contenuto e tenore degli atti di parte.
Incontestato è anche il fatto che la madre delle parti in causa è morta senza lasciare testamento, pertanto dovranno applicarsi le norme sulla successione ab intestato, mentre il padre lo ha redatto e depositato presso un notaio poche settimane prima della sua morte, pertanto dovranno applicarsi le norme sulla successione testamentaria.
***
Sussiste controversia in ordine alle donazioni che - secondo l'attore Parte_1
- sarebbero state fatte in vita dai due anziani a favore di e
[...] Controparte_1 _2
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, di Moda Diffusion di nonché della ex moglie di questo, Per_2 Controparte_2
Controparte_3
A)Con riferimento alla successione di - e precisamente al conto Persona_1 corrente intestato a lei e al marito (n. 2442 acceso presso Banco BPM) nonchè al conto cointestato a lei e al figlio a (n. 70373 acceso presso Banco San Marco) - Controparte_2
l'attore ritiene che molte operazioni registrate nel periodo 2010-2018 Parte_1 siano riconducibili a donazioni della defunta a favore di e , che _2 Controparte_1 devono essere dichiarate nulle per vizio di forma ex art. 782 cc..
Si tratta di pagamenti che integrano in effetti donazioni nulle per mancanza dei requisiti di legge, pertanto già il donante in vita avrebbe potuto far valere la nullità e il conseguente diritto alla restituzione delle somme.
Deve farsi qui applicazione dei principi posti da Cass. Civ. 14788/24, 32694/24, 10250/14, n. 15669/11, n. 7651/05, secondo cui, in caso di dichiarazione di nullità di un negozio
(anche donazione) in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento.
Ne deriva che è prescritto il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dopo il decorso del termine di 10 anni dal pagamento;
visti gli adempimenti di notifica dell'atto di citazione, nel caso di specie la prescrizione riguarda tutti i versamenti effettuati sino al 9.04.13 incluso;
tra questi, a titolo meramente esemplificativo, l'importo di euro 12.000,00 a favore
, uscito a dicembre 2010 dal conto cointestato ai genitori n. 2242, e le Controparte_1 somme a favore di , uscite nel corso dell'anno 2010 dal conto corrente Controparte_2 cointestato a lui e alla sig.ra n. 70373. Persona_1
Per i versamenti effettuati successivamente (il primo indagato è quello del 26.4.13 per euro 250,00, pag. 3 citazione), si osserva quando segue.
Con riferimento ai pagamenti a favore di e alla sig.ra Controparte_4
(ex moglie del convenuto) ritiene questo giudice – anche ragionando per Controparte_3 presunzioni - che siano riconducibili a donazioni che hanno beneficiato il convenuto
, rispettivamente titolare di omonima ditta e marito. Controparte_2
Oltre a ciò va detto che, in mancanza di prova contraria, la maggior parte delle operazioni registrate – di valore inferiore ai 1.000,00 euro - deve essere ricondotta a donazione di modico valore (783 cc), che è valida anche se mancante dell'atto pubblico, in ragione del significativo patrimonio dei due genitori, intestatari del conto n. 2242, oppure deve essere ricondotta alle accresciute esigenze di cura e accudimento degli stessi, dei quali si è occupato in passato proprio il figlio . Controparte_2
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Per contro, le operazioni del valore uguale o superiore ai 1.000,00 euro si ritiene integrino donazioni nulle, stante la mancanza di atto pubblico e la assenza di giustificazione dell'esborso.
Rimangono dunque ingiustificati i versamenti uguali o superiori a 1.000,00 euro, elencati alle pagg. 3,4,5,6 della citazione (arrotondati senza tener conto dei decimali): € 1400,00, 1000,00, 1050,00, 1500,00, 1000,00, 1800,00, 1100,00, 1050,00, 1331,00, 1520,00, 1000,00, 1500,00, 3523,00, 1830,00, per un totale di euro 20.604,00.
Dal momento che dette somme appartenevano alla sig.ra per metà in Persona_1 ragione della cointestazione del conto n. 2442, dovrà restituire alla massa Controparte_2 derivante da successione materna la somma di euro 10.302,00 (20.604,00: 2).
B) Con riferimento alla successione di e al conto corrente a lui Persona_2 intestato n. 2626 - acceso presso Banco BPM - l'attore ritiene che molte operazioni registrate nel periodo agosto 2018-aprile 2021 siano riconducibili a donazioni nulle a favore
, direttamente o per il tramite della ex moglie beneficiaria Controparte_2 CP_3
[...]
Considerate valide le donazioni di “modico valore” di importo inferiore ai 1.000,00 euro per le ragioni sopra esposte, risulta un solo versamento integrante donazione nulla per euro 43.900,00, somma versata dal de cuius a Moda Diffusion per estinguere Controparte_4 un debito intestato allo stesso figlio (doc. 20 di parte convenuta), che egli dovrà restituire alla massa.
***
Sussiste controversia in ordine al contenuto e alla portata del testamento del sig.
che risulta redatto il 30.3.21 e pubblicato il 16.6.21 (doc. 3 parte Persona_2 attrice); le contestazioni mosse dall'attore non riguardano la sua autenticità, che allo stato può dirsi indiscussa;
egli chiede di accertare la nullità disposizione testamentaria “nella parte in cui al sig. viene imposto un onere testamentario illegittimo Parte_1
(avente causa o motivo illecito) ovvero viene previsto a suo carico un onere nullo per violazione della quota di legittima ex art. 549 c.c., vincolando la sua istituzione di erede all'adempimento di tale onere” (note conclusive dep. 5.5.25).
Dalla lettura e interpretazione del testamento del sig. si evince che: Persona_2
a)il testatore ha istituito eredi i propri tre figli, utilizzando le parole “NOMINO MIEI EREDI I MIEI TRE FIGLI , , ; _2 CP_1 Pt_1
b)il testatore ha inteso attribuire loro determinati beni, e precisamente
• a la casa di Via del Parco 16, CP_1
7
• a la casa in via del Parco 3/A con garage, il denaro e gli investimenti “presso _2 qualsiasi istituto”
• a e (insieme) le proprietà di Via Trezzo 23 B a Carpanedo-Mestre e in CP_1 _2
Via Olmo 36 in Maerne
• a la casa di Via Tasso a Maerne Pt_1
c)il testatore ha inteso imporre degli oneri facendo “OBBLIGO” a ciascun figlio di cedere la propria quota di bene in modo che potesse divenire unico intestatario della casa di Pt_1
Via Tasso e che e potessero divenire unici intestatari dei beni a loro attribuiti;
CP_1 _2 al di là di alcune imprecisioni, questo è il senso da attribuire alle ultime frasi scritte dal de cuius nella scheda testamentaria.
Ci troviamo di fronte ad una ipotesi di istituzione di erede, dunque successione a titolo universale e non particolare.
Devono applicarsi gli artt. 734 e 735 cc in materia di divisione del testatore e gli artt. 647 e
648 cc in materia di onere o modus.
***
Con riferimento alla cd. “divisione del testatore”, è noto che al de cuius è consentito già in sede di testamento dividere i suoi beni con efficacia reale tra gli eredi così che al momento della apertura della successione i beni risultano già direttamente attribuiti in proprietà esclusiva ai singoli eredi.
Si ritiene che nell'ambito dell'art. 734 il testatore goda di ampia libertà nell'assegnazione dei beni ma deve necessariamente rispettare i diritti dei legittimari e la proporzione tra quota astratta di eredità spettante all'erede e quota concreta di beni attribuiti (data dal rapporto tra il valore dei beni attribuiti e l'asse ereditario al netto dei debiti e legati al momento della successione, che si ricava a posteriori).
Nel caso di specie, il de cuius sig. ha operato con il suo testamento una Persona_2 divisione senza predeterminazione di quote.
L' art. 735 c.c. comma 1 prescrive la nullità della divisione in cui non siano compresi taluni eredi, ma la disposizione opera in caso preterizione totale, che nella fattispecie non si è realizzata dal momento che il testatore ha disposto a favore di ciascun figlio (al figlio ha inteso lasciare la casa di Via Tasso in Maerne). Pt_1
Nel caso di specie potrebbe essersi realizzata una preterizione parziale ai danni di Parte_1
, ma si tratta di ipotesi che è valutabile solo ex post perché è necessario da un lato
[...] appurare se nella divisione del testatore siano ricompresi o meno tutti i beni lasciati al
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tempo della morte (art. 734 cc comma 2), dall'altro lato dar seguito alla istruttoria alla luce della azione di riduzione svolta (art. 735 cc comma 2).
***
Con riferimento all'istituto del modus o onere, l'art. 647 c.c. prevede la possibilità per il testatore di apporre un “peso” alla disposizione testamentaria sia nel caso di istituzione di erede che di legatario.
L'onere è una clausola accessoria con cui il de cuius impone al beneficiario un determinato dovere di condotta o astensione;
può avere un contenuto vario e consistere in un obbligo di dare, fare o di non fare.
Il terzo comma dell'art. 647 c.c. prevede che l'onere illecito o impossibile si consideri come non apposto e che dia luogo a nullità della disposizione nel caso in cui ne abbia costituito l'unico motivo determinante.
Si devono qui richiamare da una parte il concetto di “illiceità”, intesa come contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume e dall'altra parte quello di
“impossibilità”, sia giuridica che di fatto, che è causa invalidante quando assoluta, materiale, obiettiva.
Nella fattispecie – a parere di questo giudice - tutte le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius ha inteso imporre a ciascun figlio l'obbligo di cessione o vendita di quota di un bene a favore di un altro coerede integrano apposizione di modus o onere e devono ritenersi valide in ragione del fatto che nell'ordinamento giuridico la cessione o vendita di quota è una attività lecita e possibile.
La disciplina del modus deve essere sempre letta e orientata al favor testamenti ed in tal senso si deve osservare che l'azione di risoluzione della disposizione per inadempimento dell'onere appare introdotta con carattere residuale dal comma 2 dell'art. 648 cc, perché è legata a due ipotesi tassativamente determinate (risoluzione prevista espressamente dal testatore e modus unico motivo determinante); ma ciò che qui conta è che la ratio della risoluzione pare essere quella di “sanzione” per l'onerato inadempiente, che non ha rispettato la precisa volontà del testatore e di conseguenza merita di perdere il beneficio, pertanto è necessario evitare che la volontà del defunto possa essere frustrata attraverso la risoluzione.
Visto l'art. 554 cc (per il quale “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”) la disposizione testamentaria alla quale è apposto il modus potrà ritenersi inefficace solo nei limiti in cui sarà dimostrato che essa ha provocato la lesione di legittima.
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In definitiva, deve essere dichiarata la validità della scheda testamentaria e delle disposizioni in essa contenute, fermo il diritto dell'erede di far valere l'eventuale lesione di legittima.
Le spese saranno regolate con la sentenza che definisce il giudizio.
P.Q.M.
nella causa n. 5813/23 RG, il G.I. Paola Fracassi, dichiarata la procedibilità delle domande per essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria,
1)accerta la qualità di eredi dei sig.ri (coniuge), , Persona_2 Parte_1
e (figli) nei confronti della defunta sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Per_1
(m. 20.8.18) nonchè la qualità di eredi , e
[...] Parte_1 Controparte_1
(figli) nei confronti del defunto sig. (m. 19.5.21); Controparte_2 Persona_2
2)dichiara la nullità delle donazioni compiute in vita dalla sig.ra a Persona_1 beneficio del figlio e per l'effetto condanna lo stesso a restituire _2 Controparte_2 alla massa derivante da successione materna la somma di euro 10.302,00 (20.604,00: 2, in ragione della cointestazione del conto), con gli interessi legali dalla singola operazione al saldo effettivo;
3)dichiara la nullità della donazione compiuta dal sig. in data 10.12.18 a Persona_2 beneficio del figlio e per l'effetto condanna lo stesso a restituire _2 Controparte_2 alla massa derivante da successione paterna la somma di euro 43.900,00, con gli interessi legali dal versamento al saldo effettivo;
4)accerta la validità del testamento olografo del de cuius sig. , redatto il Persona_2
30.3.21 e pubblicato il 16.6.21, delle disposizioni in esso contenute, incluse quelle con cui il testatore ha inteso apporre oneri - validi e leciti - a carico degli eredi, fermo il diritto dell'erede di far valere l'eventuale lesione di legittima. Parte_1
Riserva di regolare il prosieguo della causa con separata ordinanza.
Venezia, 15.7.25
Il Giudice
Dr.ssa Paola Fracassi
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