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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
TA AR (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
AR (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 28.03.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti depositavano le note di udienza nei termini assegnati dal
Giudice delegato e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
premesso che contraeva matrimonio concordatario in TA AR (RM) il
13.07.2013 con e che dalla loro unione non nascevano figli, venuta CP_1
meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di essere un dipendente statale con uno stipendio mensile di circa 1.600,00, che la moglie aveva adottato nei suoi riguardi atteggiamenti aggressivi sin dall'inizio del rapporto e che la stessa aveva abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2023 asportando i propri effetti personali.
Ciò dedotto, il ricorrente chiedeva la dichiarazione di separazione personale dei coniugi in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'assegnazione a suo favore dell'abitazione familiare di sua proprietà e dei cani della coppia, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie del veterinario.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del
2 ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 25.02.2024 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti, deduceva che la crisi coniugale era dovuta alle difficoltà legate alla difficoltà di procreazione della coppia, che in accordo con il ricorrente aveva lasciato l'abitazione familiare nel mese di agosto del 2023, che era affetta da una malattia degenerativa invalidante e che era stata licenziata dal lavoro per aver superato il periodo di comporto.
Ciò premesso, la resistente aderiva alla domanda di separazione e di assegnazione all' dell'abitazione familiare e chiedeva di disporre a carico Parte_1
del marito ed a suo favore un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, nonché l'assegnazione dei cani in suo favore.
I procuratori dei coniugi depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c. e insistevano nelle loro difese ed eccezioni.
All'udienza presidenziale del 03.04.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltate le dichiarazioni rese, con ordinanza riservata emessa nella medesima giornata adottava i provvedimenti provvisori opportuni e, ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
In data 26.03.2025 i procuratori delle parti depositavano note a mezzo delle quali deducevano l'intervenuto accordo tra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate.
All'udienza cartolare del 28.03.2025, Il Giudice, viste le note scritte depositate, riserva la decisione al Collegio.
3 Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, già cessata prima della celebrata udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
Il Tribunale ritiene possano inoltre essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3275/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IV (RM) il 07.10.1981 e nata a [...] il CP_1
27.11.1981 aventi contratto matrimonio in TA AR (RM) il 13.07.2013 e registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 2013, atto n. 31 parte 2 serie A;
4 - assegna la casa coniugale al ricorrente proprietario Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1
mantenimento in favore di di euro 250,00 mensili, con decorrenza CP_1
dal mese di marzo 2024, oltre rivalutazione ISTAT da applicarsi di anno in anno e da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
- dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso, in IV il 11 aprile 2025
Si comunichi.
Il Presidente
dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
TA AR (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
AR (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 28.03.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti depositavano le note di udienza nei termini assegnati dal
Giudice delegato e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
premesso che contraeva matrimonio concordatario in TA AR (RM) il
13.07.2013 con e che dalla loro unione non nascevano figli, venuta CP_1
meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di essere un dipendente statale con uno stipendio mensile di circa 1.600,00, che la moglie aveva adottato nei suoi riguardi atteggiamenti aggressivi sin dall'inizio del rapporto e che la stessa aveva abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2023 asportando i propri effetti personali.
Ciò dedotto, il ricorrente chiedeva la dichiarazione di separazione personale dei coniugi in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'assegnazione a suo favore dell'abitazione familiare di sua proprietà e dei cani della coppia, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie del veterinario.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del
2 ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 25.02.2024 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti, deduceva che la crisi coniugale era dovuta alle difficoltà legate alla difficoltà di procreazione della coppia, che in accordo con il ricorrente aveva lasciato l'abitazione familiare nel mese di agosto del 2023, che era affetta da una malattia degenerativa invalidante e che era stata licenziata dal lavoro per aver superato il periodo di comporto.
Ciò premesso, la resistente aderiva alla domanda di separazione e di assegnazione all' dell'abitazione familiare e chiedeva di disporre a carico Parte_1
del marito ed a suo favore un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, nonché l'assegnazione dei cani in suo favore.
I procuratori dei coniugi depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c. e insistevano nelle loro difese ed eccezioni.
All'udienza presidenziale del 03.04.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltate le dichiarazioni rese, con ordinanza riservata emessa nella medesima giornata adottava i provvedimenti provvisori opportuni e, ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
In data 26.03.2025 i procuratori delle parti depositavano note a mezzo delle quali deducevano l'intervenuto accordo tra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate.
All'udienza cartolare del 28.03.2025, Il Giudice, viste le note scritte depositate, riserva la decisione al Collegio.
3 Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, già cessata prima della celebrata udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
Il Tribunale ritiene possano inoltre essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3275/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IV (RM) il 07.10.1981 e nata a [...] il CP_1
27.11.1981 aventi contratto matrimonio in TA AR (RM) il 13.07.2013 e registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 2013, atto n. 31 parte 2 serie A;
4 - assegna la casa coniugale al ricorrente proprietario Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1
mantenimento in favore di di euro 250,00 mensili, con decorrenza CP_1
dal mese di marzo 2024, oltre rivalutazione ISTAT da applicarsi di anno in anno e da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
- dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso, in IV il 11 aprile 2025
Si comunichi.
Il Presidente
dott. Gianluca Gelso
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