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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4773/2023 avente ad oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio promoSS da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Denis AR C.F._1
Bertolino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in OL (TO) Piazza Barbieri
n. 12
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Yleina Controparte_1 C.F._2
Lauria ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Francia n. 30
CONVENUTO in contraddittorio con
, nata a [...] il [...], nata a Controparte_2 Controparte_3
Torino il 29.09.2011 e , nata a [...], il [...], elettivamente domiciliate in CP_4
Torino, via Amerigo Vespucci n. 58 bis, presso lo studio dell'Avv. Isabella NACCI, che le rappresenta e difende nella qualità di curatore speciale e avvocato
TERZO INTERVENUTO
Collegio del
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisa come da atto del 3.10.2024 (sua comparsa di costituzione nel presente procedimento)
Per parte convenuta: precisa come da ultimo atto del suo difensore (memoria ex art. 166 e 167 comma 1 e 2 c.p.c. datata
13.3.2024)
pagina 1 di 10 Per terzo intervenuto: precisa come da foglio di PC del 18.11.24
Per il Pubblico Ministero
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio con rito concordatario nel Parte_2 Controparte_1
Comune di Torino il 19 maggio 2018 (atto n. 102 parte II Serie A Uff. 2 dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nate tre figlie: (16.07.2009), (29.09.2011) e Controparte_2 CP_3 CP_4
(4.12.2018).
In data 13.05.2022 i coniugi sottoscrivevano verbale di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale di Torino, omologato con decreto del 25.05.2022. Nell'ambito della suddetta procedura veniva stabilito che la figlia minore risiedesse con la madre – alla quale originariamente veniva CP_4 assegnata la casa familiare, ma che in un secondo momento si trasferiva in un alloggio della
Cooperativa “Forma Libera” dove vive tutt'ora a titolo gratuito – mentre, quanto alle altre due figlie,
( e veniva prevista la collocazione con il padre. CP_2 CP_3
Con ricorso depositato il 24/2/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile (ai sensi dell'art. 3 n. 2, lettera b l. 898/70); affido condiviso delle figlie minori con collocazione della minore presso la madre e delle altre due figlie, e CP_4 CP_2
presso il padre;
con richiesta che il provvedesse in via esclusiva al mantenimento di CP_3 CP_1
e e che, in favore della minore versasse la somma di € 300,00 a titolo di CP_2 CP_3 CP_4 mantenimento, nonché provvedesse, in favore della medesima, a contribuire alle spese extra con le modalità di cui al protocollo d'intesa del Tribunale di Torino. Parte ricorrente inoltre, considerato il perseverante inadempimento di dell'assegno di mantenimento, chiedeva che fosse ordinato CP_1 al datore di lavoro il pagamento diretto.
Si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 18/9/2023 con la quale CP_1 chiedeva di dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso delle tre figlie, con collocazione prevalente presso di sé e disporre che la madre potesse vederle con modalità da concordare e con la supervisione dei servizi territoriali competenti;
chiedeva altresì di disporre che la madre contribuisse al mantenimento delle figlie minorenni con la cifra di euro 300,00 mensili (100,00 per ogni figlia) con rimborso delle spese extra nella misura del 50%. Quanto alla domanda di parte ricorrente di pagamento diretto, formulata ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c., chiedeva di dichiararne l'inammissibilità per carenza del presupposto del perseverante inadempimento. Parte convenuta, evidenziata la personalità violenta ed aggressiva di parte ricorrente ed il suo comportamento inadeguato verso le figlie, chiedeva altresì che venisse disposta TU avente ad oggetto le capacità genitoriali della steSS.
Avanti al Presidente del Tribunale veniva esperito tentativo di conciliazione tra le parti con esito negativo e parte ricorrente riferiva la propria intenzione di richiedere - alla luce delle risultanze dell'osservazione esperita dai Servizi Sociali aventi in carico il nucleo - l'affidamento esclusivo delle minori. Parte resistente invece insisteva sulla richiesta di affido condiviso.
Il Presidente, con ordinanza del 30.09.2023, confermava le condizioni di separazione e disponeva che la minore fosse collocata con la madre presso il Gruppo Appartamento di OL (ove in quel CP_4
pagina 2 di 10 momento già dimoravano); confermava e disponeva la presa in carico dei nucleo da parte del Servizio
Sociale e di NPI/Psicologia; disponeva la nomina di curatrice speciale, avv. Isabella CC, a tutela delle minori nonché TU psicodiagnostica sul nucleo, al fine di comprendere la condizione psicoaffettiva delle minori, la qualità del loro legame con i genitori e di individuare gli interventi reputati opportuni.
Veniva infine fiSSta udienza avanti al G.I. per il 27.03.2024 con assegnazione di termine alle parti per deposito delle memorie ex art. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.
In data 14.10.2023 la curatrice depositava la propria memoria di costituzione e, con memoria integrativa dell'11.11.2023 (alla luce di segnalazioni dei Servizi in merito a forti criticità emerse nell'ambito del nucleo richiedeva interventi urgenti diretti a limitare la responsabilità CP_1 genitoriale del padre sulle figlie minori e nonché ampliamento del quesito della TU ai CP_2 CP_3 contesti familiari allargati in considerazione del coinvolgimento anche di altri parenti nella gestione delle minori.
Il Tribunale, all'udienza celebratasi ex art 127 ter c.p.c. in data 14.11.2023, disponeva l'affidamento delle minori e al Servizio sociale territorialmente competente per la durata di anni CP_2 CP_3 CP_4 due, autorizzando il Servizio ad adottare le decisioni di maggior interesse per le minori e limitando la responsabilità genitoriale di e sulle questioni di straordinaria amministrazione;
AR CP_1 confermava la collocazione della minore presso la madre in struttura comunitaria, mentre CP_4 disponeva la collocazione di e presso gli zii paterni, con esercizio in capo agli stessi dei CP_2 CP_3 poteri genitoriali quanto alla ordinaria amministrazione;
infine sospendeva le visite padre-figlie.
In data 29.11.2023 parte convenuta si costituiva in giudizio con il nuovo difensore Avv. Ylenia Lauria.
All'udienza del 30.11.2023, parte ricorrente chiedeva la conferma dell'ordinanza da ultimo emeSS dal Tribunale riservandosi di richiedere l'affido alla madre delle minori a seguito di TU;
parte convenuta si rimetteva sui provvedimenti assunti in via d'urgenza, mentre, la curatrice speciale richiedeva la conferma del suddetto provvedimento ad eccezione della sospensione delle visite padre-figli in sostituzione della quale richiedeva disporsi incontri in luogo neutro.
Il Tribunale, con ordinanza del 30.11.2023, confermava il provvedimento emesso in via d'urgenza il precedente 14.11.2023, disponeva incontri in luogo neutro tra padre e figlie, l'attivazione di un percorso a sostegno della genitorialità in favore di entrambe le figure adulte, invitava il datore di lavoro di ad inviare documentazione sullo stato lavorativo e fiSSva udienza ex art. 127 ter cpc alla CP_1 data del 16.1.2024, autorizzando le parti al deposito di note scritte, che venivano depositate in termini.
A seguito dell'udienza figurata del 16.01.2024, il Tribunale emetteva ordinanza con la quale invitava nuovamente il datore di lavoro di parte convenuta a trasmettere dichiarazione attestante lo stato lavorativo e retributivo del medesimo, fiSSva udienza ex art. 127 ter c.p.c. al 23.04.2024, autorizzando le parti al deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
In data 6.02.2024 parte ricorrente depositava memoria integrativa con cui richiedeva l'affido delle figlie in via super esclusiva alla madre, e la previsione di incontri padre-figlia in modalità protette, oltre che provvedimenti in punto contribuzione al mantenimento da parte di CP_1
Nel mentre il perito nominato, preso atto della forte conflittualità esistente tra le parti e le criticità emerse in ordine alle capacità genitoriali di entrambe le figure adulte, richiedeva una proroga dei termini per il deposito dell'elaborato, che veniva dunque disposto con ordinanza del 4.03.2024 con fiSSzione di udienza per la disamina della TU e precisazione delle conclusioni al 28.05.2024.
pagina 3 di 10 Con relazione di TU, depositata in data 18.04.2024, dato atto delle forti criticità emerse in entrambi gli ambiti genitoriali veniva evidenziata la necessità di non mutare la collocazione delle minori e mantenere altresì l'affidamento al Servizio. All'udienza del 28.5.2024 la parte convenuta, presente personalmente, dava atto dell'avvenuta dismissione del mandato da parte del suo difensore (depositata il 24.5.2024) e chiedeva pertanto un rinvio.
Con ordinanza del 10.6.2024, il G.I. confermava la presa in carico dei servizi al fine di avviare anche il percorso presso il servizio di NPI e fiSSva udienza per precisazione delle conclusioni al 26.11.2024.
Con atto del 3.10.2024, parte ricorrente si costituiva in giudizio con nuovo il difensore, avv. Denis
Bertolino.
All'udienza del 26.11.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale ritiene che – nel caso di specie – non si poSS procedere all'audizione delle figlie minori ultra-dodicenni, posto che l'audizione delle stesse anche in sede giudiziaria sarebbe nociva e causa di ulteriore sofferenza nel dover rievocare circostanze e situazioni di sofferenza e delusioni causate dalla relazione con i genitori ed in modo particolare con il padre.
PaSSndo al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ed affidamento esclusivo della minore
Preliminarmente rileva il Collegio come sussista la competenza per materia del Tribunale
Ordinario a conoscere di tutte le domande formulate con il presente ricorso, ivi compresa quella di decadenza della responsabilità genitoriale, coltivata dal curatore speciale.
Invero, ai sensi dell'art. 38 disp. att., come sostituito dall'art. 1 comma 28, L. 26.11.2021 n. 206
(ed applicabile a questo giudizio in quanto instaurato in epoca successiva al 24.12.2021 e precedente al
28.2.2023) “sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84,
90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330,
332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma,
268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.”
Ciò premesso in linea generale, deve ora esaminarsi la domanda di parte terza intervenuta di pronunciare decadenza dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 cc, di , “per grave Controparte_1 pagina 4 di 10 violazione e trascuratezza dei doveri ad eSS inerenti, consistiti nel sostanziale, altalenante, abbandono di fatto delle figlie minori, l'assenza di qualsivoglia condotta tutelante nei loro confronti e la prolungata mancanza di un mantenimento, tutte condotte fonte di grave pregiudizio, sofferenza e delusione per le medesime”.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. rileva una condotta obiettiva del genitore che risulti di fatto in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità,
e dalla quale sia derivato un grave pregiudizio per il minore o un elevato e verosimile rischio di danno: unico interesse in gioco è quello del minore, senza che poSS configurarsi una contrapposizione di interessi confliggenti (quello del minore e quello dei genitori).
Nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale di
[...]
inadeguatezza che si è resa manifesta tanto nella tendenza di (osservata fin dalle CP_1 CP_1 prime relazioni della rete dei Servizi) a trascurare le figlie e i lori bisogni - anteponendo i propri - quanto in condotte che in diverse occasioni si sono tradotte in un concreto pregiudizio per le figlie, andando addirittura oltre il “mero” disinteresse verso le stesse. Si aggiunga poi che è venuto CP_1 altresì meno ai doveri di mantenimento.
Ed allora, procedendo con ordine, in primo luogo occorre osservare come la perizia di TU abbia evidenziato la totale incapacità di di riconoscere e farsi carico delle esigenze delle CP_1 figlie, “arrivando anche a prediligere i propri bisogni a scapito delle fatiche delle figlie e delle richieste anche esplicitamente rilevate dalle stesse”, egli inoltre “non essendo in grado di riconoscere le necessità delle figlie ed essendo fortemente ancorato ad una posizione egocentrica, orientata a soddisfare se stesso, non risulta in grado di riconoscere le minori, prendendosene carico. L'uomo in maniera inconscia “utilizza” dunque le figlie come elementi di soddisfazione personale”. Inoltre, osservava sempre la consulente nominata Tribunale che il “non è in grado di apprendere ed CP_1 imparare dagli accadimenti, non ritenendo neanche di aver necessità di aiuto e dunque dimostrando
l'incapacità ad interiorizzare le proprie negatività e le proprie fragilità che gli non considera, non mostrando orientamento al cambiamento ed alla consapevolizzazione”.
Circostanze tutte quante che ritrovano evidente riscontro in quello che è stato l'atteggiamento tenuto da nell'ambito del percorso di osservazione e sostegno dei Servizi Sociali al nucleo CP_1 familiare. Se questa è infatti la premeSS generale relativa alla personalità di – il quale “non CP_1
è grado di riconoscere le necessità delle figlie” ed è “fortemente ancorato ad una posizione egocentrica, orientata a soddisfare se stesso” - diverse sono le manifestazioni concrete in cui si è tradotta, così come analiticamente evidenziato nelle relazioni della rete dei Servizi.
Fin dalle prime relazioni redatte dal Servizio Sociale infatti è emersa la tendenza di a CP_1 venir meno agli impegni presi nei confronti delle figlie, sottraendosi ai suoi doveri. In prima battuta infatti il manifestava ai Servizi la propria intenzione di lasciare le figlie con i propri genitori CP_1
e trasferirsi con la nuova compagna (e il di lei bambino). Fallito questo tentativo, nell'estate del 2023, veniva meno agli accordi presi con i Servizi e, nella settimana in cui doveva tenere presso di CP_1 sé le figlie, delegava la gestione agli anziani genitori e si recava in Liguria (relazione 20.9.2023). E poi ancora, la tendenza di a perseguire i propri bisogni, nel concreto sovente coincidenti con la CP_1 necessità di trascorrere tempo con la nuova compagna – della quale si dirà meglio in seguito poiché la sua personalità rappresenta, di fatto, un ulteriore pregiudizio per le bambine – in un'occasione culminava in un'accesa lite nell'ambito della quale si rendeva aggressivo nei confronti delle CP_1
pagina 5 di 10 proprie figlie. Si legge infatti nella relazione dei Servizi Sociali (novembre 2023) che il 13 ottobre 2023 il pur avendo con sé anche la figlia ( di regola collocata presso la madre), intendeva CP_1 CP_4 lasciare quest'ultima, nonché e ai propri genitori, così da poter trascorrere il fine CP_2 CP_3 settimana con la nuova compagna. A fronte del tentativo di di trattenerlo in casa egli avrebbe CP_2 avuto una reazione consistita nel “metterle le mani al collo” (circostanza riferita da ai Servizi) in CP_4 un' atmosfera concitata di urla e pianti.
Quanto alla nuova compagna – ad oggi ancora facente parte della vita di - occorre
CP_1 precisare che si tratta di soggetto che, secondo quanto riferito da in un frangente in cui la
CP_1 relazione con la donna si era interrotta, farebbe uso di cocaina e che non vorrebbe che il
CP_1 avesse rapporti con le proprie figlie: circostanza quest'ultima emersa dalle relazioni dei Servizi. La donna infatti, secondo quanto riferito ai Servizi dagli zii affidatari, li avrebbe contattati intimando loro di lasciarli stare perché il “non vuole più saperne di quelle… noi siamo la sua famiglia”
CP_1
(relazione del 21.5.24).
Venendo al periodo più recente, dal mese di che si è trasferito a vivere dalla Per_1 CP_1 compagna, ha omesso di presentarsi a quattro incontri in luogo neutro con le figlie, dandone avviso poche ore prima e per ragioni di inconsistenti. Circostanza che ha provocato grande sofferenza per le bambine ( relazione del 21.5.2024) e che ha determinato il Servizio a sospendere detti incontri per proteggere le minori da ulteriore turbamento.
Da ultimo è neceSSrio rilevare che a novembre, a fronte di una manifestazione verbale di interesse da parte di gli incontri con le figlie in luogo neutro sono ripresi. CP_1
A fronte di tutto ciò, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di
CaSSzione, in tema di decadenza di responsabilità genitoriale la valutazione deve avere ad oggetto in primis il comportamento paSSto del genitore, e poi anche, in secondo luogo, le effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali. Ciò posto, deve osservarsi come l'esame di entrambi i profili conduca ad un' inevitabile pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
infatti, ha più volte posto in essere condotte fortemente pregiudizievoli per le figlie, e CP_1 nessun tipo di affidamento può farsi sulla sua recente manifestazione di interesse nei confronti delle stesse, che non può valere quale effettiva ed attuale capacità di recupero e che appare allo stato del tutto insufficiente e mera espressione del comportamento instabile ed altalenante - ma costante nella sua capacità di recare pregiudizio – di CP_1
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del signor quindi, è fondata e CP_1 deve essere accolta.
Il regime di affidamento delle figlie, modalità di frequentazione dei genitori e la loro residenza.
Con riferimento alla madre, delle minori, si richiama la circostanza che la sig.ra AR
è stata collocata presso il Gruppo Appartamenti “Forma Libera” di OL in data 31.08.2022, unitamente alla figlia minore CP_4
Come osservato dal curatore speciale (la cui ricostruzione dei fatti, condivisa da questo Tribunale, viene in questa sede richiamata) anche rispetto alla predetta, le relazioni del settembre 2023 davano atto di una forte conflittualità esistente tra le figure genitoriali, della sua scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale, del fatto che -come il – anch'ella dimostrava un comportamento CP_1 adolescenziale, poco maturo e consapevole delle ripercussioni che la loro conflittualità poteva avere
pagina 6 di 10 sulle minori ( , del resto, si rifiutava di vedere la madre perché ancora molto arrabbiata con lei CP_2 per quanto occorso in paSSto).
Nonostante tali limiti e criticità, ella si è resa sempre disponibile a perseguire il percorso intrapreso e ad accogliere gli aiuti ed i sostegni che di volta in volta le sono stati forniti. Tuttavia, nonostante i buoni propositi, più volte è stato osservata una vera e propria difficoltà della madre di sintonizzarsi emotivamente con la figlia Dopo la decisione di non mandare dal padre per i fatti occorsi CP_4 CP_4 ad ottobre 2023, la pur mostrando preoccupazione per tutte le proprie figlie, “non ha AR esitato ad esternare le sue fatiche e la sua ansia sia nella gestione totale della figlia e sia nell'impossibilità di avere degli spazi per sé steSS che le consentivano di svagarsi dalla routine quotidiana” (relazione Forma Libera del 3.04.2024).
Oltretutto, è stato rilevato come la medesima necessitasse (e necessiti) ancora di un grosso supporto sia per ciò che riguarda le sue competenze genitoriali e sia da un punto di vista pratico (si veda medesima relazione appena cit.).
In aggiunta è stato osservato che “ciò che rende fragile la signora è la scarsa capacità di AR contenere stati emotivi particolarmente intensi, siano essi di dolore, rabbia, frustrazione, sia che siano di felicità. ESS tende ad estremizzare le situazioni eccedendo nelle proprie manifestazioni di rabbia o felicità assumendo a volte comportamenti adolescenziali che necessitano dell'intervento di altri adulti soprattutto quando la signora si relazione con le figlie. Inoltre, a volte tende ancora a far fatica a riconoscere le esigenze delle bambine come prioritarie rispetto alle proprie .” (relazione SS Unione
Comuni, del 15.04.2024).
Nel maggio 2024 i Servizi hanno dato atto di un progressivo miglioramento nell'osservazione, pur sottolineando che, ancora oggi, gli obiettivi prefiSSti non sono stati raggiunti poiché per quanto ella sia riuscita ad intensificare il rapporto con le proprie figlie, continua ad essere fortemente influenzata dai suoi stati d'animo che non ha ancora imparato a gestire ed a controllare;
inoltre, molte volte, quando si è trovata a trascorrere del tempo da sola con loro, è stata vista al telefono, togliendo attenzione ai pochi momenti trascorsi insieme (tanto da indurre le figlie a richiedere esplicitamente la presenza di un educatore nel tempo trascorso con la madre quale deterrente per comportamenti analoghi, si veda relazione Forma del 21.5.24 pag 3).
Da ultimo, nella relazione del 23.10.2024 di Forma Libera, si è osservato che la predetta “dall'ingresso in struttura ad oggi ha alternato momenti di crescita ed emancipazione personale a momenti di forte ansia, stress e frustrazione … nel complesso …. È apparsa collaborante e aderente al progetto educativo” (pag. 1 relaz. cit.).
Tuttavia, ella risulta ancora essere impulsiva e ansiosa con la tendenza a viversi le relazioni sentimentali “in maniera esclusiva ed adolescenziale… facendo emergere una poca capacità di
di gestire il suo essere donna, madre e partner in modo equo e sano…”; inoltre, “per quanto Pt_1 riguarda la sua capacità genitoriale, sta dimostrando ambivalenza ed attenzioni altalenanti Pt_1 nei confronti delle figlie” (relazione cit. pag. 2).
Ella continua a dimostrare difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni di ma, rispetto alle figlie più CP_4 grandi, “nell'ultimo periodo ha mostrato maggior interesse ed una buona propensione nel voler coltivare un buon legame” (pag. 3), sebbene non riesca ancora ad essere realmente tutelante come è da ultimo accaduto quando ha ritenuto di raccontare a ed della relazione che ha intrapreso CP_3 CP_2 da diverso tempo con un nuovo compagno, solo per il desiderio di essere sincera con loro e di voler pagina 7 di 10 condividere la notizia, senza preoccuparsi di come l'avrebbero potuta prendere (le ragazze, in effetti, hanno entrambe manifestato malessere a fronte di ciò, si veda la relazione cit. pag. 3-4).
Per la merge dunque -così come per il padre- una focalizzazione, prima di tutto, sui AR propri bisogni e desideri, espressione di una immaturità che impedisce una reale tutela degli interessi delle figlie minori.
Per tali ragioni il Servizio ha concluso nel senso che la signora ha “ancora molta Parte_3 necessità di supporto per contenere ed imparare a gestire le sue emozioni e per esercitare in modo sufficientemente adeguato il suo ruolo genitoriale…Si ritiene pertanto che il percorso comunitario della signora non sia ancora concluso” (relazione 21.5.24 a firma Dr.SS ). Per_2
Parimenti la TU sul punto ha concluso: “… si ritiene che la signora non sia ancora pronta Parte_3
a perseguire un percorso vitale in autonomia, mostrando ancora importanti segnali di immaturità e fatica nella gestione adulta della genitorialità” (TU pag. 93).
Tanto considerato, tenuto conto della pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del signor e delle gravi carenze della signora il Tribunale ritiene che il miglior CP_1 AR regime di affidamento sia ai Servizi sociali, per la durata di anni due, attribuendo i poteri come meglio specificato in dispositivo.
Quanto alla collocazione della prole, si conferma la collocazione delle minori e presso CP_2 CP_3 gli zii paterni (IG. e IG.ra ), considerando che questa sia l'unica Persona_3 Persona_4 soluzione che consente alle minori di evitare traumi conseguenti ad ulteriori trasferimenti ed atteso il positivo rapporto esistente tra zii e le nipoti. Per le medesime ragioni, si conferma la collocazione di presso il gruppo appartamento ” della unitamente alla di lei CP_4 CP_5 Controparte_6 madre, unica figura genitoriale legata alla minore, sebbene presenti ancora importanti fragilità nelle capacità genitoriali.
In particolare, in occasione della redazione della TU, la dott.SS aveva osservato “si rileva Per_5 la necessità che le ragazzine non subiscano attualmente ulteriori spostamenti. Nell'ambito degli zii,
e stanno portando avanti un percorso connotato da maggiori meccanismi protettivi e da CP_2 CP_3 regole neceSSrie alle minori per percepire un ambito quieto e fermo” (TU pag. 93).
Le perplessità prospettate dalla Perita circa il dubbio sulla capacità degli zii affidatari di evitare ingerenze e incursioni della figura paterna, possono allo stato reputarsi superate attesa l'assenza di segnalazione di fatti come quelli ipotizzati.
Il collocamento delle minori presso gli zii paterni è proseguito nel tempo abbastanza positivamente;
questi si sono ancora dichiarati disponibili ad essere riconfermati quali affidatari delle nipoti, anche se i medesimi continuano a manifestare difficoltà a “restare fuori dalle invischianti dinamiche familiari e la tendenza in alcune occasioni a decidere sulle nipoti senza prima confrontarsi con il servizio”
(relazione 15.11.2024 pag. 3).
Sul punto, nonostante le difficoltà/criticità osservate, è del medesimo avviso anche il Servizio che “un eventuale spostamento delle ragazze sarebbe per loro motivo di nuova sofferenza oltre a non essere ad oggi rispondente al loro benessere” (relazione 15.11.2024 pag. 3).
A fronte delle criticità ancora in essere, si reputa che gli incontri delle figlie debbano avvenire con il padre il luogo neutro, secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi in moda da non creare ulteriori traumi nelle minori;
analogamente, gli incontri delle minori con la madre dovranno pagina 8 di 10 avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi ed in modo che vengano privilegiati gli incontri tra le sorelle.
Tenuto conto delle forti criticità che ancora permangono nel nucleo, si confermare l'affido diurno disposto in favore delle minori e per consentire loro di ricevere un sostegno nella CP_2 CP_3 quotidianità ed una possibilità di confronto con l'educatrice, con le quali si è instaurato un proficuo lavoro;
si conferma altresì la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati, finché neceSSrio nell'interesse della prole.
Il contributo al mantenimento
Con riferimento agli aspetti economici, si conferma quanto già deciso in sede di separazione, non essendo mutata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, e per l'effetto si conferma che il signor dovrà continuare a versare alla signora a titolo di concorso al CP_1 AR mantenimento per la figlia un mantenimento di euro 300, al mese, oltre il 50 % delle spese extra CP_4 come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Si dispone che le spese processuali per il curatore speciale Avv. Isabella CC siano definitivamente poste a carico solidale delle parti e , che con la AR Controparte_1 loro condotta hanno reso neceSSria la sua nomina.
Si dispone, altresì, che le spese di TU, liquidate con separato decreto collegiale, siano definitivamente poste a carico delle parti e che con la loro AR Controparte_1 condotta hanno reso neceSSrio lo svolgimento della steSS, nella misura di metà ciascuno, tenuto conto che l'accertamento peritale è stato svolto a motivo delle limitate capacità genitoriali degli stessi.
Infine, quanto alle spese processuali, esse seguono il principio della soccombenza e per,
l'effetto, vengono per intero poste a carico di essendo soccombente su tutte le Controparte_1 questioni relative alle figlie, il quale dovrà rifondere la signora liquidandole come in AR dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e iscrizione i cui estremi sono precisati in AR Controparte_1 narrativa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge.
Dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. del sig. . Controparte_1
Conferma l'affido al Servizio Sociale delle minori (nata il [...]), Controparte_2
( nata il [...]) e (nata il [...]), per la durata di anni due, Controparte_3 CP_4 assegnando agli stessi la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativo alla salute, scolastica, educativa-ricreativa, rilascio dei documenti) che dovranno essere assunte coinvolgendo anche i genitori;
pagina 9 di 10 Conferma la collocazione delle minori e presso gli zii Controparte_2 Controparte_3 paterni, già affidatari (IG. e IG.ra ); Persona_3 Persona_4
Conferma la collocazione di presso il gruppo appartamento ” della CP_4 CP_5 CP_6
unitamente alla di lei madre;
[...] AR
Conferma che gli incontri padre-figlie avvengano in luogo neutro, alla presenza di un educatore, secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi incaricati;
Conferma che gli incontri gli incontri delle minori e Controparte_2 Controparte_3 con la madre avvengano secondo le indicazioni fornite dai Servizi ed in modo che vengano privilegiati gli incontri tra le sorelle.
Conferma l'affido diurno disposto in favore delle minori e Controparte_2 CP_3 per consentire loro di ricevere un sostegno nella quotidianità ed una possibilità di confronto con
[...]
l'educatrice.
Conferma che tutte le minori siano fattivamente seguite dal servizio di NPI, con incontri a cadenza settimanale e, solo in caso di effettiva impossibilità, almeno con incontri da svolgersi ogni 15 giorni al fine di poterle supportare nell'elaborazione del vissuto di frustrazione, delusione e rabbia di cui sono portatrici, di aiutarle nella ricostruzione di una relazione positiva con entrambi i genitori e di fornire loro gli strumenti per maturare un senso di autostima, allo stato mancante sia in che in CP_3 CP_2
Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI/psicologia con prosecuzione dei già elaborati progetti di sostegno alla genitorialità e con l'attivazione di ogni altra attività e/o risorsa ritenuta utile a tal fine.
Dispone che il signor versi entro il 5 di ogni mese alla signora la Controparte_1 AR somma di 300 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi entro il 5 di CP_4 ogni mese, oltre al 50 % delle spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Dispone che le spese processuali , che seguono il principio della soccombenza, vengano poste a carico di , disponendo rifonda per intero le spese di lite alla signora Controparte_1 Controparte_1
quantificandole complessivamente in euro 3.808,00, oltre rimborso forfetario del AR
15%, CPA ed IVA se dovuta, da rifondersi a favore dell'Erario, essendo la parte AR ammeSS al Patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra loro, in AR Controparte_1 favore del curatore speciale Avv. Isabella CC, le spese di lite che si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Dispone che le spese di TU, liquidate con separato decreto collegiale del 28.2.2025, siano definitivamente poste a carico solidale delle parti e . AR Controparte_1
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Minuta redatta dalla dott.SS Federica Rabajoli – Mot.
Così deciso in Torino in data 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Serafina Aceto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4773/2023 avente ad oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio promoSS da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Denis AR C.F._1
Bertolino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in OL (TO) Piazza Barbieri
n. 12
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Yleina Controparte_1 C.F._2
Lauria ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Francia n. 30
CONVENUTO in contraddittorio con
, nata a [...] il [...], nata a Controparte_2 Controparte_3
Torino il 29.09.2011 e , nata a [...], il [...], elettivamente domiciliate in CP_4
Torino, via Amerigo Vespucci n. 58 bis, presso lo studio dell'Avv. Isabella NACCI, che le rappresenta e difende nella qualità di curatore speciale e avvocato
TERZO INTERVENUTO
Collegio del
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisa come da atto del 3.10.2024 (sua comparsa di costituzione nel presente procedimento)
Per parte convenuta: precisa come da ultimo atto del suo difensore (memoria ex art. 166 e 167 comma 1 e 2 c.p.c. datata
13.3.2024)
pagina 1 di 10 Per terzo intervenuto: precisa come da foglio di PC del 18.11.24
Per il Pubblico Ministero
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio con rito concordatario nel Parte_2 Controparte_1
Comune di Torino il 19 maggio 2018 (atto n. 102 parte II Serie A Uff. 2 dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nate tre figlie: (16.07.2009), (29.09.2011) e Controparte_2 CP_3 CP_4
(4.12.2018).
In data 13.05.2022 i coniugi sottoscrivevano verbale di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale di Torino, omologato con decreto del 25.05.2022. Nell'ambito della suddetta procedura veniva stabilito che la figlia minore risiedesse con la madre – alla quale originariamente veniva CP_4 assegnata la casa familiare, ma che in un secondo momento si trasferiva in un alloggio della
Cooperativa “Forma Libera” dove vive tutt'ora a titolo gratuito – mentre, quanto alle altre due figlie,
( e veniva prevista la collocazione con il padre. CP_2 CP_3
Con ricorso depositato il 24/2/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile (ai sensi dell'art. 3 n. 2, lettera b l. 898/70); affido condiviso delle figlie minori con collocazione della minore presso la madre e delle altre due figlie, e CP_4 CP_2
presso il padre;
con richiesta che il provvedesse in via esclusiva al mantenimento di CP_3 CP_1
e e che, in favore della minore versasse la somma di € 300,00 a titolo di CP_2 CP_3 CP_4 mantenimento, nonché provvedesse, in favore della medesima, a contribuire alle spese extra con le modalità di cui al protocollo d'intesa del Tribunale di Torino. Parte ricorrente inoltre, considerato il perseverante inadempimento di dell'assegno di mantenimento, chiedeva che fosse ordinato CP_1 al datore di lavoro il pagamento diretto.
Si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 18/9/2023 con la quale CP_1 chiedeva di dichiarare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso delle tre figlie, con collocazione prevalente presso di sé e disporre che la madre potesse vederle con modalità da concordare e con la supervisione dei servizi territoriali competenti;
chiedeva altresì di disporre che la madre contribuisse al mantenimento delle figlie minorenni con la cifra di euro 300,00 mensili (100,00 per ogni figlia) con rimborso delle spese extra nella misura del 50%. Quanto alla domanda di parte ricorrente di pagamento diretto, formulata ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c., chiedeva di dichiararne l'inammissibilità per carenza del presupposto del perseverante inadempimento. Parte convenuta, evidenziata la personalità violenta ed aggressiva di parte ricorrente ed il suo comportamento inadeguato verso le figlie, chiedeva altresì che venisse disposta TU avente ad oggetto le capacità genitoriali della steSS.
Avanti al Presidente del Tribunale veniva esperito tentativo di conciliazione tra le parti con esito negativo e parte ricorrente riferiva la propria intenzione di richiedere - alla luce delle risultanze dell'osservazione esperita dai Servizi Sociali aventi in carico il nucleo - l'affidamento esclusivo delle minori. Parte resistente invece insisteva sulla richiesta di affido condiviso.
Il Presidente, con ordinanza del 30.09.2023, confermava le condizioni di separazione e disponeva che la minore fosse collocata con la madre presso il Gruppo Appartamento di OL (ove in quel CP_4
pagina 2 di 10 momento già dimoravano); confermava e disponeva la presa in carico dei nucleo da parte del Servizio
Sociale e di NPI/Psicologia; disponeva la nomina di curatrice speciale, avv. Isabella CC, a tutela delle minori nonché TU psicodiagnostica sul nucleo, al fine di comprendere la condizione psicoaffettiva delle minori, la qualità del loro legame con i genitori e di individuare gli interventi reputati opportuni.
Veniva infine fiSSta udienza avanti al G.I. per il 27.03.2024 con assegnazione di termine alle parti per deposito delle memorie ex art. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.
In data 14.10.2023 la curatrice depositava la propria memoria di costituzione e, con memoria integrativa dell'11.11.2023 (alla luce di segnalazioni dei Servizi in merito a forti criticità emerse nell'ambito del nucleo richiedeva interventi urgenti diretti a limitare la responsabilità CP_1 genitoriale del padre sulle figlie minori e nonché ampliamento del quesito della TU ai CP_2 CP_3 contesti familiari allargati in considerazione del coinvolgimento anche di altri parenti nella gestione delle minori.
Il Tribunale, all'udienza celebratasi ex art 127 ter c.p.c. in data 14.11.2023, disponeva l'affidamento delle minori e al Servizio sociale territorialmente competente per la durata di anni CP_2 CP_3 CP_4 due, autorizzando il Servizio ad adottare le decisioni di maggior interesse per le minori e limitando la responsabilità genitoriale di e sulle questioni di straordinaria amministrazione;
AR CP_1 confermava la collocazione della minore presso la madre in struttura comunitaria, mentre CP_4 disponeva la collocazione di e presso gli zii paterni, con esercizio in capo agli stessi dei CP_2 CP_3 poteri genitoriali quanto alla ordinaria amministrazione;
infine sospendeva le visite padre-figlie.
In data 29.11.2023 parte convenuta si costituiva in giudizio con il nuovo difensore Avv. Ylenia Lauria.
All'udienza del 30.11.2023, parte ricorrente chiedeva la conferma dell'ordinanza da ultimo emeSS dal Tribunale riservandosi di richiedere l'affido alla madre delle minori a seguito di TU;
parte convenuta si rimetteva sui provvedimenti assunti in via d'urgenza, mentre, la curatrice speciale richiedeva la conferma del suddetto provvedimento ad eccezione della sospensione delle visite padre-figli in sostituzione della quale richiedeva disporsi incontri in luogo neutro.
Il Tribunale, con ordinanza del 30.11.2023, confermava il provvedimento emesso in via d'urgenza il precedente 14.11.2023, disponeva incontri in luogo neutro tra padre e figlie, l'attivazione di un percorso a sostegno della genitorialità in favore di entrambe le figure adulte, invitava il datore di lavoro di ad inviare documentazione sullo stato lavorativo e fiSSva udienza ex art. 127 ter cpc alla CP_1 data del 16.1.2024, autorizzando le parti al deposito di note scritte, che venivano depositate in termini.
A seguito dell'udienza figurata del 16.01.2024, il Tribunale emetteva ordinanza con la quale invitava nuovamente il datore di lavoro di parte convenuta a trasmettere dichiarazione attestante lo stato lavorativo e retributivo del medesimo, fiSSva udienza ex art. 127 ter c.p.c. al 23.04.2024, autorizzando le parti al deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.
In data 6.02.2024 parte ricorrente depositava memoria integrativa con cui richiedeva l'affido delle figlie in via super esclusiva alla madre, e la previsione di incontri padre-figlia in modalità protette, oltre che provvedimenti in punto contribuzione al mantenimento da parte di CP_1
Nel mentre il perito nominato, preso atto della forte conflittualità esistente tra le parti e le criticità emerse in ordine alle capacità genitoriali di entrambe le figure adulte, richiedeva una proroga dei termini per il deposito dell'elaborato, che veniva dunque disposto con ordinanza del 4.03.2024 con fiSSzione di udienza per la disamina della TU e precisazione delle conclusioni al 28.05.2024.
pagina 3 di 10 Con relazione di TU, depositata in data 18.04.2024, dato atto delle forti criticità emerse in entrambi gli ambiti genitoriali veniva evidenziata la necessità di non mutare la collocazione delle minori e mantenere altresì l'affidamento al Servizio. All'udienza del 28.5.2024 la parte convenuta, presente personalmente, dava atto dell'avvenuta dismissione del mandato da parte del suo difensore (depositata il 24.5.2024) e chiedeva pertanto un rinvio.
Con ordinanza del 10.6.2024, il G.I. confermava la presa in carico dei servizi al fine di avviare anche il percorso presso il servizio di NPI e fiSSva udienza per precisazione delle conclusioni al 26.11.2024.
Con atto del 3.10.2024, parte ricorrente si costituiva in giudizio con nuovo il difensore, avv. Denis
Bertolino.
All'udienza del 26.11.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale ritiene che – nel caso di specie – non si poSS procedere all'audizione delle figlie minori ultra-dodicenni, posto che l'audizione delle stesse anche in sede giudiziaria sarebbe nociva e causa di ulteriore sofferenza nel dover rievocare circostanze e situazioni di sofferenza e delusioni causate dalla relazione con i genitori ed in modo particolare con il padre.
PaSSndo al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ed affidamento esclusivo della minore
Preliminarmente rileva il Collegio come sussista la competenza per materia del Tribunale
Ordinario a conoscere di tutte le domande formulate con il presente ricorso, ivi compresa quella di decadenza della responsabilità genitoriale, coltivata dal curatore speciale.
Invero, ai sensi dell'art. 38 disp. att., come sostituito dall'art. 1 comma 28, L. 26.11.2021 n. 206
(ed applicabile a questo giudizio in quanto instaurato in epoca successiva al 24.12.2021 e precedente al
28.2.2023) “sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84,
90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330,
332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma,
268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.”
Ciò premesso in linea generale, deve ora esaminarsi la domanda di parte terza intervenuta di pronunciare decadenza dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 cc, di , “per grave Controparte_1 pagina 4 di 10 violazione e trascuratezza dei doveri ad eSS inerenti, consistiti nel sostanziale, altalenante, abbandono di fatto delle figlie minori, l'assenza di qualsivoglia condotta tutelante nei loro confronti e la prolungata mancanza di un mantenimento, tutte condotte fonte di grave pregiudizio, sofferenza e delusione per le medesime”.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. rileva una condotta obiettiva del genitore che risulti di fatto in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità,
e dalla quale sia derivato un grave pregiudizio per il minore o un elevato e verosimile rischio di danno: unico interesse in gioco è quello del minore, senza che poSS configurarsi una contrapposizione di interessi confliggenti (quello del minore e quello dei genitori).
Nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale di
[...]
inadeguatezza che si è resa manifesta tanto nella tendenza di (osservata fin dalle CP_1 CP_1 prime relazioni della rete dei Servizi) a trascurare le figlie e i lori bisogni - anteponendo i propri - quanto in condotte che in diverse occasioni si sono tradotte in un concreto pregiudizio per le figlie, andando addirittura oltre il “mero” disinteresse verso le stesse. Si aggiunga poi che è venuto CP_1 altresì meno ai doveri di mantenimento.
Ed allora, procedendo con ordine, in primo luogo occorre osservare come la perizia di TU abbia evidenziato la totale incapacità di di riconoscere e farsi carico delle esigenze delle CP_1 figlie, “arrivando anche a prediligere i propri bisogni a scapito delle fatiche delle figlie e delle richieste anche esplicitamente rilevate dalle stesse”, egli inoltre “non essendo in grado di riconoscere le necessità delle figlie ed essendo fortemente ancorato ad una posizione egocentrica, orientata a soddisfare se stesso, non risulta in grado di riconoscere le minori, prendendosene carico. L'uomo in maniera inconscia “utilizza” dunque le figlie come elementi di soddisfazione personale”. Inoltre, osservava sempre la consulente nominata Tribunale che il “non è in grado di apprendere ed CP_1 imparare dagli accadimenti, non ritenendo neanche di aver necessità di aiuto e dunque dimostrando
l'incapacità ad interiorizzare le proprie negatività e le proprie fragilità che gli non considera, non mostrando orientamento al cambiamento ed alla consapevolizzazione”.
Circostanze tutte quante che ritrovano evidente riscontro in quello che è stato l'atteggiamento tenuto da nell'ambito del percorso di osservazione e sostegno dei Servizi Sociali al nucleo CP_1 familiare. Se questa è infatti la premeSS generale relativa alla personalità di – il quale “non CP_1
è grado di riconoscere le necessità delle figlie” ed è “fortemente ancorato ad una posizione egocentrica, orientata a soddisfare se stesso” - diverse sono le manifestazioni concrete in cui si è tradotta, così come analiticamente evidenziato nelle relazioni della rete dei Servizi.
Fin dalle prime relazioni redatte dal Servizio Sociale infatti è emersa la tendenza di a CP_1 venir meno agli impegni presi nei confronti delle figlie, sottraendosi ai suoi doveri. In prima battuta infatti il manifestava ai Servizi la propria intenzione di lasciare le figlie con i propri genitori CP_1
e trasferirsi con la nuova compagna (e il di lei bambino). Fallito questo tentativo, nell'estate del 2023, veniva meno agli accordi presi con i Servizi e, nella settimana in cui doveva tenere presso di CP_1 sé le figlie, delegava la gestione agli anziani genitori e si recava in Liguria (relazione 20.9.2023). E poi ancora, la tendenza di a perseguire i propri bisogni, nel concreto sovente coincidenti con la CP_1 necessità di trascorrere tempo con la nuova compagna – della quale si dirà meglio in seguito poiché la sua personalità rappresenta, di fatto, un ulteriore pregiudizio per le bambine – in un'occasione culminava in un'accesa lite nell'ambito della quale si rendeva aggressivo nei confronti delle CP_1
pagina 5 di 10 proprie figlie. Si legge infatti nella relazione dei Servizi Sociali (novembre 2023) che il 13 ottobre 2023 il pur avendo con sé anche la figlia ( di regola collocata presso la madre), intendeva CP_1 CP_4 lasciare quest'ultima, nonché e ai propri genitori, così da poter trascorrere il fine CP_2 CP_3 settimana con la nuova compagna. A fronte del tentativo di di trattenerlo in casa egli avrebbe CP_2 avuto una reazione consistita nel “metterle le mani al collo” (circostanza riferita da ai Servizi) in CP_4 un' atmosfera concitata di urla e pianti.
Quanto alla nuova compagna – ad oggi ancora facente parte della vita di - occorre
CP_1 precisare che si tratta di soggetto che, secondo quanto riferito da in un frangente in cui la
CP_1 relazione con la donna si era interrotta, farebbe uso di cocaina e che non vorrebbe che il
CP_1 avesse rapporti con le proprie figlie: circostanza quest'ultima emersa dalle relazioni dei Servizi. La donna infatti, secondo quanto riferito ai Servizi dagli zii affidatari, li avrebbe contattati intimando loro di lasciarli stare perché il “non vuole più saperne di quelle… noi siamo la sua famiglia”
CP_1
(relazione del 21.5.24).
Venendo al periodo più recente, dal mese di che si è trasferito a vivere dalla Per_1 CP_1 compagna, ha omesso di presentarsi a quattro incontri in luogo neutro con le figlie, dandone avviso poche ore prima e per ragioni di inconsistenti. Circostanza che ha provocato grande sofferenza per le bambine ( relazione del 21.5.2024) e che ha determinato il Servizio a sospendere detti incontri per proteggere le minori da ulteriore turbamento.
Da ultimo è neceSSrio rilevare che a novembre, a fronte di una manifestazione verbale di interesse da parte di gli incontri con le figlie in luogo neutro sono ripresi. CP_1
A fronte di tutto ciò, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di
CaSSzione, in tema di decadenza di responsabilità genitoriale la valutazione deve avere ad oggetto in primis il comportamento paSSto del genitore, e poi anche, in secondo luogo, le effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali. Ciò posto, deve osservarsi come l'esame di entrambi i profili conduca ad un' inevitabile pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
infatti, ha più volte posto in essere condotte fortemente pregiudizievoli per le figlie, e CP_1 nessun tipo di affidamento può farsi sulla sua recente manifestazione di interesse nei confronti delle stesse, che non può valere quale effettiva ed attuale capacità di recupero e che appare allo stato del tutto insufficiente e mera espressione del comportamento instabile ed altalenante - ma costante nella sua capacità di recare pregiudizio – di CP_1
La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del signor quindi, è fondata e CP_1 deve essere accolta.
Il regime di affidamento delle figlie, modalità di frequentazione dei genitori e la loro residenza.
Con riferimento alla madre, delle minori, si richiama la circostanza che la sig.ra AR
è stata collocata presso il Gruppo Appartamenti “Forma Libera” di OL in data 31.08.2022, unitamente alla figlia minore CP_4
Come osservato dal curatore speciale (la cui ricostruzione dei fatti, condivisa da questo Tribunale, viene in questa sede richiamata) anche rispetto alla predetta, le relazioni del settembre 2023 davano atto di una forte conflittualità esistente tra le figure genitoriali, della sua scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale, del fatto che -come il – anch'ella dimostrava un comportamento CP_1 adolescenziale, poco maturo e consapevole delle ripercussioni che la loro conflittualità poteva avere
pagina 6 di 10 sulle minori ( , del resto, si rifiutava di vedere la madre perché ancora molto arrabbiata con lei CP_2 per quanto occorso in paSSto).
Nonostante tali limiti e criticità, ella si è resa sempre disponibile a perseguire il percorso intrapreso e ad accogliere gli aiuti ed i sostegni che di volta in volta le sono stati forniti. Tuttavia, nonostante i buoni propositi, più volte è stato osservata una vera e propria difficoltà della madre di sintonizzarsi emotivamente con la figlia Dopo la decisione di non mandare dal padre per i fatti occorsi CP_4 CP_4 ad ottobre 2023, la pur mostrando preoccupazione per tutte le proprie figlie, “non ha AR esitato ad esternare le sue fatiche e la sua ansia sia nella gestione totale della figlia e sia nell'impossibilità di avere degli spazi per sé steSS che le consentivano di svagarsi dalla routine quotidiana” (relazione Forma Libera del 3.04.2024).
Oltretutto, è stato rilevato come la medesima necessitasse (e necessiti) ancora di un grosso supporto sia per ciò che riguarda le sue competenze genitoriali e sia da un punto di vista pratico (si veda medesima relazione appena cit.).
In aggiunta è stato osservato che “ciò che rende fragile la signora è la scarsa capacità di AR contenere stati emotivi particolarmente intensi, siano essi di dolore, rabbia, frustrazione, sia che siano di felicità. ESS tende ad estremizzare le situazioni eccedendo nelle proprie manifestazioni di rabbia o felicità assumendo a volte comportamenti adolescenziali che necessitano dell'intervento di altri adulti soprattutto quando la signora si relazione con le figlie. Inoltre, a volte tende ancora a far fatica a riconoscere le esigenze delle bambine come prioritarie rispetto alle proprie .” (relazione SS Unione
Comuni, del 15.04.2024).
Nel maggio 2024 i Servizi hanno dato atto di un progressivo miglioramento nell'osservazione, pur sottolineando che, ancora oggi, gli obiettivi prefiSSti non sono stati raggiunti poiché per quanto ella sia riuscita ad intensificare il rapporto con le proprie figlie, continua ad essere fortemente influenzata dai suoi stati d'animo che non ha ancora imparato a gestire ed a controllare;
inoltre, molte volte, quando si è trovata a trascorrere del tempo da sola con loro, è stata vista al telefono, togliendo attenzione ai pochi momenti trascorsi insieme (tanto da indurre le figlie a richiedere esplicitamente la presenza di un educatore nel tempo trascorso con la madre quale deterrente per comportamenti analoghi, si veda relazione Forma del 21.5.24 pag 3).
Da ultimo, nella relazione del 23.10.2024 di Forma Libera, si è osservato che la predetta “dall'ingresso in struttura ad oggi ha alternato momenti di crescita ed emancipazione personale a momenti di forte ansia, stress e frustrazione … nel complesso …. È apparsa collaborante e aderente al progetto educativo” (pag. 1 relaz. cit.).
Tuttavia, ella risulta ancora essere impulsiva e ansiosa con la tendenza a viversi le relazioni sentimentali “in maniera esclusiva ed adolescenziale… facendo emergere una poca capacità di
di gestire il suo essere donna, madre e partner in modo equo e sano…”; inoltre, “per quanto Pt_1 riguarda la sua capacità genitoriale, sta dimostrando ambivalenza ed attenzioni altalenanti Pt_1 nei confronti delle figlie” (relazione cit. pag. 2).
Ella continua a dimostrare difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni di ma, rispetto alle figlie più CP_4 grandi, “nell'ultimo periodo ha mostrato maggior interesse ed una buona propensione nel voler coltivare un buon legame” (pag. 3), sebbene non riesca ancora ad essere realmente tutelante come è da ultimo accaduto quando ha ritenuto di raccontare a ed della relazione che ha intrapreso CP_3 CP_2 da diverso tempo con un nuovo compagno, solo per il desiderio di essere sincera con loro e di voler pagina 7 di 10 condividere la notizia, senza preoccuparsi di come l'avrebbero potuta prendere (le ragazze, in effetti, hanno entrambe manifestato malessere a fronte di ciò, si veda la relazione cit. pag. 3-4).
Per la merge dunque -così come per il padre- una focalizzazione, prima di tutto, sui AR propri bisogni e desideri, espressione di una immaturità che impedisce una reale tutela degli interessi delle figlie minori.
Per tali ragioni il Servizio ha concluso nel senso che la signora ha “ancora molta Parte_3 necessità di supporto per contenere ed imparare a gestire le sue emozioni e per esercitare in modo sufficientemente adeguato il suo ruolo genitoriale…Si ritiene pertanto che il percorso comunitario della signora non sia ancora concluso” (relazione 21.5.24 a firma Dr.SS ). Per_2
Parimenti la TU sul punto ha concluso: “… si ritiene che la signora non sia ancora pronta Parte_3
a perseguire un percorso vitale in autonomia, mostrando ancora importanti segnali di immaturità e fatica nella gestione adulta della genitorialità” (TU pag. 93).
Tanto considerato, tenuto conto della pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del signor e delle gravi carenze della signora il Tribunale ritiene che il miglior CP_1 AR regime di affidamento sia ai Servizi sociali, per la durata di anni due, attribuendo i poteri come meglio specificato in dispositivo.
Quanto alla collocazione della prole, si conferma la collocazione delle minori e presso CP_2 CP_3 gli zii paterni (IG. e IG.ra ), considerando che questa sia l'unica Persona_3 Persona_4 soluzione che consente alle minori di evitare traumi conseguenti ad ulteriori trasferimenti ed atteso il positivo rapporto esistente tra zii e le nipoti. Per le medesime ragioni, si conferma la collocazione di presso il gruppo appartamento ” della unitamente alla di lei CP_4 CP_5 Controparte_6 madre, unica figura genitoriale legata alla minore, sebbene presenti ancora importanti fragilità nelle capacità genitoriali.
In particolare, in occasione della redazione della TU, la dott.SS aveva osservato “si rileva Per_5 la necessità che le ragazzine non subiscano attualmente ulteriori spostamenti. Nell'ambito degli zii,
e stanno portando avanti un percorso connotato da maggiori meccanismi protettivi e da CP_2 CP_3 regole neceSSrie alle minori per percepire un ambito quieto e fermo” (TU pag. 93).
Le perplessità prospettate dalla Perita circa il dubbio sulla capacità degli zii affidatari di evitare ingerenze e incursioni della figura paterna, possono allo stato reputarsi superate attesa l'assenza di segnalazione di fatti come quelli ipotizzati.
Il collocamento delle minori presso gli zii paterni è proseguito nel tempo abbastanza positivamente;
questi si sono ancora dichiarati disponibili ad essere riconfermati quali affidatari delle nipoti, anche se i medesimi continuano a manifestare difficoltà a “restare fuori dalle invischianti dinamiche familiari e la tendenza in alcune occasioni a decidere sulle nipoti senza prima confrontarsi con il servizio”
(relazione 15.11.2024 pag. 3).
Sul punto, nonostante le difficoltà/criticità osservate, è del medesimo avviso anche il Servizio che “un eventuale spostamento delle ragazze sarebbe per loro motivo di nuova sofferenza oltre a non essere ad oggi rispondente al loro benessere” (relazione 15.11.2024 pag. 3).
A fronte delle criticità ancora in essere, si reputa che gli incontri delle figlie debbano avvenire con il padre il luogo neutro, secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi in moda da non creare ulteriori traumi nelle minori;
analogamente, gli incontri delle minori con la madre dovranno pagina 8 di 10 avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi ed in modo che vengano privilegiati gli incontri tra le sorelle.
Tenuto conto delle forti criticità che ancora permangono nel nucleo, si confermare l'affido diurno disposto in favore delle minori e per consentire loro di ricevere un sostegno nella CP_2 CP_3 quotidianità ed una possibilità di confronto con l'educatrice, con le quali si è instaurato un proficuo lavoro;
si conferma altresì la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati, finché neceSSrio nell'interesse della prole.
Il contributo al mantenimento
Con riferimento agli aspetti economici, si conferma quanto già deciso in sede di separazione, non essendo mutata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, e per l'effetto si conferma che il signor dovrà continuare a versare alla signora a titolo di concorso al CP_1 AR mantenimento per la figlia un mantenimento di euro 300, al mese, oltre il 50 % delle spese extra CP_4 come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Si dispone che le spese processuali per il curatore speciale Avv. Isabella CC siano definitivamente poste a carico solidale delle parti e , che con la AR Controparte_1 loro condotta hanno reso neceSSria la sua nomina.
Si dispone, altresì, che le spese di TU, liquidate con separato decreto collegiale, siano definitivamente poste a carico delle parti e che con la loro AR Controparte_1 condotta hanno reso neceSSrio lo svolgimento della steSS, nella misura di metà ciascuno, tenuto conto che l'accertamento peritale è stato svolto a motivo delle limitate capacità genitoriali degli stessi.
Infine, quanto alle spese processuali, esse seguono il principio della soccombenza e per,
l'effetto, vengono per intero poste a carico di essendo soccombente su tutte le Controparte_1 questioni relative alle figlie, il quale dovrà rifondere la signora liquidandole come in AR dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e iscrizione i cui estremi sono precisati in AR Controparte_1 narrativa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge.
Dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. del sig. . Controparte_1
Conferma l'affido al Servizio Sociale delle minori (nata il [...]), Controparte_2
( nata il [...]) e (nata il [...]), per la durata di anni due, Controparte_3 CP_4 assegnando agli stessi la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse per le minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativo alla salute, scolastica, educativa-ricreativa, rilascio dei documenti) che dovranno essere assunte coinvolgendo anche i genitori;
pagina 9 di 10 Conferma la collocazione delle minori e presso gli zii Controparte_2 Controparte_3 paterni, già affidatari (IG. e IG.ra ); Persona_3 Persona_4
Conferma la collocazione di presso il gruppo appartamento ” della CP_4 CP_5 CP_6
unitamente alla di lei madre;
[...] AR
Conferma che gli incontri padre-figlie avvengano in luogo neutro, alla presenza di un educatore, secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai Servizi incaricati;
Conferma che gli incontri gli incontri delle minori e Controparte_2 Controparte_3 con la madre avvengano secondo le indicazioni fornite dai Servizi ed in modo che vengano privilegiati gli incontri tra le sorelle.
Conferma l'affido diurno disposto in favore delle minori e Controparte_2 CP_3 per consentire loro di ricevere un sostegno nella quotidianità ed una possibilità di confronto con
[...]
l'educatrice.
Conferma che tutte le minori siano fattivamente seguite dal servizio di NPI, con incontri a cadenza settimanale e, solo in caso di effettiva impossibilità, almeno con incontri da svolgersi ogni 15 giorni al fine di poterle supportare nell'elaborazione del vissuto di frustrazione, delusione e rabbia di cui sono portatrici, di aiutarle nella ricostruzione di una relazione positiva con entrambi i genitori e di fornire loro gli strumenti per maturare un senso di autostima, allo stato mancante sia in che in CP_3 CP_2
Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI/psicologia con prosecuzione dei già elaborati progetti di sostegno alla genitorialità e con l'attivazione di ogni altra attività e/o risorsa ritenuta utile a tal fine.
Dispone che il signor versi entro il 5 di ogni mese alla signora la Controparte_1 AR somma di 300 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi entro il 5 di CP_4 ogni mese, oltre al 50 % delle spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Dispone che le spese processuali , che seguono il principio della soccombenza, vengano poste a carico di , disponendo rifonda per intero le spese di lite alla signora Controparte_1 Controparte_1
quantificandole complessivamente in euro 3.808,00, oltre rimborso forfetario del AR
15%, CPA ed IVA se dovuta, da rifondersi a favore dell'Erario, essendo la parte AR ammeSS al Patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra loro, in AR Controparte_1 favore del curatore speciale Avv. Isabella CC, le spese di lite che si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Dispone che le spese di TU, liquidate con separato decreto collegiale del 28.2.2025, siano definitivamente poste a carico solidale delle parti e . AR Controparte_1
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Minuta redatta dalla dott.SS Federica Rabajoli – Mot.
Così deciso in Torino in data 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Serafina Aceto
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