Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Enrico Vitali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma viale delle Milizie 38
-APPELLANTE –
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Parte_2
Romanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Pacuvio 34.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10707/2022 pubblicata in data 15/12/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5/12/2019 con mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. di categoria e, dal mese di marzo
2019 sino al 5/11/2019, al IV livello dello stesso C.C.N.L. con condanna della società
[...] al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive, con tutte le voci Parte_1 contrattuali, tra quanto percepito per il periodo da marzo a novembre 2019 come V livello e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata inquadrata al IV livello del C.C.N.L. di categoria.
Condannava inoltre la società al pagamento in favore della lavoratrice del TFR Parte_1 per l'intero periodo dal 1/12/2017 al 5/11/2019 da calcolare sempre sull'orario part-time di 12 ore settimanali e sulle mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. IO e da marzo 2019 il 5/11/2019 al IV livello del predetto C.C.N.L.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Parte_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
già dipendente a tempo indeterminato della società , con Parte_2 Parte_1 contratto di lavoro part-time a 12 ore settimanali ed inquadramento al V livello C.C.N.L.
IO, contratto stipulato a partire dal dicembre 2017, aveva agito in giudizio allegando di avere svolto attività di lavoro dipendente per la suddetta società sin dal gennaio 2017 ( “in nero” nel periodo dino al novembre 2017 anteriormente alla sua formale assunzione) svolgendo un numero di ore maggiore rispetto a quello successivamente contrattualizzato senza percepire il relativo compenso venendo licenziata in data 5/11/2019 senza percepire il TFR.
Allegava altresì di avere svolto, per l'intero periodo lavorativo mansioni, descritte in ricorso, riconducibili al superiore livello IV C.C.N.L.
Rivendicava pertanto il proprio diritto a percepire, con conseguente condanna della società
, le maggiori retribuzioni dovute quantificate in € 11.606,62 in relazione allo Parte_1 svolgimento di mansioni superiori, in € 4.614,52 per svolgimento di lavoro supplementare non retribuito e in € 2.865,68 quanto al TFR. In tutti i casi oltre accessori di legge.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Accertava innanzitutto l'infondatezza, non essendo emersa idonea prova a tale proposito, delle rivendicazioni attinenti all'avvenuta instaurazione del rapporto lavorativo in data anteriore a quella della formale assunzione del 1/12/2017 e allo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello part-time previsto nel contratto di assunzione.
Affermava invece la fondatezza delle rivendicazioni della odierna appellata per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore IV livello C.C.N.L. limitatamente al periodo da marzo a dicembre 2019 con conseguente condanna della resistente a pagare le maggiori retribuzioni maturate a tale titolo. Rilevava come, sulla base della deposizione resa dal teste di parte ricorrente
[...]
, fosse stato confermato, limitatamente a tale periodo, lo svolgimento da parte della Tes_1
in aggiunta al ruolo di addetta alle vendite, di compiti di contabilità consistenti nella Pt_2 chiusura della cassa, nella registrazione delle fatture e nella annotazione dei corrispettivi.
Disponeva inoltre la condanna della società al pagamento in favore della Parte_1 del TFR per l'intero periodo dal 1/12/2017 al 5/12/2019 da calcolarsi per l'intero Pt_2 periodo di formale assunzione, sull'orario part-time di 12 ore settimanali previsto contrattualmente e su mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. sino al febbraio 2019 e al IV livello CCNL da marzo 2019 al 5/11/2019.
Con un primo motivo la società appellante la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la fondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relative allo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento contrattuale, per
I) Violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., omissione di pronuncia sull'eccezione formulate in merito in primo grado violazione del principio di quell'art. 112 c.p.c.;
II) Errata valutazione della prova testimoniale espletata: la testimonianza di Tes_1
[...]
Evidenzia a tale proposito come la lavoratrice non avesse contestato alcuno dei fatti allegati nella memoria difensiva dell'appellante lamentando anche l'omessa statuizione sulla specifica eccezione sollevata a tale proposito dall'odierna appellante nella precedente fase di giudizio.
.Contesta inoltre le valutazioni istruttorie effettuate in proposito dal Tribunale ove aveva in particolare ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste evidenziando la scarsa Tes_1 attendibilità del suddetto testimone ed il carattere erroneo e contraddittorio della sua deposizione con le allegazioni della stessa lavoratrice.
Lamenta inoltre come il giudice di prime cure avesse erroneamente considerato in favore della lavoratrice un periodo maggiore di lavoro rispetto a quello effettivamente svolto evidenziando come fosse pacifico che la stessa avesse lasciato il lavoro già in data 26/7/2019, anteriormente alla formale risoluzione del rapporto.
Con un ulteriore secondo motivo, avanzato in subordine, la società appellante contesta la gravata sentenza per “Vizio di ultra petizione violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, motivazione viziata da errore di diritto: mancata spettanza della retribuzione e degli altri emolumenti a causa dell'assenza ingiustificata partire dal 26 luglio 2019”
Contesta in particolare l'erroneità della gravata sentenza ove aveva disposto la condanna a suo carico di maggiori retribuzioni (tanto titolo di differenze retributive che di TFR) per l'intero periodo fino al 5/11/2019 nonostante fosse non contestato e desumibile dallo stesso tenore dei conteggi allegati al ricorso di primo grado, che la avesse lasciato Pt_2 ingiustificatamente il suo posto di lavoro già dal 26/7/2019. Contesta quindi la gravata sentenza per ultrapetizione lamentando evidenziando inoltre come in ogni caso nulla fosse dovuto alla lavoratrice a titolo di retribuzioni per il periodo di assenza ingiustificata dal lavoro.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza che con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite chiedendo, in ragione della infondatezza della domanda, la condanna al pagamento di tali spese in suo favore impugnando l'importo liquidato dal Tribunale in quanto “del tutto esorbitante e del tutto immotivato oltre che non giustificabile”.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla infondatezza delle rivendicazioni dell'appellata in ordine alla retrodatazione del rapporto di lavoro in data anteriore a quello della formale assunzione e al lavoro supplementare asseritamente svolto.
Né risulta parimenti impugnata la ritenuta infondatezza di tali rivendicazioni con riferimento al preteso svolgimento di mansioni superiori da parte dell'appellata per il periodo anteriore al marzo 2019.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione risulta quindi costituito esclusivamente dalla fondatezza delle rivendicazioni retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori per il periodo da marzo a dicembre 2019 e al diritto della lavoratrice al TFR e alle retribuzioni anche per il periodo successivo al 26/7/2019 in cui la società sostiene essere cessata di fatto, per assenza ingiustificata della stessa, l'attività lavorativa dell'appellata.
Ciò premesso ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla lavoratrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come desumibile dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi di appello, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017)Si osserva che l'odierno appellante aveva agito in sede monitoria rivendicando spettanze retributive quantificate nel loro importo complessivo in € 6.812,21 lamentando essergli state corrisposte solo in parte per €5262,80 (attraverso 3 bonifici effettuati in data 15/11/2019, 20/11/2019 e 27/11/2019).
Ciò premesso l'impugnazione risulta meritevole di parziale accoglimento solo nei termini che seguono.
L'appello risulta infondato nella parte in cui contesta quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'essere stato sufficientemente provato lo svolgimento per il periodo a partire dal marzo 2019 di svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello C.C.N.L. IO (pacificamente applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio) superiori a quelle proprie del V livello attribuito contrattualmente alla lavoratrice.
Si osserva innanzitutto a tale proposito che le contestazioni della società Parte_1 non possono comunque trovare accoglimento, per molteplici ragioni, per la parte relativa alla pretesa pacificità dei fatti da essa allegati in quanto non specificamente contestati dalla lavoratrice.
Questo a fronte del vaglio istruttorio effettuato dal giudice di prime cure (prova ammessa ed espletata in assenza di contestazioni specifiche a tale proposito da parte della convenuta la quale aveva prospettato il profilo in questione, in sede di note autorizzate, solo dopo la chiusura dell'istruttoria),vaglio da ritenersi comunque legittimamente effettuato dal Tribunale (anche quale esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421, comma 2 c.p.c. propri del giudice del lavoro).
Devono ribadirsi in proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato, sicchè in tale ultima ipotesi resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l'esclusione di essi dal "thema probandum" (cfr. Cass. n. 3951 del 13/03/2012, Cass. n. 6881 del 7/3/2019 e Cass. n. 17636 del 1/7/2019).
Trattasi peraltro di profilo per sé non più sindacabile nella presente fase di impugnazione.
Se il giudice ha ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione" diventa inammissibile (Cass. n. 4249 del 16/3/2012 e Cass. n. 27490 del 28/10/2019).
Non può peraltro non rilevarsi come il suddetto motivo di impugnazione sia stato prospettato in modo generico senza alcuno specifico riferimento, così come sarebbe stato invece necessario, alle circostanze di fatto che sarebbero state allegate e non specificamente contestate dalla lavoratrice, risultando le doglianze della effettuate con un Parte_1 generico riferimento a “Tutti i fatti indicati dalla resistente nella memoria difensiva in primo grado, relativi al rapporto di lavoro della o ai “ fatti allegati dalla resistente”. Pt_2 Una tale contestazione non potrebbe quindi, per la sua genericità, comunque reputarsi idonea a costituire utile censura della sentenza di primo grado nella parte in cui a fronte del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione e della successiva insistenza nelle istanze istruttorie di parte appellata aveva ammesso ed espletato la prova per testi richiesta dalle parti, ponendo il suo esito ai fini della decisione.
Ciò premesso risultano pienamente meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate dal giudice di prime cure ove aveva ritenuto sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte della lavoratrice, nel periodo a partire dal marzo 2019, di mansioni di fatto riconducibili al IV livello C.C.N.L. IO.
Così come rilevato dal giudice di prime cure, appartengono al IV livello (ossia il livello rivendicato "... i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” essendo espressamente ricomprese in tale livello dalla relativa declaratoria contrattuale, in particolare, le figure professionali di contabile d'ordine, della cassiera comune e della commesso alla vendita al pubblico.
Appartengono invece al V livello del suddetto CCNL attribuito contrattualmente all'appellata “.., i lavoratori che eseguono i lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite” tra cui rientra la figura di “aiutante commesso”.
Il superiore livello rivendicato risulta pertanto proprio di mansioni, tra cui quelle di commesso alla vendita al pubblico, oltre che di contabile d'ordine e di cassiera comune, caratterizzate da specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche, con professionalità pertanto superiore a quella propria del livello inferiore, tale quest'ultimo da richiedere solo “normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche”.
Tanto premesso si osserva che , deponendo come testimone nella Testimone_1 precedente fase del giudizio, ha riferito di avere lavorato insieme alla odierna appellante, tanto presso il negozio di via Vigna Stelluti che in quello sito in via dei Colli Portuensi nel periodo da marzo a dicembre 2019 (essendo stato spostato in diversi negozi Wind) riferendo come la stessa svolgesse attività di “apertura e chiusura del punto vendita assistenza clienti, contabilizzazione e chiusura cassa ordini di materiale” confermando inoltre quanto alle mansioni il capitolo 6 pag. 16 del ricorso di primo grado (“…vero che la Sig.na
[...]
oltre a ricoprire il ruolo di addetta alle vendite, svolgeva anche di contabilità, Pt_2 procedendo alla chiusura della cassa alla registrazione delle fatture e all'annotazione dei corrispettivi…”).
Trattasi di deposizione da ritenersi attendibile, in quanto fondata sulla conoscenza diretta del testimone (il quale ha espressamente dichiarato nel corso della sua deposizione di avere assistito allo svolgimento dell'attività lavorativa della odierna appellata la quale svolgeva le sue stesse mansioni, sia pure alle dipendenze di una società diversa) e resa da soggetto che, all'epoca della sua deposizione risultava privo di rilevanti rapporti con le parti tali da inficiare l'attendibilità (lo stesso risultava dipendente di altra società, la e che non risultano CP_1 in realtà inficiate in modo idoneo, da ulteriori contrarie risultanze istruttorie.
Nulla di rilevante ha infatti riferito in particolare il teste (il quale ha Testimone_2 espressamente dichiarato di non avere assistito all'attività lavorativa della al di fuori Pt_2 del negozio Wind di via dei Colli Portuensi avendola incontrata solo fuori da tale esercizio commerciale, e, genericamente, di averla vista “dietro il banco” le volte in cui, saltuariamente si recava presso il negozio di via Vigna Stelluti) o l'altro teste di parte resistente Tes_3
(il quale nulla ha riferito di specifico in ordine alle mansioni svolte dalla lavoratrice, essendosi limitato, dopo avere dichiarato di non avere avuto rapporti con quest'ultima, di averla vista lavorare “accanto ad altre persone”) e senza che possa ritenersi tale di per sé sola da inficiare l'attendibilità della deposizione dell' quanto dallo stesso teste, riferito, in ordine Tes_1 all'avere citato come teste l'odierna appellante nella causa instaurata con la CP_1
Né, l'attendibilità delle dichiarazioni del suddetto testimone, potrebbe ritenersi compromessa dalle pretese contraddizioni di quanto dallo stesso dichiarato con le allegazioni difensive della lavoratrice, in particolare ove ha riferito lo svolgimento di attività unitamente alla stessa, tanto presso l'esercizio di via Vigna Stelluti che in quello di via dei Colli Portuensi.
Trattasi di contraddittorietà nella specie non ravvisabile non avendo la lavoratrice mai espressamente collocato la propria attività lavorativa in un uno di tali esercizi commerciali se non con riferimento alla parte svolta “in nero” anteriormente alla formale assunzione (diversa da quella oggetto della presente fase di impugnazione) presso l'esercizio di viale dei Colli Portuensi o presso l'ulteriore esercizio sito in Piazza Re di Roma.
Trattasi quindi di risultanze istruttorie dalle quali si evince in modo chiaro lo svolgimento da parte della lavoratrice, per il periodo a partire dal marzo 2019 (oggetto di residua contestazione alla presente fase di appello), di mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico, di contabilità e di cassa chiaramente riconducibili al superiore livello rivendicato.
Il secondo motivo risulta invece fondato alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate tra le parti.
Si osserva che, così come risulta dalla documentazione in atti e come deve ritenersi peraltro pacifico in causa alla stregua delle complessive allegazioni delle parti, la lavoratrice risulta essere stata licenziata per giusta causa con lettera in data 5/11/2019 a seguito dell'assenza ingiustificata dal posto di lavoro protrattasi a partire dal 26/7/2019.
Trattasi di atto di recesso che, per quanto risulta agli atti di causa, non risulta essere stato impugnato dalla lavoratrice la quale, nel ricorso di primo grado, non aveva nemmeno contestato la fondatezza della causale posta a fondamento del suddetto licenziamento né, a ben vedere, aveva espressamente affermato (neppure a fronte della specifica contestazione effettuata dalla società datrice in sede di costituzione in giudizio) di avere svolto materialmente la propria attività lavorativa anche successivamente alla data del 26/7/2019, limitandosi nel ricorso di primo grado ad evidenziare la mera circostanza della avvenuta
“interruzione” del rapporto di lavoro a seguito del citato atto di recesso. In tale contesto non può che reputarsi ulteriormente significativa in tal senso la circostanza che la lavoratrice abbia nel ricorso di primo grado (oltre che nella corrispondenza intercorsa tra le parti e in particolare con la lettera del 5/9/2019 prodotta come all. 3 del ricorso) quantificato le proprie rivendicazioni retributive, anche con riferimento al TFR asseritamente dovuto, limitandole al luglio 2019, cosa che si evince con chiarezza dai conteggi posti a fondamento del ricorso (cfr, in particolare, conteggi prodotti quale all. 6 del ricorso di primo grado)
Trattasi di condotta processuale che porta a ritenere acquisito al presente giudizio, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c, il mancato svolgimento da parte della pur nel formale Pt_2 perdurare del rapporto di lavoro (formalmente risolto solo a seguito del licenziamento del 5/11/2019), della propria prestazione lavorativa per il periodo successivo al 26/7/2019, con conseguente mancata maturazione, stante l'ingiustificatezza dell'assenza (nessuna causale idonea risulta essere stata allegata o dimostrata dalla lavoratrice nel presente giudizio) del proprio diritto alla retribuzione.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel contratto di lavoro - ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 cod. civ., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 cod. civ. (Cass. n. 17353 del 11/10/2012).
Alla stregua delle considerazioni che seguono, dovrà quindi, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, disporsi la condanna della società appellante a pagare in favore della appellata le maggiori retribuzioni per svolgimento di mansioni superiori solo per il periodo da marzo al 26/7/2019 (anziché fino a novembre 2019).
Questo anche con riferimento al TFR maturato (a cui sono chiaramente estensibili le contestazioni di parte appellante) stante l'assenza per la di obblighi retributivi Parte_1 per il periodo successivo al 26/7/2019, essendo tale emolumento parametrabile, ai sensi dell'art. 2120 c.c., esclusivamente in base alla retribuzione “dovuta”.
Non può però darsi seguito alla richiesta di restituzione dell'importo asseritamente pagato dalla in esecuzione della impugnata sentenza. Parte_1
Trattasi di richiesta da reputarsi nulla sia perché non risulta prova del materiale pagamento di tali somme sia perché, stante anche la mancanza nel dispositivo di un importo specificamente individuabile, non emergono sufficienti elementi tali da far ritenere che l'importo asseritamente pagato (peraltro, sulla base di quanto allegato dall'appellante, solo a titolo di “spese di lite”) sia effettivamente superiore, e di quanto, all'importo complessivamente dovuto alla lavoratrice all'esito della presente fase di impugnazione. Tali i motivi della presente decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i suoi gradi, nella misura di 2/3 del totale, spese da liquidarsi come in dispositivo e da porsi per il residuo a carico della società appellante, risultando pertanto assorbito, stante la necessità a tale proposito di una nuova regolamentazione, l'esame del motivo di appello specificamente riferibile alla condanna alle spese di lite disposta dal primo giudice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna la società appellante a pagare all'appellata Pt_2 le differenze retributive tra quanto percepito per il periodo da marzo al 26/7/2019 (anziché sino a novembre 2019) come V livello C.C.N.L. IO e quanto avrebbe dovuto percepire nello stesso periodo se fosse stata inquadrata al IV livello dello stesso C.C.N.L.
Condanna altresì la società appellante a corrispondere all'appellata il TFR da Pt_2 calcolare sull'orario part-time di 12 ore settimanali e sulle mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. IO e su mansioni riconducibili al IV livello dello stesso C.C.N.L. per il periodo da marzo 2019 al 26/7/2019.
Dichiara la nullità della domanda di restituzione della società appellante.
Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi del totale, da porsi per il resto a carico della società appellante, e che liquida per l'intero in complessivi € 5.250 quanto al primo grado ed € 3.000 per il presente grado di appello. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma 28.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario