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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1068/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
IC (RG), in C.le Michelica Musebbi Calicantone n. 14/D, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
IC (RG) , in C.le Michelica Musebbi Calicantone n. 14/D, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Marco Sudano e Pietro Latino, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì 15.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.09.2014 a IC
(RG), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 152 parte
II, serie A, Ufficio I, con regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (IC, 21.11.2018); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra unitamente alle suppellettili e ai Parte_3 beni che ne costituiscono l'arredamento, rimarrà nella esclusiva proprietà della proprietaria sig.ra la quale ci vivrà unitamente alla figlia minore come di seguito affidata;
Pt_3
3. La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori che si Persona_1 impegnano a collaborare attivamente e fattivamente nella sua crescita, a ricercare condizioni condivise nelle scelte significative per la sua educazione, a fare in modo di presentare positivamente la figura dell'altro genitore in vista del superiore interesse della minore.
4. Tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal sig. e dei suoi orari di lavoro, le parti Parte_2 convengono che lo stesso potrà avere con sé la figlia ogni mercoledì dalla ore 19:00 alle ore 7:30 del giovedì mattina;
un fine settimana sì ed un no dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel fine settimana in cui la minore starà con la madre collocataria il sig. potrà Pt_2 avere con sé la minore il lunedì dalle ore 19:00 fino al martedì alle 7:30, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive, interpersonali della figlia. Durante le festività natalizie, la minore starà con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, in modo da rispettare il principio di alternanza;
durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre nel rispetto dell'alternanza, con modalità da concordare ogni anno;
nel periodo estivo, il padre avrà con sé la figlia per almeno 7 giorni consecutivi specie in concomitanza con il periodo di ferie dal lavoro, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso. In questo caso il genitore dovrà adeguatamente informare l'altro circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza. È espressa intenzione dei coniugi far sì che la loro separazione non penalizzi in alcun modo la figlia minore e, pertanto, entrambi si impegnano ad acconsentire ad eventuali modifiche temporanee delle condizioni sopra indicate che si palesino necessarie per fronteggiare sia oggettive necessità dei genitori o della minore, sia per esplicite richieste di quest'ultima.
5. In considerazione dei redditi dei coniugi, il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento Pt_2 della figlia mediante il versamento mensile della somma di € 300,00 , (euro trecento/00), per il primo anno e di € 250,00 a partire dal secondo anno (euro duecentocinquanta/00) somma che sarà versata sulla Poste Pay intestata alla della sig.ra Iban [...] , Pt_3 anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, come per legge. La ricevuta del versamento varrà quale quietanza. L'assegno Unico Universale (e/o contributo statale per la famiglia in caso di cambio di denominazione) in favore della figlia minore, sarà percepito integralmente dalla sig.ra , Pt_3 dichiarando il sig. fin d'ora, di collaborare per tutti gli adempimenti relativi al Pt_2 riconoscimento/rinnovo. Nel caso in cui la sig.ra cambiasse iban su cui voler ricevere Parte_3
i pagamenti, la stessa comunicherà con congruo anticipo le nuove coordinate bancarie a lei intestate direttamente al marito per le vie brevi, anche a mezzo whatsapp.
6. Le spese di carattere straordinario (ed a mero titolo esemplificativo si indicano tutte quelle mediche, scolastiche, ricreative, sportive), che sarà necessario sostenere nell'interesse della figlia, saranno a carico del padre al 100 % per il primo anno, per il secondo anno nel caso in cui la sig.ra non Pt_3 avesse ancora un impiego stabile o comunque che non raggiunga un reddito netto di almeno €
13.000,00 annui la ripartizione sarà al 70 % a carico del padre e al 30 % a carico della madre mentre in caso contrario i genitori contribuiranno equamente;
a partire dal terzo anno le spese straordinarie saranno ripartire al 50 % ciascuno .
7. I genitori, di comune accordo, stabiliscono la seguente distinzione, in considerazione della natura delle spese: - SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche urgenti ed indifferibili;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- SPESE
MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO DE PA : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private che non hanno il carattere dell'urgenza; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE
SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); corso di pallavolo fermo restando che la spesa da sostenere sia quella più economica e vantaggiosa a parità di opzioni;
- SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO : a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) altre attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatur e diverse da quelle già attualmente frequentate (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate . La sig.ra in relazione alle spese che richiedono il preventivo accordo, valutata la necessità di Pt_3 affrontare una spesa straordinaria di tale natura nell'interesse della figli a, dovrà in via preventiva avanzare una formale richiesta scritta (anche a mezzo mail, sms, whatspp) al sig. il quale, Pt_2 con la medesima modalità, dovrà manifestare un motivato dissenso, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso alla madre che eventualmente ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro una settimana dalla richiesta. 7) gli autoveicoli come sopra specificati rimarranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari. 8) Il sig. Pt_2
si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale entro mesi sei dal deposito
[...] del presente ricorso congiunto. 9) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_3 contratto matrimonio concordatario a IC il 20.09.2014, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.152 anno 2014 , parte II, serie A, Ufficio
1;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1068/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
IC (RG), in C.le Michelica Musebbi Calicantone n. 14/D, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
IC (RG) , in C.le Michelica Musebbi Calicantone n. 14/D, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Marco Sudano e Pietro Latino, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì 15.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.09.2014 a IC
(RG), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 152 parte
II, serie A, Ufficio I, con regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (IC, 21.11.2018); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra unitamente alle suppellettili e ai Parte_3 beni che ne costituiscono l'arredamento, rimarrà nella esclusiva proprietà della proprietaria sig.ra la quale ci vivrà unitamente alla figlia minore come di seguito affidata;
Pt_3
3. La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori che si Persona_1 impegnano a collaborare attivamente e fattivamente nella sua crescita, a ricercare condizioni condivise nelle scelte significative per la sua educazione, a fare in modo di presentare positivamente la figura dell'altro genitore in vista del superiore interesse della minore.
4. Tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal sig. e dei suoi orari di lavoro, le parti Parte_2 convengono che lo stesso potrà avere con sé la figlia ogni mercoledì dalla ore 19:00 alle ore 7:30 del giovedì mattina;
un fine settimana sì ed un no dalle ore 15:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel fine settimana in cui la minore starà con la madre collocataria il sig. potrà Pt_2 avere con sé la minore il lunedì dalle ore 19:00 fino al martedì alle 7:30, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive, interpersonali della figlia. Durante le festività natalizie, la minore starà con il padre il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, in modo da rispettare il principio di alternanza;
durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre nel rispetto dell'alternanza, con modalità da concordare ogni anno;
nel periodo estivo, il padre avrà con sé la figlia per almeno 7 giorni consecutivi specie in concomitanza con il periodo di ferie dal lavoro, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso. In questo caso il genitore dovrà adeguatamente informare l'altro circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza. È espressa intenzione dei coniugi far sì che la loro separazione non penalizzi in alcun modo la figlia minore e, pertanto, entrambi si impegnano ad acconsentire ad eventuali modifiche temporanee delle condizioni sopra indicate che si palesino necessarie per fronteggiare sia oggettive necessità dei genitori o della minore, sia per esplicite richieste di quest'ultima.
5. In considerazione dei redditi dei coniugi, il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento Pt_2 della figlia mediante il versamento mensile della somma di € 300,00 , (euro trecento/00), per il primo anno e di € 250,00 a partire dal secondo anno (euro duecentocinquanta/00) somma che sarà versata sulla Poste Pay intestata alla della sig.ra Iban [...] , Pt_3 anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, come per legge. La ricevuta del versamento varrà quale quietanza. L'assegno Unico Universale (e/o contributo statale per la famiglia in caso di cambio di denominazione) in favore della figlia minore, sarà percepito integralmente dalla sig.ra , Pt_3 dichiarando il sig. fin d'ora, di collaborare per tutti gli adempimenti relativi al Pt_2 riconoscimento/rinnovo. Nel caso in cui la sig.ra cambiasse iban su cui voler ricevere Parte_3
i pagamenti, la stessa comunicherà con congruo anticipo le nuove coordinate bancarie a lei intestate direttamente al marito per le vie brevi, anche a mezzo whatsapp.
6. Le spese di carattere straordinario (ed a mero titolo esemplificativo si indicano tutte quelle mediche, scolastiche, ricreative, sportive), che sarà necessario sostenere nell'interesse della figlia, saranno a carico del padre al 100 % per il primo anno, per il secondo anno nel caso in cui la sig.ra non Pt_3 avesse ancora un impiego stabile o comunque che non raggiunga un reddito netto di almeno €
13.000,00 annui la ripartizione sarà al 70 % a carico del padre e al 30 % a carico della madre mentre in caso contrario i genitori contribuiranno equamente;
a partire dal terzo anno le spese straordinarie saranno ripartire al 50 % ciascuno .
7. I genitori, di comune accordo, stabiliscono la seguente distinzione, in considerazione della natura delle spese: - SPESE MEDICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche urgenti ed indifferibili;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- SPESE
MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO CONSENSO DE PA : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private che non hanno il carattere dell'urgenza; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE
SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); corso di pallavolo fermo restando che la spesa da sostenere sia quella più economica e vantaggiosa a parità di opzioni;
- SPESE
EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO : a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) altre attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatur e diverse da quelle già attualmente frequentate (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate . La sig.ra in relazione alle spese che richiedono il preventivo accordo, valutata la necessità di Pt_3 affrontare una spesa straordinaria di tale natura nell'interesse della figli a, dovrà in via preventiva avanzare una formale richiesta scritta (anche a mezzo mail, sms, whatspp) al sig. il quale, Pt_2 con la medesima modalità, dovrà manifestare un motivato dissenso, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso alla madre che eventualmente ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro una settimana dalla richiesta. 7) gli autoveicoli come sopra specificati rimarranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari. 8) Il sig. Pt_2
si impegna a trasferire la propria residenza dalla casa coniugale entro mesi sei dal deposito
[...] del presente ricorso congiunto. 9) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_3 contratto matrimonio concordatario a IC il 20.09.2014, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.152 anno 2014 , parte II, serie A, Ufficio
1;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti