Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 826/2024, introdotta da:
, nato a [...] il [...], c.f. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LIPARI Annalisa e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. CASAROTTI Mattia e domicilio eletto presso C.F._2 lo studio del difensore. RESISTENTE
, nata a [...] il [...], c.f. , con il CP_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MONTIBELLI Stefano e domicilio eletto presso lo studio del difensore. TERZA CHIAMATA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“a) A modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Novara, CP_ revocare il contributo mensile a carico del sig. per il mantenimento della figlia , nonché Controparte_1 l'obbligo dello stesso di contribuire al pagamento narie, non sussistendone più i pres i in fatto ed in diritto, con effetto dalla data della presente domanda;
b) Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
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Per la resistente:
“rigettare le domande svolte dal Sig. e, per l'effetto confermare il contributo al mantenimento pari Controparte_1 ad € 400,00 in favore della figlia nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in CP_3 suo favore;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa”.
Per la terza chiamata:
“rigettare le domande svolte dal Signor e, per l'effetto confermare il contributo al mantenimento Controparte_1 pari ad euro 400,00 in favore della medesima nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore da parte della madre. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e Cpa”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 08.05.2024, rappresentava di aver contratto, Controparte_1 in data 01.05.1999, matrimonio con (atto trascritto nei registri del Controparte_2
Comune di CO alla Parte II - nr. 3., serie A -Anno 1999). CP_ Dall'unione tra i coniugi nasceva la figlia , in data 03.04.2006. Con sentenza n. 2724/2021 emessa dal Tribunale di Novara veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. CP_ Il provvedimento così statuiva: “3. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
4. dispone la collocazione della figlia minore presso la madre, con cui già coabita.;
5. dispone altresì la presa in carico della minore da parte dell'ufficio dei servizi sociali territorialmente competente che appronterà un calendario di incontri tra la figlia e il padre in luogo neutro, con le modalità e le tempistiche da CP_ individuarsi dal servizio incaricato, di concerto con il Servizio di NPI che ha in carico;
6. dispone che contribuisca indirettamente al mantenimento della figlia versando a Controparte_1 CP_2 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 400,00
[...] mensili, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate : I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b)
Pag. 2 libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa – buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
La predetta pronuncia prevedeva, a carico del ricorrente, un contributo dell'importo di 400,00 euro mensili, a titolo di mantenimento in favore della figlia, all'epoca minorenne, oltre ad aggiornamento ISTAT, e oltre al 50% del pagamento delle spese straordinarie. CP_ Rappresentava il ricorrente che la figlia era oramai divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Parte ricorrente chiedeva, dunque, la revoca del contributo al mantenimento della figlia stante il conseguimento dell'indipendenza economica da parte della stessa. Circa la propria situazione economica, il ricorrente evidenziava di percepire una pensione di circa
€ 1.200,00 mensili. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Con atto depositato in data 19.07.2024, si costituiva tempestivamente Controparte_2
Parte resistente contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente. Preliminarmente, CP_ chiedeva la chiamata in giudizio anche della figlia divenuta maggiorenne. Quanto ai profili economici, appresentava che la figlia aveva svolto alcuni lavori CP_2 con durata stagionale nel corso dell'anno 2023, percependo una retribuzione media di circa € 900,00 mensili;
tuttavia, attualmente la stessa non aveva un contratto lavorativo stabile e a tempo CP_ indeterminato. La resistente rappresentava, altresì, che convive con la madre ed è completamente a suo carico non avendo alcun rapporto con il padre. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* A seguito di ordine del giudice, con atto depositato in data 10.12.2024, si costituiva tempestivamente
CP_3
La terza chiamata rappresentava di vivere con la madre e di aver svolto attività lavorativa stagionale dal giugno 2022 al dicembre 2022 percependo nel corso dell'anno in questione l'importo complessivo di € 4.698,63. Rappresentava, altresì, di aver svolto attività lavorativa da gennaio 2023 ad agosto 2023 percependo nel corso dell'anno € 7.382,80. Precisava, poi, di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel corso del 2024 e di non avere un contratto di lavoro stabile e a tempo indeterminato. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 09.01.2025, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “abito a CO, vicolo Controparte_1 Castello n. 9; la casa è in comproprietà con le mie sorelle;
vivo da solo. Sono in pensione e percepisco circa 1.200,00
€ di pensione. Non ho altre entrate economiche. Non ho altri beni immobili o beni mobili registrati. Non ho spese particolari. Vorrei avere rapporti con mia figlia e desidererei averli, ma purtroppo non li ho. L'ho sentita
Pag. 3 telefonicamente circa un mese fa. Era da due anni che non la vedevo e non la sentivo. Io ci ho sempre tenuto a mia figlia. Faccio fatica anche io a versare il mantenimento. Riuscirei a versare l'importo di € 250,00 mensili. Chiede la disponibilità di poter accreditare la somma direttamente alla figlia. Il furgone di cui ero proprietario è stato demolito”. nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “abito a Controparte_2
Borgomanero, via Casina Ceredo 4; la casa è in comproprietà con mio fratello e mia madre;
vivo con il mio compagno e con mia figlia. Sono in disoccupazione dal primo di novembre 2024; percepisco la NASPI per l'importo di € 600,00 e dicembre;
per gennaio dovrebbe essere di circa 1.000,00 €. Ho un furgone di proprietà e mi sono intestata un veicolo che è in uso a mia figlia. Sto pagando la liquidazione del dipendente dell'attività che avevo con il sig.
, con pagamento a rate di € 500,00; sto pagando delle rate dell'INPS da 389,00 € e ho ricevuto € CP_1
9.000,00 di cartella esattoriale. Mia figlia è ancora senza patente e sta facendo il corso per poter avere più opportunità lavorative. Non ci sono problemi che il sig. versi direttamente la somma a mia figlia. Mia figlia è in CP_1 cura da una psichiatra”.
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “abito a Borgomanero, via CP_3 Casina Ceredo 4, con mia mamma. Ho un motorino intestato a me. Ho iniziato a lavorare a giugno 2022, dopo che ho lasciato la scuola e ho lavorato per tutta la stagione estiva a come cameriera in un bar sulla spiaggia. Il Pt_1 contratto era regolare e mi pagavano € 1.200,00. Ho smesso questo lavoro a settembre 2022. Ad ottobre 2022 ho fatto delle prove per lavorare in un ristorante;
sono stata lì sei o sette mesi, fino al maggio 2023; percepivo circa 700/800. Era un contratto a termine. Da maggio 2023 sono tornato a lavorare per la stagione estiva a nello stesso posto;
la retribuzione è stata di Pt_1
€ 1.200,00. Da settembre 2023 non ho più trovato lavoro. Ho finito gli studi a giugno 2023 in prima superiore e avevo compiuto 16 anni. Al momento non ho intenzione di riprendere gli studi. Preciso che ho portato il mio curriculum e ho fatto dei colloqui. Sono d'accordo che mio padre mi versi direttamente i soldi sul mio conto corrente”.
* All'udienza del 09.01.2025, il Giudice ha dato atto che la conciliazione non riusciva e ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
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2. Sul compendio probatorio
In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
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3. Sulla domanda di revoca del mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di revoca del mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Come è noto, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori in favore dei figli non viene meno per il solo raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma solo quando i figli raggiungono una adeguata autosufficienza economica. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito, con orientamento condiviso da questo Collegio, che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (ex pluribus, Cass. Civ. sentenza n. 17183/2020). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge chiaramente come la figlia della coppia, seppur maggiorenne, non sia economicamente indipendente, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso da parte attrice. Ed invero, ritiene il Tribunale che la domanda di revoca del mantenimento non possa essere accolta. Ed invero, giova evidenziare che , appena maggiorenne non ha CP_3 raggiunto alcuna autonomia economica, percependo una retribuzione solo per i mesi in cui svolge attività lavorativa a carattere stagionale e a tempo determinato. Trattasi di importo risibile e non connotato da stabilità, tale pertanto da non poter essere ritenuto sufficiente per una indipendenza economica. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Civ. ordinanza n. 40282/2021). In particolare, la durata propria dei contratti stagionali non induce a ritenere raggiunta una stabilità CP_ economica da parte della giovane. Ancora, è opportuno evidenziare che ha appena diciannove anni e non si ravvede alcuna inerzia o colpa in capo alla stessa;
la gi e, infatti, non appena terminati gli studi si è subito prodigata per la ricerca di una attività lavorativa. Pacificamente, poi, le retribuzioni percepite dalla stessa, per il loro carattere estremamente contenuto, non consentono alcuna revoca dell'assegno di mantenimento. Quanto alle condizioni economiche delle parti, dalle produzioni documentali emerge come parte ricorrente abbia un reddito da pensione pari ad € 1.200,00. Dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente emergono, per l'anno di imposta 2021, un reddito lordo di € 18.056,09, per l'anno di imposta 2022 di € 18.512,16 e per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo di €19.889,48.
Pag. 5 Parte resistente, invece, attualmente non svolge attività lavorativa, con un reddito mensile inferiore a quello di parte ricorrente. Dalle dichiarazioni dei redditi della resistente emergono, per l'anno di imposta 2020, un reddito lordo di € 636,00, per l'anno di imposta 2021 di € 23.465,00 e per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo di €7.219,00. Le condizioni reddituali delle parti sono, dunque, similari a quelle dell'anno in cui è stata pronunciata la separazione consensuale. Inoltre, a fronte delle invariate condizioni economiche delle parti, parte attrice non ha alcun onere di contribuzione diretta della figlia, che non vede e la quale non pernotta presso di lui. Sulla scorta di quanto sopra, seppur non sia giustificata una revoca dell'assegno di mantenimento, CP_ ritiene il Collegio che le entrate economiche di , seppur minime e tali da non consentire una autonomia economica, giustifico una rideterminazione dell'assegno di mantenimento in suo favore. CP_ Tenuto conto delle condizioni patrimoniali dei coniugi, della giovane età di , delle esigenze della stessa e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento gravino sulla madre il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando l'importo di € 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. In assenza di espressa domanda da parte della figlia maggiorenne non può essere accolta la domanda di versamento diretto in favore della stessa.
4. Spese di lite Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Novara con sentenza n. 2724/2021, così dispone:
1. obbliga a corrispondere a a titolo di assegno di Controparte_1 CP_3 mantenimento, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di 300,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
2. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 21.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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