TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1682/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv A. Cantile
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n° OI-001736941.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opponente deduce unicamente la mancanza della previa notificazione del Verbale di accertamento
2. Come affermato dall , questo pertanto può essere l'unico motivo oggetto di CP_1
verifica nel presente giudizio (cfr Cass.656/10).
3. La doglianza risulta infondata laddove l ha documentato la notifica del CP_2
verbale tramite raccomandata (doc.2).
4. Tale produzione è stata contestata dall'opponente, disconoscendo la propria firma
(leggibile solo quanto al cognome “ ) per il ritiro del plico presso Parte_1
l'ufficio postale, a seguito di accertata mancata consegna all'indirizzo per accertata pagina 1 di 2 «temporanea assenza del destinatario».
5. La contestazione non è conferente, laddove l'attestazione (attendibile ai sensi dell'art.2700 cpc) di «immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile» già fonda la presunzione di cui all'art 2335 (Cass.8895/22, 23589/18), la quale non appare poter essere superabile dal solo fatto che il plico sia stato poi ritirato da persona
(asseritamente) sconosciuta dal ricorrente (cfr Cass.758/06, secondo cui la prova di incolpevole mancata conoscenza dell'atto non è fornita dal solo fatto che la firma del consegnatario sia illeggibile).
6. Si può per completezza rilevare che il ricorrente non offre alcuna prova di non essere potuto venire in possesso dell'avviso immesso nella sua cassetta postale, e pertanto deve presumersi che l'abbia consegnato alla persona che ha poi ritirato il plico;
mentre in caso contrario, ancora munito dell'avviso, avrebbe potuto produrlo in giudizio ovvero esibirlo all'epoca all'ufficio postale chiedendo conto (in quella sede,
e non, tardivamente, nella presente sede processuale) della consegna del plico a soggetto che oggi assume fosse privo (anche) di delega.
7. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1682/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dell'avv A. Cantile
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n° OI-001736941.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opponente deduce unicamente la mancanza della previa notificazione del Verbale di accertamento
2. Come affermato dall , questo pertanto può essere l'unico motivo oggetto di CP_1
verifica nel presente giudizio (cfr Cass.656/10).
3. La doglianza risulta infondata laddove l ha documentato la notifica del CP_2
verbale tramite raccomandata (doc.2).
4. Tale produzione è stata contestata dall'opponente, disconoscendo la propria firma
(leggibile solo quanto al cognome “ ) per il ritiro del plico presso Parte_1
l'ufficio postale, a seguito di accertata mancata consegna all'indirizzo per accertata pagina 1 di 2 «temporanea assenza del destinatario».
5. La contestazione non è conferente, laddove l'attestazione (attendibile ai sensi dell'art.2700 cpc) di «immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile» già fonda la presunzione di cui all'art 2335 (Cass.8895/22, 23589/18), la quale non appare poter essere superabile dal solo fatto che il plico sia stato poi ritirato da persona
(asseritamente) sconosciuta dal ricorrente (cfr Cass.758/06, secondo cui la prova di incolpevole mancata conoscenza dell'atto non è fornita dal solo fatto che la firma del consegnatario sia illeggibile).
6. Si può per completezza rilevare che il ricorrente non offre alcuna prova di non essere potuto venire in possesso dell'avviso immesso nella sua cassetta postale, e pertanto deve presumersi che l'abbia consegnato alla persona che ha poi ritirato il plico;
mentre in caso contrario, ancora munito dell'avviso, avrebbe potuto produrlo in giudizio ovvero esibirlo all'epoca all'ufficio postale chiedendo conto (in quella sede,
e non, tardivamente, nella presente sede processuale) della consegna del plico a soggetto che oggi assume fosse privo (anche) di delega.
7. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2