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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente Rel.
Dott.ssa Alice Croci Giudice
Dott.ssa Paola Scarabotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta a RG n. 2939 / 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...] CF Avv. BARTOLINI FABRIZIO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] CF ( Avv. BALDINI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA)
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: congiunte, come da note scritte depositate in data 5.12.2024 e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, introdotto con ricorso depositato da le parti, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. Parte_1
127-ter c.p.c. e tenuta davanti al Presidente del Collegio delegato per la trattazione, si sono richiamate alle conclusioni congiunte contenenti un accordo sulle rispettive domande e depositate in data 5.12.2024, dopodiché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi in forza della dimostrata intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Osserva il Collegio che dai documenti in atti, dalle note scritte depositate, nonché dalle concordi conclusioni rassegnate sul punto dai coniugi, è risultata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Sussistono quindi gli elementi previsti dall'art. 151 comma 1 c.c. per la pronuncia della sentenza di separazione.
Quanto alle conclusioni congiuntamente assunte, e riassuntivamente relative all'affidamento (condiviso) della IA minore , al collocamento sostanzialmente paritario ai genitori (e con Persona_1 mantenimento da parte della minore del domicilio presso la casa coniugale), alla programmazione delle frequentazioni, anche estive e festive, dei genitori con la IA, alla previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della IA (€ 300 rivalutabili) e alla ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie, nonché ad altre clausole accessorie meglio indicate nell'accordo, esse appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale di , nonché adeguate in relazione alle condizioni Persona_1 economico-patrimoniali delle parti quali si desumono dalle risultanze di causa e vengono pertanto recepite dal Tribunale.
Considerato l'esito della controversia nonché la richiesta delle parti, si compensano integralmente le spese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/09/1979 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
Massarosa il 2.10.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Massarosa all'anno 2011 n. 38 parte II serie A, alle condizioni concordate dalle parti con le note scritte depositate in data 5.12.2024 e richiamate all'udienza del 7.1.2025;
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Lucca, 7 gennaio 2025 il presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente Rel.
Dott.ssa Alice Croci Giudice
Dott.ssa Paola Scarabotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta a RG n. 2939 / 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...] CF Avv. BARTOLINI FABRIZIO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] CF ( Avv. BALDINI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA)
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: congiunte, come da note scritte depositate in data 5.12.2024 e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, introdotto con ricorso depositato da le parti, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. Parte_1
127-ter c.p.c. e tenuta davanti al Presidente del Collegio delegato per la trattazione, si sono richiamate alle conclusioni congiunte contenenti un accordo sulle rispettive domande e depositate in data 5.12.2024, dopodiché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi in forza della dimostrata intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Osserva il Collegio che dai documenti in atti, dalle note scritte depositate, nonché dalle concordi conclusioni rassegnate sul punto dai coniugi, è risultata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Sussistono quindi gli elementi previsti dall'art. 151 comma 1 c.c. per la pronuncia della sentenza di separazione.
Quanto alle conclusioni congiuntamente assunte, e riassuntivamente relative all'affidamento (condiviso) della IA minore , al collocamento sostanzialmente paritario ai genitori (e con Persona_1 mantenimento da parte della minore del domicilio presso la casa coniugale), alla programmazione delle frequentazioni, anche estive e festive, dei genitori con la IA, alla previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della IA (€ 300 rivalutabili) e alla ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie, nonché ad altre clausole accessorie meglio indicate nell'accordo, esse appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale di , nonché adeguate in relazione alle condizioni Persona_1 economico-patrimoniali delle parti quali si desumono dalle risultanze di causa e vengono pertanto recepite dal Tribunale.
Considerato l'esito della controversia nonché la richiesta delle parti, si compensano integralmente le spese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/09/1979 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
Massarosa il 2.10.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Massarosa all'anno 2011 n. 38 parte II serie A, alle condizioni concordate dalle parti con le note scritte depositate in data 5.12.2024 e richiamate all'udienza del 7.1.2025;
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Lucca, 7 gennaio 2025 il presidente est.