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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. del ruolo generale dell'anno
2023, promosso
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Piemonte Gianluca;
-parte ricorrente-
Con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero. avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile;
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19/06/2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-
.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/09/202, (nel prosieguo parte Parte_1 identificata al maschile) ha allegato di essere nato con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di “ . Per_1
1 Ha dunque domandato la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso, con il mutamento del nome da “ ” a “ , nonché l'autorizzazione a Pt_1 Per_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle domande avanzate ha dedotto di aver iniziato a maturare un sentimento di disagio e di distacco dal proprio corpo già a partire dall'infanzia, non accettando l'appartenenza al genere femminile assegnato alla nascita e manifestando una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili.
Ha, altresì, soggiunto che l'acquisita consapevolezza ha causato un forte disagio interiore e relazionale, cui ha cercato di porre rimedio avvalendosi, con il sostegno della propria famiglia d'origine, del supporto degli specialisti, sia da un punto di vista psicologico che endocrinologico.
2. All'udienza del 19/01/2024 parte ricorrente ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche nonché a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
Nel corso dell'interrogatorio libero ha infatti dichiarato: “Io ho intrapreso il percorso psicologico per la transizione di genere due anni fa, a 17 anni. L'anno scorso, all'età di 18 anni ho intrapreso il percorso ormonale e oggi mi trovo qui per poter rettificare i documenti.
Ho 19 anni e sono arrivato a questa determinazione perché sentivo un forte disagio, anche nel mostrare documenti che indicano il mio vecchio nome.
Io ho scelto di farmi chiamare e così vengo chiamato sia dagli amici che Per_1 dai familiari.
Io sono seguito dallo psicologo dott. e dall'endocrinologo Persona_2 dott. per la terapia ormonale. Io vorrei anche sottopormi Persona_3 successivamente al trattamento medico chirurgico. Io studio, frequento il liceo
scienze umane al quarto anno. Io ho contattato il policlinico per Persona_4 essere seguito da uno psicologo della struttura pubblica e mi è stato dato un appuntamento per il novembre 2024, non sono mai stato seguito da una struttura pubblica” (si veda verbale di ud. cit.).
2 La causa, dunque, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero,
è stata posta in decisione.
3. La domanda è meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie non si ravvisano contraddittori rispetto al ricorso in esame, atteso che, non consta che sia sposata o abbia Parte_1 figli (cfr. certificato di stato libero, allegato al ricorso introduttivo).
Nel merito, è bene anzitutto rammentare che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso oggetto di disamina, dalle relazioni psicologiche offerte in comunicazione, a firma della Prof.ssa e della dott.ssa Persona_5
- dell'U.O.C. di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Persona_6
“Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo - si evince che in riferimento all'odierno ricorrente si rileva una condizione clinica compatibile con la diagnosi di
“disforia di genere”, atteso che “dalla valutazione dei dati raccolti attraverso il colloquio clinico e la somministrazione dei test psicologici, emergerebbe la presenza di un disagio significativo nell'immagine di sé, percepita come incongrua rispetto all'identità psichica esperita. In atto si rileva una condizione di sofferenza psicologica, verosimilmente connessa alla Disforia di Genere. Tale condizione clinica appare inserita all'interno di una personalità caratterizzata da tratti clinicamente significativi orientati a sperimentare vissuti depressivi, tristezza, pessimismo e scarsa capacità di provare piacere. (…)” (vedasi relazione psicodiagnostica depositata in data 08.05.2025).
Ed invero, “(…) In base a quanto riferito dalla persona e da quanto Pt_1 osservato nel corso del processo di valutazione da me effettuato è risultata un incongruenza marcata, persistente e stabile tra il genere femminile assegnato alla nascita e il genere maschile percepito, vissuto ed espresso nei
3 comportamenti, abbigliamento, modalità relazionali. Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa. Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata, i cambiamenti cui la persona intende sottoporsi, Pt_1 sono considerati, allo stato attuale, necessari alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata. (…)” (cfr. relazione clinica psicodiagnostica del 27/05/2022 del Dott. allegata Persona_2 all'atto introduttivo).
Inoltre, dalla relazione endocrinologica a firma del Dott. , Persona_3 medico chirurgo specialista in endocrinologia, emerge che la parte ricorrente ha avviato un percorso di terapia ormonale da circa 3 anni, raggiungendo una
“buona virilizzazione”, con “disforia di genere in fase di ottimale compenso clinico-metabolico” (si veda relazione endocrinologica del 22.05.2025 depositata il 5/06/2025).
Tanto premesso, sulla scorta di tali dati, valutato anche il percorso ormonale compiuto, il trattamento chirurgico di mutamento di sesso cui la parte ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporsi, quale strumento funzionale all'adeguamento del soma femminile alla sua personalità psico- sessuale maschile, deve essere autorizzato nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione” (Corte Cost. 221/2015).
4 Nel solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”
(Cass. 20.7.2015, n. 15138).
In materia è poi intervenuta di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23/07/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”. E', dunque, sufficiente accertare la serietà ed univocità del percorso scelto dal richiedente per giungere al mutamento richiesto, che potrebbe essere autorizzato – come detto – anche senza la necessità di sottoporsi al previo trattamento chirurgico.
5 Nella vicenda in disamina parte ricorrente ha iniziato un trattamento ormonale che ha prodotto un risultato di evidente mascolinizzazione del soggetto.
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, come emerso anche nel corso dell'audizione all'udienza del 19/01/2024.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e va quindi senz'altro accordata la relativa autorizzazione e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti delle relazioni mediche in atti, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica della parte ricorrente nelle more dell'intervento.
Va, dunque, ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome “ in luogo del nome “ ”. Per_1 Pt_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
4. Infine, le spese processuali vanno lasciate a carico di parte ricorrente, difettando ogni ragione di soccombenza stante la mancata costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore di parte attrice ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta, dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello
6 Stato Civile, con riferimento alla persona di , nata a [...] Parte_1 sul AV (MI) il 24/05/2004 (atto n. 36, Parte I, Serie A, Anno 2004);
2. dispone la rettificazione del nome di parte attrice, nel senso della sostituzione di “ ” con “ ; Pt_1 Per_1
3. autorizza la parte ricorrente a sottoporsi ad ogni trattamento medico- chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli corrispondenti al genere maschile;
4. nulla sulle spese processuali;
5. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Palermo per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte attrice.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 10/7/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei giudici dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. del ruolo generale dell'anno
2023, promosso
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Piemonte Gianluca;
-parte ricorrente-
Con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero. avente per oggetto: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere nei registri dello stato civile;
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19/06/2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-
.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/09/202, (nel prosieguo parte Parte_1 identificata al maschile) ha allegato di essere nato con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di riconoscersi nel nome di “ . Per_1
1 Ha dunque domandato la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso, con il mutamento del nome da “ ” a “ , nonché l'autorizzazione a Pt_1 Per_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle domande avanzate ha dedotto di aver iniziato a maturare un sentimento di disagio e di distacco dal proprio corpo già a partire dall'infanzia, non accettando l'appartenenza al genere femminile assegnato alla nascita e manifestando una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili.
Ha, altresì, soggiunto che l'acquisita consapevolezza ha causato un forte disagio interiore e relazionale, cui ha cercato di porre rimedio avvalendosi, con il sostegno della propria famiglia d'origine, del supporto degli specialisti, sia da un punto di vista psicologico che endocrinologico.
2. All'udienza del 19/01/2024 parte ricorrente ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche nonché a sottoporsi agli interventi chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali.
Nel corso dell'interrogatorio libero ha infatti dichiarato: “Io ho intrapreso il percorso psicologico per la transizione di genere due anni fa, a 17 anni. L'anno scorso, all'età di 18 anni ho intrapreso il percorso ormonale e oggi mi trovo qui per poter rettificare i documenti.
Ho 19 anni e sono arrivato a questa determinazione perché sentivo un forte disagio, anche nel mostrare documenti che indicano il mio vecchio nome.
Io ho scelto di farmi chiamare e così vengo chiamato sia dagli amici che Per_1 dai familiari.
Io sono seguito dallo psicologo dott. e dall'endocrinologo Persona_2 dott. per la terapia ormonale. Io vorrei anche sottopormi Persona_3 successivamente al trattamento medico chirurgico. Io studio, frequento il liceo
scienze umane al quarto anno. Io ho contattato il policlinico per Persona_4 essere seguito da uno psicologo della struttura pubblica e mi è stato dato un appuntamento per il novembre 2024, non sono mai stato seguito da una struttura pubblica” (si veda verbale di ud. cit.).
2 La causa, dunque, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero,
è stata posta in decisione.
3. La domanda è meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie non si ravvisano contraddittori rispetto al ricorso in esame, atteso che, non consta che sia sposata o abbia Parte_1 figli (cfr. certificato di stato libero, allegato al ricorso introduttivo).
Nel merito, è bene anzitutto rammentare che il transessualismo rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Nel caso oggetto di disamina, dalle relazioni psicologiche offerte in comunicazione, a firma della Prof.ssa e della dott.ssa Persona_5
- dell'U.O.C. di Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Persona_6
“Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo - si evince che in riferimento all'odierno ricorrente si rileva una condizione clinica compatibile con la diagnosi di
“disforia di genere”, atteso che “dalla valutazione dei dati raccolti attraverso il colloquio clinico e la somministrazione dei test psicologici, emergerebbe la presenza di un disagio significativo nell'immagine di sé, percepita come incongrua rispetto all'identità psichica esperita. In atto si rileva una condizione di sofferenza psicologica, verosimilmente connessa alla Disforia di Genere. Tale condizione clinica appare inserita all'interno di una personalità caratterizzata da tratti clinicamente significativi orientati a sperimentare vissuti depressivi, tristezza, pessimismo e scarsa capacità di provare piacere. (…)” (vedasi relazione psicodiagnostica depositata in data 08.05.2025).
Ed invero, “(…) In base a quanto riferito dalla persona e da quanto Pt_1 osservato nel corso del processo di valutazione da me effettuato è risultata un incongruenza marcata, persistente e stabile tra il genere femminile assegnato alla nascita e il genere maschile percepito, vissuto ed espresso nei
3 comportamenti, abbigliamento, modalità relazionali. Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa. Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata, i cambiamenti cui la persona intende sottoporsi, Pt_1 sono considerati, allo stato attuale, necessari alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata. (…)” (cfr. relazione clinica psicodiagnostica del 27/05/2022 del Dott. allegata Persona_2 all'atto introduttivo).
Inoltre, dalla relazione endocrinologica a firma del Dott. , Persona_3 medico chirurgo specialista in endocrinologia, emerge che la parte ricorrente ha avviato un percorso di terapia ormonale da circa 3 anni, raggiungendo una
“buona virilizzazione”, con “disforia di genere in fase di ottimale compenso clinico-metabolico” (si veda relazione endocrinologica del 22.05.2025 depositata il 5/06/2025).
Tanto premesso, sulla scorta di tali dati, valutato anche il percorso ormonale compiuto, il trattamento chirurgico di mutamento di sesso cui la parte ricorrente ha manifestato la volontà di sottoporsi, quale strumento funzionale all'adeguamento del soma femminile alla sua personalità psico- sessuale maschile, deve essere autorizzato nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione” (Corte Cost. 221/2015).
4 Nel solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”
(Cass. 20.7.2015, n. 15138).
In materia è poi intervenuta di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23/07/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”. E', dunque, sufficiente accertare la serietà ed univocità del percorso scelto dal richiedente per giungere al mutamento richiesto, che potrebbe essere autorizzato – come detto – anche senza la necessità di sottoporsi al previo trattamento chirurgico.
5 Nella vicenda in disamina parte ricorrente ha iniziato un trattamento ormonale che ha prodotto un risultato di evidente mascolinizzazione del soggetto.
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, come emerso anche nel corso dell'audizione all'udienza del 19/01/2024.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili e va quindi senz'altro accordata la relativa autorizzazione e tuttavia appare altresì accertato, alla luce dei contenuti delle relazioni mediche in atti, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica della parte ricorrente nelle more dell'intervento.
Va, dunque, ordinata la chiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome “ in luogo del nome “ ”. Per_1 Pt_1
In proposito, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di precisare la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
4. Infine, le spese processuali vanno lasciate a carico di parte ricorrente, difettando ogni ragione di soccombenza stante la mancata costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore di parte attrice ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta, dispone rettificarsi l'attribuzione di sesso da femminile a maschile contenuta nei registri dello
6 Stato Civile, con riferimento alla persona di , nata a [...] Parte_1 sul AV (MI) il 24/05/2004 (atto n. 36, Parte I, Serie A, Anno 2004);
2. dispone la rettificazione del nome di parte attrice, nel senso della sostituzione di “ ” con “ ; Pt_1 Per_1
3. autorizza la parte ricorrente a sottoporsi ad ogni trattamento medico- chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli corrispondenti al genere maschile;
4. nulla sulle spese processuali;
5. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Palermo per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte attrice.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 10/7/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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