Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3702/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/02/1986, con il patrocinio dell'avv. VITTORIA SCANDROGLIO e dell'avv. MARIO MASOLO, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARCELLO PUGLISI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 11.4.2025
1
Per (come da memoria ex art. bis.17 n. 1 c.p.c.): Parte_1
Per_ Per_ 1) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori , e , con collocazione R_
prevalente delle stesse presso la madre nella casa familiare in Mariano Comense – Via Palestro n.
3/F, con diritto di entrambi i genitori di prendere parte a tutte le decisioni relative a cura, istruzione, educazione ed ogni aspetto rilevante della vita delle minori. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la potestà genitoriale.
2) Assegnare l'intera casa familiare, sita in Mariano Comense – Via Palestro n. 3/F, composta di due piani oltre taverna, e mansarda, alla SI.ra con quanto la arreda, in quanto genitore Pt_1
collocatario delle minori, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutte le figlie, assegnando al SI. termine di giorni 15 dall'udienza di comparizione delle parti per il rilascio CP_1
delle porzioni attualmente occupate.
3) Disporre che il SI. possa tenere con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato CP_1
pomeriggio alle ore 14.00 fino alla domenica sera alle ore 20.30, nonché due sere infrasettimanali
(indicativamente il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.30). Qualora il SI. non potesse CP_1
tenere con sé le figlie nei giorni infrasettimanali concordati, lo stesso potrà vederle e tenerle con sé un giorno infrasettimanale diverso, previa comunicazione alla SI.ra con un giorno di anticipo. Pt_1
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, secondo la regola dell'alternanza, dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Anche le vacanze pasquali verranno suddivise in due periodi paritetici, comprensivi l'uno del giorno di Pasqua e l'altro del Lunedì dell'Angelo, che le minori trascorreranno, sempre ad anni alterni, con i genitori. Il padre trascorrerà, altresì, 2 settimane consecutive durante le vacanze estive con le minori, da concordarsi tra i genitori entro il maggio di ciascun anno, tenendo comunque conto delle eSIenze delle minori e dei genitori. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie con le minori, unitamente ad un recapito telefonico. Per_ 4) Disporre che a titolo di contributo al mantenimento delle figlie , e il SI. R_ Per_3 CP_1 versi alla SI.ra l'importo mensile di € 1.200,00= (€ 400,00= per ciascuna GL). Tale somma Pt_1
dovrà essere corrisposta mediante bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5) La SI.ra avrà, altresì, il diritto di richiedere e percepire l'assegno unico per i figli nella Pt_1
misura del 100%.
6) Il SI. dovrà rimborsare l'80% delle spese straordinarie da sostenersi per le minori come CP_1
individuate e con le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Como del 25.04.2018, da aversi qui integralmente ritrascritte, oltre al 50% delle spese per i servizi pre e post-scuola delle
2 Per_ minori e (pari ad € 100,00= e ad € 669,00= circa per ciascuna GL), servizi che R_
dovrebbero essere attivi a partire dal 09.09.2024 (doc. 24) e che non rientrano nelle Linee Guida del
Tribunale di Como.
7) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
(…) Si insiste, inoltre, nella richiesta già formulata in via istruttoria con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per (come da memoria ex art. bis.17 n. 2 c.p.c.): CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse delle minori, anche indifferibili ex art. 473 bis 15) c.p.c. ed in particolare:
- disponga l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
Per_
- disporre l'audizione/ascolto della minore al fine di valutare le cause dell'interruzione, ormai da qualche mese, della frequentazione della medesima con il padre nonché l'interruzione di ogni contatto con la di lui famiglia;
- disporre che la SI.ra lasci la casa di proprietà esclusiva del SI. e sita in Mariano Pt_1 CP_1
Comense (CO) Via Palestro n. 3 /F entro la fine di settembre 2024, reperendo altra soluzione abitativa per sé e le figlie in locazione.
Il SI. , a decorrere da ottobre 2024, contribuirà nella misura massima di € 300,00 mensili ai CP_1
17costi di locazione che la SI.ra sosterrà per la nuova soluzione abitativa ove starà con le Pt_1
figlie.
In subordine qualora il Giudice ritenga di assegnare la casa di proprietà esclusiva del SI. CP_1
sita in Mariano Comense in Via Palestro n. 3 /F alla SI.ra perché vi abiti con
[...] Parte_1 le figlie, disporre che l'assegnazione sia relativa alla sola porzione di immobile posta al piano primo oltre mansarda con l'arredo ivi esistente, mentre la porzione dell'immobile posta al piano terra, il box e la taverna resterà nella disponibilità del SI. che provvederà a proprie spese a CP_1
chiudere la porta del locale ufficio che affaccia sul vano scala e sull'ingresso principale, evitando che vi siano parti comuni e la possibilità per il resistente di accesso alla parte assegnato alla SI.ra
. Pt_1
Ove necessario il SI. provvederà anche a rendere le due porzioni catastalmente distinte. CP_1
Il SI. provvederà anche all'istallazione di un conta scatti per i consumi delle utenze della CP_1
parte di relativa pertinenza e non assegnata alla IG.ra . Pt_1
La SI.ra provvederà entro 15 gg dal provvedimento di assegnazione a volturare le utenze a Pt_1
proprio nome.
3 Per_ Per_
- disporre che il SI. tenga con sé le figlie , e in settimana il martedì e CP_1 R_
il giovedì dalle 18,30 alle 21.30 quando le riporterà a casa della madre.
Terrà inoltre le figlie a week end alternati dalle ore 14.00 del sabato sino alle 19.00/19.30 della domenica premurandosi si riportare le figlie dalla madre.
Qualora per impegni lavorativi il padre fosse impossibilità a tenere le figlie in uno dei giorni infrasettimanali indicati potrà recuperare in altro giorno previa comunicazione alla SI.ra Pt_1
almeno 24h prima.
Disporre che qualora il SI. non possa recarsi personalmente a prendere le figlie dalla madre CP_1
nei giorni di propria competenza per imprevisti lavorativi possa delegare la compagna, SInora
; Persona_4
Per_ Per_
- disporre che il SI. contribuisca nel mantenimento delle figlie minori , e , CP_1 R_
attraverso il versamento in favore della SInora entro il 10 di ogni mese della somma Parte_1 di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna GL e così per complessivi € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Inoltre il SI. , sempre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, rinuncia alla quota CP_1 del 50% dell'assegno unico in favore della SInora che percepirà quindi l'assegno al 100%. Pt_1
Il SI. rimborserà alla SI.ra il 50% dei costi della mensa della scuola d'infanzia/asilo CP_1 Pt_1
Per_ delle figlie e che invece da protocollo sarebbero compresi nel mantenimento ordinario. R_
- disporre che le parti provvedano per le spese straordinarie relative alle figlie minori nella misura del 50% ciascuno così come indicato nel Protocollo del Tribunale di Como.
Il SI. si rende sin da ora disponibile ad intraprendere con la SI.ra un percorso di CP_1 Pt_1
mediazione familiare al fine di sperare la difficoltà di comunicazione tra le parti ad oggi esistenti. Per_ Pari disponibilità viene data per un percorso con la GL .
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone alle richieste circa le indagini patrimoniali e/o ex art. 210 c.p.c sul SI. avendo CP_1
il medesimo adempiuto a tutte le produzioni ed allegazioni richieste dal Giudice e prescritte dalla
Riforma Cartabia circa la propria situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale nonché per essere le istanze avversarie meramente esplorativa e contrarie all'onere probatorio incombente sulla ricorrente.
Si chiede che il Giudice Voglia disporre alla SI.ra l'ordine di esibizione del Parte_1
contratto di compravendita/proposta di acquisito di cui al bonifico del 9.10.23 e/o interrogazione/accesso agli atti all'Agenzia delle Entrare per l'eventuale registrazione relativamente agli anni 2023/2024 di atti di compravendita e/o preliminari a nome della SI.ra e/o Parte_1
. CP_2
4 Si chiede sin da ora di essere ammessi alle prove per testi sulle seguenti circostanze
Per_ 1) Vero che da fine 2023 la GL ha interrotto la frequentazione con il padre rifiutando di recarsi il martedì e giovedì sera a cena dal medesimo presso la casa della compagna del padre e di stare con il padre a week end alternati;
Per_ 2) Vero che il SI. ha più volte richiesto alla GL di vedersi ma ha declinato ogni CP_1
invito;
Per_ 3) Vero che ha interrotto ogni contatto anche con i parenti del SI. ; CP_1
4) Vero che la SI.ra ha confidato in occasione dell'ultima visita fatta in Calabria dalla Pt_1
Per_ medesima alla madre del SI. che la GL fuma;
CP_1
Per_ 5) Vero che frequenta nei weekend ragazzi e ragazze anche maggiorenni e si reca in locali notturni rincasando anche oltre le ore 2.00;
Per_ 6) Vero che fino a qualche mese fa nel weekend restava a dormire a casa di amiche (esempio GL SI. ) con il consenso della SI.ra ed il SI. ha appreso la Persona_5 Pt_1 CP_1
Per_ circostanza parlando con il SI. , padre dell'amica di;
Persona_5
7) Vero che il SI. ha espresso il proprio dissenso alla SI.ra a che la GL dormisse CP_1 Pt_1
fuori casa e rincasasse ad ora tarda
Si indicano quali testimoni
IG.ra , madre del SI. residente in [...]sui capp.da 1 a 4; Testimone_1 CP_1
IG.ra , residente in [...] su tutti i capitoli Persona_4
IG. residente in [...], 6 e 7. Persona_5
Si chiede l'interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli: Parte_1
8) Vero che in data 9.10.23 (come da doc. 22a fascicolo che si rammostra) la SI.ra Pt_1 Pt_1 effettuava bonifico di € 7.800 in favore della SI.ra quale acconto per la CP_2
compravendita di una casa unitamente alla medesima;
9)Vero che la SI.ra ha in essere una proposta d'acquisto unitamente alla SI.ra Parte_1
per l'acquisto di un immobile;
CP_2
10) Vero che a fine 2023 la SI.ra si è rivolta all'Agenzia immobiliare Tempocasa di Mariano Pt_1
Comense in quanto interessata unitamente alla madre all'acquisito di un immobile CP_2
in Via Po a Mariano Comense;
11) Vero che l'annuncio pubblicato su facebook che si rammostra (doc. 39 bis) è relativo alla messa in vendita della casa del padre della SI.ra sita in Sicilia;
Parte_1
12) Vero che l'immobile in Sicilia di proprietà del padre della SI.ra è stato messo Parte_1
in vendita per acquistare un immobile in Mariano Comense o comuni limitrofi unitamente alla GL
ove andare a vivere;
Parte_1
5 Con riserva di dedurre, articolare le richieste istruttorie e produrre nei termini di legge
IN OGNI CASO: Spese di lite interamente rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso depositato in data 9.11.2023 chiedeva la modifica della Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL R_
(nata il [...]), nata dalla relazione more uxorio instaurata con , come CP_1
disposta con decreto del 2.12.2014 dal Tribunale di Como;
riferiva altresì di aver successivamente
Per_ ripreso la convivenza con il resistente, da cui erano nate le figlie (nata il [...]) e R_
(nata il [...]), convivenza interrottasi poi definitivamente. Domandava pertanto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché la determinazione a carico del padre di un assegno mensile pari € 1.200 (€ 400 a GL) a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre all'80% delle spese straordinarie alla stessa riferibili, con percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
2. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio , il quale chiedeva l'affido CP_1 condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, l'audizione della GL al fine di R_ comprendere le ragione dell'interruzione degli incontri tra loro, la regolamentazione delle visite con le minori, nonché la determinazione in € 450 (€ 150 a GL) del contributo da porsi a proprio carico a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie e ad € 300 a titolo di contributo per la soluzione abitativa che sarebbe stata reperita dalla madre dopo aver lasciato la casa familiare di sua proprietà esclusiva, con percezione integrale dell'assegno unico in favore della ricorrente.
3. All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 16.7.2024 venivano sentite entrambe le parti in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile: con separata ordinanza del 5.8.2024, il Giudice affidava le figlie minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento unitamente alla madre presso la casa familiare, alla stessa assegnata (fermo restando che la porzione di abitazione sita al primo piano, costituente l'ufficio del resistente ove vi è la sede della sua impresa individuale, resterà nelle disponibilità di quest'ultimo (che viene peraltro invitato a spostare quanto prima detta sede presso il capannone di cui è proprietario e a documentare entro la prossima udienza l'asserita impossibilità di provvedervi, genericamente riferita in udienza), determinava in € 300 per ciascuna GL l'assegno di mantenimento mensile posto a carico del padre, oltre al 70% delle
6 spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre, regolamentava le frequentazioni tra padre e figlie, disponendo l'avvio di un percorso piscologico per il padre e onde riattivare gli incontri tra di loro. R_
4. Alla successiva udienza del 20.11.2024, trattata in forma scritta, il Giudice precisava i termini per l'assegnazione della casa familiare alla madre e l'occupazione dei locali d'ufficio al padre e formulava una proposta transattiva, rinviando la causa per verificarne l'esito e per acquisire la documentazione economica aggiornata delle parti.
5. Lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 27.3.2025, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra di esse, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti e le risultanze acquisite anche per il tramite dei professionisti privati a cui le parti si sono rivolte, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse delle figlie minori della coppia. Per_ Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di , e in quanto superfluo R_ R_
ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età delle minori e degli esiti degli accertamenti, dei percorsi avviati e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale
7 ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULL'AFFIDAMENTO, sul COLLOCAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
In punto responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che possa essere confermato l'affidamento Per_ condiviso delle figlie , e a entrambi i genitori, come richiesto concordemente R_ R_
dalle parti, configurandosi peraltro la predetta modalità di affidamento quale regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti.
Le minori resteranno collocate presso la madre, con cui hanno sempre convissuto e condiviso la loro quotidianità, al fine di garantire e tutelare anzitutto la loro stabilità emotiva e il diritto delle stesse a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive.
Quanto al diritto di visita paterno, deve trovare conferma l'attuale calendario di frequentazione Per_ tra il padre e le figlie e in quanto rispondente alle eSIenze delle minori e improntato R_
a criteri di necessaria elasticità e alternanza, con l'unica aggiunta del pernottamento la domenica di spettanza paterna in ragione degli impegni lavorativi del padre;
si prevede pertanto che il padre
Per_ potrà veder e tenere con sé a il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 21.30 e, a weekend Per_6
alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 fino alla lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
il padre vedrà le figlie anche per una settimana durante il periodo natalizio da alternarsi di anno in anno dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura di alternare il giorno di Pasqua di anno in anno, nonché 15 giorni durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
anche i ponti saranno suddivisi alternativamente tra i genitori e decisi entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari.
Con riferimento alla minore , viste le criticità tuttora esistenti nel rapporto tra padre e GL, R_
reputa il Collegio opportuno rimettere ogni valutazione circa tempi e modalità di visita ai professionisti a cui i genitori si sono rivolti per il recupero della relazione tra padre e GL
(Consultorio di Cantù o altro centro che sarà prescelto), rammentando tuttavia alle parti che le stesse hanno volontariamente scelto un percorso privato e personale preferendolo all'intervento dei Servizi Sociali.
c) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Stante il collocamento prevalente della prole presso la madre, alla medesima dovrà essere assegnata la casa familiare, sita in Mariano Comense, via Palestro n. 3/F, come già disposto in
8 via provvisoria;
tale provvedimento si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di preservare in favore delle figlie l'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
d) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie, deve evidenziarsi che a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle eSIenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali eSIenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Orbene, ha dichiarato di lavorare presso un supermercato a tempo Parte_1 indeterminato e parziale, percependo un reddito mensile di € 1.192, a cui si aggiungono € 803 a titolo di assegno unico per la prole (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1.289 nel
2023 (CU 2024), mentre nel 2024 ha percepito una busta paga di € 1.176 (media buste paga gennaio-maggio 2024). La ricorrente non sopporta oneri abitativi a titolo di mutuo o locazione, risiedendo con le figlie nella casa familiare di proprietà esclusiva del resistente.
9 , invece, ha riferito di essere titolare di una ditta individuale nel settore CP_1 dell'edilizia e di percepire € 1.800 netti mensili, a cui si aggiungono € 550 al mese a titolo di proventi derivanti dalla locazione di un secondo immobile di sua proprietà esclusiva;
l'impresa risulta aver fatturato € 700.000 nel 2023 (cfr. verbale d'udienza del 16.7.2024 e autodichiarazione); dalla documentazione economica prodotta, il medesimo risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1.715 nel 2023 (PF
2024). Il resistente vive presso l'abitazione della compagna (attualmente priva di redditi) ed è gravato da un finanziamento per l'acquisto del capannone con rata mensile di € 1.308, dal mutuo sulla casa familiare con rata mensile di € 598 e da altri tre finanziamenti con rate mensili di €
534, € 771 ed € 537 (pagati unitamente alla ditta individuale).
Pertanto - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla madre, della percezione integrale del cospicuo assegno unico da parte della madre e dei gravosi oneri gravanti sul resistente, considerati i costi connessi alle eSIenze di mantenimento rapportati all'età delle minori, alla loro socialità e agli effettivi periodi di permanenza delle stesse presso il padre - deve essere determinato in € 300 per ciascuna GL (per complessivi € 600) l'importo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole continui ad essere interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario delle figlie minori.
e) SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, attese le statuizioni sulla prole minore e la soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Per_ 1. AFFIDA le figlie minori (nata il [...]), (nata il [...]) e (nata il R_ R_
20.4.2021) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. DISPONE la regolamentazione del diritto di visita del padre come in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale di Mariano Comense, via Palestro n. 3/F a;
Parte_1
4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento della prole, l'importo mensile di € 200 per ciascuna GL (per complessivi
10 € 600) – somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da aprile 2026 – oltre al 60% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
5. DISPONE che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre;
6. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 11.4.2025 nella camera di conSIlio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
11