Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Venezia, in persona ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, S. Marco 63;
Questura di Venezia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto prot. n. 0084961, di data 07.10.2022, notificato in pari data, a firma del Prefetto, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico di data 02.09.22, con il quale il sig. -OMISSIS- aveva impugnato il provvedimento della Questura di Venezia di diniego di rilascio della licenza di porto d'arma per uso caccia;
2) del provvedimento di rigetto Cat 6F/Amm/2021 di rigetto dell'istanza di rilascio di porto del fucile per uso caccia del 01.07.2022, notificato in data 06.08.22;
3) della nota di controdeduzioni del Questore di Venezia, di data 26.09.22, atto non noto, con cui la PA resistente deduce che “non appare emergere un clima assolutamente sereno e tale da far escludere l'inaffidabilità o il non abuso in materia di armi”;
4) di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso anche non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Venezia, di cui in epigrafe, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile, rilasciatagli il 5 aprile 2017, nonché il decreto con il quale il Prefetto di Venezia ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego.
Tale determinazione sfavorevole veniva adottata in relazione ai pregiudizi penali emersi a carico dell’interessato. Questi, come ha osservato il Questore, era stato “ denunciato per il reato di cui all’art. 544 ter comma 2 c.p. (maltrattamento di animali) in quanto sottoponeva gli animali a trattamenti con sostanze vietate; nello specifico, iniettava testosterone propinato (sustanon) in avifauna viva al fine di incrementare la performance canora da usura come richiamo per gli esemplari selvatici ”, “ per il reato di cui all’art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi), in quanto deteneva armi e relativo munizionamento senza alcuna regolare denuncia: nello specifico, era in possesso di una pistola calibro 7,65 con caricatore e relativo munizionamento ”, nonché “ per il reato di cui all’art. 26 L. 110/1975 (limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni), in quanto deteneva munizionamento di vario calibro eccedenti le 1000 unità, inerente armi comuni da sparo regolarmente detenute senza alcuna denuncia ”. Le condotte, oggetto dell’imputazione, erano state accertate in flagranza nel corso di un’ispezione eseguita dai Carabinieri del nucleo CITES il 18 dicembre 2019.
A carico del ricorrente, risultava, inoltre, il deferimento per il reato di cui all’art. 594 c.p. (ingiuria), a seguito di querela sporta nel 2015 dalla persona offesa, reato successivamente dichiarato estinto per remissione di querela.
Esaminate e richiamate tali circostanze, il Questore di Venezia, dopo aver ritualmente comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza ed esaminate le deduzioni del ricorrente, respingeva la richiesta di rinnovo del porto d’armi, ritenendo di non poter formulare “ un giudizio di perfetta sicurezza circa l’affidabilità dell’interessato e la capacità di non abuso delle armi, materia in cui il titolare deve – invece – presentarsi irreprensibile e privo di mende ed essere pienamente consapevole delle proprie responsabilità in materia ”.
2. Il ricorrente – professando di avere osservato e di osservare tuttora una condotta irreprensibile - contesta il divieto irrogatogli, sostenendo che le condotte e le circostanze richiamate nel provvedimento non potrebbero essere ritenute indicative di una situazione di attuale pericolosità, essendo le stesse, oltreché infondate, prive, in ogni caso, di valenza indiziaria.
L’Amministrazione non avrebbe valutato in modo adeguato la scarsa rilevanza del procedimento penale per maltrattamenti di animali, considerando che gli esemplari di avifauna, oggetto della contestata somministrazione di farmaci, sarebbero stati successivamente riconsegnati all’indagato. Inoltre, avrebbe omesso di considerare l’avvenuta remissione della querela relativa all’accusa di ingiuria.Secondo il ricorrente, le condotte contestate risulterebbero datate e non più attuali, e la Questura non avrebbe tenuto conto del loro reale impatto nel formulare il giudizio di inaffidabilità, che invece richiederebbe un’argomentazione coerente e articolata.3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito e prodotto gli atti del procedimento.
4. All’udienza pubblica del 2 aprile 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato con riguardo a ciascuno dei motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione.
6. Si deve premettere e ribadire che l’Amministrazione, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta del richiedente, indipendente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale, “ poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016), pericolo che ben può essere rappresentato da comportamenti sintomatici, ancorché isolati, ovvero da frequentazioni con soggetti controindicati ovvero dalla presenza di contesti ambientali e familiari dai quali possa emergere la non inverosimile eventualità di un uso illecito delle armi detenute (uso che ben potrebbe anche essere occasionato dalla condotta di terzi e non dipendere dalla volontà dell’interessato).
Nel caso di specie, la pendenza del procedimento penale, avente ad oggetto condotte recenti significativamente riferite a gravi violazioni in materia di armi e di caccia, rappresenta un fattore indicativo di una condizione di pericolosità e di un non irrilevante rischio di abusi.
Non appaiono, del resto, persuasive le deduzioni difensive del ricorrente, dirette a contestare la fondatezza degli addebiti, considerato che non risulta in alcun modo provata la provenienza lecita della sostanza dopante rinvenuta nelle aree poste al servizio dell’allevamento degli esemplari di avifauna, sequestrati e successivamente restituiti al ricorrente sotto la condizione dell’osservanza di severe prescrizioni dirette ad assicurarne il benessere.
Inoltre, non appare comunque giustificata la detenzione di una pistola calibro 7.65 perfettamente idonea allo sparo, del relativo munizionamento, in assenza del prescritto titolo di polizia, e di ben 1436 cartucce, ben oltre il numero massimo consentito.
Pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie e dei principi poc’anzi richiamati, non può ritenersi irragionevole o comunque immotivata la valutazione sfavorevole formulata dall’Amministrazione, adeguatamente focalizzata sulla valenza prognostica delle condotte illecite oggetto del procedimento penale in corso (da valutare in linea di continuità rispetto alla condotta oggetto della querela, successivamente rimessa dalla persona offesa), nonché sull’emersione in capo all’interessato di un profilo soggettivo carente di adeguati requisiti di affidabilità e cautela, in termini incompatibili con le insopprimibili garanzie che, in linea generale, devono sempre circondare il comportamento del soggetto autorizzato a detenere le armi (anche se solo ad uso venatorio), così da assicurarne l’uso corretto e lecito.
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto respinto, restando comunque intatta la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente alla luce delle sopravvenienze successivamente intervenute.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.