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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9508 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice RM AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11577/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/B 25121 BRESCIA presso l'Avvocato BOIFAVA LEONARDO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso Controparte_1 P.IVA_2 l'Avvocato MORELLI ADRIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio sulla base Parte_1 Controparte_1 della polizza All Risk n. 638.058.000018365 stipulata il 21.7.23 al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni occorsi all'impianto fotovoltaico il 25 luglio 2023 per effetto della grandine.
La convenuta si è costituita contestando l'operatività della garanzia.
pagina 1 di 4 Ciò in quanto al momento del sinistro – verificatosi alle ore 5.30 del 25 Luglio 2023 secondo la narrativa –il premio inziale non era ancora stato corrisposto all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, essendo stato incassato solo alle ore 16.24.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e, in via subordinata per la liquidazione dell'indennizzo nei limiti stabiliti dalla polizza tenuto conto del massimale pattuito nonché degli scoperti e delle franchigie.
Espletata l'istruttoria orale attraverso l'escussione dei testi attorei, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni riportate nell'epigrafe previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è fondata.
Il dato controverso attiene all'operatività della polizza al momento del sinistro.
Stando all'allegazione dell'attrice lo stesso si è verificato intorno alle ore 5.30 del 25 luglio 2023 e la polizza risulta emessa in data 21.7.23 con effetto dalle ore 24 dello stesso giorno.
L'attrice assume che nessun dubbio si porrebbe sull'operatività della copertura poiché – come riportato nel frontespizio - l'efficacia decorrerebbe dal 21.7.23 e, in ogni caso, il pagamento del premio sarebbe intervenuto in data 22.7.23 mediante bonifico bancario a favore del broker con accredito il successivo
23.7.23.
A riscontro ha fatto riferimento alla clausola 2700 ove le parti – in deroga all'art. 1901 c.c. - avrebbero prorogato il termine del pagamento del premio collocandolo alla data riportata nel frontespizio ossia trenta giorni dalla sottoscrizione della polizza.
Tale assunto non può essere condiviso perché smentito dalla lettera dell'art.1901 comma II c.c.
Il comma primo dell'articolo citato subordina espressamente la produzione degli effetti al pagamento del premio ovvero della prima rata di premio sì da qualificarsi tale operazione a carico dell'assicurato quale condizione sospensiva.
Il comma successivo prevede che per i premi successivi il pagamento possa avvenire entro quindici giorni dalla scadenza originaria: il dato testuale – riferito a premi successivi al primo - non ammette interpretazioni alternative. Pertanto, la proroga è circoscritta ai premi indicati.
Parimenti a tali premi va riferita la clausola 2700 con cui le parti hanno dilatato tale scadenza a 30 giorni (con rinvio a quanto riportato nel frontespizio).
E' notorio che tale regola è espressione di un principio economico imprescindibile in base al quale l'assicuratore ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, in assenza della quale non potrebbe far fronte agli impegni assunti verso gli assicurati.
pagina 2 di 4 Pertanto, interpretare – come preteso – la deroga pattizia in senso difforme svilisce non solo il dato testuale, ma anche il principio economico.
Tanto premesso l'operatività della polizza è riscontrata dall'intervenuto pagamento del premio in epoca anteriore al verificarsi del sinistro.
E'documentato che in data 22.7.23 l'assicurata ha dato ordine alla banca di eseguire un bonifico bancario a favore del broker Ciba Brokers con accredito sul conto corrente dello stesso in data 24 luglio
2023 come riscontrato dai documenti 7 e 8.
Il pagamento è conforme a quanto previsto nella clausola 508 della polizza - clausola broker – ossia è stato eseguito a favore del soggetto ivi indicato. Essendo indiscussa la buona fede dell'assicurato non può dubitarsi che tale pagamento - equivalente a quello effettuato direttamente alla convenuta ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni – sia da qualificarsi come tempestivo.
Non risulta condivisibile la contestazione della convenuta la quale, sul presupposto che il broker è un mero intermediario, ha opposto che l'incasso da parte dell'Agenzia emittente la polizza sia, in realtà, avvenuto alle ore 16,24 del giorno 25.7.23 e, quindi, in data posteriore al verificarsi del sinistro.
L'art 118 del Codice delle Assicurazioni prevede l'imputazione diretta in capo all'impresa di assicurazione laddove le attività del broker risultino espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. Non vi è dubbio che la polizza preveda tale opzione sì da risultare la Ciba Brokers autorizzata all'incasso dei premi assicurativi.
Così accertata l'operatività della garanzia, si rileva che l'istruttoria orale ha confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità riportate nella narrativa della citazione nonché gli esborsi sostenuti dall'attrice ai fini del ripristino dell'impianto. Le fatture ed i bonifici prodotti evidenziano l'avvenuto rimpiazzo dei pannelli fotovoltaici per un esborso pari a € 160.000.
I testi escussi all'udienza del 25.5.2025 hanno confermato l'intervenuto collaudo dei pannelli come da certificazioni allegate sub doc. 15 del fascicolo attoreo ed il collegamento alla rete del gestore dei come da doc. 16 fascicolo attore. Controparte_2
In relazione al quantum va evidenziato che la clausola 1.18 - relativa alla determinazione del valore delle cose assicurate - prevede che l'ammontare del danno si determina deducendo il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate: poiché nel caso in esame è riscontrato che i pannelli fotovoltaici danneggiati erano nuovi e gli stessi sono stati oggetto di rimpiazzo integrale, nulla può essere decurtato.
Riguardo alle spese di demolizione e sgombero va evidenziato che la convenuta ha contestato sin dalla costituzione la richiesta dell'attrice in quanto non conforme alle condizioni ed ai limiti di polizza.
Pertanto, va rigettato il rilievo dell'attrice riguardo all'allegata novità di tale argomentazione difensiva.
pagina 3 di 4 Non altrettanto può dirsi per la quantificazione dell'indennizzo indicato dalla convenuta nel minor importo di € 108.444,72 per i danni al macchinario ed € 10.844,47 per le spese di demolizione e sgombero in ragione del 10% del danno complessivo.
Tale allegazione è stata effettuata solo in sede di comparsa conclusionale sì da risultare tardiva.
In ogni caso – al di là dell'importo - la stessa è priva di fondamento posto che le fatture prodotte dall'attrice recano importi interamente ascrivibili all'attività di sostituzione dei pannelli danneggiati, sì da non doversi fare applicazione dell'ultimo capoverso della clausola 1.18.
Consegue, in accoglimento della domanda, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad € 160.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat trattandosi di debito di valore dalla data del sinistro sino alla presente decisione ed interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Nulla può essere liquidato a titolo di interessi compensativi in assenza di domanda.
Le spese di lite - ivi incluse quelle afferente la procedura di mediazione – sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento e seguono la soccombenza.
La mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione in assenza di giustificato motivo comporta la condanna della stessa al pagamento del doppio del contributo unificato a favore del bilancio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del giudice RM AL, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di indennizzo Controparte_1 assicurativo l'importo di € 160.000 da rivalutarsi secondo indici Istat dalla data del sinistro sino alla presente decisione ed interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere alla società attrice le spese di lite liquidate in € 14.103 per compensi ed € 1.089,64 per esborsi ivi inclusa la mediazione oltre al rimborso spese generali pari al 15,00 % nonché i.v.a. e c.p.a.
3) condanna la convenuta al pagamento al pagamento del doppio del contributo unificato a favore del bilancio dello Stato.
Milano, 10 dicembre 2025
Il giudice
RM AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice RM AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11577/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DIAZ, 1/B 25121 BRESCIA presso l'Avvocato BOIFAVA LEONARDO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso Controparte_1 P.IVA_2 l'Avvocato MORELLI ADRIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio sulla base Parte_1 Controparte_1 della polizza All Risk n. 638.058.000018365 stipulata il 21.7.23 al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo per i danni occorsi all'impianto fotovoltaico il 25 luglio 2023 per effetto della grandine.
La convenuta si è costituita contestando l'operatività della garanzia.
pagina 1 di 4 Ciò in quanto al momento del sinistro – verificatosi alle ore 5.30 del 25 Luglio 2023 secondo la narrativa –il premio inziale non era ancora stato corrisposto all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, essendo stato incassato solo alle ore 16.24.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e, in via subordinata per la liquidazione dell'indennizzo nei limiti stabiliti dalla polizza tenuto conto del massimale pattuito nonché degli scoperti e delle franchigie.
Espletata l'istruttoria orale attraverso l'escussione dei testi attorei, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni riportate nell'epigrafe previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è fondata.
Il dato controverso attiene all'operatività della polizza al momento del sinistro.
Stando all'allegazione dell'attrice lo stesso si è verificato intorno alle ore 5.30 del 25 luglio 2023 e la polizza risulta emessa in data 21.7.23 con effetto dalle ore 24 dello stesso giorno.
L'attrice assume che nessun dubbio si porrebbe sull'operatività della copertura poiché – come riportato nel frontespizio - l'efficacia decorrerebbe dal 21.7.23 e, in ogni caso, il pagamento del premio sarebbe intervenuto in data 22.7.23 mediante bonifico bancario a favore del broker con accredito il successivo
23.7.23.
A riscontro ha fatto riferimento alla clausola 2700 ove le parti – in deroga all'art. 1901 c.c. - avrebbero prorogato il termine del pagamento del premio collocandolo alla data riportata nel frontespizio ossia trenta giorni dalla sottoscrizione della polizza.
Tale assunto non può essere condiviso perché smentito dalla lettera dell'art.1901 comma II c.c.
Il comma primo dell'articolo citato subordina espressamente la produzione degli effetti al pagamento del premio ovvero della prima rata di premio sì da qualificarsi tale operazione a carico dell'assicurato quale condizione sospensiva.
Il comma successivo prevede che per i premi successivi il pagamento possa avvenire entro quindici giorni dalla scadenza originaria: il dato testuale – riferito a premi successivi al primo - non ammette interpretazioni alternative. Pertanto, la proroga è circoscritta ai premi indicati.
Parimenti a tali premi va riferita la clausola 2700 con cui le parti hanno dilatato tale scadenza a 30 giorni (con rinvio a quanto riportato nel frontespizio).
E' notorio che tale regola è espressione di un principio economico imprescindibile in base al quale l'assicuratore ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, in assenza della quale non potrebbe far fronte agli impegni assunti verso gli assicurati.
pagina 2 di 4 Pertanto, interpretare – come preteso – la deroga pattizia in senso difforme svilisce non solo il dato testuale, ma anche il principio economico.
Tanto premesso l'operatività della polizza è riscontrata dall'intervenuto pagamento del premio in epoca anteriore al verificarsi del sinistro.
E'documentato che in data 22.7.23 l'assicurata ha dato ordine alla banca di eseguire un bonifico bancario a favore del broker Ciba Brokers con accredito sul conto corrente dello stesso in data 24 luglio
2023 come riscontrato dai documenti 7 e 8.
Il pagamento è conforme a quanto previsto nella clausola 508 della polizza - clausola broker – ossia è stato eseguito a favore del soggetto ivi indicato. Essendo indiscussa la buona fede dell'assicurato non può dubitarsi che tale pagamento - equivalente a quello effettuato direttamente alla convenuta ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni – sia da qualificarsi come tempestivo.
Non risulta condivisibile la contestazione della convenuta la quale, sul presupposto che il broker è un mero intermediario, ha opposto che l'incasso da parte dell'Agenzia emittente la polizza sia, in realtà, avvenuto alle ore 16,24 del giorno 25.7.23 e, quindi, in data posteriore al verificarsi del sinistro.
L'art 118 del Codice delle Assicurazioni prevede l'imputazione diretta in capo all'impresa di assicurazione laddove le attività del broker risultino espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. Non vi è dubbio che la polizza preveda tale opzione sì da risultare la Ciba Brokers autorizzata all'incasso dei premi assicurativi.
Così accertata l'operatività della garanzia, si rileva che l'istruttoria orale ha confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità riportate nella narrativa della citazione nonché gli esborsi sostenuti dall'attrice ai fini del ripristino dell'impianto. Le fatture ed i bonifici prodotti evidenziano l'avvenuto rimpiazzo dei pannelli fotovoltaici per un esborso pari a € 160.000.
I testi escussi all'udienza del 25.5.2025 hanno confermato l'intervenuto collaudo dei pannelli come da certificazioni allegate sub doc. 15 del fascicolo attoreo ed il collegamento alla rete del gestore dei come da doc. 16 fascicolo attore. Controparte_2
In relazione al quantum va evidenziato che la clausola 1.18 - relativa alla determinazione del valore delle cose assicurate - prevede che l'ammontare del danno si determina deducendo il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate: poiché nel caso in esame è riscontrato che i pannelli fotovoltaici danneggiati erano nuovi e gli stessi sono stati oggetto di rimpiazzo integrale, nulla può essere decurtato.
Riguardo alle spese di demolizione e sgombero va evidenziato che la convenuta ha contestato sin dalla costituzione la richiesta dell'attrice in quanto non conforme alle condizioni ed ai limiti di polizza.
Pertanto, va rigettato il rilievo dell'attrice riguardo all'allegata novità di tale argomentazione difensiva.
pagina 3 di 4 Non altrettanto può dirsi per la quantificazione dell'indennizzo indicato dalla convenuta nel minor importo di € 108.444,72 per i danni al macchinario ed € 10.844,47 per le spese di demolizione e sgombero in ragione del 10% del danno complessivo.
Tale allegazione è stata effettuata solo in sede di comparsa conclusionale sì da risultare tardiva.
In ogni caso – al di là dell'importo - la stessa è priva di fondamento posto che le fatture prodotte dall'attrice recano importi interamente ascrivibili all'attività di sostituzione dei pannelli danneggiati, sì da non doversi fare applicazione dell'ultimo capoverso della clausola 1.18.
Consegue, in accoglimento della domanda, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad € 160.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat trattandosi di debito di valore dalla data del sinistro sino alla presente decisione ed interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Nulla può essere liquidato a titolo di interessi compensativi in assenza di domanda.
Le spese di lite - ivi incluse quelle afferente la procedura di mediazione – sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento e seguono la soccombenza.
La mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione in assenza di giustificato motivo comporta la condanna della stessa al pagamento del doppio del contributo unificato a favore del bilancio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del giudice RM AL, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di indennizzo Controparte_1 assicurativo l'importo di € 160.000 da rivalutarsi secondo indici Istat dalla data del sinistro sino alla presente decisione ed interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere alla società attrice le spese di lite liquidate in € 14.103 per compensi ed € 1.089,64 per esborsi ivi inclusa la mediazione oltre al rimborso spese generali pari al 15,00 % nonché i.v.a. e c.p.a.
3) condanna la convenuta al pagamento al pagamento del doppio del contributo unificato a favore del bilancio dello Stato.
Milano, 10 dicembre 2025
Il giudice
RM AL
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