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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3384/2024
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 03/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 3384 dell'R.G.A.C. anno 2024, a seguito della discussione orale nell'udienza del 03/04/2025 vertente t r a
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RV AN (SA) alla via Pagano n.13 ed elett.te domiciliato in Eboli alla Via Yuri Gagarin n.64 presso lo studio dell'Avv.to Gianmario Forlenza che lo difende e rappresenta;
- Appellante -
e
(P.IVA n. , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1 P.IVA_1
Imprese di Treviso ), in persona del suo legale rappresentante p.t Amministratore Delegato e P.IVA_2
Direttore Generale - nella qualità di designata, ex art. 286 D. Lgs. n. 209/05, per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per la Regione Campania - rappresentata e difesa - in virtù di Procura Generale alle liti conferita dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale
[...]
nonché dal Dirigente Dott. , con atto Racc 30367 - Rep 186905 stipulato in CP_2 Controparte_3 data 18.12.2014 per Notar di Treviso - dall'Avv. Prof. Massimiliano Marotta, Persona_1
C.F. , che la rappresenta e la difende presso il cui studio sito in Salerno alla via C.F._2
G.A. Papio n. 22 è elettivamente domiciliata;
- Appellata – pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1072/2023 resa dal Giudice di Pace di RV Rovella
(SA), nella persona della Dott.ssa Cesarina Ansalone emessa il 23.10.2023, pubblicata il 31.10.2023.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 06.09.2019 alle ore 11 circa, l'autovettura Nissan Juke tg. ES312ST, di proprietà e condotta dal sig.
, mentre percorreva in via San Matteo in direzione San Vito nel Comune di RV Parte_1
AN (Sa), in prossimità di una curva, veniva urtata violentemente nella fiancata laterale da un'auto-Fiat
UN che proveniva dalla direzione opposta;
il conducente della Fiat UN, dopo l'urto, si dava alla fuga in direzione RV Rovella;
il conducente della Nissan Juke, sceso dall'abitacolo della propria autovettura, inseguiva a piedi la Fiat UN per cercare di identificarne l'autista ma ne perdeva le tracce.
La Nissan Juke riportava danni nella fiancata laterale sinistra oltre allo scoppio dell'airbag del conducente. Sui luoghi del sinistro interveniva la polizia municipale che redigeva verbale e il sig. Pt_1
, proprietario della Nissan Juke, provvedeva a denunciare l'accaduto ai carabinieri.
[...]
Parte attrice, proprietario e autista della Nissan Juke, formulava richiesta di risarcimento danni alla compagnia quale gestore per la Campania del Fondo Vittime della strada. Controparte_4
Dopo qualche mese, a seguito di indagini personali e attraverso testimonianze di persone che avevano assistito all'evento (testimonianze mai rese alla polizia municipale intervenuta sui luoghi), il proprietario e conducente della Nissan Juke identificava la targa della autovettura Fiat UN in
“CH462TB” (sprovvista di copertura assicurativa) e il proprietario nel sig. e, dunque, Controparte_5 provvedeva ad integrare la denuncia fatta precedentemente ai carabinieri inviando comunicazione integrativa alla compagnia . Controparte_4
Parte attrice, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, citava innanzi il GDP di
RV Rovella la compagnia e il responsabile civile che però non si costituivano in CP_4 giudizio restando contumaci.
Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto sig. Controparte_5 quale proprietario della vettura responsabile del sinistro, sprovvista di copertura assicurativa, e per l'effetto condannare la , quale Compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada per la Regione Controparte_4
Campania, al risarcimento integrale per tutti i danni subiti dalla vettura Nissan Juke tg. ES312ST di sua proprietà e per lesioni riportate a causa del sinistro.
La causa in primo grado veniva istruita, venivano escussi i due testimoni indicati da parte attrice e nominata CTU.
Con sentenza emessa il 23.10.2023 e pubblicata il 31.10.2023, il giudice di pace di RV
Rovella rigettava la domanda motivando che “il coacervo probatorio è assolutamente carente/ insufficiente e/o pagina 2 di 5 contradditorio in ordine all'identificazione del conducente dell'ipotetico sinistrato stradale lamentato dall'attore; si rilevano gravi contraddizioni tra la dinamica e la cronologia dei fatti, soprattutto per le discrasie emerse dal raffronto con quanto viene esposto in denuncia querela versata in atti, nonché nell'integrazione di questa; “nessun elemento certo e attendibile può trarsi dalle risultanze testimoniali e documentali (né tantomeno dal suffragio dei ricordi dell'attore e dalla sua abilità di “risalire” dall'ignoto al noto) che l'autovettura Fiat UN coinvolta nel sinistro in questione sia la Fiat UN Tg CK462TB di proprietà del sig. , per cui si rigetta la domanda”. Controparte_5
Avverso la sentenza del Giudice di pace, parte soccombente proponeva appello chiedendone la riforma con accoglimento della sua domanda in primo grado.
L'appellante fonda la sua domanda su due motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. Nello specifico, l'appellante lamenta la omessa e/o erronea valutazione dei documenti probatori;
la omessa e/o erronea valutazione delle prove testimoniali;
l'omessa valutazione della Consulenza Tecnica
d'Ufficio. 2) motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza in quanto il Giudice di pace non ha tenuto conto in alcun modo di quanto emerso nel giudizio.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Considerato ammissibile l'appello ai sensi dell'art 342 cpc, in quanto risultano censurate le parti della motivazione della sentenza gravata di cui si chiede la riforma, id est le valutazioni espresse dal giudicante sulla fondatezza della domanda, veniva fissata l'udienza odierna del 03/04/2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Ricostruiti i fatti processuali salienti, occorre soffermarsi sui motivi di appello.
Sull'errore di valutazione degli elementi probatori, parte appellante si duole della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma “il coacervo probatorio è assolutamente carente/ insufficiente e/o contradditorio in ordine all'identificazione del conducente dell'ipotetico sinistrato stradale lamentato dall'attore; si rilevano gravi contraddizioni tra la dinamica e la cronologia dei fatti, soprattutto per le discrasie emerse dal raffronto con quanto viene esposto in denuncia querela versata in atti, nonché nell'integrazione di questa”.
Occorre analizzare la ricostruzione riportata dalla stessa parte in primo grado, specie in relazione alle contraddizioni tra la dinamica, la cronologia dei fatti e le incongruenze di quanto esposto in denuncia querela e nella relativa integrazione. Da quanto emerge risulterebbe che parte appellante, al momento del sinistro, nonostante avesse provato a identificare l'autista del veicolo danneggiante non ci sarebbe riuscito riferendo alla polizia municipale il solo modello della vettura “FIAT PUNTO”.
Conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta inverosimile che, a distanza di mesi, parte appellante sostenga di essere riuscita a giungere attraverso il “suffragarsi dei suoi ricordi” al pagina 3 di 5 riconoscimento dell'autista della Fiat punto (vettura danneggiante), della relativa targa e quindi del proprietario.
Sulla erronea valutazione delle prove testimoniali, parte appellante si duole della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma “il teste escusso sig. riferisce di aver assistito al sinistro Testimone_1 oggetto di disamina e di aver lasciato i propri dati al conducente della Nissan Yuke;
la circostanza, per quanto rilevante, non viene assolutamente menzionata dall'attore in denuncia querela;
il teste escusso sig. riferisce di aver Testimone_2 assistito al sinistro oggetto di disamina, di aver lasciato i suoi dati al conducente della Nissan e di avergli riferito le prime cifre
(CH46) dell'automobile Fiat UN;
la circostanza, ancora più rilevante della prima, non viene assolutamente menzionata in querela;
in denuncia querela, l'attore riferisce di “non aver visto in volto” del conducente della Fiat UN;
nella integrazione della denuncia-querela, l'attore riferisce di “essere stato suffragato dai suoi ricordi” e che” riusciva a risalire al numero di targa della Fiat UN”(come?), che il conducente dell'autovettura “era persona a lui nota”( mentre in querela si legge che non aveva visto in viso il conducente della Fiat UN) che l'auto era di proprietà del sig. , figlio “della persona che Controparte_5 aveva riconosciuto alla guida”(quando ?)”.
Sul punto, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure “nessun elemento certo e attendibile può trarsi dalle risultanze testimoniali e documentali” in quanto risulta alquanto inverosimile che due testimoni presenti sui luoghi del sinistro e resisi sin da subito disponibili in favore del danneggiato non siano poi stati identificati dalla polizia municipale intervenuta e che gli stessi, poi sentiti in corso di causa, nulla abbiano detto circa la presenza di altri testimoni. Risulta inverosimile anche che parte appellante, avuto notizia da parte dei testimoni del numero di targa immediatamente dopo il sinistro, non abbia riferito quanto appreso alla polizia municipale e ai carabinieri ma vi abbia provveduto soltanto alcuni mesi dopo.
Sulla omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure, correttamente, non ha ritenuto di considerarla in quanto non essendosi raggiunta la prova nell'an non avrebbe avuto ragione di valutarla sul quantum.
Si rammenta che il giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e cioè deve valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente deve utilizzarla.
In materia si segnala l'ordinanza della Cassazione 16467 del 4 luglio 2017 secondo cui “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova”.
pagina 4 di 5 E ancora, ordinanza della Cassazione n. 21187 del 8 agosto 2019 secondo cui “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento”.
In ragione di quanto sopra, si ritiene condivisibile la conclusione a cui il Giudice di prime cure è giunto eccependo che nessun elemento certo e attendibile può trarsi dalle risultanze testimoniali e documentali (né tantomeno dal suffragio dei ricordi dell'attore e dalla sua abilità di “risalire” dall'ignoto al noto) che l'autovettura Fiat UN coinvolta nel sinistro in questione sia la Fiat UN Tg CK462TB di proprietà del sig. Controparte_5
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto concerne le spese di giudizio le stesse vanno poste a carico di parte appellante secondo soccombenza, ma con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
Parte appellante, soccombente, è tenuta al pagamento del doppio del C.U. ex art 14 quater TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3384/2024, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in CP_4 euro 1.923,00 oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese in misura del 15%;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
03.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 03/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 3384 dell'R.G.A.C. anno 2024, a seguito della discussione orale nell'udienza del 03/04/2025 vertente t r a
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RV AN (SA) alla via Pagano n.13 ed elett.te domiciliato in Eboli alla Via Yuri Gagarin n.64 presso lo studio dell'Avv.to Gianmario Forlenza che lo difende e rappresenta;
- Appellante -
e
(P.IVA n. , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1 P.IVA_1
Imprese di Treviso ), in persona del suo legale rappresentante p.t Amministratore Delegato e P.IVA_2
Direttore Generale - nella qualità di designata, ex art. 286 D. Lgs. n. 209/05, per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per la Regione Campania - rappresentata e difesa - in virtù di Procura Generale alle liti conferita dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale
[...]
nonché dal Dirigente Dott. , con atto Racc 30367 - Rep 186905 stipulato in CP_2 Controparte_3 data 18.12.2014 per Notar di Treviso - dall'Avv. Prof. Massimiliano Marotta, Persona_1
C.F. , che la rappresenta e la difende presso il cui studio sito in Salerno alla via C.F._2
G.A. Papio n. 22 è elettivamente domiciliata;
- Appellata – pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1072/2023 resa dal Giudice di Pace di RV Rovella
(SA), nella persona della Dott.ssa Cesarina Ansalone emessa il 23.10.2023, pubblicata il 31.10.2023.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 06.09.2019 alle ore 11 circa, l'autovettura Nissan Juke tg. ES312ST, di proprietà e condotta dal sig.
, mentre percorreva in via San Matteo in direzione San Vito nel Comune di RV Parte_1
AN (Sa), in prossimità di una curva, veniva urtata violentemente nella fiancata laterale da un'auto-Fiat
UN che proveniva dalla direzione opposta;
il conducente della Fiat UN, dopo l'urto, si dava alla fuga in direzione RV Rovella;
il conducente della Nissan Juke, sceso dall'abitacolo della propria autovettura, inseguiva a piedi la Fiat UN per cercare di identificarne l'autista ma ne perdeva le tracce.
La Nissan Juke riportava danni nella fiancata laterale sinistra oltre allo scoppio dell'airbag del conducente. Sui luoghi del sinistro interveniva la polizia municipale che redigeva verbale e il sig. Pt_1
, proprietario della Nissan Juke, provvedeva a denunciare l'accaduto ai carabinieri.
[...]
Parte attrice, proprietario e autista della Nissan Juke, formulava richiesta di risarcimento danni alla compagnia quale gestore per la Campania del Fondo Vittime della strada. Controparte_4
Dopo qualche mese, a seguito di indagini personali e attraverso testimonianze di persone che avevano assistito all'evento (testimonianze mai rese alla polizia municipale intervenuta sui luoghi), il proprietario e conducente della Nissan Juke identificava la targa della autovettura Fiat UN in
“CH462TB” (sprovvista di copertura assicurativa) e il proprietario nel sig. e, dunque, Controparte_5 provvedeva ad integrare la denuncia fatta precedentemente ai carabinieri inviando comunicazione integrativa alla compagnia . Controparte_4
Parte attrice, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, citava innanzi il GDP di
RV Rovella la compagnia e il responsabile civile che però non si costituivano in CP_4 giudizio restando contumaci.
Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto sig. Controparte_5 quale proprietario della vettura responsabile del sinistro, sprovvista di copertura assicurativa, e per l'effetto condannare la , quale Compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada per la Regione Controparte_4
Campania, al risarcimento integrale per tutti i danni subiti dalla vettura Nissan Juke tg. ES312ST di sua proprietà e per lesioni riportate a causa del sinistro.
La causa in primo grado veniva istruita, venivano escussi i due testimoni indicati da parte attrice e nominata CTU.
Con sentenza emessa il 23.10.2023 e pubblicata il 31.10.2023, il giudice di pace di RV
Rovella rigettava la domanda motivando che “il coacervo probatorio è assolutamente carente/ insufficiente e/o pagina 2 di 5 contradditorio in ordine all'identificazione del conducente dell'ipotetico sinistrato stradale lamentato dall'attore; si rilevano gravi contraddizioni tra la dinamica e la cronologia dei fatti, soprattutto per le discrasie emerse dal raffronto con quanto viene esposto in denuncia querela versata in atti, nonché nell'integrazione di questa; “nessun elemento certo e attendibile può trarsi dalle risultanze testimoniali e documentali (né tantomeno dal suffragio dei ricordi dell'attore e dalla sua abilità di “risalire” dall'ignoto al noto) che l'autovettura Fiat UN coinvolta nel sinistro in questione sia la Fiat UN Tg CK462TB di proprietà del sig. , per cui si rigetta la domanda”. Controparte_5
Avverso la sentenza del Giudice di pace, parte soccombente proponeva appello chiedendone la riforma con accoglimento della sua domanda in primo grado.
L'appellante fonda la sua domanda su due motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. Nello specifico, l'appellante lamenta la omessa e/o erronea valutazione dei documenti probatori;
la omessa e/o erronea valutazione delle prove testimoniali;
l'omessa valutazione della Consulenza Tecnica
d'Ufficio. 2) motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza in quanto il Giudice di pace non ha tenuto conto in alcun modo di quanto emerso nel giudizio.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Considerato ammissibile l'appello ai sensi dell'art 342 cpc, in quanto risultano censurate le parti della motivazione della sentenza gravata di cui si chiede la riforma, id est le valutazioni espresse dal giudicante sulla fondatezza della domanda, veniva fissata l'udienza odierna del 03/04/2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Ricostruiti i fatti processuali salienti, occorre soffermarsi sui motivi di appello.
Sull'errore di valutazione degli elementi probatori, parte appellante si duole della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma “il coacervo probatorio è assolutamente carente/ insufficiente e/o contradditorio in ordine all'identificazione del conducente dell'ipotetico sinistrato stradale lamentato dall'attore; si rilevano gravi contraddizioni tra la dinamica e la cronologia dei fatti, soprattutto per le discrasie emerse dal raffronto con quanto viene esposto in denuncia querela versata in atti, nonché nell'integrazione di questa”.
Occorre analizzare la ricostruzione riportata dalla stessa parte in primo grado, specie in relazione alle contraddizioni tra la dinamica, la cronologia dei fatti e le incongruenze di quanto esposto in denuncia querela e nella relativa integrazione. Da quanto emerge risulterebbe che parte appellante, al momento del sinistro, nonostante avesse provato a identificare l'autista del veicolo danneggiante non ci sarebbe riuscito riferendo alla polizia municipale il solo modello della vettura “FIAT PUNTO”.
Conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta inverosimile che, a distanza di mesi, parte appellante sostenga di essere riuscita a giungere attraverso il “suffragarsi dei suoi ricordi” al pagina 3 di 5 riconoscimento dell'autista della Fiat punto (vettura danneggiante), della relativa targa e quindi del proprietario.
Sulla erronea valutazione delle prove testimoniali, parte appellante si duole della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma “il teste escusso sig. riferisce di aver assistito al sinistro Testimone_1 oggetto di disamina e di aver lasciato i propri dati al conducente della Nissan Yuke;
la circostanza, per quanto rilevante, non viene assolutamente menzionata dall'attore in denuncia querela;
il teste escusso sig. riferisce di aver Testimone_2 assistito al sinistro oggetto di disamina, di aver lasciato i suoi dati al conducente della Nissan e di avergli riferito le prime cifre
(CH46) dell'automobile Fiat UN;
la circostanza, ancora più rilevante della prima, non viene assolutamente menzionata in querela;
in denuncia querela, l'attore riferisce di “non aver visto in volto” del conducente della Fiat UN;
nella integrazione della denuncia-querela, l'attore riferisce di “essere stato suffragato dai suoi ricordi” e che” riusciva a risalire al numero di targa della Fiat UN”(come?), che il conducente dell'autovettura “era persona a lui nota”( mentre in querela si legge che non aveva visto in viso il conducente della Fiat UN) che l'auto era di proprietà del sig. , figlio “della persona che Controparte_5 aveva riconosciuto alla guida”(quando ?)”.
Sul punto, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure “nessun elemento certo e attendibile può trarsi dalle risultanze testimoniali e documentali” in quanto risulta alquanto inverosimile che due testimoni presenti sui luoghi del sinistro e resisi sin da subito disponibili in favore del danneggiato non siano poi stati identificati dalla polizia municipale intervenuta e che gli stessi, poi sentiti in corso di causa, nulla abbiano detto circa la presenza di altri testimoni. Risulta inverosimile anche che parte appellante, avuto notizia da parte dei testimoni del numero di targa immediatamente dopo il sinistro, non abbia riferito quanto appreso alla polizia municipale e ai carabinieri ma vi abbia provveduto soltanto alcuni mesi dopo.
Sulla omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure, correttamente, non ha ritenuto di considerarla in quanto non essendosi raggiunta la prova nell'an non avrebbe avuto ragione di valutarla sul quantum.
Si rammenta che il giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e cioè deve valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente deve utilizzarla.
In materia si segnala l'ordinanza della Cassazione 16467 del 4 luglio 2017 secondo cui “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova”.
pagina 4 di 5 E ancora, ordinanza della Cassazione n. 21187 del 8 agosto 2019 secondo cui “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento”.
In ragione di quanto sopra, si ritiene condivisibile la conclusione a cui il Giudice di prime cure è giunto eccependo che nessun elemento certo e attendibile può trarsi dalle risultanze testimoniali e documentali (né tantomeno dal suffragio dei ricordi dell'attore e dalla sua abilità di “risalire” dall'ignoto al noto) che l'autovettura Fiat UN coinvolta nel sinistro in questione sia la Fiat UN Tg CK462TB di proprietà del sig. Controparte_5
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto concerne le spese di giudizio le stesse vanno poste a carico di parte appellante secondo soccombenza, ma con esclusione della fase istruttoria perché non è stata svolta.
Parte appellante, soccombente, è tenuta al pagamento del doppio del C.U. ex art 14 quater TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3384/2024, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in CP_4 euro 1.923,00 oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese in misura del 15%;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
03.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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