Articolo 7 della Legge 14 aprile 1975, n. 128
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 maggio 1975
Art. 7.
La quota speciale da versare dall'Italia, di cui allo articolo 53 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in L. 550.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1975