Art. 7.
La quota speciale da versare dall'Italia, di cui allo articolo 53 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in L. 550.000.000.
La quota speciale da versare dall'Italia, di cui allo articolo 53 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in L. 550.000.000.