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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'01.04.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5001/2024 LAVORO
TRA
VI NI, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
GIANCARLO MADONNA, presso il cui studio elettivamente è domiciliata in via Posillipo
69/20 in Napoli, come procura in atti.
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati IDA
VERRENGGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, NICOLA FUMO e DAVIDE
CATALANO, elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via
Arena Località San Benedetto, come procura in atti.
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe La Venuta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo, 373, come procura in atti.
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, la ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 25.03.2024 le era stata notificata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202400004781000 comunicata dall'agente di riscossione, sulla base – tra le altre - delle cartelle/avvisi di addebito nn° 32820160002597381000, 32820160005987942000, 32820160007519917000, 32820170002501738000, 32820170002501839000,
32820170002501940000, 32820170002502041000, 32820170002502142000,
32820170002796510000, 32820170004879205000, 32820180001492970000,
32820180002999065000 e 32820180005421517000 impugnati in questa sede, a suo giudizio, prescritti ax art. 3 comma 9 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati i predetti avvisi né ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 32820160002597381000, 32820160005987942000, 32820160007519917000,
32820170002501738000, 32820170002501839000, 32820170002501940000,
32820170002502041000, 32820170002502142000, 32820170002796510000,
32820170004879205000, 32820180001492970000, 32820180002999065000, l'opponente deduceva, inoltre, che gli avvisi di addebito sopra indicati e impugnati in questa sede per la parte relativa a contributi previdenziali IVS dell'ente creditore INPS nonché per le pretese per modello DM 10, stante anche la presunta regolarità della notifica degli avvisi di addebito, erano riferiti a crediti oramai prescritti, essendo decorsi oltre cinque anni dall'ultima presunta notifica e fino alla comunicazione preventiva di fermo opposta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di: “A) In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all' opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva e/o cautelare della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400004781000 limitatamente alle pretese di pagamento per modello DM 10, contributi IVS e accessori di cui agli avvisi di addebito nn.
32820160002597381000, 32820160005987942000, 32820160007519917000,
32820170002501738000, 32820170002501839000, 32820170002501940000,
32820170002502041000, 32820170002502142000, 32820170002796510000,
32820170004879205000, 32820180001492970000, 32820180002999065000 e
32820180005421517000, e/o dei predetti avvisi di addebito. B) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulli e/o annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400004781000 limitatamente alle pretese di pagamento per modello DM 10, contributi IVS e accessori di cui agli avvisi di addebito nn.
32820160002597381000, 32820160005987942000, 32820160007519917000,
32820170002501738000, 32820170002501839000, 32820170002501940000,
32820170002502041000, 32820170002502142000, 32820170002796510000,
32820170004879205000, 32820180001492970000, 32820180002999065000 e 32820180005421517000, e/o i predetti avvisi di addebito. C) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario. Unitamente al presente atto con procura in calce si deposita: Comunicazione impugnata con esito di spedizione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della impugnazione della suddetta comunicazione preventiva di fermo inerente agli avvisi di addebito dedotti stante la violazione del principio del ne bis in idem avendo parte ricorrente introdotto precedente giudizio n. 7991/2019 RG definito con sentenza irrevocabile n. 4288/2020 del tribunale di Napoli Nord avverso i medesimi avvisi;
eccepiva, altresì, la tardività dell'opposizione stante le preclusioni incorse allo spirare del termine decadenziale ex articolo 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti presentata da parte ricorrente stante la regolare notifica di idonei atti interruttivi della stessa;
inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a qualsiasi censura inerente il merito della pretesa creditoria;
nel merito, il concessionario deduceva la rituale notifica della cartella di pagamento, degli avvisi di addebito e di atti interruttivi successivi, contestando l'eccezione di prescrizione.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti costituite.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 01.04.2025 con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
Così ricostruito l'iter processuale, si osserva come l'atto impugnato consti di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con la quale è stato richiesto, tra altri crediti, il pagamento di avvisi di addebito inerenti a pretesi contributi IVS e da modello DM
10 non versati, di competenza dell'Inps, specificamente oggetto di impugnazione, sopra elencati.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del Tribunale ordinario, avendo il ricorrente espressamente limitato la sua opposizione ai crediti di natura previdenziale e contributiva, oltre che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, in relazione al luogo di residenza della parte istante.
Tanto premesso, è fondata, in primo luogo, la censura di inammissibilità della impugnazione degli avvisi di addebito n. 32820160002597381000, 32820160005987942000,
32820160007519917000, 32820170002501738000, 32820170002501839000,
32820170002501940000, 32820170002502041000, 32820170002502142000, 32820170002796510000, 32820170004879205000, 32820180001492970000,
32820180002999065000 e 32820180005421517000 nella parte relativa alla eccepita prescrizione dei crediti e con riguardo ai motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla notifica dei predetti avvisi in quanto oggetto di precedente giudizio nel procedimento n. 7991/2019 RG definito con sentenza irrevocabile n. 4288/2020 del tribunale di Napoli Nord del 13.11.2020
Vale osservare come, in realtà, i medesimi atti sono stati oggetto di petitum nel procedimento n. 7991/2019 RG e in relazione agli stessi questo Tribunale ha già accertato che: " Con riferimento alle cartelle al primo gruppo di cartelle
1. 3282017000 2501940 pari ad euro 1.117,00 di cui risulta creditore l'Inps;
2. 3282017000 2502041 pari ad euro 1.206,00 di cui risulta creditore l'Inps;
3. 3282017000 2502142 pari ad euro 528,00 di cui risulta creditore l'Inps;
4. 3282017000 2502142 pari ad euro 499,00 di cui risulta creditore l'Inps;
5. 3282017000 2502142 pari ad euro 523,00 di cui risulta creditore l'Inps;
6. 3282017000 4879205 pari ad euro 986,00 di cui risulta creditore l'Inps;
7. 3282017000 4879205 pari ad euro 482,00 di cui risulta creditore l'Inps;
8. 3282017000 4879205 pari ad euro 529,00 di cui risulta creditore l'Inps;
l'inps ha dato prova della notifica, avvenuta correttamente.
La cartella 1.) 3282017000 2501940 è stata notificata in data 3.10.2017 all'indirizzo del destinatario;
la cartella 2. 3282017000 2502041 in data 3.10.2017; la cartella 3,4,5) n. 3282017000 2502142 in data 2.10.2017; la cartella 6,7,8) n. 3282017000 4879205 in data 30.11.2017 (come risulta dal file in formato eml regolarmente depositato dall'Inps).
In ordine al procedimento di notificazione si osserva che la notificazione è corretta per tutte le cartelle.
I rilievi al riguardo sollevati da parte opponente presuppongono l'applicazione della normativa in materia di notificazione di atti giudiziari.
Nella fattispecie, invece, l'ente ha proceduto, alla stregua dell'art. 30 co.4 DL 78/2010, secondo la disciplina del DM 9 aprile 2001, artt.32 e 39, per la quale è sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento a restituire al mittente.
L'articolo 30 comma 4 del DL 78/10 stabilisce, infatti, espressamente che la notifica dell'avviso “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
La disciplina di riferimento è dunque quella contenuta nel DM cit.
Peraltro, anche in relazione alla notificazione di cartella esattoriale, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 4567/2015, ha sostenuto come la cartella possa essere notificata " mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente"
Osserva la Corte, richiamando precedenti arresti giurisprudenziali che "se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 11708/2011, e sul tema già
Cass. 14327/09)".
Nella fattispecie, l'avviso di addebito, come specificato in precedenza, è stato notificato presso il domicilio pacifico dell'opponente (circostanza non contestata) ed è stato consegnato o al familiari conviventi o allo stesso destinatario.
E' solo il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 39 DM cit. " Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
E pertanto corretto il procedimento di notificazione degli atti.
Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti (ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva)…. Omissis…..Con riferimento al secondo gruppo di cartelle, delle quali il ricorrente veniva a conoscenza a seguito di un controllo effettuato presso uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate il g. 13.03.2019:
1. 32820160002597381000 pari ad euro 7.716,71 di cui risulta creditore l'Inps
2. 32820160005987942000 pari ad euro 811,91 di cui risulta creditore l'Inps
3. 32820160007519917000 pari ad euro 6.453,35 di cui risulta creditore l'Inps
4. 32820170002501738000 pari ad euro 1.183,37 di cui risulta creditore l'Inps
5. 32820170002501839000 pari ad euro 1.231,83 di cui risulta creditore l'Inps
6. 32820170002796510000 pari ad euro 2.954,18 di cui risulta creditore l'Inps
7. 32820180001492970000 pari ad euro 3.185,51 di cui risulta creditore l'Inps
8. 32820180002999065000 pari ad euro 757,31 di cui risulta creditore l'Inps
9. 32820180005421517000 pari ad euro 999,88 di cui risulta creditore l'Inps
Non è stata allegata né provata la notifica delle stesse.
Nella fattispecie è documentalmente provato che l'opposta cartella è stata emessa per debito di contributi (vedi cartella esattoriale in atti); che detti contributi si riferiscono al periodo come indicato in ricorso;
che manca agli atti la prova che siano stati compiuti atti interruttivi precedenti alla data in cui il ricorrente si recava presso gli uffici Agenzia
13.3.2019.
Tuttavia si osserva in primo luogo che, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art.24 della L.46/96.
Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti o in mancanza dalla data in cui il ricorrente, recandosi presso gli uffici di Agenzia, veniva a conoscenza delle cartelle (
13.3.2019). dal giorno 13.3.2019 i 40 giorni scadevano in data 23.4.2019 mentre il ricorso veniva depositato solo in data 24.5.2019.
In ogni caso, anche a non voler considerare tale decadenza si osserva che il credito non si
è estinto con riferimento agli anni indicati in ricorso, in quanto non è decorso un tempo superiore a 5 anni (tributi 2016 sino all'anno 2019).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.”
In ordine, poi, alla prescrizione successiva alla notifica dei predetti atti e fino alla notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo per cui è causa, sulla scorta di quanto motivato e statuito da Cass S. U. civili n. 23397/16, il termine resta quinquennale anche dopo la notifica della cartella non opposta.
Al contempo, il concessionario assume di aver utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione mediante la notifica dei seguenti atti (che porterebbero in contestazione tutti i titoli sottesi alla comunicazione opposta o parti di essi):
1. intimazione di pagamento n. 02820199001987068000 notificata in data 17.10.2019 con cui veniva richiesto il pagamento degli avvisi di addebito nn. 3282016000259738100,
32820160005987942000, 32820160007519917000, 32820170002501738000,
32820170002501839000, 32820170002501940000, 32820170002502041000,
32820170002502142000, 32820170002796510000, 32820170004879205000;
2. intimazione di pagamento n. 02820239014041416000, notificata in data 30.11.2023 con cui veniva richiesto il pagamento degli avvisi già precedentemente contenuti nell'intimazione del 17.10.2019 ed, in aggiunta, di quelli nn. 3282018000 1492970000, 3282018000
2999065000, 3282018000 5421517000.
E, invero, risulta dagli atti di causa la prova della rituale notifica della intimazione di pagamento n. 02820199001987068000 in data 17.10.2019 e della successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 25.03.2024.
Nel caso di specie, occorre altresì tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
In base alle considerazioni finora esposte, va dichiarata in parte inammissibile la domanda sugli avvisi di addebito per le ragioni di merito sopra indicate, stante il giudicato precedente come da sentenza irrevocabile RG. 7991/2019 numero 4288/2020 del 13.11.2020; il ricorso deve poi essere rigettato nella restante parte poiché, dopo la notifica dei predetti avvisi, i crediti erano ancora esigibili non essendo ancora intervenuta la prescrizione quinquennale alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta siccome il termine è stato utilmente interrotto a mezzo di atti notificati nel quinquennio successivo (v. intimazioni di pagamento, in atti) non integrandosi dunque nemmeno il presupposto di diritto necessario per l'accoglimento della intervenuta prescrizione successiva.
Le spese di lite sono compensate per la metà stante la natura della decisione e la peculiarità delle questioni trattate, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà in favore delle parti resistenti, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile la domanda sulla prescrizione degli avvisi di addebito nn:
32820160002597381000, 32820160005987942000, 32820160007519917000,
32820170002501738000, 32820170002501839000, 32820170002501940000,
32820170002502041000, 32820170002502142000, 32820170002796510000,
32820170004879205000, 32820180001492970000, 32820180002999065000 e
32820180005421517000;
- Rigetta nel resto;
- Compensa le spese di lite per la metà, condannando parte ricorrente IT VI al pagamento della restante parte delle spese che si liquidano – in tale misura già ridotta – in euro 1.000,00 in favore di ciascuna resistente, oltre IVA e CPA come per legge.
Aversa, 02.04.2025
Il giudice del lavoro
Fabiana Colameo