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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
5/02/2025 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 2876/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 25.8.2021 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile cat. Parte_1
INVCIV n. 07199740, esponeva che nel mese di aprile 2021, in occasione della riscossione della prestazione, veniva a conoscenza dell'esistenza di un provvedimento, mai notificato, con il quale l' accertava la sussistenza di un indebito per una somma pari ad € CP_1
21.762,71, dovuto ad indebita percezione dei ratei di prestazione di invalidità civile per il periodo dall'1.10.2017 al 31.03.2021.
Dedotta la genericità del provvedimento e la buona fede nella percezione della pensione, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'indebito.
Si costituiva in giudizio l' , esponendo che con verbale provvisorio del 24.10.2017 CP_1
Parte l' riconosceva alla ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza da
1 ottobre 2017; tale verbale veniva riformato con successivo verbale del 18.01.2018, mai impugnato, con il quale, escluso il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, stante l'assenza del requisito sanitario, veniva riconosciuta soltanto l'inabilità al 100%.
Ciò nonostante, deduceva di aver comunque disposto il pagamento dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2017 al marzo 2021, allorquando accertava la sussistenza dell'indebito, quantificandone l'importo in € 21.762,71.
Trattandosi di un indebito che traeva origine dall'assenza del requisito sanitario, sosteneva l'inapplicabilità delle norme sulla buona fede richiamate dalla ricorrente e, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 4455/2022 del 21.9.2022, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento soltanto per il periodo dall'ottobre 2017 al gennaio 2018.
A sostegno della decisione, preliminarmente, rigettava l'eccezione di genericità del provvedimento con il quale l' aveva comunicato la sussistenza dell'indebito, CP_1 affermando che in tale procedimento, avente ad oggetto il diritto dell'istituto alla ripetizione delle prestazioni, poteva controvertersi soltanto in ordine al fondamento giuridico della pretesa avanzata in giudizio, ma non anche in ordine alla correttezza e compiutezza del provvedimento amministrativo con il quale veniva comunicato la sussistenza dell'indebito.
Affermava, poi, che, sulla base della normativa vigente e dei principi generali per essa enunciati, doveva ritenersi che le erogazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di legge non potevano ritenersi sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., non sussistendo alcuna norma in deroga al principio sancito dal predetto articolo.
Per il Tribunale, quindi, potevano considerarsi indebiti soltanto i ratei percepiti successivamente al 18.1.2018 (data del verbale definitivo), in quanto solo da tale data era stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario.
Infine, disattendeva l'eccezione di mancata notifica del verbale definitivo del 18.1.2018, affermando che detta circostanza, quand'anche accertata, avrebbe avuto unicamente l'effetto di superare la decadenza eventualmente maturata, ma non anche quello di rendere legittima la percezione di ratei di pensioni per loro natura indebiti per carenza del requisito sanitario.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 17.11.2022, ha proposto appello la Pt_1
A sostegno del gravame, censura la sentenza per non aver valorizzato l'eccezione di mancata notifica dei verbali del 24.10.2017 e del 18.1.2018 che, ove correttamente esaminata, anche
2 a fronte della non contestazione da parte dell'istituto, avrebbe dovuto condurre il Tribunale
a ritenere, nel caso di specie, insussistente il dolo nella percezione dei ratei oggetto di indebito.
Richiamate, quindi, plurime pronunce con le quali la Suprema Corte ha sancito il principio di irripetibilità dei trattamenti pensionistici percepiti in buona fede, ha concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che, resistendo al gravame, CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
La Corte, quindi, ha deciso come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato.
Dirimente, ad avviso del Collegio, è il rilievo, già valorizzato dal primo Giudice, della insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento, indebitamente erogata fino al marzo 2021 nonostante il riconoscimento, con il verbale definitivo di visita del 18.1.2018, della sola invalidità del 100%.
Secondo consolidati principi della S.C., cui questa Corte presta convinta adesione, l'assistito non può esigere l'erogazione della prestazione assistenziale per il periodo successivo all'accertamento, in sede di revisione amministrativa, della mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, anche se antecedente alla relativa comunicazione;
la garanzia dell'irripetibilità assiste, infatti, i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere non influente l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (conformi, Cass. n. 248/2023; n. 34013/2019; n.
26162/2016; n. 2056/2004; n. 16260/2003; 18299/2002; 14590/2002; 6091/2002).
Nel caso di specie, com'è documentato e pacifico tra le parti, la parte assistita ha percepito, il virtù dell'accertamento contenuto nel verbale provvisorio del 24.10.2017, sia la pensione di inabilità che l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da ottobre 2017; quindi, nonostante il verbale definitivo del 18.1.2018 – di cui la afferma di non aver avuto Pt_1
notizia – abbia riconosciuto esclusivamente l'invalidità al 100%, escludendo i requisiti dell'indennità di accompagnamento, l' ha proseguito il pagamento di quest'ultima CP_1
prestazione, pur se non più spettante, fino al marzo 2021.
I profili di censura sollevati dal difensore della sono i seguenti: in primo luogo, si Pt_1
eccepisce la mancata notifica di entrambi i verbali (sia quello provvisorio del 24.10.2017,
3 che quello definitivo del 18.1.2018), oltre che della comunicazione di indebito;
in secondo luogo, deduce che, a fronte dell'omessa notifica di cui sopra, si sarebbe ingenerato nell'assistita un legittimo affidamento nella correttezza dei pagamenti disposti dall' e CP_1
nella sussistenza del diritto alla prestazione erogata, sulla base dei principi costantemente affermati dalla S.C. sin dalla sentenza n. 1446/2008.
In particolare, ricorda l'appellante che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un particolare principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento (cfr., da ultimo,
Cass. n. 15802/2024; nonché Cass. n. 13916/2021; n. 16080/2020; n. 11921/2015; n.
1446/2008 cit).
A parere delle Corte, tuttavia, pur tenendo conto della circostanza dell'omessa notifica dei provvedimenti dell' , la fattispecie in disamina non può in alcun modo ricondursi alla CP_1
condizione di affidamento appena descritta.
Come già osservato dal Giudice di primo grado, l'omessa comunicazione del verbale di visita medica da parte dell' non ha altro effetto se non quello, eventuale, di consentire CP_1 alla parte l'impugnazione giudiziale senza incorrere nella decadenza di legge, ma non può in alcun modo, in mancanza del prescritto requisito sanitario, rendere dovuta la prestazione.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono, invero, l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: giammai, dunque, il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere modificativo o estintivo CP_1
del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost.
Logico corollario è che, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell' alla ripetizione CP_1
di prestazioni, si pone in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stesa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo
4 recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate
(Cass n. 15550/2019; n. 2032/2006; n. 2804/2003).
Per altro verso, il legittimo affidamento va comunque escluso sulla base della considerazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, che nessun affidamento può
Parte ritenersi sorto sulla base del verbale provvisorio della commissione medica presso la in quanto destinato ad essere confermato o riformato dal verbale definitivo dell' . CP_1
Il rilievo che precede consente di superare il richiamo dell'appellante ai precedenti di Cass.
n. 24180/2022 e n. 4668/2021, che comunque erano riferiti ad ipotesi diverse e peculiari, ovvero alla revoca, conseguente a visita di verifica, di una prestazione che, in origine, era stata riconosciuta in virtù della accertata sussistenza, da parte dell' , del requisito CP_1 sanitario, ma che l' ha continuato ad erogare per un lungo periodo nonostante la CP_2
verifica negativa intervenuta nelle more.
Nel caso di specie, al contrario, l'accertamento sanitario era sin dall'origine nel senso dell'insussistenza del requisito sanitario, non potendo attribuirsi alcuna stabilità, sulla base delle disposizioni che regolano in procedimento in oggetto, al verbale provvisorio della Parte commissione medica presso la in quanto mera fase interna procedimentale, il cui esito
è destinato ad essere confermato o rivisto dall' . CP_1
Ad abundantiam, si osserva che non forma oggetto di appello incidentale dell' , e non CP_1
verrà dunque esaminata, la questione, connessa ai rilievi che precedono, della ripetibilità - anche - dei ratei erogati dalla data di decorrenza originaria del verbale provvisorio e fino alla data del verbale definitivo.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara l'appellante non tenuta alla rifusione delle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
5/02/2025 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 2876/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 25.8.2021 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile cat. Parte_1
INVCIV n. 07199740, esponeva che nel mese di aprile 2021, in occasione della riscossione della prestazione, veniva a conoscenza dell'esistenza di un provvedimento, mai notificato, con il quale l' accertava la sussistenza di un indebito per una somma pari ad € CP_1
21.762,71, dovuto ad indebita percezione dei ratei di prestazione di invalidità civile per il periodo dall'1.10.2017 al 31.03.2021.
Dedotta la genericità del provvedimento e la buona fede nella percezione della pensione, chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'indebito.
Si costituiva in giudizio l' , esponendo che con verbale provvisorio del 24.10.2017 CP_1
Parte l' riconosceva alla ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza da
1 ottobre 2017; tale verbale veniva riformato con successivo verbale del 18.01.2018, mai impugnato, con il quale, escluso il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, stante l'assenza del requisito sanitario, veniva riconosciuta soltanto l'inabilità al 100%.
Ciò nonostante, deduceva di aver comunque disposto il pagamento dell'indennità di accompagnamento dall'ottobre 2017 al marzo 2021, allorquando accertava la sussistenza dell'indebito, quantificandone l'importo in € 21.762,71.
Trattandosi di un indebito che traeva origine dall'assenza del requisito sanitario, sosteneva l'inapplicabilità delle norme sulla buona fede richiamate dalla ricorrente e, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 4455/2022 del 21.9.2022, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento soltanto per il periodo dall'ottobre 2017 al gennaio 2018.
A sostegno della decisione, preliminarmente, rigettava l'eccezione di genericità del provvedimento con il quale l' aveva comunicato la sussistenza dell'indebito, CP_1 affermando che in tale procedimento, avente ad oggetto il diritto dell'istituto alla ripetizione delle prestazioni, poteva controvertersi soltanto in ordine al fondamento giuridico della pretesa avanzata in giudizio, ma non anche in ordine alla correttezza e compiutezza del provvedimento amministrativo con il quale veniva comunicato la sussistenza dell'indebito.
Affermava, poi, che, sulla base della normativa vigente e dei principi generali per essa enunciati, doveva ritenersi che le erogazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di legge non potevano ritenersi sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., non sussistendo alcuna norma in deroga al principio sancito dal predetto articolo.
Per il Tribunale, quindi, potevano considerarsi indebiti soltanto i ratei percepiti successivamente al 18.1.2018 (data del verbale definitivo), in quanto solo da tale data era stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario.
Infine, disattendeva l'eccezione di mancata notifica del verbale definitivo del 18.1.2018, affermando che detta circostanza, quand'anche accertata, avrebbe avuto unicamente l'effetto di superare la decadenza eventualmente maturata, ma non anche quello di rendere legittima la percezione di ratei di pensioni per loro natura indebiti per carenza del requisito sanitario.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 17.11.2022, ha proposto appello la Pt_1
A sostegno del gravame, censura la sentenza per non aver valorizzato l'eccezione di mancata notifica dei verbali del 24.10.2017 e del 18.1.2018 che, ove correttamente esaminata, anche
2 a fronte della non contestazione da parte dell'istituto, avrebbe dovuto condurre il Tribunale
a ritenere, nel caso di specie, insussistente il dolo nella percezione dei ratei oggetto di indebito.
Richiamate, quindi, plurime pronunce con le quali la Suprema Corte ha sancito il principio di irripetibilità dei trattamenti pensionistici percepiti in buona fede, ha concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che, resistendo al gravame, CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
La Corte, quindi, ha deciso come da dispositivo.
2.- L'appello è infondato.
Dirimente, ad avviso del Collegio, è il rilievo, già valorizzato dal primo Giudice, della insussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento, indebitamente erogata fino al marzo 2021 nonostante il riconoscimento, con il verbale definitivo di visita del 18.1.2018, della sola invalidità del 100%.
Secondo consolidati principi della S.C., cui questa Corte presta convinta adesione, l'assistito non può esigere l'erogazione della prestazione assistenziale per il periodo successivo all'accertamento, in sede di revisione amministrativa, della mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge, anche se antecedente alla relativa comunicazione;
la garanzia dell'irripetibilità assiste, infatti, i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi ritenere non influente l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (conformi, Cass. n. 248/2023; n. 34013/2019; n.
26162/2016; n. 2056/2004; n. 16260/2003; 18299/2002; 14590/2002; 6091/2002).
Nel caso di specie, com'è documentato e pacifico tra le parti, la parte assistita ha percepito, il virtù dell'accertamento contenuto nel verbale provvisorio del 24.10.2017, sia la pensione di inabilità che l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da ottobre 2017; quindi, nonostante il verbale definitivo del 18.1.2018 – di cui la afferma di non aver avuto Pt_1
notizia – abbia riconosciuto esclusivamente l'invalidità al 100%, escludendo i requisiti dell'indennità di accompagnamento, l' ha proseguito il pagamento di quest'ultima CP_1
prestazione, pur se non più spettante, fino al marzo 2021.
I profili di censura sollevati dal difensore della sono i seguenti: in primo luogo, si Pt_1
eccepisce la mancata notifica di entrambi i verbali (sia quello provvisorio del 24.10.2017,
3 che quello definitivo del 18.1.2018), oltre che della comunicazione di indebito;
in secondo luogo, deduce che, a fronte dell'omessa notifica di cui sopra, si sarebbe ingenerato nell'assistita un legittimo affidamento nella correttezza dei pagamenti disposti dall' e CP_1
nella sussistenza del diritto alla prestazione erogata, sulla base dei principi costantemente affermati dalla S.C. sin dalla sentenza n. 1446/2008.
In particolare, ricorda l'appellante che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un particolare principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in presenza di una situazione idonea a generare affidamento (cfr., da ultimo,
Cass. n. 15802/2024; nonché Cass. n. 13916/2021; n. 16080/2020; n. 11921/2015; n.
1446/2008 cit).
A parere delle Corte, tuttavia, pur tenendo conto della circostanza dell'omessa notifica dei provvedimenti dell' , la fattispecie in disamina non può in alcun modo ricondursi alla CP_1
condizione di affidamento appena descritta.
Come già osservato dal Giudice di primo grado, l'omessa comunicazione del verbale di visita medica da parte dell' non ha altro effetto se non quello, eventuale, di consentire CP_1 alla parte l'impugnazione giudiziale senza incorrere nella decadenza di legge, ma non può in alcun modo, in mancanza del prescritto requisito sanitario, rendere dovuta la prestazione.
Le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono, invero, l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: giammai, dunque, il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere modificativo o estintivo CP_1
del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost.
Logico corollario è che, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell' alla ripetizione CP_1
di prestazioni, si pone in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stesa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo
4 recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate
(Cass n. 15550/2019; n. 2032/2006; n. 2804/2003).
Per altro verso, il legittimo affidamento va comunque escluso sulla base della considerazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, che nessun affidamento può
Parte ritenersi sorto sulla base del verbale provvisorio della commissione medica presso la in quanto destinato ad essere confermato o riformato dal verbale definitivo dell' . CP_1
Il rilievo che precede consente di superare il richiamo dell'appellante ai precedenti di Cass.
n. 24180/2022 e n. 4668/2021, che comunque erano riferiti ad ipotesi diverse e peculiari, ovvero alla revoca, conseguente a visita di verifica, di una prestazione che, in origine, era stata riconosciuta in virtù della accertata sussistenza, da parte dell' , del requisito CP_1 sanitario, ma che l' ha continuato ad erogare per un lungo periodo nonostante la CP_2
verifica negativa intervenuta nelle more.
Nel caso di specie, al contrario, l'accertamento sanitario era sin dall'origine nel senso dell'insussistenza del requisito sanitario, non potendo attribuirsi alcuna stabilità, sulla base delle disposizioni che regolano in procedimento in oggetto, al verbale provvisorio della Parte commissione medica presso la in quanto mera fase interna procedimentale, il cui esito
è destinato ad essere confermato o rivisto dall' . CP_1
Ad abundantiam, si osserva che non forma oggetto di appello incidentale dell' , e non CP_1
verrà dunque esaminata, la questione, connessa ai rilievi che precedono, della ripetibilità - anche - dei ratei erogati dalla data di decorrenza originaria del verbale provvisorio e fino alla data del verbale definitivo.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara l'appellante non tenuta alla rifusione delle spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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