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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, iscritta al n. 2485 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via F. Rasetti n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Silvano Maria Serafini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nato a [...] nel Cimino (VT), il 14 luglio 1973, c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in Soriano nel Cimino (VT), C.F._2
Piazza XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ranucci che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 10 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 luglio 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte II, serie A, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 181/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 febbraio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi confermano di addivenire consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 24 luglio 2010, accettando integralmente le condizioni di cui al presente atto, nonché dichiarando sin d'ora la loro totale acquiescenza e preventiva rinuncia a qualsivoglia forma di impugnazione dello stesso, così da consentirne l'immediata annotazione nei Registri dello Stato Civile;
2) marito e moglie vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) le parti si danno atto che la GN - che ha già parzialmente Parte_1
completato le operazioni di asporto dei propri beni e/o effetti personali - lascerà definitivamente libera l'abitazione coniugale sita in Soriano nel Cimino (VT), Via F.
Turati n. 1 (di proprietà esclusiva del Signor , entro e non oltre il 31 CP_1
dicembre 2024;
4) i coniugi concordano sin d'ora che la Signor - previa comunicazione Parte_1
- potrà effettuare uno o più accessi (anche con l'ausilio di terzi) c/o il cespite immobiliare di cui in narrativa - da espletare unicamente alla presenza del Signo o di CP_1
un suo delegato – al fine di completare l'asporto dei propri beni e/o effetti personali, nonché di qualsivoglia altro oggetto di proprietà dei coniugi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo individuati in: mobili, suppellettili, elettrodomestici, ecc.), attualmente insistente all'interno dell'abitazione de qua, sui quali i medesimi a-
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
vranno raggiunto preventivo accordo;
5) con la sottoscrizione del presente atto, il Signor – così come già CP_1
impegnatosi in sede di separazione personale consensuale – si obbliga sin d'ora a sostenere in via esclusiva qualsivoglia spesa e/o onere afferente la casa coniugale, sita in
Soriano nel Cimino (VT), Via F. Turati n. 1, per l'effetto mantenendo indenne e manlevando la Signor da qualsivoglia obbligo di contribuzione (anche Parte_1
arretrato) che - nelle more - dovesse esserle richiesto e/o imposto a qualsiasi titolo direttamente e/o indirettamente riconducibile all'immobile de quo [di cui il seguente elenco costituisce una mera esemplificazione non esaustiva: imposte, tasse, oneri condominiali, manutenzioni e/o riparazioni (ordinarie e/o straordinarie), utenze,
TA.RI., I.M.U., ecc.];
6) il Signo - così come già impegnatosi in sede di separazione personale CP_1
consensuale - si obbliga altresì sin d'ora a sostenere il pagamento, nonché ad effettuare la voltura – a suo nome ed integrali spese - di ogni utenza relativa al cespite immobiliare di cui in narrativa ed attualmente ancora intestata alla GN (a titolo Parte_1
meramente esemplificativo e non esaustivo identificate in: acqua, luce, gas, telefono, ecc.), per l'effetto mantenendola indenne e manlevandola da qualsivoglia obbligo di pagamento - anche pregresso - che, nelle more, dovesse esserle richiesto e/o imposto a siffatto titolo. Quest'ultima - con la sottoscrizione del presente atto - presta sin d'ora il proprio personale consenso all'effettuazione dell'incombente;
7) essendo titolari di propri redditi personali, i Signor Parte_1 CP_1
rinunciano sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia forma di contribuzione al loro mantenimento, di tal che provvederanno - in assoluta autonomia e/o indipendenza e con le proprie forze - alle rispettive necessità e/o bisogni, senza nulla pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo;
8) con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che tutto quanto superiormente pattuito è frutto della loro comune volontà, nonché condizione essenziale ed imprescindibile affinché si giunga alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 24 luglio 2010,
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
costituendo così il presente atto elemento essenziale, funzionale ed indispensabile per la definitiva risoluzione delle controversie di carattere economico e/o patrimoniale tra di loro pendenti, nonché dell'insorta crisi coniugale”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, iscritta al n. 2485 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via F. Rasetti n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Silvano Maria Serafini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nato a [...] nel Cimino (VT), il 14 luglio 1973, c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in Soriano nel Cimino (VT), C.F._2
Piazza XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ranucci che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 10 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 luglio 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte II, serie A, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 181/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 febbraio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi confermano di addivenire consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 24 luglio 2010, accettando integralmente le condizioni di cui al presente atto, nonché dichiarando sin d'ora la loro totale acquiescenza e preventiva rinuncia a qualsivoglia forma di impugnazione dello stesso, così da consentirne l'immediata annotazione nei Registri dello Stato Civile;
2) marito e moglie vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) le parti si danno atto che la GN - che ha già parzialmente Parte_1
completato le operazioni di asporto dei propri beni e/o effetti personali - lascerà definitivamente libera l'abitazione coniugale sita in Soriano nel Cimino (VT), Via F.
Turati n. 1 (di proprietà esclusiva del Signor , entro e non oltre il 31 CP_1
dicembre 2024;
4) i coniugi concordano sin d'ora che la Signor - previa comunicazione Parte_1
- potrà effettuare uno o più accessi (anche con l'ausilio di terzi) c/o il cespite immobiliare di cui in narrativa - da espletare unicamente alla presenza del Signo o di CP_1
un suo delegato – al fine di completare l'asporto dei propri beni e/o effetti personali, nonché di qualsivoglia altro oggetto di proprietà dei coniugi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo individuati in: mobili, suppellettili, elettrodomestici, ecc.), attualmente insistente all'interno dell'abitazione de qua, sui quali i medesimi a-
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
vranno raggiunto preventivo accordo;
5) con la sottoscrizione del presente atto, il Signor – così come già CP_1
impegnatosi in sede di separazione personale consensuale – si obbliga sin d'ora a sostenere in via esclusiva qualsivoglia spesa e/o onere afferente la casa coniugale, sita in
Soriano nel Cimino (VT), Via F. Turati n. 1, per l'effetto mantenendo indenne e manlevando la Signor da qualsivoglia obbligo di contribuzione (anche Parte_1
arretrato) che - nelle more - dovesse esserle richiesto e/o imposto a qualsiasi titolo direttamente e/o indirettamente riconducibile all'immobile de quo [di cui il seguente elenco costituisce una mera esemplificazione non esaustiva: imposte, tasse, oneri condominiali, manutenzioni e/o riparazioni (ordinarie e/o straordinarie), utenze,
TA.RI., I.M.U., ecc.];
6) il Signo - così come già impegnatosi in sede di separazione personale CP_1
consensuale - si obbliga altresì sin d'ora a sostenere il pagamento, nonché ad effettuare la voltura – a suo nome ed integrali spese - di ogni utenza relativa al cespite immobiliare di cui in narrativa ed attualmente ancora intestata alla GN (a titolo Parte_1
meramente esemplificativo e non esaustivo identificate in: acqua, luce, gas, telefono, ecc.), per l'effetto mantenendola indenne e manlevandola da qualsivoglia obbligo di pagamento - anche pregresso - che, nelle more, dovesse esserle richiesto e/o imposto a siffatto titolo. Quest'ultima - con la sottoscrizione del presente atto - presta sin d'ora il proprio personale consenso all'effettuazione dell'incombente;
7) essendo titolari di propri redditi personali, i Signor Parte_1 CP_1
rinunciano sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia forma di contribuzione al loro mantenimento, di tal che provvederanno - in assoluta autonomia e/o indipendenza e con le proprie forze - alle rispettive necessità e/o bisogni, senza nulla pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo;
8) con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che tutto quanto superiormente pattuito è frutto della loro comune volontà, nonché condizione essenziale ed imprescindibile affinché si giunga alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 24 luglio 2010,
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
costituendo così il presente atto elemento essenziale, funzionale ed indispensabile per la definitiva risoluzione delle controversie di carattere economico e/o patrimoniale tra di loro pendenti, nonché dell'insorta crisi coniugale”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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