Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2023, proposto da CO AR AN, AR AN AN, AR NA AN, AR RI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Romolo Freddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di SI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Fabrizio Naspi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'accertamento
dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o comunque della mancata conclusione del procedimento espropriativo e, quindi, per la condanna dei resistenti alla restituzione dell'area distinta al Catasto Terreni del Comune di SI (An) al foglio 10 particella 61 sub. 3, previa rimessione in pristino, nonché al risarcimento dei danni, per mancato godimento, conseguenti all'illegittima occupazione e trasformazione dell'immobile in pubblica piazza, sino all'effettivo rilascio; in subordine, qualora dovesse ritenersi non sussistenti i presupposti per la richiesta di restituzione, per il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà di detta area e dello stabile che su di essa insisteva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di SI e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. FA LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AN CO AR, AN AR AN, AN AR NA e AN AR RI convenivano dinanzi al Tribunale ordinario di Ancona, con atto di citazione notificato il 3-9 giungo 2021, il Comune di SI e il Ministero delle Infrastrutture affinché fossero accertate l’occupazione e la trasformazione “ da parte dei convenuti dell'immobile sito in SI (An) , originariamente costituito da una casa padronale di circa 150 mq , attualmente censita al Catasto Terreni del Comune di SI (An) foglio n. 10 particella 61 sub. 3 e per l'effetto : - condannarli alla restituzione del bene , previa rimessione in pristino stato a loro cura e spese ; - in mero subordine , condannarli , in solido tra loro , al risarcimento del danno per la perdita della proprietà pari al valore dell'area e dello stabile che su di essa insisteva , e cioè alla somma di euro 500.000 o quella maggiore o minore benevisa e equitativamente sancita, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo ; - in ogni caso condannare i convenuti , in solido tra loro , al risarcimento dei danni da mancato godimento per tutta la durata della illegittima occupazione sino all'effettivo rilascio ,pari alla somma di euro 500.000 o quella maggiore o minore benevisa o equitativamente sancita , oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo ”.
Evidenziavano nell’atto di citazione che sull'attuale Piazza Vittorio Veneto a SI (An) insistevano diversi edifici, tra i quali quello, di superficie circa 150 mq., del sig. IN CO, bisnonno dei ricorrenti.
L'area in questione è attualmente censita al Catasto Terreni del Comune di SI (An) al foglio n. 10 particella 61 sub. 3.
Riferivano che sul finire degli anni '50 dello scorso secolo, il Comune di fatto si appropriava dell'area ove sorgeva il ridetto edificio e, demolito quest'ultima, vi realizzava l'attuale Piazza Vittorio Veneto. Tutto ciò in assenza di provvedimenti di qualsivoglia natura e, dunque, del tutto illegittimamente al di fuori di una procedura espropriativa, con il coinvolgimento anche dello Stato – nello specifico del Ministero dei Lavori Pubblici - atteso che detta appropriazione veniva originariamente giustificata dal trasferimento dell'abitato ex L. 445/1908, di cui avrebbe dovuto farsi carico l'allora Ministero dei LL.PP., come da comunicazione del primo luglio 1966 del Comune di SI, rivolta ad un altro soggetto ugualmente interessato dalla ritenuta arbitraria appropriazione e trasformazione del proprio immobile.
Al riguardo, si afferma, si è ormai consolidato il principio secondo cui, quale che sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo. Si dice che è così stato superato il precedente orientamento che considerava l'occupazione acquisitiva come una forma sostanzialmente alternativa di acquisto della proprietà del bene riconosciuta dall'ordinamento, essendo oggi, si dice, assodato invece, che quell'illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza della restituzione del bene, di un accordo transattivo o della rinuncia abdicativa da parte del proprietario (implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario).
Si è altresì affermato, si sottolinea, il principio per cui l'occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un bene privato costituisce illecito permanente e non è idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione rischiandosi altrimenti di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale della CEDU.
I ricorrenti, nella loro qualità di eredi dell'originario proprietario, intendono agire per la restituzione del bene, previa rimessa in pristino stato e cioè previa edificazione dello stabile abbattuto con le sue originarie caratteristiche.
In mero subordine, chiedono il risarcimento del danno per la perdita della proprietà (area ed edificio) oltre che, in ogni caso, il risarcimento del danno conseguente alla perdita del godimento del bene, da quantificarsi sulla base del valore locativo dell'immobile con decorrenza dalla fine degli anni '50 e cioè dalla illegittima usurpazione. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Si chiede CTU per l'esatta quantificazione del danno.
Entrambi i convenuti si costituivano. Il Ministero eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del credito risarcitorio e/o restitutorio concludendo comunque per l'infondatezza della domanda e, in subordine, per la riduzione del quantum nei limiti di giustizia.
Il Comune di SI eccepiva il difetto di giurisdizione e comunque, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva, il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda; chiedeva, infine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del danno che venisse dichiarato obbligato al risarcimento il solo convenuto Ministero.
Il Comune di SI spiegava, altresì, domanda riconvenzionale finalizzata ad “ accertare e dichiarare in favore del Comune di SI e contro gli attori, se ed in quanto dovessero risultare legittimi proprietari, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell'area oggetto di lite come attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di SI al foglio 10 part. 60 e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione sui Registri immobiliari ”.
Il Tribunale ordinario di Ancona pronunciava la sentenza n. 358/2023, con cui statuiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo rispetto alla domanda avanzata dagli attori. Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di SI.
Va rilevato che il Tribunale di Ancona nella citata sentenza ha richiamato la L. 445/1908 che aveva previsto, in presenza di frane che minacciavano gli abitati, diverse tipologie di interventi tra cui il consolidamento delle frane e, nel caso in cui tali opere non fossero state sufficienti, il trasferimento altrove degli abitati, stabilendo (art. 64) “ che i lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati nonché l'acquisto del suolo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità. Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31/3/1904 n. 140 e 25/6/1906 n. 255 ”.
Il Tribunale di Ancona, si rileva, ha quindi richiamato il R.D. n. 238 del 16/1/1936 che aveva inserito “ ... a tutti gli effetti della legge 9/7/08 n. 445, titolo IV, agli abitati allegati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di SI, comune di Numana, provincia di Ancona”; nonché il successivo DPR 152/58 che aveva aggiunto quello di SI “ a tutti gli effetti della l. 9/7/1908 n. 445 titolo IV, agli abitati allegati alla tabella E , allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) ”.
Il Tribunale ordinario dorico ha affermato che lo Stato, al fine di mettere in sicurezza l'abitato di SI, in un primo momento, previa dichiarazione di pubblica utilità derivante dal richiamo contenuto nel R.D. n. 238 del 1936 al titolo IV della L. 445/1908, aveva ritenuto sufficiente provvedere al consolidamento delle frane, salvo poi (nel 1958) ritenere indispensabile il trasferimento dell'abitato.
Richiamando i principi recentemente ribaditi da Cass. S.U. 26033/22 secondo cui “ spettano alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili , anche mediatamente , all'esercizio di un pubblico potere da parte della pubblica amministrazione , con estensione alle ipotesi in cui l'esercizio di quel potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione della pubblica utilità , a prescindere dal fatto che poi l'apprensione o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in mancanza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta nullo o caducato “, tale Tribunale ha concluso che dal momento che i provvedimenti e comportamenti posti in essere dalle amministrazioni, hanno trovato la loro base nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e nella necessità di mettere in sicurezza l'area interessata dal movimento franoso, le condotte che gli attori hanno prospettato come causa del danno, hanno un preciso collegamento causale con l'esercizio di pubblici poteri collegati all'uso del territorio, ed ha quindi affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 , comma 1 e art. 133 comma 1 lett. f) e g) del c.p.a.
Con il ricorso all’esame i ricorrenti ripropongono le domande avanti a questo T.A.R., ex artt. 59 c. 2 L. 69/2009, 11 c. 3 c.p.a. ribadendo ogni pregressa deduzione, argomentazione, eccezione e richiesta.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di SI e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Dopo il deposito di corposa documentazione, lo scambio di memorie e la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 novembre 2025.
Come visto il giudizio avanti al Tribunale di Ancona è stato definito con la sentenza n. 358 del 2023, mediante declinatoria di giurisdizione sulle domande di restituzione e condanna, ma con l’affermazione della “ giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dal Comune di SI, posto che essa investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati ovvero del Comune medesimo ”.
Tale domanda riconvenzionale era diretta all’accertamento della costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell’area oggetto di lite.
All’esito dell’esame di tale domanda il G.O. in prime cure ha concluso per il suo rigetto.
Occorre, poi, rilevare che il Comune di SI in data 15 ottobre 2025 ha depositato la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1224/2025.
Tale sentenza della Corte territoriale ha definito l’appello avverso la sentenza n. 358 resa in primo grado, appello che era stato limitato ai capi della ridetta sentenza che hanno riguardato la domanda riconvenzionale. In merito a questa, la pronuncia di prime cure è stata riformata ed è stata dichiarata, in favore del Comune di SI, la costituzione di servitù per dicatio ad patriam dell’area controversa.
La decisione della Corte di Appello sarà, come anticipato da parte ricorrente in udienza, oggetto di ricorso per Cassazione.
Tutto quanto ciò premesso, il Collegio ritiene che le due Amministrazioni intimate quali obbligati in solido, rivestano, in realtà, posizioni ben distinte nella vicenda per cui è causa.
Il Ministero resistente, come emerge dalla documentazione in atti e secondo la stessa ricostruzione di parte ricorrente, in epoca ormai molto risalente (circa metà degli anni ’50 del secolo scorso) ha provveduto alle demolizioni degli edifici prossimi all’area in frana (oggi costituita dalla piazza principale di SI, prospiciente il mare) per ragioni di sicurezza e non ha mai occupato l’area di sedime delle abitazioni demolite.
La dichiarazione di pubblica utilità direttamente prevista dalle vetuste norme di legge richiamate e le procedure di esproprio in esse contemplate, non riguardavano affatto le aree di sedime frutto delle demolizioni per ragioni di sicurezza, bensì le aree di “atterraggio” in cui sarebbero dovute sorgere le abitazioni sostitutive di quelle demolite. Dunque, nessuna procedura di esproprio è mai stata avviata, nei confronti di parte ricorrente dal Ministero per le Infrastrutture intimato (ex Ministero dei Lavori pubblici).
Così disponeva, infatti, l’art. 64 L. 445/1908, “ I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati, nonché l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità.
Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei Comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria.
Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade.
La indennità per i terreni che dovranno espropriarsi a sede dei nuovi abitati sarà determinata sulla media del valore venale o dei fitti coacervati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente alla data della pubblicazione della presente legge, e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe ”.
Rispetto alle domande proposte nei confronti dell’amministrazione statale, quindi, sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 lett. f) c.p.a. ( edilizia – uso del territorio ), non quindi ex lett. g), perché, relativamente alle particelle/terreni in rilievo, si ribadisce, nessun esproprio è stato mai previsto, né alcuna occupazione vi è mai stata da parte del Ministero, né, infatti, è dedotta da parte ricorrente, che deduce l’occupazione e la realizzazione di una piazza pubblica ad opera del solo Comune.
Relativamente, invece, alle domande proposte verso il Comune, con espressa riserva di decisione relativamente anche alla giurisdizione, il Collegio ritiene di dover sospendere il giudizio ex artt. 295 c.p.c., 39 c.p.a., in quanto la decisione di questo Giudicante dipende anche dalla definizione della controversia attinente l’esistenza di una servitù pubblica per dicatio ad patriam sull’area in rilievo, oggetto di giudizio pendente avanti al Giudice ordinario.
Limitando, quindi, le statuizioni della presente pronuncia esclusivamente nei confronti del solo Ministero costituito, deve rigettarsi la domanda principale volta alla restituzione previa rimessione in pristino stato del bene, nonché la domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento dello stesso.
Come visto nessun esproprio incompiuto è configurabile e nessuna occupazione e trasformazione del bene ad opera del Ministero è dedotta da parte ricorrente.
La situazione inerente il Comune di SI, la tipologia di opere pubbliche realizzate da parte del Ministero, nonché le procedure amministrative all’epoca in rilievo, emergono dalla documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183 cpc, pag. 28 (in particolare documenti nn. 8 seguenti: note Provveditorato OO.PP. Ancona e relazione geognostica del 28 settembre 1954 del servizio geologico d’Italia), qui depositata dal Comune di SI il 4 dicembre 2023, nonché dall’atto del 6 settembre 1957 del Provveditorato alle Opere pubbliche di Ancona (doc. 29 deposito di parte ricorrente del 20 settembre 2025).
La domanda principale va, quindi, nei confronti dell’Amministrazione statale, respinta.
Quanto alla domanda in subordine per il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell’area sopra citata e dello stabile (demolito per ragioni di sicurezza, al pari di altri) che su di essa insisteva, la medesima va riqualificata come azione di richiesta dell’indennizzo originariamente previsto dalle risalenti norme richiamate a favore dei proprietari di immobili demoliti per il rischio frana.
Indennizzo quantificato in 100 mq di terreno per ogni “ proprietario o capo di famiglia ” e previsto dall’art. 67 c. 1 L. 445/1908, che così prevedeva “ Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sarà assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati ”, (cfr. ancora, Atto del 6 settembre 1957 del Provveditorato OO.PP. Ancona, doc. 29 dep. 20 settembre 2025).
Tuttavia, non risultano in atti documenti che attestino richieste scritte di tale indennizzo (ad esempio analoghe a quella, molto eloquente, formulata il 17 settembre 1970, cfr. dep. doc. 21 del 16 settembre 2025) da parte di danti causa dei ricorrenti, né da parte di questi, nei dieci anni precedenti il 18 dicembre 2020 (data della domanda di mediazione, ex D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cfr. verbale mediazione allegato al ricorso, fascicolo primo grado avanti al G.O.).
Per cui, ai sensi dell’art. 2946 c.c., come eccepito dalla difesa erariale nella memoria depositata il 2 ottobre 2025, il credito per tale indennizzo, in disparte la fondatezza del diritto fatto valere, è comunque caduto in prescrizione.
In conclusione, le domande, principale e subordinata, rivolte verso il Ministero resistente devono essere respinte.
Relativamente alle domande rivolte verso il Comune, va, come scritto, disposta la sospensione del giudizio ex artt. 295 c.p.c., 39 c.p.a., con onere della parte più diligente di aggiornare il fascicolo, mediante il deposito di provvedimenti definitivi del giudizio avanti al G.O. o eventuali informazioni in merito alla permanenza dell’interesse al ricorso.
Sussistono ragioni per compensare le spese verso il Ministero costituito. Rinviate le altre al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- sospende il giudizio relativamente alle domande proposte nei confronti del Comune di SI, disponendo gli incombenti di cui in motivazione;
- respinge le domande nei confronti del Ministero costituito.
Spese nei confronti del Ministero costituito compensate; al definitivo le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
FA LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA LF | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO