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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/12/2024, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VANZULLI Controparte_1 C.F._2
MAURILIO e VANZULLI DAVIDE
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
* in via principale e nel merito:
1) assegnare la casa famigliare, con quanto l'arreda, in comproprietà tra le parti, sita in RO
P.lla (VA) via Bainsizza n. 175, alla sig.ra ove continuerà a convivere con i figli Parte_1
minori e e ove i medesimi saranno collocati, prevedendo che le parti, ognuno nella ER Per_2
misura del 50%, proseguano con il pagamento della rata di mutuo mensile gravante sul qui indicato immobile, fino a sua completa estinzione;
2) affidare, in virtù dell'art. 337 quater c.c., i figli minori e in Persona_3 Persona_4
maniera super-esclusiva alla madre, affinchè la medesima possa assumere, autonomamente, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'indirizzo di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3) prevedere che gli incontri del padre con minori proseguano secondo le indicazioni fornite dai competenti Servizi Sociali, ma in ogni caso alla presenza e sotto il monitoraggio di personale competente (nella specie, un educatore) e, in ipotesi di totale liberalizzazione degli incontri, alla presenza della nonna paterna o di altro famigliare di fiducia, almeno fino alla presentazione di idonea certificazione medica attestante l'avvenuta completa riabilitazione e disintossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti del resistente;
4) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile complessiva di € 500,00 (ovverosia €
250,00 a minore), entro il giorno 05 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dalla data di effettiva cessazione della coabitazione tra la ricorrente (con i minori) e il resistente avvenuta nel febbraio 2024;
5) porre a carico del padre la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli e ER
, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, così come classificate nel Per_2
protocollo di codesto Tribunale;
pagina 2 di 8 6) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori venga integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
7) condannare il sig. alla refusione delle spese e delle competenze di lite” Controparte_1
Parte resistente:
“Voglia il tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
Nel merito:
1. Assegnare la casa familiare, in comproprietà fra le parti, sita in RO EL (VA), Via
Bainsizza n. 175, con quanto l'arreda, alla SI.ra , affinché vi possa abitare con i Parte_1
figli minori e ove i medesimi saranno collocati, disponendo che le parti, ognuno nella misura del 50%, provvedano al pagamento della rata mensile di mutuo fino a completa estinzione.
2. Rigettare la richiesta di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, stabilendo l'affidamento congiunto degli stessi ad entrambi i genitori.
3. Dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla domanda di allontanamento del resistente dalla casa familiare, tenuto conto che lo stesso ha già individuato una nuova soluzione abitativa e che attualmente sta svolgendo un percorso riabilitativo a stretto regime residenziale presso la struttura
Cooperativa Sociale Arca di Como.
4. Stabilire che il resistente possa incontrare i figli minori alla presenza della madre o altra figura familiare, previo accordo tra le parti sui giorni ed orari, nonché con il consenso della struttura
Cooperativa Sociale Arca di Como, sino al completamento del percorso presso la stessa.
5. Disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento ordinario per i figli minori Controparte_1
nella misura di Euro 500,00= mensili (Euro 250,00= per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a decorrere dall'anno successivo.
6. Disporre che il resistente partecipi alle spese straordinarie di cui al protocollo in vigore presso il
Tribunale di Busto Arsizio nella misura del 50%.
7. Stabilire che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla SI.ra Parte_1
.
[...]
In ogni caso spese e compensi professionali compensati fra le parti”.
pagina 3 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, con ricorso depositato il 31.1.2024, chiedeva che i figli (nata a Persona_3
Garbagnate M.se (MI) il 12.09.2018) e (nato a [...] M.se (MI) il 14.05.2020), Persona_4
le venissero affidati in via super- esclusiva in quanto il padre abusava di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tali abusi causavano improvvisi sbalzi di umore ed episodi di aggressività, sia fisica che verbale, all'interno delle mura domestiche, a danno della sig.ra come spinte, insulti, pressioni Pt_1
psicologiche, minacce, denigrazioni, anche in presenza dei figli minori.
Il resistente si costituiva riconoscendo i propri problemi di dipendenza e negando, però, condotte violente. In particolare, si opponeva all'affido super-esclusivo e insisteva per l'affido condiviso.
Formulava autonome richieste sull'aspetto economico.
All'udienza del 12.3.2024 (fissata con abbreviazione dei termini ex art. 473bis.42 c.p.c.), il resistente dichiarava di aver lasciato la casa coniugale il giorno prima e di avere intenzione di andare in comunità.
All'esito dell'udienza veniva disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima alla quale veniva affidata la casa coniugale. Venivano previsti incontri in SN.
Sotto il profilo economico veniva previsto a carico del padre di un assegno di € 250 per figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, percezione dell'AU interamente da parte della madre.
Venivano, inoltre, disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali.
Il 26 giugno 2024 perveniva dal Tribunale per i Minorenni di Milano il fascicolo n. 2075/2024 che deve essere riunito al presente ex art. 38 disp. att. c.c.
Il 3 dicembre 2024 veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale di dovere disporre l'affido super esclusivo alla madre dei minori, con collocamento dei minori presso la stessa, alla quale deve essere assegnata la casa familiare.
Unico punto controverso fra le parti risulta l'affido.
Si osserva che la capacità genitoriale della madre non veniva contestata dal padre e veniva riconosciuta in tutte le relazioni dei SS, che evidenziavano che i minori erano seguiti con cura e dedizione dalla madre che si era sempre occupata prevalentemente di loro per tutti gli aspetti di vita (ragione per cui questo Tribunale disponeva la conferma dell'affido alla madre nonostante il TM, nei provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., avesse disposto l'affido al Comune).
Oggetto della controversia è, dunque, solo la posizione del padre.
All'esito del giudizio, non può essere, allo stato, accolta la domanda paterna di affido condiviso.
pagina 4 di 8 Si riconosce che vi sono numerosi elementi che caratterizzano positivamente la figura paterna. In particolare, nelle relazioni dei SS viene dato atto che il rapporto dei minori con il padre è ricco, i bambini sono profondamente legati a lui.
Gli incontri in Spazio Neutro sono andati molto bene, sia i bambini che il padre hanno trascorso insieme momenti sereni e di reciproco arricchimento, tanto che i SS nella relazione di ottobre 2024 ritenevano i tempi maturi per interrompere gli incontri in Spazio Neutro, comunque limitanti, e passare ad incontri quindicinali presso la Comunità.
Sia il responsabile della Comunità che gli operatori del Sert davano parere positivo rispetto a tale evoluzione. Anche la madre esprimeva il suo consenso e dava disponibilità per accompagnare i figli presso la Comunità del papà.
Il padre, poi, teneva una condotta processualmente corretta, formulando anche proposte economiche congrue e coerenti con il suo reddito.
Detti elementi potranno sicuramente essere valorizzate, una volta positivamente concluso il percorso del padre, e portare ad un affido condiviso.
Allo stato, però, l'adozione di detto regime sarebbe prematuro. Si devono, infatti, considerare due circostanza essenziali.
Da un lato, questo non è il primo percorso di recupero intrapreso dal . Questi, già in passato, Per_3
tentava di disintossicarsi, salvo poi ricadere più volte nella dipendenza, come dallo stesso riconosciuto.
Dall'altro, da quanto risulta dall'ultima relazione dei SS, il dovrà interrompere il percorso Per_3
comunitario prima di quanto sarebbe necessario per sottoporsi nel 2025 ad un intervento alla schiena molto delicato ma presentato come necessario.
Dopo l'intervento sono previsti alcuni mesi di ricovero riabilitativo. Pertanto, con ogni probabilità, il percorso comunitario attuale sarà interrotto o sospeso affinchè il resistente si sottoponga a quello sanitario.
Peraltro era lo stesso resistente a dichiarare, nella memoria difensiva depositata davanti al TM, che il percorso in comunità sarebbe dovuto durare circa 24 mesi (quindi fino ad aprile 2026). Invece, a seguito dell'intervento sanitario sopraindicato, il percorso terminerà con almeno un anno di anticipo e non per il suo esito positivo.
In detto contesto, deve essere disposto l'affido super esclusivo alla madre. La regolamentazione dei rapporti padre/figli deve essere demandata ai SS, posto che allo stato i minori stanno incontrando il padre in comunità, ma non sono prevedibili le imminenti evoluzioni della situazione.
Si precisa che, nel caso di specie, l'affido all'ente non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale della madre neppure in detto limitato ambito, considerato che la non risulta avere Pt_1
pagina 5 di 8 mai ostacolato il rapporto fra i figli ed il padre. Anche nell'ultima relazione dei SS, viene riportato: “La signora sempre riflessiva e disponibile nell' interesse dei figli, mantiene una posizione aperta Pt_1
e valorizzante della figura paterna, ciò ha permesso ai figli di ritrovare serenità sulle condizioni del papà e sulla relazione che li lega reciprocamente”.
Si tratta, cioè, di un affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale (cd. mandato di vigilanza e supporto), distinto dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (si veda Cass. 32290/2023).
Si invita, in ogni caso, il resistente a proseguire con il percorso presso il Serd e si dispone che i SS mantengano il monitoraggio sul nucleo.
Si dispone, inoltre, l'apertura della vigilanza.
Quanto, poi, all'aspetto economico si evidenzia che entrambe le parti formulavano le medesime conclusioni, meritevoli di essere accolte in quanto conformi all'interesse della prole ed alle condizioni economiche delle parti.
In particolare, la ricorrente, lavoratrice a tempo indeterminato, con la mansione di impiegata presso la società “Agos-Ducato S.p.A.”, percepisce una retribuzione mensile di poco superiore ad € 2.000,00, per tredici mensilità (doc. 4). A seguito dell'affido super – esclusivo, riceve integralmente l'AU, pari ad €
400 circa.
E' comproprietaria della casa familiare e versa il 50% del mutuo, corrispondente ad € 300.
Il resistente, fino ad aprile 2024, percepiva una retribuzione di circa Euro 2.100,00 per tredici mensilità.
Successivamente, interrompeva il rapporto lavorativo per entrare in comunità. Oggi percepisce solo la
Naspi.
Deve, inoltre, corrispondere € 300 quale rata di mutuo. Inoltre, non risulta proprietario di altri beni immobili. Pertanto dovrà continuare a farsi carico di un canone di locazione (quando usciva dalla casa familiare concludeva un contratto di locazione con canone pari ad € 600 al mese, doc. 10 del resistente)
o di un ulteriore mutuo.
Entrambe le parti hanno dei finanziamenti.
In detto contesto, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare, dell'AU e della mancanza di occupazione del , il contributo da questi proposto (€ 250 per figlio, oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie) risulta assolutamente congruo.
D'altronde la stessa dopo aver inizialmente richiesto delle somme superiori, formulava Pt_1
identiche richieste.
Il contributo è dovuto da febbraio 2024, quando cessava la convivenza.
pagina 6 di 8 Attesa la prevalente soccombenza del resistente (in relazione all'affido), questi deve sostenere un terzo delle spese di lite della ricorrente. I rimanenti due terzi devono essere compensati, considerato che le parti formulavano le medesime conclusioni sugli altri aspetti.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dispone l'affido super -esclusivo dei minori alla madre, affidando ai Servizi Sociali di RO
EL la regolamentazione dei rapporti padre/figli senza limitazione della responsabilità genitoriale della madre in detto ambito;
2) dispone il collocamento dei minori presso la madre alla quale assegna la casa familiare, sita in
RO EL, via Bainsizza, 175;
3) invita il padre a proseguire il percorso presso il Serd una volta uscito dalla Comunità;
4) dispone che i Servizi Sociali di RO EL provvedano all'adempimento delle attività
indicate in parte motiva;
5) dispone che, a far data da febbraio 2024, il padre versi alla madre entro il 5 di ogni mese un assegno di € 500,00 (€ 250 per figlio), oltre rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori;
6) dispone che l'AU sia percepito integralmente dalla madre;
7) dispone che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano, siano sostenute in pari misura dai genitori dei minori;
8) condanna il resistente al pagamento in favore della resistente di un terzo delle spese processuali e liquida detto terzo in € 1.800, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e compensa per il resto le spese di lite
9) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (nata a Persona_3
Garbagnate Milanese (MI) il 12.09.2018) e (nato a [...] Persona_4
(MI) il 14.05.2020);
10) dispone che i SS del Comune di RO EL relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31 maggio 2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
pagina 7 di 8 Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di RO
EL nonché al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VANZULLI Controparte_1 C.F._2
MAURILIO e VANZULLI DAVIDE
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo SI. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
* in via principale e nel merito:
1) assegnare la casa famigliare, con quanto l'arreda, in comproprietà tra le parti, sita in RO
P.lla (VA) via Bainsizza n. 175, alla sig.ra ove continuerà a convivere con i figli Parte_1
minori e e ove i medesimi saranno collocati, prevedendo che le parti, ognuno nella ER Per_2
misura del 50%, proseguano con il pagamento della rata di mutuo mensile gravante sul qui indicato immobile, fino a sua completa estinzione;
2) affidare, in virtù dell'art. 337 quater c.c., i figli minori e in Persona_3 Persona_4
maniera super-esclusiva alla madre, affinchè la medesima possa assumere, autonomamente, le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'indirizzo di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3) prevedere che gli incontri del padre con minori proseguano secondo le indicazioni fornite dai competenti Servizi Sociali, ma in ogni caso alla presenza e sotto il monitoraggio di personale competente (nella specie, un educatore) e, in ipotesi di totale liberalizzazione degli incontri, alla presenza della nonna paterna o di altro famigliare di fiducia, almeno fino alla presentazione di idonea certificazione medica attestante l'avvenuta completa riabilitazione e disintossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti del resistente;
4) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile complessiva di € 500,00 (ovverosia €
250,00 a minore), entro il giorno 05 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT, a decorrere dalla data di effettiva cessazione della coabitazione tra la ricorrente (con i minori) e il resistente avvenuta nel febbraio 2024;
5) porre a carico del padre la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli e ER
, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, così come classificate nel Per_2
protocollo di codesto Tribunale;
pagina 2 di 8 6) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori venga integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
7) condannare il sig. alla refusione delle spese e delle competenze di lite” Controparte_1
Parte resistente:
“Voglia il tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
Nel merito:
1. Assegnare la casa familiare, in comproprietà fra le parti, sita in RO EL (VA), Via
Bainsizza n. 175, con quanto l'arreda, alla SI.ra , affinché vi possa abitare con i Parte_1
figli minori e ove i medesimi saranno collocati, disponendo che le parti, ognuno nella misura del 50%, provvedano al pagamento della rata mensile di mutuo fino a completa estinzione.
2. Rigettare la richiesta di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, stabilendo l'affidamento congiunto degli stessi ad entrambi i genitori.
3. Dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla domanda di allontanamento del resistente dalla casa familiare, tenuto conto che lo stesso ha già individuato una nuova soluzione abitativa e che attualmente sta svolgendo un percorso riabilitativo a stretto regime residenziale presso la struttura
Cooperativa Sociale Arca di Como.
4. Stabilire che il resistente possa incontrare i figli minori alla presenza della madre o altra figura familiare, previo accordo tra le parti sui giorni ed orari, nonché con il consenso della struttura
Cooperativa Sociale Arca di Como, sino al completamento del percorso presso la stessa.
5. Disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento ordinario per i figli minori Controparte_1
nella misura di Euro 500,00= mensili (Euro 250,00= per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a decorrere dall'anno successivo.
6. Disporre che il resistente partecipi alle spese straordinarie di cui al protocollo in vigore presso il
Tribunale di Busto Arsizio nella misura del 50%.
7. Stabilire che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla SI.ra Parte_1
.
[...]
In ogni caso spese e compensi professionali compensati fra le parti”.
pagina 3 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, con ricorso depositato il 31.1.2024, chiedeva che i figli (nata a Persona_3
Garbagnate M.se (MI) il 12.09.2018) e (nato a [...] M.se (MI) il 14.05.2020), Persona_4
le venissero affidati in via super- esclusiva in quanto il padre abusava di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tali abusi causavano improvvisi sbalzi di umore ed episodi di aggressività, sia fisica che verbale, all'interno delle mura domestiche, a danno della sig.ra come spinte, insulti, pressioni Pt_1
psicologiche, minacce, denigrazioni, anche in presenza dei figli minori.
Il resistente si costituiva riconoscendo i propri problemi di dipendenza e negando, però, condotte violente. In particolare, si opponeva all'affido super-esclusivo e insisteva per l'affido condiviso.
Formulava autonome richieste sull'aspetto economico.
All'udienza del 12.3.2024 (fissata con abbreviazione dei termini ex art. 473bis.42 c.p.c.), il resistente dichiarava di aver lasciato la casa coniugale il giorno prima e di avere intenzione di andare in comunità.
All'esito dell'udienza veniva disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima alla quale veniva affidata la casa coniugale. Venivano previsti incontri in SN.
Sotto il profilo economico veniva previsto a carico del padre di un assegno di € 250 per figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, percezione dell'AU interamente da parte della madre.
Venivano, inoltre, disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali.
Il 26 giugno 2024 perveniva dal Tribunale per i Minorenni di Milano il fascicolo n. 2075/2024 che deve essere riunito al presente ex art. 38 disp. att. c.c.
Il 3 dicembre 2024 veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale di dovere disporre l'affido super esclusivo alla madre dei minori, con collocamento dei minori presso la stessa, alla quale deve essere assegnata la casa familiare.
Unico punto controverso fra le parti risulta l'affido.
Si osserva che la capacità genitoriale della madre non veniva contestata dal padre e veniva riconosciuta in tutte le relazioni dei SS, che evidenziavano che i minori erano seguiti con cura e dedizione dalla madre che si era sempre occupata prevalentemente di loro per tutti gli aspetti di vita (ragione per cui questo Tribunale disponeva la conferma dell'affido alla madre nonostante il TM, nei provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., avesse disposto l'affido al Comune).
Oggetto della controversia è, dunque, solo la posizione del padre.
All'esito del giudizio, non può essere, allo stato, accolta la domanda paterna di affido condiviso.
pagina 4 di 8 Si riconosce che vi sono numerosi elementi che caratterizzano positivamente la figura paterna. In particolare, nelle relazioni dei SS viene dato atto che il rapporto dei minori con il padre è ricco, i bambini sono profondamente legati a lui.
Gli incontri in Spazio Neutro sono andati molto bene, sia i bambini che il padre hanno trascorso insieme momenti sereni e di reciproco arricchimento, tanto che i SS nella relazione di ottobre 2024 ritenevano i tempi maturi per interrompere gli incontri in Spazio Neutro, comunque limitanti, e passare ad incontri quindicinali presso la Comunità.
Sia il responsabile della Comunità che gli operatori del Sert davano parere positivo rispetto a tale evoluzione. Anche la madre esprimeva il suo consenso e dava disponibilità per accompagnare i figli presso la Comunità del papà.
Il padre, poi, teneva una condotta processualmente corretta, formulando anche proposte economiche congrue e coerenti con il suo reddito.
Detti elementi potranno sicuramente essere valorizzate, una volta positivamente concluso il percorso del padre, e portare ad un affido condiviso.
Allo stato, però, l'adozione di detto regime sarebbe prematuro. Si devono, infatti, considerare due circostanza essenziali.
Da un lato, questo non è il primo percorso di recupero intrapreso dal . Questi, già in passato, Per_3
tentava di disintossicarsi, salvo poi ricadere più volte nella dipendenza, come dallo stesso riconosciuto.
Dall'altro, da quanto risulta dall'ultima relazione dei SS, il dovrà interrompere il percorso Per_3
comunitario prima di quanto sarebbe necessario per sottoporsi nel 2025 ad un intervento alla schiena molto delicato ma presentato come necessario.
Dopo l'intervento sono previsti alcuni mesi di ricovero riabilitativo. Pertanto, con ogni probabilità, il percorso comunitario attuale sarà interrotto o sospeso affinchè il resistente si sottoponga a quello sanitario.
Peraltro era lo stesso resistente a dichiarare, nella memoria difensiva depositata davanti al TM, che il percorso in comunità sarebbe dovuto durare circa 24 mesi (quindi fino ad aprile 2026). Invece, a seguito dell'intervento sanitario sopraindicato, il percorso terminerà con almeno un anno di anticipo e non per il suo esito positivo.
In detto contesto, deve essere disposto l'affido super esclusivo alla madre. La regolamentazione dei rapporti padre/figli deve essere demandata ai SS, posto che allo stato i minori stanno incontrando il padre in comunità, ma non sono prevedibili le imminenti evoluzioni della situazione.
Si precisa che, nel caso di specie, l'affido all'ente non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale della madre neppure in detto limitato ambito, considerato che la non risulta avere Pt_1
pagina 5 di 8 mai ostacolato il rapporto fra i figli ed il padre. Anche nell'ultima relazione dei SS, viene riportato: “La signora sempre riflessiva e disponibile nell' interesse dei figli, mantiene una posizione aperta Pt_1
e valorizzante della figura paterna, ciò ha permesso ai figli di ritrovare serenità sulle condizioni del papà e sulla relazione che li lega reciprocamente”.
Si tratta, cioè, di un affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale (cd. mandato di vigilanza e supporto), distinto dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (si veda Cass. 32290/2023).
Si invita, in ogni caso, il resistente a proseguire con il percorso presso il Serd e si dispone che i SS mantengano il monitoraggio sul nucleo.
Si dispone, inoltre, l'apertura della vigilanza.
Quanto, poi, all'aspetto economico si evidenzia che entrambe le parti formulavano le medesime conclusioni, meritevoli di essere accolte in quanto conformi all'interesse della prole ed alle condizioni economiche delle parti.
In particolare, la ricorrente, lavoratrice a tempo indeterminato, con la mansione di impiegata presso la società “Agos-Ducato S.p.A.”, percepisce una retribuzione mensile di poco superiore ad € 2.000,00, per tredici mensilità (doc. 4). A seguito dell'affido super – esclusivo, riceve integralmente l'AU, pari ad €
400 circa.
E' comproprietaria della casa familiare e versa il 50% del mutuo, corrispondente ad € 300.
Il resistente, fino ad aprile 2024, percepiva una retribuzione di circa Euro 2.100,00 per tredici mensilità.
Successivamente, interrompeva il rapporto lavorativo per entrare in comunità. Oggi percepisce solo la
Naspi.
Deve, inoltre, corrispondere € 300 quale rata di mutuo. Inoltre, non risulta proprietario di altri beni immobili. Pertanto dovrà continuare a farsi carico di un canone di locazione (quando usciva dalla casa familiare concludeva un contratto di locazione con canone pari ad € 600 al mese, doc. 10 del resistente)
o di un ulteriore mutuo.
Entrambe le parti hanno dei finanziamenti.
In detto contesto, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare, dell'AU e della mancanza di occupazione del , il contributo da questi proposto (€ 250 per figlio, oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie) risulta assolutamente congruo.
D'altronde la stessa dopo aver inizialmente richiesto delle somme superiori, formulava Pt_1
identiche richieste.
Il contributo è dovuto da febbraio 2024, quando cessava la convivenza.
pagina 6 di 8 Attesa la prevalente soccombenza del resistente (in relazione all'affido), questi deve sostenere un terzo delle spese di lite della ricorrente. I rimanenti due terzi devono essere compensati, considerato che le parti formulavano le medesime conclusioni sugli altri aspetti.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dispone l'affido super -esclusivo dei minori alla madre, affidando ai Servizi Sociali di RO
EL la regolamentazione dei rapporti padre/figli senza limitazione della responsabilità genitoriale della madre in detto ambito;
2) dispone il collocamento dei minori presso la madre alla quale assegna la casa familiare, sita in
RO EL, via Bainsizza, 175;
3) invita il padre a proseguire il percorso presso il Serd una volta uscito dalla Comunità;
4) dispone che i Servizi Sociali di RO EL provvedano all'adempimento delle attività
indicate in parte motiva;
5) dispone che, a far data da febbraio 2024, il padre versi alla madre entro il 5 di ogni mese un assegno di € 500,00 (€ 250 per figlio), oltre rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori;
6) dispone che l'AU sia percepito integralmente dalla madre;
7) dispone che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano, siano sostenute in pari misura dai genitori dei minori;
8) condanna il resistente al pagamento in favore della resistente di un terzo delle spese processuali e liquida detto terzo in € 1.800, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e compensa per il resto le spese di lite
9) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (nata a Persona_3
Garbagnate Milanese (MI) il 12.09.2018) e (nato a [...] Persona_4
(MI) il 14.05.2020);
10) dispone che i SS del Comune di RO EL relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31 maggio 2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
pagina 7 di 8 Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di RO
EL nonché al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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