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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5633/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
P.iva n. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura estesa su foglio separato ma congiunto al ricorso introduttivo, dall'avv. Davide Davascio presso il cui studio elegge domicilio in Salerno alla Via G.
Cuomo n.7
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Antonio Romano, con studio alla via
Garibaldi n. 23 in Nocera Inferiore (SA);
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 5.11.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 7.10.2024
l' le notificava a mezzo pec avviso di intimazione di pagamento N. Controparte_3
1020249013252928/000, avente ad oggetto la riscossione di varie pretese di diversa natura, in virtù di cartelle di pagamento e avvisi di addebito che dettagliava nel ricorso, per un totale di euro
207.526,70; la ricorrente eccepiva innanzitutto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, con conseguente intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti in essi indicati;
eccepiva poi la nullità dell'intimazione per omessa motivazione e inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “Preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato e degli avvisi e atti presupposti, anche inaudita altera parts, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia cautelare e di seguito esposti: UM BONI IURIS: Nel caso sottoposto, deve rilevarsi che trattandosi di opposizione avente ad oggetto la mancata o irregolare notifica di atti propedeutici all'intimazione impugnata, oltre alla eventuale decadenza maturata, appare fondato il diritto del ricorrente a rivolgersi al Tribunale del Lavoro, per ottenere la adeguata verifica del diritto di credito, la sua fondatezza e legittimità ed esigibilità, oltre che tempestività, con la conseguenza che, solo ove provata la correttezza e regolarità delle notifiche degli avvisi e l' eventuale assenza del maturarsi di qualsivoglia prescrizione o decadenza, potrebbe risultare legittima l'intimazione di pagamento.
Inoltre, l'intimazione di pagamento contiene anche altre a cartelle e avvisi di addebito rateizzate o integralmente pagate per cui l'atto è inefficace e le somme non sono tutte esigibili. PERICULUM IN
MORA: Inoltre, non sfuggirà rilevare il grave pregiudizio e danno che subirebbe il ricorrente ove non venisse sospesa l'efficacia della intimazione di pagamento, in quanto l'Agente potrebbe proseguire l'azione mediante pignoramento presso terzi (sia alla Banca che ai creditori), generando una paralisi di ogni risorsa economica e finanziaria del ricorrente, tenuto conto delle ingenti somme pretese, e la scarsa capacità finanziaria dell'opponente dovuta ad una ridotta capacità lavorativa durante tale periodo, oltre ad aver affrontato altri costi per versare le somme all'erario per le pretese incluse nella medesima intimazione di pagamento. NEL MERITO Affinchè, la S.V.I.ll.ma Voglia: IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, nulla l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti (Avvisi di addebito) e accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti e/o la decadenza del potere accertativo e di riscossione e del diritto ad esigere le somme a tale titolo, con accertamento negativo del credito di cui agli avvisi di addebito di competenza di Codesto Tribunale, ovvero, dichiarare nulla l'intimazione per i motivi espressi e mancata allegazione dei titoli e per la incertezza delle somme richieste e dei calcoli sottesi alla intimazione impugnata, in tema di interessi
e sanzioni. Il tutto con salvezza di ogni altro diritto e ragione di credito, con espressa riserva di eccepire, produrre e integrare, in funzione delle difese e dei documenti che produrrà controparte nei termini di rito. Con condanna di controparte alle spese e onorari di lite, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento n.
[...]
10020230028343720 per “Diritto annuale CCIAA” 2020; e n. 10020230022323986000 per carichi
2021 dell' chiedeva venisse poi rilevata la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva, ed allegando un dettagliato prospetto chiedeva che l'eccezione di decadenza e prescrizione dei crediti avanzata dalla ricorrente fosse dichiarata infondata, così come infondata era quella inerente l'omessa motivazione della intimazione;
concludeva chiedendo quindi al giudice preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione richiesta per insussistenza e mancata prova del periculum in mora e del fumus boni iuris;
in via principale, di rigettare il ricorso poiché inammissibile e/o tardivo e comunque infondato nel merito;
di condannare infine parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiarendo ed evidenziando analiticamente le date in cui gli avvisi di addebito contestati erano stati notificati (40020220000194850000 05836690650 Notificata
18/03/2022 - 40020220003954272000 05836690650 Notificata 04/10/2022 -
40020230000410854000 05836690650 Notificata 01/04/2023 - 40020230000410955000
05836690650 Notificata 01/04/2023 - 40020230000411056000 05836690650 Notificata 01/04/2023
- 40020230000411157000 05836690650 Notificata 01/04/2023 - 40020230001447101000
05836690650 Notificata 22/10/2023) ; concludeva affermando che l'eccezione di prescrizione era infondata, poiché tra le date di notifica degli ava e quella dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, e chiedendo al giudice di dichiarare inammissibile ed infondata la domanda con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
All'udienza del 20.3.2025, , conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_5
pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , lamentando la mancata Controparte_1 notifica di alcuni degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio l'ente impositore.
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito menzionati nella intimazione di pagamento, come incidente sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità dell'iter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato . L'opposizione , tuttavia, è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che la ricorrente contesta il diritto della concessionaria per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata atteso che per alcuni degli avvisi di addebito impugnati , sarebbe stata accolta l'istanza di rateazione
, mentre per altri sarebbe addirittura già intervenuto il pagamento .
Sennonché , per quanto riguarda l'asserita rateazione del credito portato nella cartella esattoriale n.
100 2023 0028343720 000 e il pagamento dell'importo di cui alla cartella esattoriale n.
10020230022323986000, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice del lavoro è inammissibile per difetto di giurisdizione .
La prima delle cartelle esattoriali menzionate , infatti , ha ad oggetto Diritto annuale CCIAA , mentre il secondo ha ad oggetto carichi dell' con conseguente giurisdizione del giudice Controparte_4
tributario .
Per quanto concerne invece la cartella di pagamento n. 10020220012184074 e gli avvisi di addebito numeri 40020220000194850 e n. 40020230001447101, la richiesta di pagamento formulata con la notifica della intimazione di pagamento non può ritenersi ab origine illegittima , nonostante la richiesta di rateazione avanzata dalla ricorrente . L'atto di intimazione , infatti , è stato notificato all'attuale opponente in data 7.10.2024 , mentre l'istanza di rateazione veniva avanzata soltanto il
10.10.2024 e accordata il successivo 17.10.2024 .
E discorso analogo va fatto per l'avviso di addebito n. 40020220003954272000, il cui importo veniva versato dal ricorrente il 17.10.2024, quindi sempre in data posteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Per i crediti portati nei suddetti titoli , dunque , dobbiamo soltanto prendere atto che la situazione è mutata rispetto alla data di notifica della intimazione di pagamento e che quindi non sussiste il diritto dell' di procedere alla esecuzione forzata per l'intero importo di Controparte_1
cui alla intimazione di pagamento .
Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano a carico dell'opponente .
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' con riferimento;
Controparte_1
2.dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito l'opposizione proposta le cartelle esattoriali n. 100 2023 0028343720 000 e n. 10020230022323986000;
3. accoglie l'opposizione proposta con riferimento all'avviso di addebito 40020220003954272000 e
, per l'effetto , dichiara insussistente il diritto dell a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata con riferimento al credito portato nel suddetto avviso attesto l'avvenuto pagamento dello stesso;
4.accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n.
10020220012184074 e gli avvisi di addebito numeri 40020220000194850 e n. 40020230001447101,
e , per l'effetto , dichiara insussistente il diritto dell' a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata con riferimento ai crediti portati nei suddetti titoli stante l'adesione alla richiesta di rateizzazione formulata dalla ricorrente;
5; condanna la società ricorrente , come rappresentata , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.080,00 in favore dell' e in € 850,00 in favore Controparte_1 dell'INPS.
Salerno 20 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5633/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
P.iva n. , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura estesa su foglio separato ma congiunto al ricorso introduttivo, dall'avv. Davide Davascio presso il cui studio elegge domicilio in Salerno alla Via G.
Cuomo n.7
OPPONENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Antonio Romano, con studio alla via
Garibaldi n. 23 in Nocera Inferiore (SA);
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 5.11.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data 7.10.2024
l' le notificava a mezzo pec avviso di intimazione di pagamento N. Controparte_3
1020249013252928/000, avente ad oggetto la riscossione di varie pretese di diversa natura, in virtù di cartelle di pagamento e avvisi di addebito che dettagliava nel ricorso, per un totale di euro
207.526,70; la ricorrente eccepiva innanzitutto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, con conseguente intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti in essi indicati;
eccepiva poi la nullità dell'intimazione per omessa motivazione e inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di “Preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato e degli avvisi e atti presupposti, anche inaudita altera parts, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia cautelare e di seguito esposti: UM BONI IURIS: Nel caso sottoposto, deve rilevarsi che trattandosi di opposizione avente ad oggetto la mancata o irregolare notifica di atti propedeutici all'intimazione impugnata, oltre alla eventuale decadenza maturata, appare fondato il diritto del ricorrente a rivolgersi al Tribunale del Lavoro, per ottenere la adeguata verifica del diritto di credito, la sua fondatezza e legittimità ed esigibilità, oltre che tempestività, con la conseguenza che, solo ove provata la correttezza e regolarità delle notifiche degli avvisi e l' eventuale assenza del maturarsi di qualsivoglia prescrizione o decadenza, potrebbe risultare legittima l'intimazione di pagamento.
Inoltre, l'intimazione di pagamento contiene anche altre a cartelle e avvisi di addebito rateizzate o integralmente pagate per cui l'atto è inefficace e le somme non sono tutte esigibili. PERICULUM IN
MORA: Inoltre, non sfuggirà rilevare il grave pregiudizio e danno che subirebbe il ricorrente ove non venisse sospesa l'efficacia della intimazione di pagamento, in quanto l'Agente potrebbe proseguire l'azione mediante pignoramento presso terzi (sia alla Banca che ai creditori), generando una paralisi di ogni risorsa economica e finanziaria del ricorrente, tenuto conto delle ingenti somme pretese, e la scarsa capacità finanziaria dell'opponente dovuta ad una ridotta capacità lavorativa durante tale periodo, oltre ad aver affrontato altri costi per versare le somme all'erario per le pretese incluse nella medesima intimazione di pagamento. NEL MERITO Affinchè, la S.V.I.ll.ma Voglia: IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, nulla l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti (Avvisi di addebito) e accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti e/o la decadenza del potere accertativo e di riscossione e del diritto ad esigere le somme a tale titolo, con accertamento negativo del credito di cui agli avvisi di addebito di competenza di Codesto Tribunale, ovvero, dichiarare nulla l'intimazione per i motivi espressi e mancata allegazione dei titoli e per la incertezza delle somme richieste e dei calcoli sottesi alla intimazione impugnata, in tema di interessi
e sanzioni. Il tutto con salvezza di ogni altro diritto e ragione di credito, con espressa riserva di eccepire, produrre e integrare, in funzione delle difese e dei documenti che produrrà controparte nei termini di rito. Con condanna di controparte alle spese e onorari di lite, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento n.
[...]
10020230028343720 per “Diritto annuale CCIAA” 2020; e n. 10020230022323986000 per carichi
2021 dell' chiedeva venisse poi rilevata la propria carenza di legittimazione Controparte_4
passiva, ed allegando un dettagliato prospetto chiedeva che l'eccezione di decadenza e prescrizione dei crediti avanzata dalla ricorrente fosse dichiarata infondata, così come infondata era quella inerente l'omessa motivazione della intimazione;
concludeva chiedendo quindi al giudice preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione richiesta per insussistenza e mancata prova del periculum in mora e del fumus boni iuris;
in via principale, di rigettare il ricorso poiché inammissibile e/o tardivo e comunque infondato nel merito;
di condannare infine parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche l'INPS, chiarendo ed evidenziando analiticamente le date in cui gli avvisi di addebito contestati erano stati notificati (40020220000194850000 05836690650 Notificata
18/03/2022 - 40020220003954272000 05836690650 Notificata 04/10/2022 -
40020230000410854000 05836690650 Notificata 01/04/2023 - 40020230000410955000
05836690650 Notificata 01/04/2023 - 40020230000411056000 05836690650 Notificata 01/04/2023
- 40020230000411157000 05836690650 Notificata 01/04/2023 - 40020230001447101000
05836690650 Notificata 22/10/2023) ; concludeva affermando che l'eccezione di prescrizione era infondata, poiché tra le date di notifica degli ava e quella dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, e chiedendo al giudice di dichiarare inammissibile ed infondata la domanda con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
All'udienza del 20.3.2025, , conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_5
pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie nel quale l'opponente ha , da un canto , instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , lamentando la mancata Controparte_1 notifica di alcuni degli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione , e, dall'altro, ha contestato l'esistenza stessa credito convenendo in giudizio l'ente impositore.
Nella specie , tuttavia , l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito menzionati nella intimazione di pagamento, come incidente sulla regolarità del procedimento riscossivo , è stata tardivamente sollevata . Trattandosi , infatti , di una opposizione agli atti esecutivi che investe la regolarità dell'iter procedimentale , essa andava proposta, ex art. 617 c.p.c. , entro il termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, termine che non è stato rispettato . L'opposizione , tuttavia, è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che la ricorrente contesta il diritto della concessionaria per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata atteso che per alcuni degli avvisi di addebito impugnati , sarebbe stata accolta l'istanza di rateazione
, mentre per altri sarebbe addirittura già intervenuto il pagamento .
Sennonché , per quanto riguarda l'asserita rateazione del credito portato nella cartella esattoriale n.
100 2023 0028343720 000 e il pagamento dell'importo di cui alla cartella esattoriale n.
10020230022323986000, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice del lavoro è inammissibile per difetto di giurisdizione .
La prima delle cartelle esattoriali menzionate , infatti , ha ad oggetto Diritto annuale CCIAA , mentre il secondo ha ad oggetto carichi dell' con conseguente giurisdizione del giudice Controparte_4
tributario .
Per quanto concerne invece la cartella di pagamento n. 10020220012184074 e gli avvisi di addebito numeri 40020220000194850 e n. 40020230001447101, la richiesta di pagamento formulata con la notifica della intimazione di pagamento non può ritenersi ab origine illegittima , nonostante la richiesta di rateazione avanzata dalla ricorrente . L'atto di intimazione , infatti , è stato notificato all'attuale opponente in data 7.10.2024 , mentre l'istanza di rateazione veniva avanzata soltanto il
10.10.2024 e accordata il successivo 17.10.2024 .
E discorso analogo va fatto per l'avviso di addebito n. 40020220003954272000, il cui importo veniva versato dal ricorrente il 17.10.2024, quindi sempre in data posteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Per i crediti portati nei suddetti titoli , dunque , dobbiamo soltanto prendere atto che la situazione è mutata rispetto alla data di notifica della intimazione di pagamento e che quindi non sussiste il diritto dell' di procedere alla esecuzione forzata per l'intero importo di Controparte_1
cui alla intimazione di pagamento .
Atteso l'esito complessivo della causa , le spese restano a carico dell'opponente .
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' con riferimento;
Controparte_1
2.dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito l'opposizione proposta le cartelle esattoriali n. 100 2023 0028343720 000 e n. 10020230022323986000;
3. accoglie l'opposizione proposta con riferimento all'avviso di addebito 40020220003954272000 e
, per l'effetto , dichiara insussistente il diritto dell a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata con riferimento al credito portato nel suddetto avviso attesto l'avvenuto pagamento dello stesso;
4.accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n.
10020220012184074 e gli avvisi di addebito numeri 40020220000194850 e n. 40020230001447101,
e , per l'effetto , dichiara insussistente il diritto dell' a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata con riferimento ai crediti portati nei suddetti titoli stante l'adesione alla richiesta di rateizzazione formulata dalla ricorrente;
5; condanna la società ricorrente , come rappresentata , al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.080,00 in favore dell' e in € 850,00 in favore Controparte_1 dell'INPS.
Salerno 20 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio