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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 148/2025 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Michele Pinto, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il fatto
Con ricorso depositato in data 9.01.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi,
a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente,
l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a CP_2 quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente
2 e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 legge 118/71.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18
e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in
Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Orbene, nel caso in esame, la CTU nominata in questa fase di merito, dott. , specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente versi nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dalla domanda amministrativa, con ciò, quindi, sostanzialmente riconoscendo l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a far data da dicembre 2023, ossia da un momento antecedente alla visita di revisione del
29.03.2024 (cfr. CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, osservato che il ricorrente è affetto da “esiti di pregressa (2018), escissione liposarcoma mixoide in follow up annuale, attualmente negativo per ripresa/recidiva di malattia, sindrome da immunodeficienza acquisita stadio A1 in trattamento con KT e depressione endogena”.
Ciò posto, ha quindi descritto analiticamente e stimato specificamente le singole patologie da cui il ricorrente è affetto,
3 osservando che “Ed infatti utilizzando il D.M. del 5.2.1992 emerge come le patologie richiamate prevedano i seguenti valori di percentuale:
-esiti di pregressa (2018) escissione liposarcoma mixoide in follow up annuale, attualmente negativo per ripresa/recidiva di malattia: 11%
(cod. 9322);
-sindrome da immunodeficienza acquisita stadio A1 in trattamento con
KT: 75% (cod. 9332 e 9333);
-depressione endogena: 75% (cod. 2210)”.
Sulla base di ciò ha quindi concluso nel senso che “attesa la coesistenza delle patologie richiamate, dovrà convenirsi per una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 100% attesa anche la incidenza sulle pregresse mansioni di operaio (v. indicazioni del
DM del 5.2.1992 che prevede un aumento sino al 5%)”. Quanto alla decorrenza, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “Si tratta di patologie che riducono la generica capacità lavorativa propria dell'istante nella misura del 100% dal dicembre 2023 (aggravamento dettato dalla patologia psichiatrica)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico del ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto dello stesso.
Si tratta, quindi, di una condizione di aggravamento in realtà preesistente rispetto alla visita di revisione, che risale al marzo 2024.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 dal
29.03.2024 (data della visita di revisione).
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) tenuto conto della fase
4 sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele Pinto che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 148/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente
per percepire la pensione di inabilità civile ex Parte_1 art. 12 l. n. 118/71 dal 29.03.2024 (data della visita di revisione);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 (di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele Pinto;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 15.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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