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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10935/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12471/2022
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Sant'Antimo, alla via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Luca
Palma, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica al cui esito è risultata invalida al 55%; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all'I.N.P.S., riconoscendo la percentuale di invalidità del 60%. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
1 Ritualmente citato in giudizio, l'I.N.P.S. si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa stante le conclusioni della consulenza disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo di parte ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La sig.ra è Parte_1 affetta da: BPCO, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva, discopatie cervicali. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 76%, quindi il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile a partire dal mese di gennaio 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti
2 tabellari di cui al D.M. 5-2- 1992. La è valutabile al 45% con criterio analogico- CP_2 proporzionale al riferimento tabellare n. 6407 “bronchite asmatica cronica 45%”. La sindrome depressiva è valutabile al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 2207 “nevrosi ansiosa
15%”. La cardiopatia ipertensiva, in II classe NYHA, è valutabile al 41% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6442 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata
(II classe NYHA) 41-50%”. Le discopatie cervicali sono valutabili al 12% con criterio analogico1proporzionale al riferimento tabellare n. 7008 “spondilolistesi 12%. Pertanto la percentuale invalidante complessiva è del 76%; quindi il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile. Adesso resta da affrontare
l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi
a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore
l'assicurato. Pertanto tenuto conto: dei tempi medi di evoluzione delle minorazioni in diagnosi;
dell'assenza di un elemento documentale che permette di individuare con precisione il momento clinico in cui il quadro menomativo sia stato di entità da consentire la concessione dell'assegno; che si tratta di patologie cronico-degenerative a lenta evoluzione, si ritiene che il presupposto sia presente a partire dal mese di gennaio 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027.”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile
3 critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in capo alla sig.ra a partire dal mese di gennaio 2024. Parte_1
Le spese di lite vengono compensate alla luce del riconoscimento della prestazione a partire da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in favore della sig.ra dal Parte_1 mese di gennaio 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 29/09/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10935/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12471/2022
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Sant'Antimo, alla via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Luca
Palma, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica al cui esito è risultata invalida al 55%; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all'I.N.P.S., riconoscendo la percentuale di invalidità del 60%. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
1 Ritualmente citato in giudizio, l'I.N.P.S. si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa stante le conclusioni della consulenza disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo di parte ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La sig.ra è Parte_1 affetta da: BPCO, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva, discopatie cervicali. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 76%, quindi il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile a partire dal mese di gennaio 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Si tratta di soggetto infra65enne per cui il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti
2 tabellari di cui al D.M. 5-2- 1992. La è valutabile al 45% con criterio analogico- CP_2 proporzionale al riferimento tabellare n. 6407 “bronchite asmatica cronica 45%”. La sindrome depressiva è valutabile al 15% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 2207 “nevrosi ansiosa
15%”. La cardiopatia ipertensiva, in II classe NYHA, è valutabile al 41% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 6442 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata
(II classe NYHA) 41-50%”. Le discopatie cervicali sono valutabili al 12% con criterio analogico1proporzionale al riferimento tabellare n. 7008 “spondilolistesi 12%. Pertanto la percentuale invalidante complessiva è del 76%; quindi il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno d'assistenza mensile. Adesso resta da affrontare
l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi
a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore
l'assicurato. Pertanto tenuto conto: dei tempi medi di evoluzione delle minorazioni in diagnosi;
dell'assenza di un elemento documentale che permette di individuare con precisione il momento clinico in cui il quadro menomativo sia stato di entità da consentire la concessione dell'assegno; che si tratta di patologie cronico-degenerative a lenta evoluzione, si ritiene che il presupposto sia presente a partire dal mese di gennaio 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027.”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile
3 critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in capo alla sig.ra a partire dal mese di gennaio 2024. Parte_1
Le spese di lite vengono compensate alla luce del riconoscimento della prestazione a partire da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in favore della sig.ra dal Parte_1 mese di gennaio 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 29/09/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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