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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. MM ID, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 456/2023 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria con domicilio digitale
Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocky Grabriel Mariano e Chiara Annecchini con domicilio digitale:
Email_2
Email_3
pagina 1 di 8 OPPOSTA
****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19
del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2023 (r.g. Parte_1
33/2023), emesso in data 07.04.2023, ed allo stesso notificato in data 11.4.2023, con il quale il Tribunale di Vasto gli ha ingiunto di pagare, in favore della
[...]
in forma abbreviata), la somma di “€ 23.216,32, Controparte_2
oltre interessi di mora al tasso legale, con decorrenza dal termine di notificazione del ricorso e del presente decreto fino al saldo” ed oltre alle spese come liquidate a titolo di corrispettivo per fornitura idrica in favore del Controparte_3
pagina 2 di 8 , relativamente agli anni 2017-2019. Parte_2
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla società opposta a mezzo pec in data 15.05.2023.
A sostegno della opposizione, il ha dedotto il proprio difetto di legitti- Parte_1
mazione passiva per essere la confluita nella Controparte_4 [...]
Provincia soggetto titolare delle funzioni asse- Controparte_5 CP_6
gnate dalla Legge Regionale Abruzzo n. 17/2011; ha eccepito che la aveva CP_3
autonoma capacità gestionale, patrimoniale e finanziaria.
Ha, ancora, sia pur in via subordinata, eccepito la mancanza di contratto scritto che le-
gittimasse la pretesa della . CP_2
Sulla base delle circostanze appena riferite, il ha chiesto all'adito Tri- Parte_1
bunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 16 maggio 2023 e, quindi, tempestivamente.
Si è costituita in giudizio la con comparsa del 13.07.2023 evidenziando che CP_2
l'utenza a cui erano riferibili le forniture era intestata da tempo immemore al Parte_1
e che la Casa di Riposo era di proprietà dello stesso . Ha evidenziato
[...] Parte_1
che il procedimento di trasformazione ai sensi della Legge Regionale Abruzzo n. 17/2011 si era concluso solamente nel corso dell'anno 2023 per cui le fatture precedenti erano, comunque, di competenza del . Parte_1
Ha, inoltre, dedotto che il , nell'anno 2012, aveva sottoscritto un atto di Parte_1
transazione con la , avente ad oggetto la compensazione di fatture relative alla CP_2
fornitura idrica effettuata in favore della . CP_3
Quanto alla seconda doglianza formulata dal evidenziava che il contratto Parte_1
di fornitura di acqua doveva considerarsi un contratto di somministrazione che non richie-
pagina 3 di 8 deva una forma specifica ma poteva essere concluso anche per facta concludentia.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della opposizione e per la conferma del decreto ingiun-
tivo opposto;
in subordine per la condanna del al pagamento della somma risul- Pt_1
tante di giustizia, con vittoria di spese.
Il Giudice ha ritenuto, con decreto del 18.7.2023 che al presente giudizio non si applicasse il c.d. rito “Cartabia” dovendosi far riferimento, quanto al rito applicabile, alla data di deposito del ricorso.
Così alla prima udienza venivano concessi i termini ex art 183 VI comma cpc ed, all'esito, il
Giudice ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more il fascicolo, a seguito del trasferimento del Giudice titolare del ruolo, è stato assegnato al sottoscritto che ha tenuto l'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
“I difensori si riportano alle conclusioni rassegnate, rispettivamente, nei propri scritti
difensivi e nei verbali di causa, contestando le avverse conclusioni ed istanze”
Assegnati i termini di cui all'art 190 cpc e decorsi gli stessi la causa viene decisa come appresso.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, come insegna la Cassazione a SS.UU., con Sentenza
n. 24883 del 23 settembre 2008, “…l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e
3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdizione…”
Tuttavia, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità, ha elaborato il c.d. principio della ragione più liquida che consente al giudice di pronunciarsi su una questione,
d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le pagina 4 di 8 altre. Infatti, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 cpc e 118 disp att. cpc. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
6.9.2022, n. 26214).
Nel caso in esame deve evidenziarsi che il ha eccepito la mancanza di un Parte_1
contratto scritto tra le parti.
Invero, a fronte di tale eccezione, l'odierna opposta non ha prodotto in atti il contratto di somministrazione, formato dalle dichiarazioni negoziali esternate in forma scritta da entrambe le parti.
In tal modo, la circostanza oggetto dell'eccezione deve ritenersi compiutamente provata circa l'inesistenza del rapporto fondamentale alla base della pretesa creditoria oggetto dell'impugnata ingiunzione di pagamento.
Sul punto, va evidenziato che, non essendo un contratto a forma libera, lo stesso non poteva validamente perfezionarsi per effetto del solo consenso manifestato per facta concludentia, ad esempio mediante la materiale ed effettiva erogazione dell'acqua potabile a seguito della richiesta, essendo invece necessaria l'accettazione, pur se implicita del contraente non firmatario, in ogni caso contenuta in atto scritto diretto alla controparte
(cfr., Cass., sez. II, 15/04/2016, n.7543: “In tema di contratti soggetti alla forma scritta
"ad substantiam" (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita,
del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà
contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente pagina 5 di 8 (come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o "per facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della
contro
-
parte”).
Dunque, l'opposizione risulta fondata per la ragione fondamentale ed assorbente secondo cui la non ha contestato l'effettiva inesistenza di un formale contratto scritto CP_2
di somministrazione di acqua potabile stipulato tra le parti, con la conseguenza che nes-
suna obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sorta in capo al . Parte_1
Deve infatti rilevarsi che, ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministra- zione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui man- cato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 no-
vembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La necessità
della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così
Cass.26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio,
v. pure: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n.
3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; 22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540;
13/10/2016, n. 20690; Cass. ord.27/10/2017, n. 25631; 23/01/2018, n. 1549;
Cass.28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi
(perfino se protrattisi per anni: Cass.11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili pagina 6 di 8 all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n.
12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. U.28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n.
9165; Cass.21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass.19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass. 20/03/2014, n. 6555.
Non è ravvisabile alcuna ragione, in punto di diritto, che consenta di escludere l'applica- bilità del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.
Va ancora evidenziato che l'aver usufruito di una somministrazione di acqua in base ad un contratto nullo, con la conseguente non debenza della controprestazione pecuniaria po-
trebbe integrare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento in capo al beneficiario della somministrazione.
L'opposizione, quindi, deve trovare accoglimento
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della opposizione segue la condanna di parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base prossima ai valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata al pagina 7 di 8 minimo in quanto concretamente non espletata.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così Controparte_1
provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 123/2023 reso dal
Tribunale di Vasto il 07.04.2023 nel giudizio iscritto al n. 33/2023 R.G.A.C.);
ON la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del , delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 4.240,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 14/12/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
MM ID
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. MM ID, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 456/2023 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria con domicilio digitale
Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocky Grabriel Mariano e Chiara Annecchini con domicilio digitale:
Email_2
Email_3
pagina 1 di 8 OPPOSTA
****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19
del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2023 (r.g. Parte_1
33/2023), emesso in data 07.04.2023, ed allo stesso notificato in data 11.4.2023, con il quale il Tribunale di Vasto gli ha ingiunto di pagare, in favore della
[...]
in forma abbreviata), la somma di “€ 23.216,32, Controparte_2
oltre interessi di mora al tasso legale, con decorrenza dal termine di notificazione del ricorso e del presente decreto fino al saldo” ed oltre alle spese come liquidate a titolo di corrispettivo per fornitura idrica in favore del Controparte_3
pagina 2 di 8 , relativamente agli anni 2017-2019. Parte_2
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla società opposta a mezzo pec in data 15.05.2023.
A sostegno della opposizione, il ha dedotto il proprio difetto di legitti- Parte_1
mazione passiva per essere la confluita nella Controparte_4 [...]
Provincia soggetto titolare delle funzioni asse- Controparte_5 CP_6
gnate dalla Legge Regionale Abruzzo n. 17/2011; ha eccepito che la aveva CP_3
autonoma capacità gestionale, patrimoniale e finanziaria.
Ha, ancora, sia pur in via subordinata, eccepito la mancanza di contratto scritto che le-
gittimasse la pretesa della . CP_2
Sulla base delle circostanze appena riferite, il ha chiesto all'adito Tri- Parte_1
bunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 16 maggio 2023 e, quindi, tempestivamente.
Si è costituita in giudizio la con comparsa del 13.07.2023 evidenziando che CP_2
l'utenza a cui erano riferibili le forniture era intestata da tempo immemore al Parte_1
e che la Casa di Riposo era di proprietà dello stesso . Ha evidenziato
[...] Parte_1
che il procedimento di trasformazione ai sensi della Legge Regionale Abruzzo n. 17/2011 si era concluso solamente nel corso dell'anno 2023 per cui le fatture precedenti erano, comunque, di competenza del . Parte_1
Ha, inoltre, dedotto che il , nell'anno 2012, aveva sottoscritto un atto di Parte_1
transazione con la , avente ad oggetto la compensazione di fatture relative alla CP_2
fornitura idrica effettuata in favore della . CP_3
Quanto alla seconda doglianza formulata dal evidenziava che il contratto Parte_1
di fornitura di acqua doveva considerarsi un contratto di somministrazione che non richie-
pagina 3 di 8 deva una forma specifica ma poteva essere concluso anche per facta concludentia.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della opposizione e per la conferma del decreto ingiun-
tivo opposto;
in subordine per la condanna del al pagamento della somma risul- Pt_1
tante di giustizia, con vittoria di spese.
Il Giudice ha ritenuto, con decreto del 18.7.2023 che al presente giudizio non si applicasse il c.d. rito “Cartabia” dovendosi far riferimento, quanto al rito applicabile, alla data di deposito del ricorso.
Così alla prima udienza venivano concessi i termini ex art 183 VI comma cpc ed, all'esito, il
Giudice ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more il fascicolo, a seguito del trasferimento del Giudice titolare del ruolo, è stato assegnato al sottoscritto che ha tenuto l'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
“I difensori si riportano alle conclusioni rassegnate, rispettivamente, nei propri scritti
difensivi e nei verbali di causa, contestando le avverse conclusioni ed istanze”
Assegnati i termini di cui all'art 190 cpc e decorsi gli stessi la causa viene decisa come appresso.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, come insegna la Cassazione a SS.UU., con Sentenza
n. 24883 del 23 settembre 2008, “…l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e
3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdizione…”
Tuttavia, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità, ha elaborato il c.d. principio della ragione più liquida che consente al giudice di pronunciarsi su una questione,
d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le pagina 4 di 8 altre. Infatti, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 cpc e 118 disp att. cpc. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
6.9.2022, n. 26214).
Nel caso in esame deve evidenziarsi che il ha eccepito la mancanza di un Parte_1
contratto scritto tra le parti.
Invero, a fronte di tale eccezione, l'odierna opposta non ha prodotto in atti il contratto di somministrazione, formato dalle dichiarazioni negoziali esternate in forma scritta da entrambe le parti.
In tal modo, la circostanza oggetto dell'eccezione deve ritenersi compiutamente provata circa l'inesistenza del rapporto fondamentale alla base della pretesa creditoria oggetto dell'impugnata ingiunzione di pagamento.
Sul punto, va evidenziato che, non essendo un contratto a forma libera, lo stesso non poteva validamente perfezionarsi per effetto del solo consenso manifestato per facta concludentia, ad esempio mediante la materiale ed effettiva erogazione dell'acqua potabile a seguito della richiesta, essendo invece necessaria l'accettazione, pur se implicita del contraente non firmatario, in ogni caso contenuta in atto scritto diretto alla controparte
(cfr., Cass., sez. II, 15/04/2016, n.7543: “In tema di contratti soggetti alla forma scritta
"ad substantiam" (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita,
del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà
contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente pagina 5 di 8 (come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o "per facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della
contro
-
parte”).
Dunque, l'opposizione risulta fondata per la ragione fondamentale ed assorbente secondo cui la non ha contestato l'effettiva inesistenza di un formale contratto scritto CP_2
di somministrazione di acqua potabile stipulato tra le parti, con la conseguenza che nes-
suna obbligazione di fonte contrattuale può dirsi sorta in capo al . Parte_1
Deve infatti rilevarsi che, ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministra- zione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui man- cato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 no-
vembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La necessità
della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così
Cass.26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio,
v. pure: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n.
3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; 22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540;
13/10/2016, n. 20690; Cass. ord.27/10/2017, n. 25631; 23/01/2018, n. 1549;
Cass.28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi
(perfino se protrattisi per anni: Cass.11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili pagina 6 di 8 all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n.
12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. U.28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n.
9165; Cass.21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass.19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass. 20/03/2014, n. 6555.
Non è ravvisabile alcuna ragione, in punto di diritto, che consenta di escludere l'applica- bilità del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.
Va ancora evidenziato che l'aver usufruito di una somministrazione di acqua in base ad un contratto nullo, con la conseguente non debenza della controprestazione pecuniaria po-
trebbe integrare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento in capo al beneficiario della somministrazione.
L'opposizione, quindi, deve trovare accoglimento
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della opposizione segue la condanna di parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base prossima ai valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata al pagina 7 di 8 minimo in quanto concretamente non espletata.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti della Parte_1 [...]
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così Controparte_1
provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 123/2023 reso dal
Tribunale di Vasto il 07.04.2023 nel giudizio iscritto al n. 33/2023 R.G.A.C.);
ON la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del , delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 4.240,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 14/12/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
MM ID
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