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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10892/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERNI MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERNI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BARBOLINI FRANCESCA e dell'avv. BIANCHINI SALVATORE ( VIALE FRANCESCO REDI 25 50144 FIRENZE;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE FRANCESCO REDI 25 50127 FIRENZE presso il difensore avv. BARBOLINI FRANCESCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.9.2023, il signor proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
pignoramento immobiliare al medesimo notificato dalla signora Controparte_1
citandola a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)IN TESI: dichiarare l'inefficacia del pignoramento per
l'omessa notifica dello stesso e di conseguenza dichiarare l'improcedibilità
pagina 1 di 7 dell'esecuzione con estinzione della stessa ed ordine al conservatore di cancellare la trascrizione del pignoramento. 2) Accertare e dichiarare che la sig.ra non CP_1
vantava al momento del pignoramento alcun titolo di credito nei confronti del Geom.
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del Parte_1
pignoramento stesso e tutti gli atti successivi e da esso dipendenti e correlati relativi all'esecuzione n. 16/2022 R.G. con estinzione della stessa ed ordine al conservatore di cancellare la trascrizione del pignoramento. 3) IN IPOTESI: Accertare le somme effettivamente dovute da per l'effetto, ridurre la somma oggetto Parte_2 dell'esecuzione a quella diversa e minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 4)
Accertare e dichiarare la sig.ra responsabile ex art. 96 c.p.c. per i danni CP_1 arrecati all'opponente in conseguenza dell'esecuzione e, per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma che sarà ritenuta di giustizia. 5) In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Segnatamente il presente giudizio trae origine dalla opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. proposta dal medesimo attore, in data 19.9.2022, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare contro di lui promossa dalla dinanzi a questo Tribunale, iscritta a ruolo con RGE n. 16/2022, all'esito CP_1 della quale il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 25.7.2023 [provvedimento confermato in sede di reclamo con ordinanza del Collegio datata 23.8.2023], decideva la fase cautelare rigettando l'istanza di sospensione della procedura quindi assegnando alla parte interessata termine ex art. 618 c.p.c. fino a sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, la proposta opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi si fonda in buona sostanza sui seguenti motivi:
- l'improcedibilità dell'esecuzione forzata per omessa notificazione dell'atto di pignoramento;
- l'inesistenza per intervenuto pagamento del credito intimato con il sotteso atto di precetto per il complessivo importo di Euro 9.860,80 azionato in forza del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Firenze depositato il 19.4.2010, recante la previsione dell'obbligo, a carico dell'odierno opponente, di versare in favore della convenuta opposta l'assegno mensile di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
pagina 2 di 7 In data 15.12.2023, si è costituita ritualmente in giudizio la convenuta signora con comparsa nella quale contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione avversaria ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, confermata la tardività dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., rigettare tutte le domande proposte dal Sig. poiché totalmente infondate in fatto e in Parte_1 diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Alla prima udienza differita ex art. 168-bis c.p.c. al 11.1.2024 il Tribunale concedeva come richiesto termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. quindi, all'esito delle scambio delle medesime con ordinanza del 29.4.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.2024, rigettate le istanza le istanze istruttorie formulate da parte attrice invitava le parti ad esperire tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n.
28/2010 con rinvio della causa all'udienza del 26.9.2024 nella quale, preso atto della mancata definizione per via stragiudiziale della controversia, ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del 27.9.2024 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.12.2024.
In detta udienza a svolgimento cartolare come previsto dall'art. 127 – bis c.p.c. le parti con note di trattazione scritta hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini massimi ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Vanno infatti confermate le conclusioni già raggiunte in sede cautelare segnatamente in termini di infondatezza sia dell'eccepito difetto di notificazione dell'atto di pignoramento sia dell'eccepita inesistenza per estinzione –avvenuto pagamento- del credito precettato.
Ed invero, quanto al primo motivo di opposizione, afferente l'asserito difetto della notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare per omessa consegna della raccomandata recante la notizia del deposito del plico presso la casa comunale, è
pagina 3 di 7 pacifico in giurisprudenza che l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione e atteso che, alla luce di tale pronuncia, gli effetti per il notificante si producono al momento della consegna, ma sono subordinati all'effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario della notificazione, ritiene necessario che, ai fini della validità della notifica di un atto processuale a persona relativamente irreperibile, il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma di cui all'art. 140 c.p.c. (Cfr. ex multis Cass. n.
16601/2019; s.u. n. 10012/2021). L'omessa consegna della raccomandata, tuttavia, non comporta di per sé l'inesistenza della notifica, essendo condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in ordine all'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, va “nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata (Cfr. Cass. n. 24291/2017).
A contrario, col riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza
n. 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24527 del 02/10/2008,
Rv. 604734 - 01)” (Cfr. Cass. n. 11290/2020 conformi ex multis Cass. n.
19120/2020). Ciò sempre che non si sia in presenza di notifica non nulla bensì
pagina 4 di 7 inesistente, ipotesi “configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un Soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cfr. Cass. n.
14916/2016)” (si veda ancora Cass. n. 11290/2020). Applicando detti principi al caso di specie, si osserva che difettano i presupposti per ritenere inesistente la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, essendo non contestato che la notificazione dell'atto di pignoramento impugnato sia stata eseguita dall'Ufficiale Giudiziario e che, stante l'irreperibilità solo relativa dell'odierno reclamante, l'atto sia stato depositato presso la casa comunale, con espletamento delle ulteriori formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e invio della raccomandata, non consegnata al debitore per via della temporanea assenza del debitore e, tuttavia, non trattenuta presso l'Ufficio Postale. Ne consegue che l'omessa consegna della raccomandata, c.d.
C.A.D., si è tradotta in un vizio che non ha precluso la conoscenza dell'atto, ritirabile presso la casa comunale, e che in ogni caso l'opposizione proposta ha prodotto effetti sananti ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. A ciò si aggiunga, per un verso, che lo stesso reclamante ha ammesso, nell'atto di opposizione e in quello di reclamo, di aver avuto conoscenza del pignoramento per aver ricevuto comunicazioni via PEC dalla
Cancelleria, che lo avevano informato della pendenza della procedura esecutiva e, per altro verso, che risultano, dallo storico del fascicolo telematico del procedimento di esecuzione forzata (RGE n. 16/2022) consultazioni degli atti da parte del
Difensore del debitore (munito di procura recante la data del 1.6.2022), a seguito di richieste da questi depositate il 6.6.2022 e il 13.6.2022, tenuto conto delle quali pagina 5 di 7 l'opposizione del 19.9.2022, avanzata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si palesa altresì tardiva rispetto al termine decadenziale di giorni venti dalla conoscenza non solo legale, diretta o indiretta (perché conseguente alla conoscenza legale di un atto successivo), del provvedimento illegittimo, ma anche dalla sua conoscenza di fatto
(Cfr. in tal senso Cass. n. 9962/2017; n. 6487/2010).
Quanto al secondo motivo di opposizione afferente l'eccepita inesistenza per estinzione del credito precettato, per essersi l'opponente limitato a produrre in giudizio, da un lato, copia di taluni assegni non integranti prova certa del pagamento dei ratei mensili per mantenimento del figlio come intimati con l'atto di Per_1
precetto sotteso al pignoramento impugnato stante il loro carattere di titoli astratti e peraltro di importo diverso – segnatamente inferiore – a quello mensilmente dovuto secondo il relativo titolo esecutivo nonché ricevute di bonifici eseguiti per svariate causali, non avendo il debitore opponente neppure puntualmente contestato (con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.) le affermazioni della convenuta opposta, secondo cui i pagamenti avrebbero avuto quale causa la restituzione di importi a titolo di assegni familiari indebitamente trattenuti dal – il riferimento è Parte_1 all'importo opposto in compensazione-pagamento per Euro 6.500 - che peraltro il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975,
n. 151, art. 211, a percepire anche se corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione (Cfr. tra le altre Cass. n. 12770/2013).
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt.
91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente pagina 6 di 7 ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n.
4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenuta da CP_1
liquidate con riguardo al decisum.
[...]
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di
Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 10.4.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10892/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERNI MARCO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERNI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BARBOLINI FRANCESCA e dell'avv. BIANCHINI SALVATORE ( VIALE FRANCESCO REDI 25 50144 FIRENZE;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE FRANCESCO REDI 25 50127 FIRENZE presso il difensore avv. BARBOLINI FRANCESCA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.9.2023, il signor proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
pignoramento immobiliare al medesimo notificato dalla signora Controparte_1
citandola a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)IN TESI: dichiarare l'inefficacia del pignoramento per
l'omessa notifica dello stesso e di conseguenza dichiarare l'improcedibilità
pagina 1 di 7 dell'esecuzione con estinzione della stessa ed ordine al conservatore di cancellare la trascrizione del pignoramento. 2) Accertare e dichiarare che la sig.ra non CP_1
vantava al momento del pignoramento alcun titolo di credito nei confronti del Geom.
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del Parte_1
pignoramento stesso e tutti gli atti successivi e da esso dipendenti e correlati relativi all'esecuzione n. 16/2022 R.G. con estinzione della stessa ed ordine al conservatore di cancellare la trascrizione del pignoramento. 3) IN IPOTESI: Accertare le somme effettivamente dovute da per l'effetto, ridurre la somma oggetto Parte_2 dell'esecuzione a quella diversa e minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 4)
Accertare e dichiarare la sig.ra responsabile ex art. 96 c.p.c. per i danni CP_1 arrecati all'opponente in conseguenza dell'esecuzione e, per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma che sarà ritenuta di giustizia. 5) In ogni caso con condanna alla refusione delle spese e competenze di causa”.
Segnatamente il presente giudizio trae origine dalla opposizione all'esecuzione ex art 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. proposta dal medesimo attore, in data 19.9.2022, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare contro di lui promossa dalla dinanzi a questo Tribunale, iscritta a ruolo con RGE n. 16/2022, all'esito CP_1 della quale il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 25.7.2023 [provvedimento confermato in sede di reclamo con ordinanza del Collegio datata 23.8.2023], decideva la fase cautelare rigettando l'istanza di sospensione della procedura quindi assegnando alla parte interessata termine ex art. 618 c.p.c. fino a sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, la proposta opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi si fonda in buona sostanza sui seguenti motivi:
- l'improcedibilità dell'esecuzione forzata per omessa notificazione dell'atto di pignoramento;
- l'inesistenza per intervenuto pagamento del credito intimato con il sotteso atto di precetto per il complessivo importo di Euro 9.860,80 azionato in forza del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Firenze depositato il 19.4.2010, recante la previsione dell'obbligo, a carico dell'odierno opponente, di versare in favore della convenuta opposta l'assegno mensile di Euro 450,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
pagina 2 di 7 In data 15.12.2023, si è costituita ritualmente in giudizio la convenuta signora con comparsa nella quale contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione avversaria ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, confermata la tardività dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., rigettare tutte le domande proposte dal Sig. poiché totalmente infondate in fatto e in Parte_1 diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Alla prima udienza differita ex art. 168-bis c.p.c. al 11.1.2024 il Tribunale concedeva come richiesto termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. quindi, all'esito delle scambio delle medesime con ordinanza del 29.4.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.2024, rigettate le istanza le istanze istruttorie formulate da parte attrice invitava le parti ad esperire tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n.
28/2010 con rinvio della causa all'udienza del 26.9.2024 nella quale, preso atto della mancata definizione per via stragiudiziale della controversia, ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del 27.9.2024 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.12.2024.
In detta udienza a svolgimento cartolare come previsto dall'art. 127 – bis c.p.c. le parti con note di trattazione scritta hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini massimi ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Vanno infatti confermate le conclusioni già raggiunte in sede cautelare segnatamente in termini di infondatezza sia dell'eccepito difetto di notificazione dell'atto di pignoramento sia dell'eccepita inesistenza per estinzione –avvenuto pagamento- del credito precettato.
Ed invero, quanto al primo motivo di opposizione, afferente l'asserito difetto della notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare per omessa consegna della raccomandata recante la notizia del deposito del plico presso la casa comunale, è
pagina 3 di 7 pacifico in giurisprudenza che l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione e atteso che, alla luce di tale pronuncia, gli effetti per il notificante si producono al momento della consegna, ma sono subordinati all'effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario della notificazione, ritiene necessario che, ai fini della validità della notifica di un atto processuale a persona relativamente irreperibile, il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma di cui all'art. 140 c.p.c. (Cfr. ex multis Cass. n.
16601/2019; s.u. n. 10012/2021). L'omessa consegna della raccomandata, tuttavia, non comporta di per sé l'inesistenza della notifica, essendo condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in ordine all'efficacia sanante che la proposizione di un'opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, va “nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell'atto - di cui la proposizione dell'opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata (Cfr. Cass. n. 24291/2017).
A contrario, col riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza
n. 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24527 del 02/10/2008,
Rv. 604734 - 01)” (Cfr. Cass. n. 11290/2020 conformi ex multis Cass. n.
19120/2020). Ciò sempre che non si sia in presenza di notifica non nulla bensì
pagina 4 di 7 inesistente, ipotesi “configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un Soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cfr. Cass. n.
14916/2016)” (si veda ancora Cass. n. 11290/2020). Applicando detti principi al caso di specie, si osserva che difettano i presupposti per ritenere inesistente la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, essendo non contestato che la notificazione dell'atto di pignoramento impugnato sia stata eseguita dall'Ufficiale Giudiziario e che, stante l'irreperibilità solo relativa dell'odierno reclamante, l'atto sia stato depositato presso la casa comunale, con espletamento delle ulteriori formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e invio della raccomandata, non consegnata al debitore per via della temporanea assenza del debitore e, tuttavia, non trattenuta presso l'Ufficio Postale. Ne consegue che l'omessa consegna della raccomandata, c.d.
C.A.D., si è tradotta in un vizio che non ha precluso la conoscenza dell'atto, ritirabile presso la casa comunale, e che in ogni caso l'opposizione proposta ha prodotto effetti sananti ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. A ciò si aggiunga, per un verso, che lo stesso reclamante ha ammesso, nell'atto di opposizione e in quello di reclamo, di aver avuto conoscenza del pignoramento per aver ricevuto comunicazioni via PEC dalla
Cancelleria, che lo avevano informato della pendenza della procedura esecutiva e, per altro verso, che risultano, dallo storico del fascicolo telematico del procedimento di esecuzione forzata (RGE n. 16/2022) consultazioni degli atti da parte del
Difensore del debitore (munito di procura recante la data del 1.6.2022), a seguito di richieste da questi depositate il 6.6.2022 e il 13.6.2022, tenuto conto delle quali pagina 5 di 7 l'opposizione del 19.9.2022, avanzata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si palesa altresì tardiva rispetto al termine decadenziale di giorni venti dalla conoscenza non solo legale, diretta o indiretta (perché conseguente alla conoscenza legale di un atto successivo), del provvedimento illegittimo, ma anche dalla sua conoscenza di fatto
(Cfr. in tal senso Cass. n. 9962/2017; n. 6487/2010).
Quanto al secondo motivo di opposizione afferente l'eccepita inesistenza per estinzione del credito precettato, per essersi l'opponente limitato a produrre in giudizio, da un lato, copia di taluni assegni non integranti prova certa del pagamento dei ratei mensili per mantenimento del figlio come intimati con l'atto di Per_1
precetto sotteso al pignoramento impugnato stante il loro carattere di titoli astratti e peraltro di importo diverso – segnatamente inferiore – a quello mensilmente dovuto secondo il relativo titolo esecutivo nonché ricevute di bonifici eseguiti per svariate causali, non avendo il debitore opponente neppure puntualmente contestato (con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.) le affermazioni della convenuta opposta, secondo cui i pagamenti avrebbero avuto quale causa la restituzione di importi a titolo di assegni familiari indebitamente trattenuti dal – il riferimento è Parte_1 all'importo opposto in compensazione-pagamento per Euro 6.500 - che peraltro il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975,
n. 151, art. 211, a percepire anche se corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione (Cfr. tra le altre Cass. n. 12770/2013).
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt.
91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente pagina 6 di 7 ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24
Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n.
4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenuta da CP_1
liquidate con riguardo al decisum.
[...]
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di
Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 10.4.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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