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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 72/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. FA Riga Presidente dr. NA RI AC Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. CHIEFFO AGOSTINO Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
CONVENUTO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 338/2025 in data 21 maggio 2025 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro di Lanciano ha rigettato la domanda con la quale aveva agito in giudizio per sentir accertare e dichiarare Parte_1
l'inquadramento nel superiore livello IV CCNL Industria Metalmeccanica dal settembre 1984 al 31 dicembre 2010 e nell'area professionale IV fascia 2 CCNL dal 1 CP_2 gennaio 2011 al 31 gennaio 2020, infine nella seconda area professionale del predetto CCNL dal 1 febbraio 2020 alla cessazione del rapporto, con conseguente condanna della datrice di lavoro alle differenze retributive maturate in ragione dei superiori inquadramenti reclamati, per una somma complessiva di € 18.680,95. Il Giudice di primo grado, sul rilievo per cui non risultava prodotto in giudizio il CCNL vigente nel periodo anteriore al 2019, ha escluso che potesse addivenirsi alla esatta identificazione delle domande, mentre per il periodo successivo ha ritenuto che, per le mansioni aventi carattere meramente esecutivo, su cicli di lavoro e sotto la supervisione di un responsabile, l'inquadramento posseduto appariva del tutto adeguato e corretto. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 1 ottobre 2024 e non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 25 marzo 2023, lamentando il vizio di Parte_1 motivazione della pronuncia impugnata in ordine alla mancata produzione dei CCNL applicati al rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed alla eccessiva quantificazione delle spese del giudizio, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti oggetto di causa e della documentazione prodotta, ribadendo pertnato le medesime conclusioni rassegnate in primo grado. Nessuno si è costituito in giudizio per la convenuta. All'udienza del 23 ottobre 2025, nessuno è comparso, per cui a mente dell'art. 348 c.p.c. la causa era rinviata all'odierna udienza, ove, parimenti, nessuna delle parti è comparsa. La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta – come nel caso in esame – la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 41733/2021). Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA RI AC FA Riga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 72/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. FA Riga Presidente dr. NA RI AC Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. CHIEFFO AGOSTINO Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
CONVENUTO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 338/2025 in data 21 maggio 2025 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro di Lanciano ha rigettato la domanda con la quale aveva agito in giudizio per sentir accertare e dichiarare Parte_1
l'inquadramento nel superiore livello IV CCNL Industria Metalmeccanica dal settembre 1984 al 31 dicembre 2010 e nell'area professionale IV fascia 2 CCNL dal 1 CP_2 gennaio 2011 al 31 gennaio 2020, infine nella seconda area professionale del predetto CCNL dal 1 febbraio 2020 alla cessazione del rapporto, con conseguente condanna della datrice di lavoro alle differenze retributive maturate in ragione dei superiori inquadramenti reclamati, per una somma complessiva di € 18.680,95. Il Giudice di primo grado, sul rilievo per cui non risultava prodotto in giudizio il CCNL vigente nel periodo anteriore al 2019, ha escluso che potesse addivenirsi alla esatta identificazione delle domande, mentre per il periodo successivo ha ritenuto che, per le mansioni aventi carattere meramente esecutivo, su cicli di lavoro e sotto la supervisione di un responsabile, l'inquadramento posseduto appariva del tutto adeguato e corretto. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 1 ottobre 2024 e non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 25 marzo 2023, lamentando il vizio di Parte_1 motivazione della pronuncia impugnata in ordine alla mancata produzione dei CCNL applicati al rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed alla eccessiva quantificazione delle spese del giudizio, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti oggetto di causa e della documentazione prodotta, ribadendo pertnato le medesime conclusioni rassegnate in primo grado. Nessuno si è costituito in giudizio per la convenuta. All'udienza del 23 ottobre 2025, nessuno è comparso, per cui a mente dell'art. 348 c.p.c. la causa era rinviata all'odierna udienza, ove, parimenti, nessuna delle parti è comparsa. La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta – come nel caso in esame – la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 41733/2021). Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA RI AC FA Riga
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