Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio in persona di:
dr. Maria Assunta Niccoli Presidente
Consigliere rel. dr. Giulia Carleo
dr. Rosa D'Apice Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 361/2023,
promossa con ricorso in opposizione alla stima ex art. 29 decr.
Leg. 150/2011- 54 d.p.r. n. 327/2001- 281 undecies c.p.c.
depositato il 30/03/2023;
[...]
Controparte_1 in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
Giuseppe Gallo, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza del Viminale n. 5, presso studio difensore;
CONTRO
CP 3 quali proprietari del fondi e Controparte_2 '
'quale coltivatrice diretta, rappresentati e difesi CP 4
dall'avv.to Vincenzo Attademo ed elettivamente domiciliati come in atti;
Imparato ed elettivamente domiciliata come in atti;
causa avente come oggetto: indennità di asservimento e occupazione temporanea - opposizione alla stima;
nella quale i difensori delle parti costituite CONCLUDEVANO
come da rispettivi scritti difensivi cui integralmente ci si richiamate e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c proposto da CP 1
[...] e notificato alle controparti, regolarmente costituite, era proposta opposizione alla stima avverso il decreto dirigenziale dirigenziale n. 197 del 16/03/2022 emesso dalla CP_5
[...] di asservimento coattivo e l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata siti nei Comuni di Nocera
Inferiore e Superiore e Caste San Giorgio e di Roccapiemonte, interessati dai lavori di costruzione del metanodotto, denominato
"Potenziamento Diramazione Nocera -Cava de'Tirreni" DN
250(10)DP 24 bar. I resistenti Controparte 2 e CP 3
erano proprietari dei terreni interessati dal metanodotto siti nel
Comune di Nocera Inferiore e cotraddistinti al foglio 11,
particelle 402,403,410 e 1756. La ricorrente non condividendo l'indennità definitiva determinata dal collegio tecnico con relazione depositata il 1/03/2023 comprensiva dell'indennità di asservimento, indennità per il deprezzamento del fondo indennità di occupazione temporanea e danni a piantagioni e frutti pendenti per in totale di euro 59.978,08 proponeva opposizione alla stima.
In particolare, contestava le superfici di riferimento per l'asservimento e l'occupazione, il metodo di calcolo in riferimento ai dati pubblicati dagli intermediari immobiliari sulla rete internet, per arrivare ad un valore medio al metro quadro di circa 32 euro, l'erronea valutazione in relazione ai vincoli preordinati dell'area asservita, e sulla area prossima, come pure del deprezzamento area circostante, e dell'applicazione dell'art. 33 D.P.R. 327/2001 per un bene che ha comunque conservato la sua unitarietà iniziale, come pure il calcolo del tempo della occupazione temporanea. Pertanto, chiedeva determinarsi, anche a mezzo ctu, la corretta indennità di asservimento. Costituitisi
Controparte_2 e CP 3 con l'intervento del "
coltivatore diretto CP_4 spiegavano domanda riconvenzionale per la giusta determinazione della indennità di asservimento. Essi affermavano esservi una sottostima del valore venale dei beni su cui aveva inciso l'asservimento per la creazione del metanodotto. Ritenendo che il valore non fosse riferibile ad aree diverse prese come termine di paragone, ma dovesse ricondursi alla stima del Pt 1 di Nocera Inferiore per terreni della stessa specie, pari ad euro 73/mq. Lamentavano, altresì, la mancata valutazione della riserva di servitù di passaggio in favore della CP_1 e di realizzazione di manufatti
fuori terra, come pure l'errata valutazione della indennità di occupazione in relazione ad estensione della stessa e errato valore venale dei terreni, e la carenza liquidazione del maggior danno arrecato all'area residua per essere il metanodotto collocato in posizione tale da dividere in due i fondi. Per cui l'indennità
dovuta è stata stimata in euro 258.127,20. Infine, è stata contestata la determina dell'indennità spettante al coltivatore diretto ex art. 42 D.P.R. 327/2001, non calcolata dal collegio tecnico a ciò preposto. L'indennità per il coltivatore diretto è stata calcolata tenendo conto della presenza di piante di pesche nettarine bianche e di carciofi, della perdita di 60 piante e non 49,
della perdita del reddito da coltura futura e dei danni da occupazione temporanea in euro 63.129,12 complessivi. Costituitasi la Controparte_5 eccepiva la carenza di legittimazione passiva. La causa è stata istruita a mezzo consulenza tecnica e assegnata a sentenza previo deposito di note conclusionali delle parti.
Motivi della decisione
In primo luogo va accolta l'eccezione della Controparte_5 di carenza di legittimazione passiva per essere il decreto di esproprio pronunciato a favore del beneficiario CP 1 [...]
CP_1 che ha adottato gli atti della procedura in proprio ed in quanto soggetto delegato, su di essa ricade l'onere di pagare la
Controparte_1 on ha relativa indennità. Ciò posto, la proposto alcuna domanda nei riguardi dell'ente espropriante, cui la notifica del ricorso è stata fatta in ragione della sua qualità. La questione principale attiene alla determinazione della indennità
di asservimento di un fondo privato su cui sia realizzato un metanodotto, ed il ristoro degli ulteriori danni sofferti dalla proprietà all'esito della sua realizzazione. La norma di
riferimento è data dall'art. 44 del d.p.r. 327/2001 ove si precisa che è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, in seguito alla esecuzione di un'opera pubblica sia gravato da servitù o subisca una perdita permanente di valore o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. Invero,
l'indennizzo è dovuto o al proprietario del suolo su cui insiste la servitù, o a terzi estranei alla procedura che risentano di un pregiudizio nel pieno godimento del bene di proprietà. Detto indennizzo per il proprietario che subisce la presenza della servitù
imposta con l'esproprio è commisurato ad una percentuale della indennità di esproprio, oltre in cui limite non può mai andare. (Cass. n. 23865/2005 ed altre). Il proprietario resta tale rispetto all'intera area ed il pregiudizio da indennizzare deve riferirsi ad un calcolo effettivo ed attuale, dunque non prognostico su futuri potenziali danni(Cass. n. 25011/2007). Per la parte residua il danno eventuale è dovuto solo nella misura effettiva della perdita di valore, avuto riguardo al valore venale residuo. Detto principio è riconosciuto dall'art. 33 del DPR n.
327/2001 ed attiene alla perdita di valore della porzione residua, in ragione dell'originaria unità economica e funzionale del compendio, detto principio è valido anche quando il fondo originario faccia capo ad un unico proprietario. Pertanto, il metodo di calcolo è riferito alla determina del valore complementare che tenga conto della perdita della unitarietà funzionale ed economica subita dal terreno, in ragione della imposizione della servitù. In criterio di calcolo deve tener conto del valore di mercato del terreno prima della imposizione della servitù e di quello successivo, anche in relazione al deprezzamento dell'area residua. (Cass. civile sez. I n.
18581/2020) Ciò posto, in primo luogo va osservato che tutte le particelle occupate hanno destinazione urbanistica agricola. In
consulente correttamente ha individuato il valore di mercato dell'immobile con destinazione urbanistica agricola. Il metodo prescelto è stato quello della stima comparativa diretta, esso è fondato sulla ricerca comparativa di valori similari per terreni di caratteristiche analoghe tra loro. I termini di confronto prescelti appaiono per riferimento temporale e logistico completi sia in relazione agli atti negoziali tra privati, sia in relazione ad atti della p.a. di esproprio e di asservimento disposti nella stessa area di nostro interessi, sia in relazione alle valutazioni di agenzie immobiliari, sia in relazione a valori di riferimento OMI, e di enti specializzati nel settore agricolo, desunti da banche date private o pubbliche. Sulla scorta di tale comparazione, riportata all'anno
2022, il consulente è addivenuto alla valutazione di euro 24/mq.
Considerati i vincoli imposti alla fruizione del suolo agricolo, in ragione anche del possibile accesso da parte della CP 1, e della impossibilità di qualsiasi forma di edificazione anche funzionale all'attività agricola per l'area su cui insiste il passaggio del metanodotto, adottando il metodo complementare, in applicazione dell'art. 33 del D.p.r. 327/2001 e considerata incidenza al 30% dell'asservimento, la somma determinata come ammontare di indennità di asservimento è pari ad euro 45.383,18,
al 16/03/2002. La stima come operata dal ctu appare adeguata alla presenza del metanodotto, se pur interrato, che comunque incide sulla fruibilità integrale del bene, in relazione al metodo di calcolo comparato con riferimento a dati di fatto e statistici, e in relazione alle caratteristiche del bene, non venendo in evidenza i vincoli rilevati dal ricorrente come incidenti sul valore ricostruito dal ctu, che ha considerato e risposto anche in relazione alla inedificabilità per la servitù di elettrodotto. Le osservazioni pertanto appaiono generiche. Quanto alla determinazione dell'indennità di occupazione per il periodo compreso tra il
25/05/2022 e quello comprensivo di proroga al 25/11/2024
appare corretta l'applicazione dell'art. 50 comma I d.p.r. n.
327/2001 in ragione della difficoltà di recuperare dati oggettivi sull'effettivo mancato reddito nel periodo di occupazione, riscontrabili in dato certo e documentato e non presunto. Essa è
determinata in euro 3.930,00 annuo. La stima delle perdite presumibili per i 49 alberi di pesche divelti è operata avuto riguardo alla presumibile produttività media ed al valore di commercializzazione del prodotto, detratte le spese per la coltivazione, ed è pari ad euro 1.543,50. Detto danno va affiancato dal costo per la ricollocazione delle piante in loco,
determinato in euro 4.298,82, avuto riguardo ai valori di mercato e per i carciofi euro 352,67. L'indennità complessiva dovuta ai proprietari dei suoli è pari ad euro 55.508,17. In relazione all'indennità dovuta al coltivatore diretto che trae dal fondo, la fonte del suo sostentamento (art. 42 d.p.r. 327/2001), occorre osservare che il fondo è coltivato da in forza di CP 4
un contratto di comodato gratuito stipulato in data 1/06/1998
regolarmente registrato, essa è determinata avuto riguardo alla superficie occupata dal metanodotto, pari a mq 1288. Utilizzato
il riferimento del valore fondiario medio aggiornato al 2022, in assenza di analogo aggiornamento per il valore agricolo medio,
l'indennità è pari ad euro 6.865,04, oltre ad euro 6710,47 per la concessione dell'appezzamento di terreno demaniale, per un totale di euro 13.575,51. In ultimo, non sono condivisibili le osservazioni alla ctu proposte dalla parte resistente in relazione al supposto valore di mercato pari ad euro 73/mq riferimento unico e non specificamente riferibile al caso in oggetto a fronte di una moltitudine di riscontri di tenore diverso, come pure le critiche al valore delle colture in ragione degli atti ritenuti di prova di provenienza unilaterale della parte, quali le fatture.
Considerato l'esito complessivo della causa, le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la sostanziale soccombenza reciproca e stante l'assenza di specifiche domande nei riguardi Controparte_5 Costo della ctu a carico di [...]della
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando
Controparte 1 e sulla sulla opposizione alla stima di domanda riconvenzionale di Controparte_2 CP_3
respinta ed assorbita ogni altra istanza deduzione CP_6
ed eccezione, così provvede:
1) determina l'indennità di asservimento dovuta a CP_2
[...] e CP 3 in euro 45.383,18, oltre indennità per occupazione temporanea di euro 3.930,00 e le voci di danno come da motivazione per un totale di euro 55.508,17, oltre interessi legali dal 25/05/2022; determina l'indennità per CP 6
quale coltivatore diretto in euro 13.575,71, oltre interessi nella misura legale dal 25/05/2022; dispone il deposito delle somme presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2) compensa le spese tra le parti, costo ctu a carico della [...]
Controparte 1
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 per entrambi le parti.
Salerno, così deciso il 5.02.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Giulia Carleo dott. Maria Assunta Niccoli