Decreto cautelare 29 novembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14668 del 2025, proposto da IL NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, OR Pa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’esclusione e/o decadenza della ricorrente dal concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari, relativamente al profilo di funzionario linguistico, gruppo linguistico arabo-francese (Codice F.1) per la regione Lazio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: il verbale della commissione del 28 ottobre 2025 e quelli di validazione (dai contenuti ignoti); l’avviso di convocazione alle prove orali tenutesi in data 28 ottobre 2025 e degli atti di sua pubblicazione, gli atti di ratifica delle prove orali nella parte in cui prendono atto della mancata partecipazione della ricorrente alla prova orale e quelli di sua esclusione/decadenza;
- delle note di rifiuto di convocazione della ricorrente di cui alle pec OR prot. n. 056564/2025 del 3 novembre 2025, prot. n. 061317/2025 del 5 novembre 2025 e di inPA prot. n. U-065069/2025 dell’11 novembre 2025;
- della graduatoria definitiva ove esistente (ignota);
- ove occorra, in parte qua, del bando di concorso, nelle parti in cui non prevede la comunicazione individuale della convocazione alla prova orale, ma soltanto la pubblicazione dell’avviso e per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere riammessa al concorso e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di OR Pa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. IO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in epigrafe, gestito da OR sulla piattaforma inPA, per il profilo di funzionario linguistico con conoscenza della lingua francese e della lingua araba (Codice F.1), per i posti disponibili nella Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato il 27 maggio 2024;
- con avviso del 20 febbraio 2025, il cui link è stato pubblicato nella pagina dedicata al concorso, è stata resa nota la sospensione della procedura per effetto di un provvedimento della Sezione lavoro del Tribunale di Milano;
- in data 25 giugno 2025, sulla piattaforma inPA, alla sezione “bandi e avvisi” è stata pubblicata una nuova pagina recante “ Modifica parziale e riapertura termini del Concorso pubblico per il reclutamento di n. 1.248 nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari ”;
- sulla nuova pagina sono stati pubblicati tutti i successivi avvisi e aggiornamenti, ivi compresi gli avvisi di convocazione per le prove orali relativi ai vari profili;
- sennonché, la ricorrente, ammessa alla prova orale, pur monitorando costantemente la nuova pagina, è venuta a sapere del tutto casualmente che la predetta era stata svolta lo scorso 28 ottobre 2025;
- interpellata sul punto, OR ha chiarito che il link corrispondente sarebbe stato pubblicato soltanto nella prima pagina, pur essendo la seconda costantemente aggiornata con le informazioni riguardanti gli altri profili, precisando che “ La sezione relativa alla Modifica parziale e riapertura termini del Concorso pubblico per il reclutamento di n. 1.248 nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari riguardava soltanto i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione a seguito della modifica del bando e della riapertura dei termini ”;
- dunque, la ricorrente ritiene di non aver partecipato alla prova orale, pur essendo stata ammessa, incolpevolmente;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, non smentendo la ricostruzione in fatto della ricorrente ma evidenziando l’onere della candidata di consultare, come imposto dalla lex specialis , la pagina originaria e non quella dedicata ai candidati stranieri ammessi con riserva per effetto del provvedimento del Tribunale di Milano;
- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato, giacché la presenza di due pagine di identico contenuto, senza una chiara distinzione tra gruppi di candidati, ha inverato un comportamento ondivago dell’amministrazione, tale da rendere l’errore della candidata scusabile;
- ciò anche in ragione della non facile accessibilità dell’originaria pagina - circostanza non smentita dalle parti resistenti - eventualità in grado di ingenerare il legittimo affidamento circa lo “spostamento” di tutti gli avvisi sulla nuova pagina, trattandosi, del resto, di un’unica procedura concorsuale;
- ne deriva che la ricorrente deve essere, quale effetto conformativo della presente sentenza, ammessa a sostenere la prova orale, nei tempi programmati dalla commissione di concorso;
- in considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EL | IT TR |
IL SEGRETARIO