Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Salvatore Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
• del decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania – , emesso in data 17.07.2025, giusta prot. Prefettura Catania - AREA I TER Ord. e Sicurezza - prot. uscita n. -OMISSIS- del 17.07.2025, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto del Questore di Catania, Cat. 6/F/CONT/PASI/-OMISSIS-del 24.03.2025, notificato in data 27.03.2025, con cui è stata rigettata l’istanza atta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia;
• nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso, ancorché
non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CR RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 13.10.2025 e depositato il 3.11.2025, premesso di esercitare l’attività venatoria da oltre un ventennio sulla base della licenza di porto fucile per uso caccia regolarmente conseguita, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Catania, confermato dalla Prefettura in esito a ricorso gerarchico, con cui è stato denegato il rinnovo della detta licenza, stante l’avvenuta condanna del ricorrente «alla pena di mesi 6 di reclusione e al pagamento di 300,00 euro di multa per il reato di furto di energia elettrica».
Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Assume il ricorrente che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle controdeduzioni difensive da questi trasmesse in riscontro al preavviso di diniego, né considerato la sua richiesta di audizione personale a integrazione della istruttoria documentale.
Inoltre, nel provvedimento impugnato non sarebbe presente una motivazione adeguata circa il giudizio di sopravvenuta inaffidabilità del richiedente, né in ordine alla idoneità dei provvedimenti giurisdizionali emessi a suo carico e ivi indicati a integrare il requisito richiesto dagli art. 11 e 43 T.U.L.P.S..
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Evidenzia il ricorrente come, malgrado la sentenza di condanna sia stata emessa nel 2019, l’amministrazione abbia ugualmente rinnovato la licenza di porto d’armi nel 2020, non comprendendosi le ragioni per cui il detto titolo, a parità di presupposti, sia stato negato nel 2025. Nel 2023, inoltre, la Corte Territoriale di Catania avrebbe pronunciato una sentenza di non doversi procedere a carico del ricorrente, con la conseguenza che quest’ultimo, in base all’ordinamento italiano, non può ritenersi “condannato” per i reati ascrittigli. Tali circostanze (unitamente all’ulteriore per cui la notizia criminis doveva già ritenersi conosciuta dalla P.A. in data 14.08.2013) non sarebbero tuttavia state, in concreto, valutate dall’amministrazione, che avrebbe peraltro omesso di “attualizzare” il giudizio affidabilità, tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra il momento della presunta commissione del fatto, avvenuto in data 14 agosto 2013, e quello di presentazione dell’istanza di rinnovo, nel 2025.
Evidenzia, inoltre, il ricorrente, come in assenza di condanna, non possa neppure fare ricorso all’istituto giuridico della “riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.”.
Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato deducendo, in ordine al requisito del periculum in mora , la privazione della possibilità di esercitare l’attività venatoria, la cui stagione, in base al calendario venatorio 2025/2026, decorre dal primo settembre 2025 al 31 gennaio 2026. Tale privazione, oltre ad avere riflessi patrimoniali (mantenimento e cura dei cani da caccia, mantenimento e cura dei fucili e munizioni, ecc.), determinerebbe una ingiusta compressione di diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell’art. 2 Cost.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame, deducendone l’inammissibilità in ordine ai profili non sollevati avverso il provvedimento base e non più asseritamente deducibili nel presente procedimento e comunque l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza camerale del 19.11.2025, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2). Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti.
Il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo, il Collegio non rileva la dedotta violazione delle garanzie partecipative, dal momento che l’interessato è stato ritualmente informato dell’adottando rigetto e delle ragioni poste a fondamento del medesimo (comunicazione del 31 gennaio 2025) ed è stato messo in condizione di partecipare al procedimento, mediante la produzione di scritti difensivi (garanzie effettivamente esercitate).
Né può condurre a un diverso convincimento l’asserita omessa audizione dell’interessato, trattandosi di un adempimento non previsto dall’art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241, che tutela il diritto al contraddittorio in forma cartolare.
Del resto, il ricorrente non ha indicato in giudizio gli elementi, ulteriori a quanto rappresentato negli scritti difensivi, che sarebbe stato in grado di introdurre nel corso dell’ipotetica audizione.
Parimenti infondate sono le argomentazioni del deducente circa l’omessa considerazione, nel provvedimento conclusivo, del suo apporto endoprocedimentale.
Al riguardo, deve essere, in primo luogo, osservato come il ricorrente (cfr. la memoria dell’11 febbraio 2025) non abbia introdotto nel procedimento nuovi elementi in grado di incidere, in concreto, sulla ricostruzione effettuata dall’amministrazione e, di conseguenza, sulle relative valutazioni discrezionali, limitandosi a contestare la qualificazione della propria condotta sul piano penale, stante la riforma della sentenza di primo grado emessa a suo carico con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di una condizione di procedibilità (ossia, la querela), nonché l’anteriorità dei fatti addebitati a un ulteriore rinnovo della licenza, avvenuto nel 2020.
In secondo luogo, deve sottolinearsi come i detti argomenti siano stati comunque puntualmente riportati e contestati nei provvedimenti impugnati, in cui si evidenzia come “dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti del 23.08.2019, acquisito dalla Questura in occasione del rinnovo della licenza avvenuto nel 2020, il procedimento penale a cui era sottoposto il Sig. -OMISSIS- non era conosciuto o conoscibile e, pertanto, tanto la condanna in primo grado, quanto la pronuncia di non doversi procedere pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania nel 2023, sono state valutate per la prima volta nel procedimento amministrativo instaurato a seguito della presentazione della nuova istanza di rilascio […] la sentenza di non doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità non preclude una valutazione negativa circa la perfetta affidabilità richiesta ai fini del rilascio delle licenze di porto d’armi; questo tipo di sentenza, infatti, non entra nel merito del fatto, peraltro nel caso di specie già accertato con sentenza di prime cure, ma si limita a constatare l'assenza della condizione di procedibilità”.
Non sussiste, dunque, la dedotta violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, per come prospettata.
Diversamente, colgono nel segno le doglianze di parte ricorrente – anticipate con il primo motivo di ricorso e sviluppate con il secondo – secondo cui il provvedimento sarebbe carente di motivazione in ordine alla “idoneità dei presupposti indicati dalla P.A. (sentenza del Tribunale Penale di Catania n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e sentenza della Corte Penale di Appello di Catania n. -OMISSIS-) ad integrare il requisito richiesto dagli art. 11 e 43 T.U.L.P.S.”.
Il provvedimento del Prefetto (e, a monte, il provvedimento del Questore), risulta motivato mediante esclusivo riferimento al “fatto storico” del furto di energia elettrica commesso dal ricorrente, come accertato dal giudice penale di primo grado (giudizio tuttavia modificato, in appello, con una sentenza di improcedibilità per difetto di una condizione dell’azione).
Tale riferimento, in considerazione del risultato processuale definitivo, consente di non ascrivere la condotta del ricorrente a quella regolata dall’art. 43, comma primo, lett. a), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove è previsto che l’intervenuta condanna, tra gli atri presupposti, è per il reato di furto, di per sé, ostativa al rilascio delle armi.
L’amministrazione, in particolare, ha ritenuto invece tale circostanza ex se denotante l’insussistenza di una “piena affidabilità, in ragione del mancato rispetto dei precetti giuridici tale da incidere significativamente sul previsto requisito della buona condotta” e, pertanto, di fatto automaticamente ostativa al rinnovo della licenza.
Tale modus agendi , tuttavia, non è conforme al quadro normativo, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.
Non si comprende, infatti, perché la detta condotta sia ritenuta più strettamente sintomatica della inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi o indicativa di un pericolo di abusi.
Al riguardo, questa Sezione (cfr. T.A.R. Catania, I, 3/06/2025, n. 1735) ha chiarito, in fattispecie parzialmente sovrapponibile alla presente (in quel caso, il giudizio penale presupposto era sfociato in una sentenza ex art. 444 c.p.p., non equiparabile ad una sentenza di condanna ai sensi del novellato art. 445, comma 1-bis c.p.p.), che « il mero ed esclusivo riferimento al furto di energia elettrica non è idoneo a fondare il diniego, trattandosi di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all'uso delle armi, non comportando attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso” e ha stabilito che “allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all'uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l'indicazione di quelle "particolari contingenze" (T.a.r. per la Valle d'Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
E invero, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s. onde escludere la buona condotta o l'affidamento di non abusare delle armi. [...] qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l'uso delle armi, si possa desumere l'inaffidabilità nella detenzione, nell'uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell'autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).
In altri termini, a prescindere dall'applicazione nel caso di specie, non essendo evidente la correlazione fra il reato ascritto all'interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l'Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi ».
Il Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A., sez. giur., 10 giugno 2025, n. 479), in una fattispecie analoga, ha ritenuto che «la motivazione addotta dal Questore per respingere la richiesta del permesso di porto di fucile debba definirsi “perplessa”, in quanto non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico del ragionamento che ha condotto alla formulazione del giudizio prognostico negativo a carico dell’appellante. [...] In ordine alla motivazione del provvedimento del Questore in scrutinio, si osserva che essa prima afferma che il reato, seppur dichiarato estinto per la sopravvenuta prescrizione, può essere (discrezionalmente) valutato ai fini della formulazione del giudizio prognostico, unitamente ad altri elementi fattuali quali le frequentazioni sconsigliate, etc., ma poi conclude che siccome comunque il furto (di energia elettrica) ebbe a verificarsi, l’istanza è respinta. La motivazione del provvedimento confonde il “poter” respingere l’istanza con il “doverla” respingere, elidendo la discrezionalità del Questore dietro una sostanziale vincolatività (automaticità) della decisione, che invece nella presente fattispecie non sussiste. Nessun rilievo di specie si rinviene nel complesso della motivazione, né sulla concreta rilevanza del fatto storico, né sull’eventuale compresenza di ulteriori elementi di fatto che suffraghino il giudizio prognostico negativo».
La motivazione del provvedimento impugnato finisce così per elidere la discrezionalità in materia, dietro una sostanziale vincolatività (automaticità) della decisione, che nella presente fattispecie non sussiste.
Conclusivamente il ricorso è fondato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione adeguatamente motivati in conformità a quanto stabilito con la presente decisione.
La valorizzazione delle predette censure, già presenti nel ricorso gerarchico, determinano l’ammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’esito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR RI SA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CR RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.