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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 951 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. PAJNO Parte_1 C.F._1
KA , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), in persona del socio unico, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ROMANO MASSIMO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: parte attrice concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. intimava sfratto per morosità Parte_2 alla società , giusto atto di citazione per la convalida ed istanza di emissione di decreto Controparte_1 ingiuntivo al pagamento dei canoni scaduti e da scadere.
Si costituiva la società resistente che contestava le domande di parte attrice, eccependo tra l'altro la carenza di legittimazione attiva del . Pt_1
Il giudice incaricato emeteva ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile sito in Lipari (ME),
Via Vittorio Emanuele n. 279, riconoscendo la infondatezza della opposizione e l'accertata persistenza della morosità. Contestualmente disponeva il mutamento di rito e concedeva i termini per dare inizio alla procedura di mediazione obbligatoria.
Parte attrice depositava tempestivamente memoria integrativa con la quale insisteva nelle sue domande.
In corso di causa parte attrice dava atto del rilascio dell'immobile avvenuto, dopo l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, in data 27.10.2022. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione, per la quale si disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
****
Le domande proposte dall'attore sono meritevole di accoglimento.
La morosità del conduttore è confermata e indiscussa.
L'art. 4 del contratto di affitto, stipulato tra la dante causa dell'attore e la società convenuta, prevede la risoluzione del contratto per ritardato pagamento della rata.
La morosità protratta sino al rilascio dell'immobile appare chiaramente grave tale da determinare la risoluzione del contratto.
Le difese promosse dal conduttore, solo in fase sommaria, non possono trovare accoglimento.
Parte attrice ha piena legittimazione attiva, essendo subentrata nel contratto di locazione dopo la morte della propria madre, quale erede per successione testamentaria.
Inoltre, legittima appare la rideterminazione del canone operata da entrambe le parti. La giurisprudenza ha ribadito costantemente il principio della libera determinazione del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso commerciale.
Tutto ciò conduce a considerare legittima la clausola contenuta nel contratto di locazione stipulate tra le parti del giudizio che qui ci occupa e, di conseguenza, ad accogliere la domanda formulata dal ricorrente che riguarda la condanna al pagamento dei canoni non corrisposti.
Alla luce di quanto sopra si dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra la dante causa dell'attore, ed il legale responsabile della società per inadempimento CP_2 Controparte_1 del conduttore.
Condanna la società , in persona del socio unico e legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, a pagare in favore del Sig. la somma di €. 22.300,00, oltre interessi legali, dal CP_3 Parte_1 dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Si condanna altresì la convenuta società in persona del socio unico, riconosciuta la Controparte_4 sua colpa grave nell'aver resistito al giudizio ed alla esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile locato, ingiustificatamente, al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificato in via equitativa in Euro 5.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta società in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, Parte_1 avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 951 2022 R.G., così provvede: - accoglie la domanda di parte attrice . Parte_1
- dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa.
- condanna la società in persona del socio unico e legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, a pagare in favore del Sig. la somma di €. 22.300,00, oltre interessi come CP_3 Parte_1 specificato in parte motiva;
- condanna la società in persona del socio unico e legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, a pagare in favore del Sig. la somma di € 5.000,00 quale risarcimento del CP_3 Parte_1 danno ex art. 96 c.p.c..
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dall'attore , liquidate in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Parte_1
15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20/10/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 951 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. PAJNO Parte_1 C.F._1
KA , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ), in persona del socio unico, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ROMANO MASSIMO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: parte attrice concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. intimava sfratto per morosità Parte_2 alla società , giusto atto di citazione per la convalida ed istanza di emissione di decreto Controparte_1 ingiuntivo al pagamento dei canoni scaduti e da scadere.
Si costituiva la società resistente che contestava le domande di parte attrice, eccependo tra l'altro la carenza di legittimazione attiva del . Pt_1
Il giudice incaricato emeteva ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile sito in Lipari (ME),
Via Vittorio Emanuele n. 279, riconoscendo la infondatezza della opposizione e l'accertata persistenza della morosità. Contestualmente disponeva il mutamento di rito e concedeva i termini per dare inizio alla procedura di mediazione obbligatoria.
Parte attrice depositava tempestivamente memoria integrativa con la quale insisteva nelle sue domande.
In corso di causa parte attrice dava atto del rilascio dell'immobile avvenuto, dopo l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, in data 27.10.2022. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la discussione, per la quale si disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
****
Le domande proposte dall'attore sono meritevole di accoglimento.
La morosità del conduttore è confermata e indiscussa.
L'art. 4 del contratto di affitto, stipulato tra la dante causa dell'attore e la società convenuta, prevede la risoluzione del contratto per ritardato pagamento della rata.
La morosità protratta sino al rilascio dell'immobile appare chiaramente grave tale da determinare la risoluzione del contratto.
Le difese promosse dal conduttore, solo in fase sommaria, non possono trovare accoglimento.
Parte attrice ha piena legittimazione attiva, essendo subentrata nel contratto di locazione dopo la morte della propria madre, quale erede per successione testamentaria.
Inoltre, legittima appare la rideterminazione del canone operata da entrambe le parti. La giurisprudenza ha ribadito costantemente il principio della libera determinazione del canone di locazione per gli immobili destinati ad uso commerciale.
Tutto ciò conduce a considerare legittima la clausola contenuta nel contratto di locazione stipulate tra le parti del giudizio che qui ci occupa e, di conseguenza, ad accogliere la domanda formulata dal ricorrente che riguarda la condanna al pagamento dei canoni non corrisposti.
Alla luce di quanto sopra si dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra la dante causa dell'attore, ed il legale responsabile della società per inadempimento CP_2 Controparte_1 del conduttore.
Condanna la società , in persona del socio unico e legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, a pagare in favore del Sig. la somma di €. 22.300,00, oltre interessi legali, dal CP_3 Parte_1 dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Si condanna altresì la convenuta società in persona del socio unico, riconosciuta la Controparte_4 sua colpa grave nell'aver resistito al giudizio ed alla esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile locato, ingiustificatamente, al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificato in via equitativa in Euro 5.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta società in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, Parte_1 avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 951 2022 R.G., così provvede: - accoglie la domanda di parte attrice . Parte_1
- dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa.
- condanna la società in persona del socio unico e legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, a pagare in favore del Sig. la somma di €. 22.300,00, oltre interessi come CP_3 Parte_1 specificato in parte motiva;
- condanna la società in persona del socio unico e legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
, a pagare in favore del Sig. la somma di € 5.000,00 quale risarcimento del CP_3 Parte_1 danno ex art. 96 c.p.c..
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dall'attore , liquidate in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Parte_1
15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20/10/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola