Articolo 38 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 marzo 1948
Art. 38.
Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella, Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
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