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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/09/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il Giudice Dott.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Seghi ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Lamarmora n.
38, presso lo studio del difensore;
ATTORE
contro
C.F. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Sarah Controparte_2
Fontana ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Villamagna 90/c, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
e contro
, C.F. , in persona del Sindaco e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Capurro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Filippo Andreoli in , CP_3
Via G. EN 23/A;
CONVENUTO
e nei confronti di
, Controparte_4
Pagina 1 di 17 C.F. , in persona del Procuratore Speciale Dott. P.IVA_3 CP_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Giansante ed elettivamente domiciliata in via Raffaele Caverni n. 16, presso lo studio del difensore;
CP_4
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis. accertata la decettività, rilevante insidiosità e scarsissima prevedibilità della situazione lamentata di cui in narrativa, ritenere la responsabilità ex art. 2043 e segg cc e segnatamente anche ex art. 2051 cc in capo ad entrambi i convenuti e, per
l'effetto, condannarli con ogni miglior formula, a risarcire solidalmente o, in ipotesi e salvo gravame, per la parte che a ciascuno spetti, i danni tutti come risentiti dall'attore per le causali di cui in narrativa ivi compresi i danni sia patrimoniali che non, a titolo di danno emergente e lucro cessante e spese sostenute e sostenende, danni morali, esistenziali, edonistici e biologici e alla capacità lavorativa generica e/o specifica detratti gli indennizzi e quindi CP_6 ogni e qualsivoglia danno differenziale nella misura che si indica in euro
180.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto o diversa somma, anche superiore, che risulterà dovuta in esito alla espletanda istruttoria, tenendosi conto anche della cd personalizzazione del danno medesimo che qui ben consente gli incrementi come indicati in narrativa e che saranno frutto della minor somma dovuta scomputando gli indennizzi che all'attore derivino dall' CP_6
Vinte le spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria si insiste affinchè il GI disponga ctu medico legale sulla persona dell'attore.
Chiedesi che venga anche ammessa prova per testi sui seguenti capitoli (vedi nostra II mem 183 cpc) che, a differenza degli altri, non sono stati ammessi:
Pagina 2 di 17 2) DVT che la sede stradale era prive di buche, avvallamenti e sconnessioni come da foto che vi si mostrano. Testi e e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
4) DVT che esso si procurava frattura del femore e gravi fratture del polso e escoriazioni multiple. Testi e e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Dr presso P soccorso ,Dr presso Dr Prof. Persona_1 Persona_2 CP_6
. Persona_3
5) DVT che la malformazione che interferì sul procedere del monopattino si rivelò essere un tombino di che era rimasto sotto livello stradale CP_1 creandosi così uno scalino su cui il monopattino impattò. Testi e Tes_1
e Testimone_2 Testimone_3
17) DVT che il non si recò in vacanza che aveva programmato ma ce fu Pt_1 trattenuto presso strutture ospedaliere ove fu operato come da documenti che vi si mostrano e fu impossibilitato ad andare in vacanza. Teste Testimone_4
18) DVT che il monopattino di Minzera giunge ad una velocità massima di 25 km/h e che nell'occasione il monopattino viaggiava alla velocità di 20 km/h. testi
e . Tes_1 Testimone_2
Si indicano a testi colei che assistè all'evento, gli agenti verbalizzanti e i medici che hanno sottoscritto le varie cartelle e documenti mediche e cioè:
e agenti VVUU e (teste oculare) Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
e i medici Dr presso P soccorso ,Dr presso Persona_1 Persona_2 CP_6
Dr Prof. . Persona_3
Ordine di esibizione ex art. 210 e 213 cpc
Si insiste affinchè il GI ordini all' la esibizione di tutto il Controparte_7 carteggio, degli esiti peritali e le risultanze medico legali con erogazione di rendita a favore di in relazione al sinistro 517147489 relativo al Pt_1 CP_6 sinistro del 24.7.2021.
CTU medico legale.
Chiedesi che il GI disponga ctu medico legale in relazione al sinistro di cui è causa sulla persona del al fine di veder confermare le risultanze peritali Pt_1 di cui alla ctu depositata a firma del Prof. che viene fin d'ora Persona_3 indicato quale ct di parte . In particolare ponendo aldesignando ctu il Pt_1 quesito circa la sussistenza e durata della malattia di cui il risentì con Pt_1
Pagina 3 di 17 determinazione della durata della inabilità temporanea, incidenza sul danno biologico anche permanente e incidenza sulla capacità lavorativa specifica e generica.
CTU sul mezzo monopattino.
Nulla si oppone alle verifiche sul monopattino come richieste da controparte precisandosi che il mezzo utilizzato era perfettamente regolare e dotato di tutte le accortezze tecnologiche e a perfetta norma.
Ordine di acquisizione /o di esibizione ex art. 210 e 213 cpc
Voglia il GI disporre la acquisizione e/o emettere ordine di esibizione ex art. 210
e 213 cpc dei documenti del relativi al rifacimento del manto Controparte_3 stradale della via EN nel tratto interessato dal sinistro di cui è causa nel periodo dal 1.1.2021 al 24.7.2021. “
Per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato CP_1
In via preliminare
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a per Controparte_1 tutto quanto esposto in narrativa giacché Ente proprietario e, dunque, responsabile della strada è il;
Controparte_3
Nel merito
-dichiarare, la pretesa avanzata nei confronti di inammissibile e CP_1 infondata, in quanto del tutto insussistente la prova di un nesso di causalità ex artt. 2043 e 2051 c.c. e anzi accertare che la responsabilità per il danno lamentato è da ricondurre, in solido, in capo al – proprietario Controparte_3 della strada – e al Sig. – per non aver osservato le regole di prudenza e Pt_1 diligenza;
nella denegatissima ipotesi di fondatezza della domanda avanzata nei confronti di dichiarare la Compagnia Assicurativa Controparte_1 [...] di tenuta a garantire contro gli effetti del CP_8 CP_4 Controparte_1 pronunciamento e rilevarla economicamente indenne;
-vinte le spese e gli onorari di causa”.
Parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_3 contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque la carenza dal lato passivo del rapporto del in relazione alle Controparte_3
Pagina 4 di 17 domande attoree per i motivi di cui in narrativa e quindi mandare esente da ogni responsabilità l'esponente;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente in quanto inammissibile, infondata e indimostrata e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio e avuto riguardo al concorso causale dell'attore ex artt. 1227 commi 1 e 2 c.c.;
- in via riconvenzionale, nelle denegata ipotesi di condanna del in favore CP_3 dell'attore, accertare e dichiarare tenuta la Società Publiacqua S.p.A., cf.
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in Firenze, Via di Villamagna 90/C, a tenere indenne e manlevare il
in relazione a qualsiasi danno e/o pagamento che il medesimo Controparte_3 dovesse in denegata ipotesi essere obbligato a corrispondere a parte attrice e comunque da ogni condanna e conseguenza pregiudizievole anche per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed accessori in esito al presente giudizio, e per
l'effetto, ove ritenuto e per quanto possa occorrere, differire la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ovvero fissare un termine per notificare al convenuto contumace la presente domanda riconvenzionale ex art.
292 c.p.c.;
- in via subordinata e sempre nella denegata ipotesi di condanna del CP_3 determinare precisamente le percentuali di responsabilità degli odierni convenuti nelle rispettive posizioni e condannare la cf. Controparte_9
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in Firenze, Via di Villamagna 90/C a corrispondere al quanto CP_3 questi ha corrisposto all'attore anche per capitale, accessori, costi, rivalutazione, interessi in relazione alla quota di responsabilità di . CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Con Parte convenuta LE ASSICURAZIONI ROMA
[...]
: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice: Controparte_4
1- ritenere la carenza di legittimazione passiva di e comunque CP_1 rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Pagina 5 di 17
2- In subordine, escludere o limitare il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 II e I comma c.c.;
Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare il Controparte_10 CP_1 responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell'evento di danno patito
[...] dall'attore e, di conseguenza, sentirli condannare in via solidale ovvero, in ipotesi, per la quota di singola spettanza, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore in via patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di € 180.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto;
col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha dedotto: (1) che, in data 24/07/2021 alle ore 22:52, mentre circolava lungo via EN, in , a bordo del proprio CP_3 monopattino, il mezzo urtava improvvisamente un piccolo tombino di CP_1 affiorante in maniera impercettibile sul manto stradale che, all'apparenza, era perfettamente tenuto e non presentava alcuna malformazione che potesse far presupporre la presenza di difformità ad occhio nudo;
(2) che, a causa della brusca caduta, il ha riportato lesioni gravi, con frattura del femore e del polso, Pt_1 nonché escoriazioni multiple;
(3) che alla vicenda de qua hanno assistito alcuni testimoni che hanno poi reso sommarie informazioni agli agenti della polizia municipale di intervenuti in loco, confermando la dinamica del sinistro resa CP_3 dal danneggiato ed il punto esatto in cui il monopattino ha urtato l'ostacolo presente in strada;
(4) che l'attore ha poi appreso che il era Controparte_3 intervenuto per ripristinare la situazione di pericolo, in quanto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo custode della strada in questione;
(5) che, dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia municipale intervenuta sul luogo dell'incidente, emerge la responsabilità del e di Controparte_3 CP_1 nella causazione dell'evento di danno, in quanto entrambi gli Enti
[...] avrebbero omesso di sorvegliare e di rilevare la pericolosa situazione, dovendo rispondere ciascuno in solido anche ex art. 2051 c.c.; (6) che gli agenti intervenuti sul luogo dell'evento hanno dichiarato che “giunti sul posto alle ore 23:05 circa,
Pagina 6 di 17 trovavamo sul posto il monopattino che era stato spostato dalla posizione finale assunta dopo l'urto ed una autoambulanza all'interno della quale era presente il conducente del monopattino per le prime cure sanitarie”, il quale aveva riferito di essere in procinto di percorrere via EN, in direzione del lato di Pratilia, e di essere caduto in quanto la ruota anteriore del monopattino si era impuntata all'interno di una buca;
(7) che anche un testimone presente sul posto al momento della caduta del ha reso sommarie informazioni in cui ha riferito di “stare Pt_1 transitando la via EN in direzione del lato di centro e di aver visto CP_3 all'altezza della palestra, e più precisamente all'altezza dell'intersezione con la via Fabbroni, un monopattino che stava transitando nel senso opposto di marcia
e che ad un certo punto si impuntava sull'asfalto per poi fare una carambola e ricadere a terra”; (8) che gli agenti in servizio, verificata la presenza di tre piccoli tombini all'interno della corsia preferenziale di via EN, hanno avvertito la quale ha poi provveduto al loro ripristino in quanto uno di Controparte_1 questi presentava un avvallamento di 1 cm circa;
(9) che, dal momento in cui il manto stradale risultava da poco manutenuto, è ipotizzabile che la quota cui si trovava il tombino fosse stata alterata proprio dal che, realizzati i lavori, CP_3 aveva determinato la differenza di quota e la presenza dello scalino su cui il monopattino del si è incagliato;
(10) che, siccome il sinistro è avvenuto Pt_1 mentre il percorreva il tragitto al rientro dal turno lavorativo, è stata Pt_1 aperta la pratica n. 517147489 del 2021, tuttora pendente, delle cui risultanze CP_6 dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del cd. “danno differenziale”; (11) che le lesioni subite hanno comportato non solo un danno permanente e ben rilevante sulla salute del - oltre ad un lunghissimo periodo di malattia - Pt_1 ma anche una sofferenza morale ed esistenziale, a causa dei risvolti negativi sullo svolgimento di attività, anche con finalità ludiche, a cui era solito dedicarsi;
(12) che l'attore ha subito non solo un danno biologico – da incrementare con una significativa percentuale di personalizzazione – ma anche un danno morale, esistenziale ed edonistico, tra cui anche il cd. “danno da vacanza rovinata” in quanto, al momento dell'incidente, il era prossimo a partire per le Pt_1 vacanze estive;
(13) che la perizia di parte redatta dal tecnico incaricato dal danneggiato ha accertato, in capo all'attore, un danno permanente per €
119.093,00 ed un danno da invalidità temporanea per € 13.025,84, a cui dovranno
Pagina 7 di 17 aggiungersi € 35.000,00 per gli interventi futuri biennali ed € 61.000,00 per l'incidenza del 15% sulla sua capacità lavorativa specifica, per un totale di €
230.618,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione
[...] passiva in capo alla stessa e, in via principale, il rigetto delle avverse domande in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa di al fine di rilevare indenne la Controparte_8 CP_4 convenuta contro gli effetti del pronunciamento, col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni, la società convenuta ha dedotto: (1) di non essere legittimata passiva nel giudizio de quo in quanto, essendo l'evento di danno occorso in una strada comunale, l'Ente proprietario responsabile della gestione e manutenzione del manto stradale e dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione della sede stradale e delle sue pertinenze è il e, inoltre, risulta circostanza pacificamente Controparte_3 ammessa dall'attore che questi stesse transitando su una corsia preferenziale al momento della verificazione del sinistro;
(2) che l'attore non è riuscito ad assolvere all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., non avendo dato prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno lamentato ed il comportamento causativo dello stesso in capo a in quanto: a) il verbale della Controparte_1 polizia municipale intervenuta sul posto non fa presente quale fosse la velocità di marcia del monopattino e a niente vale, in questo senso, anche la testimonianza acquisita poiché nulla aggiunge alla descrizione già fornita;
b) non è dato sapere quali siano le caratteristiche tecniche che contraddistinguono il monopattino guidato dal di marca né se lo stesso fosse in regola con le Pt_1 CP_11 normative in ambito di circolazione e produzione vigenti nel periodo;
(3) che la strada su cui stava transitando l'attore al momento della caduta era perfettamente illuminata e, dunque, per un accorto utilizzatore della strada non sarebbe stato in alcun modo problematico evitare i tombini che, peraltro, erano correttamente posizionati;
(4) che, avendo l'attore dichiarato che quello percorso al momento della caduta fosse il tragitto di ritorno dal lavoro a casa, detta circostanza consente di ritenere che questi fosse perfettamente conscio delle condizioni del manto
Pagina 8 di 17 stradale;
(5) che, pertanto, qualora parte attrice riuscisse a dimostrare l'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, dovrà essere riconosciuto in capo alla stessa un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver adoperato tutte le cautele che si addicono all'utente della strada;
(6) che la quantificazione del danno richiesta da parte attrice non è corroborata da alcun elemento probatorio, essendo la documentazione allegata all'atto di citazione irrilevante ai fini della prova del danno cd. “differenziale” lamentato dal oltre che del danno da Pt_1 vacanza rovinata e dei danni edonistici solo genericamente allegati da controparte;
(7) che neppure la perizia redatta dal tecnico incaricato da parte attrice è idonea a provare la quantificazione del danno richiesta dal danneggiato perché assunta al di fuori del contraddittorio tra le parti;
(8) che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria sollevata da parte attrice, CP_1 dovrà essere rilevata indenne per quanto di sua spettanza dalla compagnia
[...] assicurativa di in forza dell'operatività della Controparte_8 CP_4 polizza n. 002/49/38824 con la medesima stipulata.
Si è poi costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex Controparte_3 adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo al medesimo Ente e, in via principale, il rigetto delle avverse domande in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare e dichiarare tenuta la a tenere indenne e manlevare il Controparte_9 in relazione a qualsiasi danno e/o pagamento che il medesimo dovesse in CP_3 denegata ipotesi essere obbligato a corrispondere a parte attrice e comunque da ogni condanna e conseguenza pregiudizievole, col favore delle spese di lite. CP_ A sostegno delle proprie eccezioni, l' convenuto ha dedotto (1) che difetta il requisito della legittimazione passiva in capo al rispetto alla Controparte_3 domanda proposta dall'attore in quanto quest'ultimo assume di aver subito danni in ragione del posizionamento di un chiusino facente parte della conduttura idrica in custodia alla società che, pertanto, è l'unica legittimata Controparte_1 passiva nel presente giudizio perché è l'unica incaricata della gestione e della manutenzione della rete fognaria;
(2) che, in ogni caso, non si ravvisa alcuna responsabilità in capo all'Ente convenuto nella causazione dell'evento di danno subito dall'attore poiché quest'ultimo non ha dato adeguata prova della pretesa
Pagina 9 di 17 sollevata né in punto di an né in punto di quantum debeatur, essendo l'evento imputabile al caso fortuito costituito dalla condotta negligente, imprudente ed imperita tenuta dal in quanto: a) l'attore al momento della caduta aveva Pt_1
49 anni e non presentava pregressi problemi articolari o traumi riferiti;
b) l'evento sarebbe avvenuto alle ore 22:52 circa in presenza di normali condizioni di visibilità data dall'illuminazione pubblica e privata presente sulla strada;
c) non esisteva alcun ostacolo imprevisto e imprevedibile lungo il tragitto;
d) non ricorrono nemmeno gli estremi dell'insidia o del trabocchetto, essendo il manto stradale ed il tombino in prossimità del quale l'attore assume di essere caduto ben visibile e percepibile dallo stesso;
e) lo stato dei luoghi era ben conosciuto dal il quale era solito percorrere il tratto di strada interessato per tornare a Pt_1 casa da lavoro;
f) in qualità di asserito utente esperto, il avrebbe dovuto Pt_1 prestare maggiore attenzione in ragione delle particolari ed esili caratteristiche strutturali che connotano il monopattino elettrico;
g) il era privo dei Pt_1 dispositivi di sicurezza previsti dalla legge per tutti i soggetti che conducono monopattini elettrici sulla pubblica strada, come si evince dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale intervenuta sul posto;
h) il transitava nella corsia Pt_1 preferenziale dei mezzi pubblici, come tale proibita al transito di velocipedi e/o monopattini;
(3) che la giurisprudenza di legittimità e di merito valorizzano il principio di autoresponsabilità dell'utente della strada mandando esente l'ente pubblico da ogni responsabilità allorquando il fatto si sia verificato in ragione del fatto colposo del preteso danneggiato, come nel caso di specie, in quanto il non poteva non rappresentarsi lo stato del manto stradale, senza contare Pt_1 il divieto di transito nella corsia preferenziale degli autobus in cui si trovava al momento della caduta;
(4) che, in ogni caso, parte attrice, pur essendone onerata, nulla allega in merito alla titolarità degli obblighi di manutenzione e di custodia asseritamente attribuiti al che, come preliminarmente eccepito, è Controparte_3 privo di legittimazione passiva per i fatti di causa, non ricorrendo i presupposti affinché sia chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.; (5) che la domanda attorea è sfornita di prova anche in punto di quantum debeatur, poiché la perizia tecnica stragiudiziale allegata all'atto di citazione nulla vale a dimostrare i postumi fisici asseritamente riportati dal a seguito della Pt_1 caduta, in quanto formatasi fuori dal contraddittorio delle parti e, dunque,
Pagina 10 di 17 inidonea ad essere posta a fondamento della decisione del giudice;
(6) che, in via ulteriore, manca ogni prova documentale delle spese asseritamente sostenute per visite mediche, acquisto di farmaci e presidi medici, nonché la dimostrazione che trattasi di costi in nesso di causa con l'evento lamentato, per cui dette eventuali spese non potranno essere ammesse ad alcun risarcimento;
(7) che, del pari,
l'attore ha omesso qualsivoglia dimostrazione in merito all'applicazione delle aliquote inerenti alla personalizzazione delle singole voci di danno, che pertanto non potranno essere applicate nell'eventuale ipotesi di quantificazione, nonché in merito all'asserito danno da vacanza rovinata;
(8) che, ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi di condanna del in qualità Controparte_3 Controparte_1 di custode dei chiusini in cui si sono verificati i fatti di causa, dovrà essere tenuta a manlevare l'odierno convenuto per le conseguenze economiche del pronunciamento e, nella denegata ipotesi di condanna in solido tra il CP_3
e il primo avrà diritto di esercitare l'azione di regresso nei
[...] Controparte_1 confronti di quest'ultima per l'eventuale quota di sua esclusiva responsabilità che dovesse essere addossata al nei confronti dell'attore. CP_3
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa di Controparte_8
(di seguito, per brevità, ) come Controparte_4 CP_8 richiesto da parte convenuta la compagnia si è costituita in CP_1 giudizio depositando comparsa di costituzione in data 30.5.2023, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo alla medesima e, in via principale, il rigetto delle avverse domande in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, ovvero, in subordine, l'esclusione o la limitazione del diritto di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c., col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni, la terza chiamata ha dedotto: (1) che non è legittimata passiva in riferimento alle domande Controparte_1 dell'attore, in quanto l'asfalto in cui risultano “annegati” i chiusini presenti sul tratto di strada interessato al momento della caduta del è stato posto in Pt_1 opera dal , che non si è preoccupato di livellarlo a regola d'arte e Controparte_3 che, pertanto, è l'unico legittimato passivo nel giudizio de quo; (2) che, in ogni caso, la domanda attorea è infondata nel merito in quanto manca in atti la prova
Pagina 11 di 17 che l'attore sia caduto a causa dell'esistenza di un dislivello tra l'asfalto ed il chiusino;
(3) che, nel caso di specie, il comportamento del è stato tale Pt_1 che, anche volendo applicare la giurisprudenza più rigida formatasi sull'interpretazione dell'art. 2051 c.c., può configurarsi quale vero e proprio caso fortuito, essendo la corsia preferenziale che stava percorrendo al momento della caduta destinata al solo transito di mezzi pubblici, quali autobus in servizi di linea, taxi e mezzi equiparati a mezzi di soccorso e non a privati cittadini alla guida di un monopattino;
(4) che, inoltre, l'attore conosceva bene il luogo del sinistro, avendolo percorso più volte in passato, per sua stessa ammissione;
(5) che vi era, altresì, illuminazione pubblica sufficiente perché l'attore potesse avvedersi dell'asserito ostacolo ed evitarlo, come emerge dal verbale della Polizia
Municipale presente sul posto;
(6) che, dunque, la condotta tenuta dal è Pt_1 rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c. e tale da escludere in tutto o in parte il diritto al risarcimento, come ha da subito eccepito, in Controparte_1 ossequio al principio di autoresponsabilità più volte richiamato dalla recente giurisprudenza in materia;
(7) che la pretesa attorea è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio anche in punto di quantum debeatur, non avendo la perizia allegata da parte attrice alcun valore giuridico perché formatasi al di fuori del contraddittorio tra le parti ed essendo le conclusioni del perito in ordine alla valutazione dei danni subiti dal ed alla sua capacità lavorativa specifica Pt_1 totalmente infondate, in quanto calcolate senza alcun riferimento ai valori normalmente applicati nelle consulenze medico legali;
(8) che non spettano in ogni caso all'attore i danni dedotti a titolo di danno esistenziale, morale ed edonistico, non ricorrendone i presupposti di legge;
(9) che, nel caso di specie, trattandosi di un infortunio in itinere, potrebbe rilevare solo un danno differenziale, anch'esso, tuttavia, rimasto sfornito di documentazione giustificativa.
La causa, istruita documentalmente e tramite prove orali, mutato nelle more il giudice assegnatario del procedimento, è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 3.2.2025.
Con provvedimento del 21.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione alle
Pagina 12 di 17 parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida si ritiene di dover esaminare direttamente il merito della controversia.
La domanda principale dell'attore ha ad oggetto l'accertamento di responsabilità dei convenuti ai sensi sia dell'art. 2043 c.c. sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed il conseguente risarcimento del danno.
Per comodità espositiva si ritiene di dover esaminare, primariamente la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode, poiché responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5031 del
20/05/1998). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito (T. Milano,
04.04.2012).
Quindi, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
Inoltre, la custodia – quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità – deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. È
l'espressione "governo della cosa" a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella "disponibilità immediata sulla cosa", come disponibilità di fatto. Pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003).
Pagina 13 di 17 In punto di rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è sufficiente dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997).
Infine, unico elemento idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, è la prova della sussistenza del caso fortuito, da intendersi inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009).
Ebbene, nel caso in esame risulta provato il fatto storico che ha dato causa all'evento dannoso risultando, all'esito del giudizio, che l'attore in data 24.7.2021 intorno alle ore 23.00, mentre percorreva via EN a con il proprio CP_3 monopattino è caduto rovinosamente a terra “in seguito a buca sulla carreggiata.”
(cfr. doc. 1 parte attrice, rapporto dell'incidente redatto dalla Polizia Municipale di ) e che, dagli accertamenti posti in essere, si è potuto verificare che sulla CP_3 corsia di marcia percorsa dall'attore – corsia preferenziale riservata a mezzi pubblici, a taxi e a mezzi della nettezza urbana – vi erano tre tombini di cui uno con un avvallamento di 1 centimetro circa.
La ricostruzione del fatto ha trovato conferma anche dall'istruttoria orale svolta. I testi escussi, infatti, hanno dichiarato che la dinamica del fatto è avvenuta in conformità a quanto dedotto dall'attore e che quest'ultimo è caduto a causa dell'avvallamento del tombino presente sul manto stradale.
Sebbene sia comprovato il nesso di causalità materiale tra la presenza dell'avvallamento del tombino e l'evento lesivo (rappresentato dalla caduta a terra), non può tuttavia derivarne la responsabilità risarcitoria delle parti convenute.
Ricorrono elementi istruttori che inducono a ritenere che il comportamento dell'attore non sia stato in concreto conformato al canone di ordinaria diligenza ed attenzione nell'utilizzo della area di interesse.
Pagina 14 di 17 Al riguardo si osserva che, innanzitutto, l'attore viaggiava in corsia preferenziale riservata ai mezzi quali autobus, taxi, mezzi della nettezza urbana. Dalle fotografie allegate al rapporto di intervento (in particolare quelle a colori prodotte da parte convenuta ) emerge che il tombino in questione era Controparte_3 evidente, posto su una strada ben illuminata artificialmente, tale da renderne presuntivamente possibile la percezione anticipata anche ad una certa distanza e comunque trattasi di leggero avvallamento, di circa 1 cm (cfr. rapporto di intervento della PM di Prato) di cui l'attore avrebbe potuto agevolmente rendersi conto, mediante una condotta più attenta e diligente.
Inoltre, si osserva che il comportamento tenuto dall'attore ha rappresentato un fattore del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte dell'ente custode della strada, posto che il leggero avvallamento sussistente non era certamente rilevante per il transito dei mezzi ai quali era riservata la corsia (autobus, taxi, mezzi della nettezza urbana) e l'ente custode della strada non poteva in alcun modo prevedere che su tale corsia ci transitasse un monopattino che, notoriamente, è dotato di piccole ruote.
Deve, pertanto, ritenersi che il comportamento tenuto dall'attore abbia interrotto il nesso causale tra fatto e l'evento dannoso.
Al riguardo, si osserva che, in tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in un ostacolo pienamente visibile, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009
(Rv. 606411 - 01)). Si è ancora precisato in giurisprudenza che il grado di diligenza che è preteso dall'utente della strada è direttamente proporzionale all'evidenza ed all'entità delle sconnessioni o dei dissesti percepibili, e che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento
Pagina 15 di 17 interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6425 del 2015).
Pertanto, sebbene risulti evidente che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, deve, tuttavia, dirsi integrato l'elemento del caso fortuito, sussistendo l'interruzione del nesso causale tra la causa del danno e il danno stesso, da ravvisarsi nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, come sopra descritte, per essersi posto il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. E ciò tanto se la disciplina della fattispecie si ritragga dall'art. 2051
c.c., sia che si evinca dall'art. 2043 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4308 del
26/03/2002 (Rv. 553279 - 01); Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del
22/12/2017 (Rv. 647197 - 01)).
La domanda attorea, dunque, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi tenuto conto della non complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti e dalla terza chiamata che si liquidano, per ciascuno, in euro
7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 19/9/2025
Il giudice
Dr. Costanza Comunale
Pagina 16 di 17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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